Alla Corte di Giustizia l’articolo 20 del testo unico imposta di registro

Con ordinanza 10283 del 31 marzo 2022, la Cassazione ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sottoponendo la questione se le direttive 77/388/CEE e 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come l’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986.

Questo come risultante dalle recenti modifiche normative, che impone all'amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base di elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati , derivandone la preclusione assoluta per l'amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione di azienda, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni plurime cessioni di beni , con il conseguente riconoscimento del diritto alla detrazione Iva in assenza dei requisiti previsti dal diritto comunitario. Articolo 20 del TUR ed evoluzione normativa. Su questo aspetto si ricorda che con la legge di Bilancio 2018, l'art. 20 del TUR è stato modificato per chiarire che la qualificazione dell'atto, ai fini dell' imposta di registro , debba avvenire tenendo conto esclusivamente del suo contenuto senza attingere ad elementi extratestuali ovvero ad effetti prodotti da atti ritenuti collegati. Successivamente, con la legge di Bilancio 2019, il legislatore, in contrasto con l'interpretazione fino a quel momento fornito dalla Corte di Cassazione in senso contrario Cass. n. 29084/2018 , ha inteso attribuire valenza interpretativa e dunque effetto retroattivo alla modifica. Con sentenza n. 39/2021 la Corte costituzionale è ritornata sull'interpretazione dell'art. 20 del TUR ha riconosciuto la legittimità della norma contenuta nella legge n. 145/2018 che considera norma di interpretazione autentica applicabile retroattivamente la disposizione di modifica dell'impianto normativo che assegna rilevanza, nell'interpretazione degli atti, solamente agli elementi testuali. Il giudice delle leggi riconosce innanzitutto che le questioni inerenti alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sono manifestamente infondate, poiché prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate con la menzionata ordinanza del giudice di legittimità e dichiarate non fondate con sentenza n. 158/2020. Secondo la Consulta n. 158/2020 , tale presa di posizione del legislatore, nel confermare la tassazione isolata del negozio veicolato dall'atto presentato alla registrazione secondo gli effetti giuridici da esso desumibili, si mostra coerente con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro e, in particolare, con la natura di imposta d'atto” storicamente riconosciuta al tributo di registro dopo la sostanziale evoluzione da tassa a imposta. Per effetto delle pronunce della Corte costituzionale deve ritenersi orientamento consolidato quello per cui ai fini dell'imposta di registro operazioni strutturate mediante conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria come la presente fattispecie non possano essere riqualificate in una cessione di azienda e non configurano di per sé il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi, ad esempio una fusione diretta o inversa, che renderebbero chiara la volontà di acquisire direttamente l'azienda Cass. n. 9065/2021 in senso contrario, prima delle pronunce del giudice delle leggi Cass. n. 29084/2019 . Caso concreto. La vicenda parte da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate riqualificava un contratto di compravendita immobiliare, in forza di elementi extratestuali , ritenendo che l'operazione non costituisse compravendita di immobile quindi cessione di bene soggetta ad IVA ma cessione di azienda soggetta a registro . Il bene costituiva un complesso alberghiero con fabbricati e struttura di contorno come parcheggi ecc inoltre la società acquirente aveva ricevuto alcune settimane prima della cessione anche le attrezzature e i beni strumentali arredi lasciati dal soggetto venditore infine entrambe le società erano di proprietà dello stesso soggetto, socio unico delle stesse. Di qui il disconoscimento della detrazione IVA operata dalla società acquirente. Dopo due pronunce sfavorevoli la società ricorreva in Cassazione. I giudici di legittimità hanno richiamato la giurisprudenza comunitaria in materia di IVA e di lotta all'evasione che attribuisce valenza anche all'intenzione dei cessionari ai fini della qualificazione di un'operazione, anche per comprendere se un'operazione sia stata in realtà divisa artificialmente in maniera tale da ritenere, sulla base di elementi oggettivi, che si sia in presenza di un'unica prestazione per essere le singole attività tra loro strettamente connesse Corte Giustizia Sentenza 19 dicembre 2018, n. C-17/18 . In Italia questa operazione è impedita dall' art. 20 del dpr n. 131/1986 . Proprio in una fattispecie analoga a quella della pronuncia in oggetto, la Cassazione ha precisato che l'art. 20 del TUR, come modificato dalla legge n. 205/2017 in quanto norma interpretativa applicabile retroattivamente come chiarito da ultimo anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 39/2021 , non consente all'amministrazione finanziaria di riqualificare, come cessione d'azienda, le compravendite in favore di cessionari distinti e con atti separati, di beni, contratti e proprietà intellettuali, indipendentemente dall'uso che ne è stato poi fatto dai cessionari Cass. n. 9065/2021 . In conclusione la Cassazione, in quanto organo di ultimo grado obbligato a presentare domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell' art. 267, comma 3 del TFUE , ha ritenuto di chiedere alla Corte europea se l'articolo 20 precluda all'amministrazione finanziaria limitando la rilevanza ai fini dell'interpretazione del contratto tra le parti ai solo elementi testuali di valutare le circostanze dell'operazione per cui, anche in presenza di elementi oggettivi che potrebbero far ritenere assente il diritto alla detrazione IVA nei caso in cui ci si trovi in presenza di un'artificiosa scomposizione di un'unica operazione economica in più prestazioni, sarebbe esclusa la possibilità di contestarne la illegittima detrazione.

