Condannato per avere rubato l’energia elettrica di un altro condomino

La Corte di Cassazione respinge il ricorso di un condomino dichiarato colpevole di avere sottratto energia elettrica dal contatore di un altro proprietario dello stabile.

La Corte d'Appello di Caltanissetta aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Gela che aveva dichiarato L.C.F.G. colpevole di furto aggravato per avere sottratto energia elettrica dallo stabile nel quale viveva. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso è inammissibile. Principalmente il ricorrente lamentava l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal personale della società elettrica responsabile della gestione dell'energia sottratta, adducendo che la stessa avesse soltanto constatato la manomissione del contatore, ma non anche l'entità dell'energia rubata e il suo valore. Secondo l'imputato, egli non era proprietario dell'alloggio nel quale era avvenuto l'illecito, ma solo ospite di passaggio e pertanto non era possibile ascrivergli il reato di furto dell'energia. A tal proposito sottolinea il Collegio che questa doglianza non rispecchierebbe il reale andamento della vicenda, in quanto sia in primo che in secondo grado, i giudici avevano chiaramente verificato l'abitualità dell'imputato nel vivere in quel determinato immobile e di avere egli stesso ammesso di essersi allacciato abusivamente al contatore incriminato, intestato ad altro soggetto. Tutti gli altri motivi sono inammissibili. Pertanto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Presidente Stanislao – Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 luglio 2020 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Gela nei confronti di L.C.F.G., dichiarato colpevole, in sede di giudizio abbreviato, del reato di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 c.p., numero 2. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo sei motivi. 2.1. Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla condotta necessaria per configurare il reato di cui all'articolo 624 c.p. contestato all'imputato ciò, stante la mancanza della prova idonea ad affermare la colpevolezza del L.C. in considerazione della insufficienza o contraddittorietà degli elementi emersi ed invero la ricostruzione dei fatti operata dal personale dell' omissis conferma soltanto la manomissione del contatore ma non attesta l'entità dell'energia sottratta e il suo valore economico nè può inferirsi la prova della sottrazione dell'energia elettrica dall'esercizio della violenza sulla cosa che connota le modalità dell'azione e non è indice del fatto che il delitto sia stato consumato. Nè si considera che l'imputato non è il proprietario dell'alloggio di edilizia popolare nel quale è stato rinvenuto il contatore manomesso, intestato ad altro soggetto, ma soltanto ospite transitorio per trascorrere le ore notturne, pur avendo egli ivi fissato la sua residenza in mancanza di altra abitazione. Trattasi, infatti, di soggetto disperato che vive di stenti, che cerca di sbarcare il lunario in qualsiasi modo e trova rifugio in quell'alloggio popolare occupato abusivamente unitamente ad altri soggetti. Non si può affermare, in definitiva, che sia stato, quindi, proprio lui l'artefice della manomissione del contatore, sicché si sarebbe dovuto giungere a una pronuncia assolutoria quantomeno ai sensi dell'articolo 530 c.p.p., comma 2. 2.2. Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui all'articolo 625 c.p., numero 2 anche se l'imputato potesse essere considerato potenzialmente beneficiario del furto di energia elettrica di cui ha tratto godimento, sicuramente non vi sarebbe prova, però, che sia stato lui a commettere la manomissione del contatore al fine di trarne profitto sicché in assenza di tale aggravante, si sarebbe dovuto assolvere l'imputato mancando la condizione di procedibilità rappresentata dalla querela della persona offesa. 2.3. Col terzo motivo deduce la erronea applicazione della legge penale relativamente alla non punibilità del fatto per particolare tenuità del fatto ex articolo 131 bis c.p., versandosi in ipotesi di non apprezzabile valore economico del bene sottratto. Ancora una volta la Corte territoriale erra al riguardo ritenendo che non potesse riconoscersi tale fattispecie in considerazione del limite edittale legato alla erronea ritenuta sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose. 2.4. Col quarto motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale relativamente alla scriminante di cui all'articolo 54 c.p. e ciò in considerazione delle condizioni di estremo disagio in cui vive l'imputato condizioni emerse nel corso del processo unitamente ai dati reddituali allegati alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. La Corte territoriale erroneamente, invece, sostiene che il riconoscimento dell'esimente invocata è interdetto dal fatto che essa non è stata sostenuta da alcun supporto dimostrativo dal momento che non basta per riconoscerla il bisogno economico e il disagio abitativo e ciò nonostante, invece, le sue condizioni economiche risultassero fin troppo evidenti avendo lo stesso presentato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio corredata dalla necessaria documentazione. 