Licenziata per cessazione dell’attività aziendale, anche se era solo una ristrutturazione societaria: la compagnia aerea la deve riassumere

«In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, … ovvero per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività, … l'accordo sindacale può prevedere deroghe all’articolo 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario».

La Corte d'Appello di Milano aveva confermato la pronuncia del Tribunale di primo grado che aveva ritenuto nullo il licenziamento intimato da una compagnia aerea italiana a M.M., entro l'anno delle pubblicazioni di matrimonio e condannato la società a reintegrare la lavoratrice. La Corte territoriale aveva in prima battuta ritenuto che il licenziamento di M.M., intervenuto in un periodo protetto doveva ritenersi nullo in quanto non si era trattato di cessazione dell'attività aziendale, ma di mera ristrutturazione aziendale. La compagnia aerea ha proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha condiviso il seguente principio di diritto «in caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della l. numero 675/1977, articolo 2, comma 5, lett. c , ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. numero 270/1999, l'accordo sindacale di cui alla l. numero 428/1990, articolo 47, comma 4-bis, inserito dal d.l. numero 135/2009, convertito in l. numero 166/2009, può prevedere deroghe all'articolo 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario». Alla luce di queste considerazioni specifica il Collegio che la Corte d'Appello di Milano abbia adottato una soluzione in linea con l'interpretazione sopra citata e pertanto immune dalla censure mosse dalla compagnia aerea. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Presidente Raimondi - Relatore Boghetich Rilevato che 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza numero 1535 del 23.9.2019, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto la nullità del licenziamento intimato da [ ] Spa a M.M. il omissis , ossia entro l'anno dalle pubblicazioni di matrimonio e condannato Alitalia-Società Aerea Italiana Spa, in qualità di cessionaria del compendio aziendale, a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro. 2. In estrema sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto che il licenziamento della M., intervenuto in periodo protetto, doveva ritenersi nullo in quanto l'esame degli atti che avevano preceduto il licenziamento collettivo del personale dimostravano che non si era trattato di cessazione dell'attività aziendale ipotesi di mancata operatività della protezione prevista dal D.Lgs. numero 198 del 2006, articolo 35, comma 5 bensì di mera ristrutturazione aziendale annullato il licenziamento e ricostituito ex tunc il rapporto di lavoro con l'impresa cedente, il contratto doveva proseguire con l'impresa cessionaria [ ], non essendo opponibile da parte di quest'ultima l'esclusione prevista dall'accordo di cessione di azienda per i lavoratori non facenti parte dell'elenco dei lavoratori trasferiti, pur in presenza di uno stato di crisi aziendale, e ciò in forza dell'interpretazione della L. numero 428 del 1990, articolo 47, comma 4-bis, in senso conforme al diritto dell'Unione, nel senso che l'accordo sindacale ivi previsto non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare all'impresa cessionaria, ma semplicemente modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali. 3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi prima [ ] Spa con quattro motivi e poi [ ] Spa in amministrazione straordinaria, con due motivi ha resistito con controricorso la lavoratrice. Tutte le parti hanno comunicato memorie. Considerato che 1. Con il primo ed il secondo motivo del ricorso principale CAI si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4, dell'articolo 118disp. att. c.p.c., dell'articolo 111 Cost., nonché del D.Lgs. numero 198 del 2006, articolo 35, comma 5, lett. b , avendo erroneamente, la Corte territoriale, escluso l'ipotesi di una cessazione dell'attività aziendale e dichiarato la nullità del licenziamento della dipendente M., non tenendo conto di dati del tutto pacifici che confutano tale prospettazione essendo stato ritirato, al momento del licenziamento, il omissis , non potendo, dunque, la società svolgere attività di volo e fornendo una motivazione generica e per relationem, senza indicazione di un proprio autonomo convincimento. 2. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4 e dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., per genericità della motivazione e motivazione per relationem in ordine alla inopponibilità ai lavoratori degli accordi della L. numero 428 del 1990, ex articolo 47, comma 4-bis, e con il quarto motivo si denuncia Violazione e falsa applicazione della L. numero 428 del 1990, articolo 47, comma 4-bis, nonché degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'articolo 2112 c.c. il motivo investe l'interpretazione e la portata applicativa della L. 29 dicembre 1990, numero 428, articolo 47, comma 4-bis, introdotto dal D.L. 25 settembre 2009, numero 135, articolo 19-quater, Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee , conv. in L. 20 novembre 2009, numero 166, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee 1111 giugno 2009 nella causa C561/07 , la quale aveva affermato che, con la L. numero 428 del 1990, articolo 47, commi 5 e 6, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della Dir. numero 2001/23/CE. 3. Con il primo motivo del ricorso [ ], da qualificare come incidentale, si sollevano le medesime censure di cui al terzo motivo CAI innanzi illustrato e con il secondo motivo si propongono le medesime censure di cui al quarto motivo [ ] in ordine all'interpretazione e alla portata applicativa della L. 29 dicembre 1990, numero 428, articolo 47, comma 4-bis. 4. Sono inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso principale [ ] con cui si deduce, apparentemente, una violazione di norme di legge D.Lgs. numero 198 del 2006, articolo 35, comma 5 mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito in ordine a tutta la vicenda successoria che ha