Presidente Virgilio - Relatore Succio FATTI DI CAUSA 1. L'Amministrazione finanziaria con l'atto impugnato accertava in capo alla società omissis s.r.l. una maggior IVA di Euro 416.826,00, oltre interessi e sanzioni di legge. La pretesa scaturiva dalla compravendita immobiliare, stipulata il 14 marzo 2006, con cui la detta società, esercente attività alberghiera, acquistava dalla società Campo s.r.l. gli immobili del complesso alberghiero inclusi nel complesso immobiliare omissis compresi - si evince dalla sentenza impugnata - i beni mobili collegati ed ancorati in modo permanente alla struttura immobiliare. L'Agenzia delle entrate, anche a seguito di controllo della Guardia di finanza, riteneva trattarsi di una cessione di azienda e non di compravendita di immobile, recuperando pertanto l'IVA in quanto l'operazione posta in essere, così qualificata, non dava origine, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 2, comma 3, lett. b , a cessione di beni e pertanto non creava imposta a credito in sede di liquidazione del tributo in parola. Era pertanto disconosciuta la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti. 2. Il ricorso proposto da omissis s.r.l. era rigettato dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento. 3. La società impugnava la sentenza di fronte alla Commissione di secondo grado tridentina, la quale confermava l'appellata decisione. 4. Ricorre quindi a questa Corte la società contribuente, con atto affidato a quattro motivi e illustrato da memoria l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1. Deve essere, in via preliminare, esaminata la questione degli effetti derivanti dalla circostanza che le conclusioni del Procuratore generale sono state formulate e spedite alla cancelleria della Corte in data 31 marzo 2021, dunque tardivamente di un giorno rispetto al termine prescritto dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020 , che lo individua nel quindicesimo giorno precedente l'udienza nella specie corrispondente al 30 marzo , prevedendo poi - in conformità alla regola generale - che i difensori delle parti possono depositare memorie ai sensi dell' art. 378 c.p.c. entro il quinto giorno antecedente l'udienza . 2. Il Collegio ritiene che la tardività sia fonte di nullità processuale di carattere relativo, la quale, pertanto, resta sanata a seguito dell'acquiescenza delle parti ai sensi dell' art. 157 c.p.c. Premesso, infatti, che l'intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alle Sezioni unite civili e alle sezioni semplici della Corte di cassazione è obbligatorio - a pena di nullità assoluta rilevabile d'ufficio art. 70 c.p.c. e 76 ord. giud. - in ragione del ruolo svolto dal Procuratore generale a tutela dell'interesse pubblico, la tempestività dell'intervento, in relazione al disposto del D.L. n. 137 del 2020, citato art. 23, comma 8-bis opera invece esclusivamente a tutela del diritto di difesa delle parti, con la conseguenza che deve ritenersi rimessa a queste ultime la facoltà - e l'onere - di eccepirne la tardività, in base alla disciplina prevista per le nullità relative. 3. Procedendo oltre, stante l'assenza di eccezioni di parte in ordine al profilo di cui sopra, il primo motivo di ricorso censura la sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro , nel prosieguo anche TUR , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente, in applicazione della disposizione anzidetta, riqualificato ai fini dell'IVA il contratto stipulato tra Campo s.r.l. e OMISSIS s.r.l., posto che la norma non è applicabile al di fuori dell'imposta di registro e, comunque, la sua concreta applicazione non è corretta in quanto fondata su elementi extratestuali, vale a dire esterni al regolamento contrattuale. 4. La sentenza impugnata fonda la propria decisione - in premessa - sulla interpretazione degli atti , poiché al giudice tributario è attribuito tale potere, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986 cit., art. 20 in base a cui rilevano l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti, al di là del titolo e della forma apparente . Ciò posto, la stessa ritiene di dovere verificare se la nuova diversa qualificazione giuridica operata dall'Agenzia delle Entrate relativamente al contratto del 14.3.2006 sia corretta, supportata da elementi che la confermino . E all'esito delle verifiche del caso, la CTR ritiene che l'atto in parola possa essere qualificato come cessione di azienda al ricorrere degli elementi utili per tale qualificazione giuridica , così ritenendo fondata la pretesa dell'Amministrazione finanziaria. 