Solo la donna che partorisce è la madre del bambino anche ai fini dell'iscrizione nello stato civile.
Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del diniego di iscrizione di due mamme nello stato civile dei bambini nati in Italia mediante p.m.a. eseguita all'estero nello specifico, la madre partoriente chiedeva che venisse indicata la genitorialità della cd. madre intenzionale, che aveva donato il proprio ovulo alla compagna dopo la fecondazione con gameti maschili di un donatore anonimo. A riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che «nel caso di minore concepito mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo praticata all'estero, e nato in Italia, non è accoglibile la domanda di rettificazione dell'atto italiano di nascita volta ad ottenere l'indicazione in qualità di madre del bambino, accanto a quella che l'ha partorito, anche della donna a costei legata in stabile relazione affettiva, poiché in contrasto con l'articolo 4, comma 3, l. numero 40/2004, che esclude il ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie dello stesso sesso, non essendo consentite, al di fuori dei casi previsti dalla legge, forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico mediante i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto» Cass. civ., numero 7668/2020, numero 7413/2022 . Il divieto di eterologa, infatti, è stato eliminato dalla Consulta solo in situazioni di infertilità patologica, alle quali non è omologabile la condizione di infertilità della coppia omosessuale. Pertanto, il cd. genitore intenzionale della coppia omosessuale, formata da due donne, non può essere indicato come genitore del figlio partorito dall'altra, a prescindere dall'apporto di materiale biologico dato dalla donna che non sostiene la gravidanza e il parto, con la conseguenza che solo la donna che partorisce deve essere considerata la madre del bambino anche ai fini dell'iscrizione nello stato civile.
Presidente Genovese – Relatore Lamorgese Fatti di causa Le signore F.M. e C.C. hanno chiesto all'Ufficiale di stato civile del Comune di […] di correggere l'atto di nascita che indicava la F. come madre partoriente di F.A.L. ed E. , nati a omissis , al fine di ottenere l'indicazione anche della genitorialità della C. , con la quale la F. intratteneva da tempo una stabile relazione affettiva. I minori erano nati in Italia mediante pratica di p.m.a. eseguita in omissis , con il consenso scritto di entrambe, utilizzando il gamete maschile di donatore anonimo. Avverso il rifiuto dell'ufficiale di stato civile entrambe hanno proposto ricorso, del D.P.R. numero 396 del 2000, ex articolo 95, avanti al Tribunale di Piacenza, che lo ha rigettato con decreto del 15 ottobre 2019. Il reclamo è stato rigettato dalla Corte d'appello di Bologna, con decreto del 6-19 marzo 2020, avverso il quale le signore F. e C., la prima anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, resistiti dal Sindaco, quale Ufficiale dello Stato civile del Comune di […], già parte costituita nel giudizio di merito. Motivi della decisione Con il primo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, le ricorrenti denunciano la nullità del procedimento per omessa partecipazione del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 c.p.c. e D.P.R. numero 396 del 2000, articolo 95, comma 2, e per avere affermato la legittimazione processuale del Sindaco, il quale avrebbe dovuto assumere il ruolo di mero soggetto audito, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, D.P.R. citato, al più legittimato a proporre intervento adesivo dipendente, ai sensi dell'articolo 105 c.p.c Questi motivi sono inammissibili, ex articolo 360-bis c.p.c., numero 1, non offrendo elementi per mutare l'orientamento secondo cui, nei procedimenti del D.P.R. numero 296 del 2000, ex articolo 95, promossi dai privati, la legittimazione passiva spetta al Sindaco, in qualità di Ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente al Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e a impugnare l'eventuale decisione, in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile v. Cass. SU numero 12193 del 2019, numero 39768 del 2021 . È infondata la doglianza di mancata partecipazione del pubblico ministero, il quale è intervenuto nel giudizio di merito presentando conclusioni scritte in data 13 febbraio 2020 con richiesta di conferma dell'impugnato decreto di primo grado. Il secondo motivo, con il quale le ricorrenti deducono la nullità del procedimento per omesso parere del giudice tutelare, è infondato, essendo previsto dal D.P.R. numero 396 del 2000, articolo 96, comma 2, che il Tribunale possa richiedere tale parere se del caso . Si tratta, quindi, di una valutazione discrezionale che, nella specie, è stata operata dal giudice di merito implicitamente, e incensurabilmente, nel senso di non acquisire il parere in presenza di infondatezza in jure della domanda proposta. Il quarto motivo deduce la nullità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione del R.D. numero 1611 del 1933, articolo 1, in ragione del fatto che il Sindaco, se legittimato a resistere, avrebbe dovuto avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato e non dell'Avvocatura Comunale, come invece aveva fatto, avendo agito in qualità di ufficiale di governo. Il motivo è inammissibile, denunciando una eventuale nullità processuale coperta dal giudicato, non essendo stata eccepita nel giudizio di merito ma prospettata solo in sede di legittimità. Segue logicamente l'esame del sesto e settimo