2.5. Col quinto motivo, erroneamente indicato come sesto, deduce erronea applicazione della legge penale relativamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., numero 4. 2.6. Col sesto motivo, erroneamente indicato come settimo, deduce l'erronea applicazione della legge penale relativamente agli articolo 132,133 c.p. lamentando la mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza alla contestata aggravante e alla recidiva. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso il difensore dell'imputato nel controdedurre agli argomenti esposti dal P.G. conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo pecca di specificità, non confrontandosi esso con la ricostruzione svolta dai giudici di merito. La decisione di secondo grado non può, infatti, essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe sostanzialmente si dispiega in sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti trattasi di cd. doppia conforme e da esse emerge con chiarezza che l'imputato non occupava transitoriamente l'immobile, ma risedeva stabilmente presso di esso dal omissis e che fu lo stesso imputato ad ammettere di essersi allacciato abusivamente al contatore intestato ad altro soggetto, ivi non residente. Sicché le censure formulate col primo motivo, nell'appalesarsi meramente reiterative rispetto a quelle formulate in appello, ove ricevevano adeguata risposta anche mediante il richiamo alla pronuncia di primo grado, denotano di non essersi confrontate, come avrebbero dovuto, con la complessiva ricostruzione del fatto, ampiamente indicativa della colpevolezza dell'imputato. 1.2. Quanto alla contestazione dell'aggravante è solo il caso di evidenziare che il motivo al riguardo era stato formulato in appello in maniera del tutto generica e inappropriata, essendosi l'appellante limitato a citare la giurisprudenza di questa Corte con riferimento al mezzo fraudolento che non ha alcuna attinenza con l'aggravante della violenza sulla cosa, contestata e ravvisata nel caso di specie, sicché rimane preclusa a questa Corte la valutazione che si sollecita, ora, al riguardo in maniera del tutto nuova e con evidenti incursioni in fatto. 1.3. Il motivo con cui ci si duole del mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'articolo 131 bis è manifestamente infondato avendo la corte territoriale correttamente già evidenziato come il limite edittale della pena precludesse, a monte, l'applicabilità di tale ipotesi. 1.4. Anche in relazione allo stato di bisogno deve rilevarsi l'assoluta genericità del motivo formulato in appello ove in maniera del tutto sfumata vi è un accenno ad esso la corte territoriale, ciò nondimeno, ha adeguatamente motivato anche al riguardo, evidenziando come l'appellante non avesse indicato alcuna valida ragione per la quale dovesse riconoscersi la scriminante di cui all'articolo 54 c.p., al di là di un riferimento generico e non documentato ad un disagio economico carenza a cui il ricorso tenta di ovviare tardivamente in questa sede con riferimenti, peraltro, a circostanze genericamente indicate e che comunque non danno conto delle coordinate fattuali necessarie per la configurazione dello stato di necessità in relazione alla fattispecie in scrutinio. Ed invero, come ha già avuto correttamente modo di evidenziare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, la corte territoriale, l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. 1.5. Il quinto motivo, erroneamente indicato come sesto, che lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., numero 4 è del tutto generico e comunque nuovo, in quanto non formulato in appello e quindi inammissibile. 1.6. Il sesto motivo, erroneamente indicato come settimo, che lamenta il mancato riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza è del tutto generico e comunque nuovo non risultando formulato in appello in cui ci si limitava genericamente a lamentare la eccessiva gravosità della pena inflitta, di mesi otto di reclusione e di Euro 200,00 di multa . 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex articolo 606 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.