5. Nell'esaminare il ricorso, la Corte ha rilevato d'ufficio, ex art. 384 c.p.c. , comma 3, una questione che ha ritenuto di porre a fondamento della decisione e in ordine alla quale è stato quindi provocato il contraddittorio tra le parti. 6. A seguito dell'ordinanza di questa Corte parte ricorrente e parte controricorrente hanno entrambe depositato memoria. 7. La società contribuente insiste nell'affermare che le vicende riguardanti la tassazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro che non è qui in discussione - e in particolare l'applicazione del principio di alternatività IVA/imposta di registro di cui all'art. 40 TUR e il potere dell'Ufficio di riqualificare l'atto ai sensi dell'art. 20 TUR - vanno tenute distinte e non incidono sulla qualificazione dell'operazione ai fini IVA e sull'eventuale potere di riqualificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, sicché non si dovrebbe configurare alcun contrasto tra la disciplina interna sulla cifra d'affari e quella unionale. 8. L'Amministrazione finanziaria sostiene che nel presente caso, dibattendosi della detrazione IVA, poiché l'art. 40, comma 1, del TUR dispone che per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa , ciò presuppone che la valutazione dell'atto soggetto ad IVA sia stata già effettuata, rilevando quindi solo ove tale profilo sia oggetto di cosa giudicata in secondo luogo, un giudicato esterno che imponesse ad altro giudice l'interpretazione di una fattispecie cessione di azienda o di singoli beni in modo difforme dall'ordinamento comunitario non sarebbe comunque configurabile, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno previsto dall' art. 2909 c.c. , in relazione alle controversie in materia di IVA è soggetto alla primazia del diritto unionale come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, C-2/08 , Olimpiclub . Oggetto della controversia e fatti rilevanti 9. Si legge nella sentenza impugnata che durante un'attività di controllo fiscale l'Amministrazione finanziaria riqualificava il contratto di compravendita immobiliare, intercorso tra le parti, in forza di elementi anche extratestuali, vale a dire autonomi, anche diversi ed estranei al regolamento contrattuale. 10. L'Agenzia delle entrate, in concreto, riteneva che l'operazione, descritta nel contratto ed oggetto di controllo, non costituisse compravendita di immobile quindi cessione di beni soggetta a IVA ma cessione di azienda soggetta a registro . A tale conclusione, condivisa dal giudice, l'Agenzia perveniva dall'esame, essenzialmente, di una serie di elementi non presenti nelle clausole contrattuali, quindi nel testo del contratto, ma extratestuali, acquisiti in sede di verifica da parte della Guardia di finanza prima e dall'Ufficio poi. 11. Si tratta delle seguenti circostanze - il complesso immobiliare oggetto della compravendita, composto da fabbricati torre, dependance, ecc. e da struttura di contorno parcheggi, gazebo, campi da tennis , costituiva prima della cessione un complesso alberghiero - la società contribuente omissis s.r.l., parte acquirente, aveva ricevuto alcune settimane prima della cessione anche le attrezzature e i beni strumentali arredi lasciati nell'albergo dal soggetto venditore, società Park Hotel Villa Luti s.r.l. - parte acquirente aveva, per i primi mesi di attività, effettivamente utilizzato tali beni per l'esercizio della propria attività di hotel, unitamente a 19 camere collocate nell'immobile oggetto della compravendita, nel mentre erano in corso importanti opere di ristrutturazione dell'hotel - entrambe le società di cui sopra erano di proprietà del sig. B.R., socio unico delle stesse. 