motivo. Il sesto deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli articolo 2,3,30 e 31 Cost., della L. numero 40 del 2004, articolo 8 e 9, nella parte in cui il decreto impugnato ha escluso la possibilità di considerare la p.m.a. una modalità alternativa di accesso alla filiazione del genitore intenzionale che ha prestato il consenso, sullo stesso piano dell'adozione e della filiazione ordinaria, esito ermeneutico cui si dovrebbe giungere mediante una interpretazione combinata ed estensiva della L. numero 40 del 2004, articolo 8 e 9. Il settimo motivo deduce, in relazione agli articolo 117 e 11 Cost. e articolo 8 e 14 CEDU, la lesione sia del diritto fondamentale alla identità personale dei minori, che è propria anche dei figli voluti da due donne conviventi che hanno fatto ricorso a una specifica modalità riproduttiva, sia del diritto alla vita familiare che dovrebbe essere riconosciuto anche rispetto alla discendenza intenzionale si lamenta la discriminazione per motivi di genere e orientamento sessuale verso la donna convivente che ha prestato il consenso alla fecondazione eterologa con donazione di gamete maschile, diversamente dall'uomo in una coppia eterosessuale che, prestando analogo consenso, è riconosciuto come genitore di intenzione. Entrambi i motivi sono inammissibili, ex articolo 360-bis c.p.c., numero 1, non offrendo elementi per mutare l'orientamento secondo cui, nel caso di minore concepito mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo praticata all'estero, e nato in Italia, non è accoglibile la domanda di rettificazione dell'atto italiano di nascita volta ad ottenere l'indicazione in qualità di madre del bambino, accanto a quella che l'ha partorito, anche della donna a costei legata in stabile relazione affettiva, poiché in contrasto con la L. numero 40 del 2004, articolo 4, comma 3, che esclude il ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie dello stesso sesso, non essendo consentite, al di fuori dei casi previsti dalla legge, forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico mediante i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto v. Cass. numero 7668 e 8029 del 2020, numero 7413 del 2022 . Tale principio è stato espresso in casi in cui la genitrice di intenzione non aveva offerto un apporto biologico in attuazione della p.m.a. che aveva consentito il concepimento e, a maggior ragione, dev'essere qui ribadito, essendo stato recepito anche nel caso in cui un tale apporto biologico sia stato offerto dalla genitrice di intenzione. Ed infatti, questa Corte, rigettando il ricorso proposto da una coppia di donne di procedere alla rettifica dell'atto di nascita della minore concepita con tecniche di procreazione medicalmente assistita all'estero e nata in Italia, con il consenso della donna non partoriente cui apparteneva l'ovulo che, fecondato, era stato impiantato nell'utero della partoriente, di recente ha stabilito che non è accoglibile la domanda di rettificazione dell'atto di nascita volta ad ottenere l'indicazione in qualità di madre della bambina, accanto a quella che l'ha partorita, anche della donna cui è appartenuto l'ovulo poi impiantato nella partoriente, poiché in contrasto con la L. numero 40 del 2004, articolo 4, comma 3, che esclude il ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, anche in presenza di un legame genetico tra il nato e la donna sentimentalmente legata a colei che ha partorito. La scelta del legislatore L. numero 40 del 2004, articolo 4 e 5 è nel senso di limitare l'accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, alle quali non è omologabile la condizione di infertilità della coppia omosessuale. Nè può essere invocata un'interpretazione costituzionalmente orientata della L. numero 40 del 2004, articolo 8, atteso che una diversa interpretazione delle norme relative alla formazione dell'atto di nascita non è imposta dalla necessità di colmare in via giurisprudenziale un vuoto di tutela che richiede, in una materia eticamente sensibile, necessariamente l'intervento del legislatore v. Cass. numero 6383 del 2022 . Con il quinto motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni del Reg. UE numero 2016/679 sulla protezione dei dati personali , dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali della UE, articolo 2 Cost. e articolo 8 della Cedu, rispetto al diritto dei figli minori e delle ricorrenti ad avere una corretta ed esatta rappresentazione dei propri dati personali, sono reiterate da altra angolazione le infondate censure proposte nei motivi già esaminati. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è accoglibile, palesandosi i quesiti proposti irrilevanti ai fini della decisione, non ravvisandosi nella interpretazione della normativa nazionale fatta propria dalla Corte territoriale alcuna violazione del principio di rappresentazione corretta ed esatta dei dati personali trattati negli atti di nascita. L'ottavo motivo, in relazione all'articolo 92 c.p.c. e del D.M. numero 55 del 2014, articolo 1, è inammissibile, lamentando la condanna alle spese di lite per la mancata compensazione delle stesse, che è decisione discrezionale e incensurabile del giudice di merito, e l'eccessività della liquidazione in Euro 6780,00, oltre spese forfettarie , rispetto alla quale la censura consiste in generiche e infondate critiche riguardanti le valutazioni dei giudici di merito circa la particolare importanza e il valore indeterminabile della causa. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Oscuramenti dei dati personali.