interessato l'azienda, atteso che in tal modo si consentirebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito Cass. numero 8758 del 2017 . Inoltre, la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'articolo 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4, e dall'articolo 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito Cfr. Cass. numero 3819 del 2020 , non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, disposta dal D.L. numero 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. numero 134 del 2012 , le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata Cass. numero 23940 del 2017 . Nella specie, la Corte distrettuale, alla luce della disamina di tutte le circostanze concrete che hanno caratterizzato la complessa procedura di cessione del compendio aziendale da [ ] a [ ], ha motivato, in ordine alla esclusione della ricorrenza di una cessazione dell'attività aziendale, e il dovere costituzionale di motivazione risulta correttamente adempiuto, seppur per relationem, avendo - la sentenza impugnata - trascritto la parte rilevante del provvedimento intervenuto sulla stessa vicenda e su questioni analoghe, in ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, principio che giustifica la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi in tal senso, da ultimo, Cass., numero 13708 del 2015 . 5. Tutti i restanti motivi terzo e quarto [ ] e primo e secondo [ ] , congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in Cass. numero 10414 del 2020 nonché dalle successive conf. Cass. nnumero 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020 , qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., e ai cui principi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene. 6. Con riguardo all'interpretazione e alla portata applicativa della L. 29 dicembre 1990, numero 428, articolo 47, comma 4-bis, la censura di cui al primo motivo CAI e al terzo motivo [ ] è infondata perché va condiviso il seguente principio di diritto In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, numero 675, articolo 2, comma 5, lett. c , ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, numero 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, numero 428, articolo 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. numero 135 del 2009, conv. in L. numero 166 del 2009, può prevedere deroghe all'articolo 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario . Invero, la Corte di Giustizia sent. 11.6.2009, C561/07 , all'esito della procedura di infrazione, ha affermato che, mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla L. numero 428 del 1990, articolo 47, commi 5 e 6, in caso di crisi aziendale a norma della L. numero 675 del 1977, articolo 2, comma 5, lett. c , la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi si di essa incombenti in forza della Dir. numero 2001/23/CE, posto che lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell'occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d'organizzazione. La Corte di giustizia ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dalla Dir., articolo 3 e 4, la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidative rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata . Per la prima categoria di imprese - alveo in cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente giudizio, come è pacifico in giudizio e neppure controverso tra le parti - l'articolo 5, paragrafo 2, lett. b , così come richiamato dalla Dir. numero 2001/23, paragrafo 3, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa , ma secondo la Corte di Giustizia - senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dalla Dir. numero 2001/23, articolo 3 e 4 . In base alla statuizione della Corte di Giustizia UE va condotta la lettura delle modifiche apportate alla L. numero 428 del 1990, articolo 47, dal D.L. numero 135 del 2009, conv. in L. numero 166 del 2009, che, con l'articolo 19-quater, ha inserito, dopo il comma 4, il seguente comma 4-bis, proprio al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee . In particolare, il comma 4-bis, appare destinato alle procedure non liquidative a differenza del comma 5, che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dalla Direttiva numero 2001/23/CE, articolo 5, paragrafo 2 e 1, alle regole generali previste negli articolo 3 e 4. Dunque, l'unica lettura coerente dell'articolo 47. risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia nel contesto dell'articolo 47, comma 5, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario l'esclusione delle tutele di cui all'articolo 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe al contrario, nel comma 4-bis, la regola è di ordine positivo trova applicazione , per cui la specificazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diversità testuale delle previsioni. Insomma, l'articolo 47, comma 4-bis, ammette solo modifiche, Data pubblicazione 31/03/2022 eventualmente anche in peius, all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria. Da ultimo va notato che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, numero 14, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, numero 155 G.U. numero 38 del 14.2.2019, che entrerà in vigore il 1.9.2021 all'articolo 368, comma 4, lett. b , ha disposto la sostituzione dei commi 4-bis e 5, ed ha così più esplicitamente inteso recepire meglio conformando il futuro dettato normativo l'unica lettura del comma 4-bis, che questa Corte ritiene già percorribile in via ermeneutica anche per il passato, quale unica interpretazione conforme al diritto dell'Unione. La Corte di appello con la sentenza impugnata ha adottato una soluzione in linea con l'interpretazione qui accolta e quindi resta immune dalle censure che le sono state mosse. 7. Conclusivamente entrambi i ricorsi delle società devono essere respinti, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. 8. Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale [ ] Spa e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15% rigetta il ricorso incidentale [ ] Spa in A.S. e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.