12. In base a tali elementi, l'Ufficio negava la detrazione dell'IVA a omissis s.r.l., società cessionaria dell'immobile, il cui trasferimento era qualificato come cessione di azienda non imponibile IVA da parte della Park Hotel Villa Luti s.r.l. l'Agenzia delle entrate recuperava quindi l'IVA a debito detratta da omissis s.r.l. in quanto relativa a operazione non costituente cessione di beni ai fini di tale tributo. Le norme e la giurisprudenza del diritto nazionale applicabili alla fattispecie 13. In materia, ai fini della soluzione della controversia, ha decisivo rilievo la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di qualificare una compravendita di immobili come cessione di azienda, anziché come cessione di beni, negando quindi la detrazione dell'IVA al soggetto acquirente del bene. 14. Con riferimento all'IVA, tributo armonizzato, le norme del diritto nazionale sono - il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto , il quale prevede che per la determinazione dell'imposta dovuta a norma dell'art. 17, comma 1 o dell'eccedenza di cui all'art. 30, comma 2 è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione - il medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. b, ai sensi del quale non sono considerate cessioni di beni b le cessioni che hanno per oggetto aziende o rami di azienda . 15. La lettura di tali disposizioni, secondo il Collegio, porta a dover prendere in considerazione la disciplina dell'imposta di registro a cui implicitamente ma chiaramente la disposizione del decreto IVA rinvia il mancato assoggettamento all'IVA, difatti, consegue all'applicazione, per queste operazioni, dell'imposta di registro. 16. Nel diritto nazionale le disposizioni rilevanti ai fini dell'imposta di registro, tributo non armonizzato, sono - il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40 rubricato atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto , secondo il quale per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7 e quelle di cui al successivo art. 21, comma 6 ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, nn. 8 , 8 bis e art. 27 quinquies dello stesso decreto. Per le operazioni indicate nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 11 l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto - il medesimo D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 secondo il quale l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente la disposizione, nel testo in vigore dal 1 gennaio 2018, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a , nn. 1 e 2 , al quale è stata attribuita natura di interpretazione autentica e quindi efficacia retroattiva dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, norme ritenute legittime dalla Corte costituzionale con sentenze n. 150 del 2020 e n. 39 del 2021 , prevede che l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali sottolineatura aggiunta e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi . Le disposizioni del diritto dell'Unione di cui è richiesta l'interpretazione 17. La disciplina unionale dell'azienda nel sistema dell'IVA, contenuta nell'art. 5, numero 8, della sesta direttiva, n. 77/388/CEE, poi riprodotto dall'art. 19 della direttiva 2006/112/CE, prevede - art. 5, numero 8 della direttiva 77/388 In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare l'operazione come non avvenuta e che il beneficiario continua la persona del cedente. Gli Stati membri adottano, se del caso, le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale - art. 19 della direttiva 2006/112 In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente. Gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni della concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale. Possono inoltre adottare le misure utili a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'applicazione di questo articolo . 18. La giurisprudenza comunitaria specifica che il trasferimento di un'azienda o di un suo ramo corrisponde al trasferimento dell'insieme di beni, materiali e immateriali, i quali complessivamente costituiscono un'impresa o una parte d'impresa idonea a continuare un'attività economica autonoma sentenza 10 novembre 2011, C444/10, Schriever, ECLI EU C 2011 724, la quale, nell'esaminare l'art. 1, n. la, dell'UStG, volto a recepire nel diritto nazionale gli artt. 5, n. 8, e 6, n. 5, della sesta direttiva, ha ritenuto incluso nel trasferimento d'azienda, in quanto tale non assoggettabile ad IVA, la cessione dello stock di merci e dell'attrezzatura di un negozio . 19. Il riferimento all' insieme di beni colloca al centro il fenomeno dell'unitarietà, o meno, dell'operazione economica essa, infatti, può costituire una sola prestazione oppure può essere frammentata in più prestazioni aventi per oggetto i beni trasferiti a seconda che si verifichi l'unitarietà oppure la frammentazione, si avranno rispettivamente, a fini IVA, una sola operazione economica oppure più operazioni economiche. 