Come ho già scritto, la riforma in elaborazione dovrebbe abbassare la contribuzione minima e limitare l’integrazione al trattamento minimo della pensione.
La precedente riforma del 2008 – 2010, che io conosco bene, comportò l'aumento della contribuzione minima per meglio finanziare le pensioni minime che in Cassa Forense non sono un'eccezione. Bisogna quindi intendersi sul minimale contributivo. Per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili inferiori a quelli stabiliti dalla legge proprio perché l'obiettivo è quello di finanziare la pensione minima evitando di creare il cd. debito previdenziale latente. Per una completa disamina della materia, in tema di minimali di retribuzione e contribuzione, si può leggere la Circolare numero 15 del 28.01.2022, numero 15 del 28.01.2022, rinvenibile sul sito istituzionale dell'INPS. Cassa Forense non si sottrae, ovviamente, a questa che è una regola di carattere generale e quindi prevede dei minimali retributivi e contributivi così come dei massimali retributivi e contributivi. La tabella, che qui ripropongo, rinvenibile sul sito di Cassa Forense, è eloquente immagine immagine Ne consegue che per il 2022 il minimo reddituale, percepito o no, non ha importanza, è di € 19.634,00 al quale corrisponde un contributo minimo di € 2.945,00. Questo contributo finanzia in gran parte, anche se non del tutto, la pensione minima. Mi pare evidente che se si riduce la contribuzione minima e si porta l'avente diritto al regime di calcolo contributivo della pensione, senza l'integrazione al trattamento minimo, che nel sistema di calcolo contributivo è vietata per legge, io stimo che circa 137 mila avvocati si vedranno liquidare un trattamento pensionistico inferiore alla soglia di povertà. La pensione minima INPS 2022 ammonta a 523,83 euro, distribuiti su 13 mensilità. Il trattamento minimo annuo per il 2022 ammonterà, dunque, a 6.809,79 euro ovvero 523,83 euro x 13 mensilità . Secondo l'Osservatorio INPS sulle pensioni edizione marzo 2022, i dati pubblicati certificano che 4 pensioni su 10 sono assistite. Credo che la percentuale in CF sia maggiore ma non ho i dati esatti. Non credo che la ricerca della sostenibilità di lungo periodo possa essere conseguita attraverso questo sistema che assomiglia molto alla “macelleria forense” e che tende a ridurre, per via reddituale, il numero degli avvocati italiani ma si tratta di un criterio contra legem. La prospettiva, quindi, è sbagliata e va cambiata prima che sia troppo tardi. E' di questi giorni la seguente notizia immagine C'è chi plaude e chi dice che è una follia. Se passerà questo emendamento non verrà certo risolto il problema degli avvocati mono committenti ma si creeranno i silenti in Cassa Forense, fenomeno che non è nuovo perché è già avvenuto in Enasarco. Nella scheda della Commissione Bicamerale di Controllo sugli enti previdenziali si legge La gestione dei c.d. silenti . L'analisi della complessiva operatività della Fondazione evidenzia poi la necessità di trovare soluzioni - oggetto di continue denunce e esposti da parte degli iscritti alla stessa Fondazione e alla Commissione - alla gestione dei c.d. silenti , ossia degli iscritti che non avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva richiesti per l'accesso alle pensioni di vecchiaia almeno 20 anni di anzianità contributiva restano - in caso di assenza dei requisiti di anzianità contributiva previsti anche dall'INPS - sprovvisti di alcuna pensione di vecchiaia. In sintesi, i contributi versati ad Enasarco non possono essere ricongiunti con i contributi Inps. Ciò si rende ancor più necessario in ragione della sentenza della Corte di Cassazione numero 8887 del 4 maggio 2016 che richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione numero 20425 del 2010 che ha riconosciuto la facoltà di trasferire i contributi per la pensione di ex dipendente nelle gestioni speciali autonome, in ottemperanza alla L. numero 29 del 1979 , che, tra l'altro, ha disposto Il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo ENASARCO, introdotto originariamente dal d.m. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente in forza della L. 22 luglio 1966, numero 613, articolo 29 del d.P.R. 30 aprile 1968, numero 758, e della L. 2 febbraio 1973, numero 12 , divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi Inps e Fondazione ENASARCO , di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell'essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonche' da un pari contributo a carico di questi ultimi cfr. in questo senso Cass. numero 1327/2013, numero 8467/2007, numero 8201/1995 . La Fondazione, quindi, non si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l'Inps. Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso I'Inps, e presso la Fondazione ENASARCO, con l'inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal d.Lgs. numero 42 del 2006. Se passerà l'emendamento di cui sopra, la Commissione dovrà aggiungere un altro capitolo sui silenti in Cassa Forense. A mio giudizio abbiamo un legislatore che non conosce i principi fondamentali della materia previdenziale ma tant'è!