La gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP)

Anche i nuclei familiari con redditi da lavoro autonomo possono accedere alle aree di protezione se hanno i requisiti ISEE-ERP di valore corrispondente a tali aree, risultando discriminatoria la limitazione a dipendenti o pensionati qualificati dalla norma.

Il Gestore degli Alloggi ERP del Comune di M. riteneva alla luce del reddito effettivo e della situazione anagrafica, nonché del corrispondente valore Isee-Erp dell'interessata che quest'ultima nella classifica da elaborare per la determinazione del canone di locazione , dovesse essere collocata nella classe B1 dell'Area ACCESSO con l'applicazione del relativo canone. L'interessata impugnava il provvedimento ritenendo di avere diritto di accedere all' area più favorevole denominata di protezione nella classifica per la determinazione del canone, avendo i requisiti di reddito annuo corrispondente alla prima classe dell'area della protezione e rilevando l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 l.r. n. 27/2009, nella parte in cui non consente l'inserimento nella categoria della protezione ai collaboratori o portatori di partita IVA a prescindere dal reddito percepito. La questione di illegittimità costituzionale della norma indicata sollevata nel procedimento avanti al TAR Lombardia Milano veniva ritenuta fondata e quindi il TAR rinviava alla Corte Costituzionale la decisione. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 112/2021 del 28.5.2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a , legge Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27 Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica , nella parte in cui non consentono di inquadrare nell'area della protezione, ai fini della determinazione del canone di locazione sopportabile, i nuclei familiari con redditi da lavoro autonomo con ISEE-ERP di valore corrispondente a tale area . Il TAR della Lombardia recepiva detta pronuncia e quindi afferma in sentenza che l'Ente gestore preposto alla determinazione dei canoni di locazione per le abitazioni di edilizia popolare è tenuto ad assimilare i redditi da lavoro autonomo , come quello svolto dalla ricorrente, alle diverse tipologie di reddito espressamente indicate alla lettera a del comma 4 del citato art. 31 redditi da pensione, lavoro dipendente o assimilato . Ne consegue il venir meno della legittimità di ogni limitazione di accesso all'Area della protezione per l'edilizia popolare per i titolari di redditi da lavoro autonomo. Discriminazione a lungo giustificata in ragione di risalenti contribuzioni al finanziamento dei costi di costruzione per trattenute sugli stipendi di dipendenti o pensionati pubblici, che non trova più ragione di essere. Il reddito dell' utilizzatore di case di edilizia popolare resta assieme ai requisiti familiari necessari l'unico requisito utile a prescindere dalla fonte economica del suo reddito per accedere all'Area protetta disciplinata dai commi 4, lett. b , e 5, lett. b , dell'art. 31 della l.r. Lombardia n. 27/2009.

Presidente Nunziata - Relatore Marongiu Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.