20. In ordine ai profili oggettivi dell'operazione economica, ossia ai beni che ne sono oggetto, la Corte di Giustizia, sentenza del 4 marzo 2021, C-581/19 , Frenetikexito, ECLI EU C 2021 167 punti 37 e ss. , ha affermato che, quando un'operazione economica è costituita da una serie di elementi e di atti, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze in cui si svolge tale operazione proprio al fine di determinare se ne conseguano una o più prestazioni, precisando che, in linea di principio, ogni prestazione deve essere considerata come una prestazione distinta e indipendente. Tuttavia, in deroga a questa regola, un'operazione non può essere divisa in più parti artificialmente per non alterare la funzionalità del sistema dell'IVA, sicché si è in presenza di un'unica prestazione quando due o più prestazioni o azioni effettuate dal soggetto passivo a beneficio del cliente sono a tal punto strettamente connesse da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. 21. Significativa, ai fini qui in rilievo, è la sentenza 19 dicembre 2018, in C-17/18, Virgil Mailat e a., ECLI EU C 2018 1038, vicenda in cui gli elementi necessari per l'esercizio dell'attività economica erano stati meramente oggetto di locazione senza trasferimento dei diritti di proprietà la Corte ha rilevato par. 23 che una siffatta messa a disposizione del complesso di tali elementi non è costitutiva di un trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della direttiva IVA si deve tuttavia rilevare che dalle osservazioni sottoposte alla Corte emerge che un certo numero di beni mobili non sarebbero stati ceduti in locazione, bensì venduti al cessionario. Spetta in ultima istanza al giudice nazionale stabilire se tali beni consentissero, di per sé stessi, al cessionario di continuare in maniera autonoma l'attività economica di cui trattasi, o se il bene immobile che era stato oggetto del contratto di locazione di cui trattasi nel procedimento principale fosse munito di impianti necessari per la prosecuzione di detta attività economica . 22. In ordine agli elementi soggettivi dell'operazione economica, ossia ai soggetti che la realizzano, la Corte dell'Unione sentenza 27 novembre 2003, in C-497/01, Zita Modes, ECLI EU C 2003 644 pare aver considerato la nozione di azienda come concetto armonizzato, evidenziando, al par. 26, che riguardo alla nozione di trasferimento di una universalità di beni, che rappresenterebbe una nozione di diritto comunitario la cui interpretazione appartiene alla Corte, la Commissione sostiene che il giudice del rinvio deve stabilire se i beni trasferiti costituiscano una universalità totale o parziale di beni ai sensi della sesta direttiva, vale a dire elementi patrimoniali che possono essere utilizzati nell'ambito di una attività economica , per poi affermare, al par. 32, che la detta interpretazione è conforme alla finalità della sesta direttiva, la quale mira a determinare in maniera uniforme e secondo norme comunitarie la base imponibile dell'IVA , sicché par. 33 , seppure con riguardo ai beni trasferiti e all'uso di tali beni fatto dal beneficiario dopo il trasferimento, si deve constatare, in primo luogo, che la sesta direttiva non contiene alcuna definizione della nozione di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni , nondimeno, per costante giurisprudenza, tanto l'applicazione uniforme del diritto comunitario quanto il principio d'uguaglianza esigono che una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Unione, ad un'interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa par. 34 ed ivi i precedenti richiamati . 23. La Corte, inoltre, sempre nella sentenza Virgil Mailat su citata, par. 25, ha posto in risalto la necessità che il cessionario abbia avuto l'intenzione di gestire l'azienda o la parte di impresa trasferita e non semplicemente di liquidare immediatamente l'attività interessata nonché, eventualmente, di vendere lo stock v. anche Zita Modes, ivi cit. punto 44 e, ai successivi paragrafi, enuncia il principio secondo il quale a tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che le intenzioni dell'acquirente possono o, in alcuni casi, devono essere prese in considerazione in sede di valutazione globale delle circostanze di un'operazione, purché esse siano comprovate da elementi oggettivi v. anche sentenza Schriever, cit., punto 38 ha poi sottolineato, con riguardo alla vicenda ivi in esame, che benché nel procedimento principale sia pacifico che il locatario ha proseguito per oltre due anni l'attività economica autonoma precedentemente svolta dal locatore e che egli ha rilevato i dipendenti, ha mantenuto gli stessi fornitori e ha onorato gli impegni commerciali già assunti dal locatore nei confronti della clientela di quest'ultimo, resta il fatto che tale locatario, in quanto tale, non è mai stato in grado di liquidare l'attività di cui trattasi, poiché, non essendo divenuto proprietario di una parte rilevante degli elementi necessari per l'esercizio dell'attività stessa, egli non aveva la capacità di disporne . 24. Si traggono da quanto sopra esposto le seguenti conclusioni - la nozione di azienda o universalità è nozione di diritto dell'Unione e va stabilita in modo uniforme negli Stati membri - tal nozione uniforme risponde all'esigenza di evitare divergenze nell'applicazione da uno Stato membro all'altro del sistema dell'IVA per quanto riguarda le esenzioni - rileva, ai fini di qualificare un'operazione di cessione, consistente in una singola prestazione o in plurime prestazioni, come soggetta l'una o soggette le altre ad IVA o meno, anche l'intenzione di continuare l'attività d'impresa tramite i beni oggetto della stessa - la suddetta intenzione può, e in alcuni casi deve, essere presa in considerazione in sede di valutazione delle circostanze globali dell'operazione, purché comprovate da elementi oggettivi il quale appare, per vero, concetto più ampio di quello di elementi testuali accolto nel nostro diritto interno in forza del disposto dell'art. 20 TUR . 25. Soprattutto, sembra desumersi che la cessione d'azienda, quale operazione economica costituita da una serie di elementi e di atti, vada esaminata prendendo in considerazione tutte le circostanze in cui si svolge al fine di determinare se ne conseguano una o più prestazioni. Ed infatti se, in linea di principio, ogni prestazione deve essere considerata come indipendente, singola e autonoma, tuttavia, in deroga a questa regola, un'operazione non può essere divisa in più parti artificialmente, per cui si deve ritenere che si sia in presenza di un'unica prestazione quando le singole attività che la compongono risultino a tal punto strettamente connesse da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe quindi un carattere artificiale, non consentito. Le ragioni del rinvio pregiudiziale 26. L'art. 20 TUR, allora, pare in contrasto con le norme dell'Unione, come interpretate dalla giurisprudenza della CGUE sopra riportate sotto il profilo che segue. 27. La norma, nel prevedere come ha ritenuto Corte Cost. n. 158 del 2020 giudicando della legittimità costituzionale della L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a , e della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084 che l'oggetto dell'imposizione sia in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, pare escludere la possibilità, ammessa e addirittura imposta dalla Corte dell'Unione, che le intenzioni dell'acquirente possono o, in alcuni casi, devono essere prese in considerazione in sede di valutazione globale delle circostanze di un'operazione, purché esse siano comprovate da elementi oggettivi CGUE Schriever, come citata nel caso Virgil Mailat e a., par. 39, per cui la circostanza che il cessionario abbia continuato la gestione del negozio di articoli sportivi per quasi due anni conferma che la sua intenzione non era quella di liquidare immediatamente l'attività di cui trattasi . 28. Il concetto di elementi oggettivi amplia difatti il novero delle situazioni dalle quali può desumersi che l'operazione, in quanto diretta a consentire la continuazione dell'attività d'impresa, costituisce cessione d'azienda diversamente, il rimando del diritto interno alla rilevanza dei soli elementi testuali escludendosi quello agli elementi extra testum ne accoglie una nozione assai più ridotta. 29. La possibile divergenza in ordine al concetto di azienda nelle due imposte IVA e tributo di registro pare esigere un'uniformità di interpretazione dei medesimi istituti giuridici nell'intero ordinamento tributario diversamente si pongono problemi, non tanto per quanto attiene alla delimitazione dei diversi ambiti applicativi, in gran parte risolti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 che pone il principio dell'alternatività IVA/imposta di registro, subordinando l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale alla condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non siano assoggettate ad IVA. 30. Resta però il profilo che qui rileva, vale a dire se l'art. 20 TUR precluda all'Amministrazione finanziaria - limitando la rilevanza ai fini dell'interpretazione del contratto tra le parti ai soli elementi testuali, ritenendo quindi irrilevanti quelli extratestuali - di valutare le circostanze dell'operazione, sicché, anche in presenza di elementi oggettivi che potrebbero far ritenere assente il diritto alla detrazione dell'IVA nei casi in cui ci si trovi in presenza di una artificiosa scomposizione di un'unica operazione economica in più prestazioni, sarebbe esclusa la possibilità di contestarne la illegittima detrazione. 31. Le perplessità sopra poste sono confermate, sia pure con riferimento alla diversa fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 135, paragrafo 2, comma 1, lettera c , della direttiva 2006/112/CE, dal fatto che recentemente anche il Bundesfinanzhof tedesco, con richiesta di rinvio pregiudiziale del 26 maggio 2021 iscritta in causa C-516/21 , ha chiesto proprio alla Corte unionale di esprimersi statuendo se debba privilegiarsi la tesi della prestazione unitaria, oppure se dall'art. 135, paragrafo 2, comma 1, lett. c , cit. debba desumersi un obbligo di suddivisione, in base al quale operazioni unitarie debbano essere scomposte in una parte esente e in una imponibile. 32. Anche in quel caso, infatti, viene in rilievo l'alternativa tra qualificazione della cessione, costituente l'operazione economica, come unica prestazione o come più operazioni frammentate nel presente caso ritiene il Collegio che le disposizioni dell'art. 20 TUR, che impediscono di tenere conto degli elementi extratestuali al fine di determinare proprio se le parti abbiano posto in essere un'unica operazione o più operazioni, abbiano il concreto effetto di precludere completamente la verifica se la scomposizione abbia o meno carattere artificiale tale artificiosità resterebbe irrimediabilmente inattaccabile. 33. Ciò avrebbe la conseguenza di impedire all'Amministrazione finanziaria di recuperare l'illegittima detrazione di IVA in casi cui essa, secondo il diritto dell'Unione, non sarebbe consentita. Conclusioni 34. Alla luce delle esposte ragioni, il rinvio pregiudiziale risulta, secondo il Collegio, utile e necessario in quanto di fronte a questo giudice nazionale è posta - ancorché rilevata di ufficio - una questione di interpretazione nuova che presenta un interesse generale per l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione inoltre, la giurisprudenza esistente non sembra fornire i chiarimenti necessari in un contesto di diritto che in questi termini risulta effettivamente del tutto inedito. 35. Inoltre, la questione è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno come tale questo organo giurisdizionale è tenuto a presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, come prevede l' art. 267, comma 3, TFUE , poiché non esiste una giurisprudenza consolidata in materia e la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi lascia spazio ai dubbi sopra illustrati. Le questioni poste alla Corte di Giustizia Europea 36. Ritiene allora questa Corte di cassazione di dover sottoporre a codesta Corte di Giustizia la seguente questione se gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a , nn. 1 e 2 , e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, che impone all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati , derivandone la preclusione assoluta per l'Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d'azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni - le plurime cessioni dei beni -, con il conseguente riconoscimento della detrazione Iva in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea . 37. Il rinvio pregiudiziale comporta la sospensione del processo. P.Q.M. La Corte, visti l 'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europe a e l 'art. 295 c.p.c ., chiede alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione del diritto dell'Unione indicata in motivazione. Ordina la sospensione del processo e dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte di giustizia con le modalità previste dal par. 23 della Raccomandazione 2019/C 380/01 pubblicata sulla GUUE del 8/11/2019. Dispone altresì l'invio di copia del fascicolo della causa sentenza impugnata, ricorso, controricorso, memorie difensive delle parti ai sensi dell'art. 24 della medesima Raccomandazione.