Invalido il preliminare di vendita se viene meno l’utilità per il promittente venditore

L’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare esige che al momento della pronuncia giudiziale – ovvero al momento della proposizione della domanda – sussistano tutte le condizioni giuridiche, con i relativi presupposti di fatto, che consentano alla sentenza costitutiva di rispecchiare integralmente le previsioni delle parti in sede di preliminare.

Tale principio, costante nella giurisprudenza di legittimità Cass. numero 7273/2006 da un lato impone la verifica ufficiosa della sussistenza di tutte le condizioni giuridiche, con i relativi presupposti di fatto, per dare esecuzione al preliminare e, dall'altro, comporta che non possa trovare accoglimento la domanda proposta ai sensi dell' articolo 2932 c.c. avente ad oggetto un contratto che non è più remunerativo per gli eredi del promittente venditore, essendo venuta meno l'utilità. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza numero 9978 depositata il 28 marzo 2022. Due attori convenivano in giudizio ai sensi dell' articolo 2932 c.c. , l'erede testamentaria della loro promittente venditrice del diritto di proprietà di un immobile. In particolare, gli attori allegavano che il diritto di proprietà era stato loro promesso in vendita dalla de cuius in forza di un preliminare stipulato qualche giorno prima la sua morte, concluso lo stesso giorno del rogito notarile mediante il quale, a sua volta, la promittente venditrice aveva riscattato dall'INPDAP il relativo diritto immobiliare. A sostegno della domanda, i promissari acquirenti deducevano che la loro dante causa, sfornita di sufficienti risorse economiche, aveva realizzato l'affare mediante il loro intervento, in quanto essi si erano resi garanti verso la banca che le aveva concesso il mutuo per concludere la compravendita con l'Ente previdenziale inoltre, i medesimi si erano, altresì, obbligati verso la defunta, a pagare il prezzo dell'immobile promesso in vendita mediante rate corrispondenti a quelle del sopradetto mutuo anticipandone un ingente importo. Di contro la promittente venditrice, che si era riservata il diritto di abitazione dell' immobile fino alla morte, aveva assunto l'obbligo di trasferire loro il relativo diritto di proprietà entro una certa data giunta la quale sarebbe scaduto il divieto di alienazione previsto dall' articolo 6, comma 10 del d.lgs. numero 104/1996 . Si costituiva in giudizio l' erede della promittente acquirente , per lamentare, tra gli altri motivi di contestazione, l'impossibilità sopravvenuta di dare esecuzione al preliminare a causa del decesso della contraente oltre che per attuale pendenza del decennio di inalienabilità dell'immobile. Con sentenza non definitiva l'adito Tribunale rigettava l'eccezione di nullità sollevata dalla convenuta dichiarando valido il contratto preliminare stipulato inter partes . Avverso tale decisione la convenuta proponeva Appello insistendo per la nullità del predetto preliminare. Nelle more della discussione in Appello ed istruita la causa il Tribunale adito, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda attorea in quanto la sentenza costitutiva avrebbe attuato una regolamentazione sostanzialmente difforme da quella prevista nel preliminare a causa del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto inoltre, rigettava la domanda subordinata di restituzione di quanto versato. Avverso questa sentenza gli attori proponevano appello ed il nuovo giudizio veniva riunito a quello già pendente riguardante la sentenza non definitiva. La Corte distrettuale respingeva sia l'impugnazione prevista dalla convenuta in primo grado contro la sentenza non definitiva sia quella proposta dagli attori avverso la citata sentenza definitiva. Avverso quest'ultima sentenza gli attori proponevano ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. La Corte Costituzionale ha ritenuto infondato il secondo dei motivi di ricorso proposto dai ricorrenti sulla scorta del quale questi ultimi deducevano la violazione e falsa applicazione dell' articolo 2932 c.c. e di ogni altra norma e principio in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre e di coincidenza tra effetti del preliminare e del definitivo, in relazione all' articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. , per avere, l'impugnata sentenza, dichiarato sic et simpliciter l'ineseguibilità del preliminare per la morte della promittente venditrice e la diversità degli effetti del definitivo, sottraendosi così al dovere di valutare la fattispecie. In particolare, il Collegio evidenzia che nel caso di specie, con il preliminare di vendita i promissari acquirenti si erano impegnati ad acquistare il diritto di proprietà dell'immobile di cui in causa, riservando alla promittente venditrice il diritto di abitazione vita natural durante. Tuttavia, la morte di quest'ultima, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale, costituisce sopravvenienza che incide sull'equilibrio contrattuale originariamente pattuito, non consentendo alla sentenza costitutiva di rispecchiare integralmente le previsioni delle parti in sede di preliminare, finendo di realizzare un evidente minore effetto remunerativo per l'erede della promittente venditrice, essendo venuta meno l'utilità personale e direttamente rilevante ai fini della giustificazione del prezzo di vendita concordato, rappresentata dalla riserva di abitazione nell'immobile a favore della promittente venditrice. concludendo Il Collegio di legittimità conclude pertanto, pronunciando il rigetto integrale della domanda ex articolo 2932 c.c. proposta dagli attori poiché il contratto preliminare oggetto di causa, con la morte della promittente venditrice, di fatto, è diventato un contratto non più remunerativo per gli eredi di quest'ultima.

Presidente Di Virgilio - Relatore Casadonte Fatti di causa 1. S.C. e P.C. chiedono la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che ha rigettato la loro domanda ex articolo 2932 c.c. , con ricorso notificato in data 28/02/2017. 2. Con citazione notificata nel novembre 2003 S.C. e P.C., deducendo di essere promissari acquirenti del diritto di proprietà dell'immobile ubicato in omissis , hanno convenuto innanzi al Tribunale di Roma ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 2932 c.c. Pa.Be., quale erede testamentaria della loro promittente venditrice, D.A.M., deceduta omissis . 2.1. Gli attori allegavano, in particolare, che il diritto di proprietà era stato loro promesso in vendita dalla D.A. al prezzo di Lire 425 milioni, in forza di preliminare del omissis , concluso lo stesso giorno del rogito notarile mediante il quale, a sua volta, la promittente venditrice aveva riscattato dall'Inpdap il relativo diritto immobiliare. 2.3. A sostegno della domanda, S. e P. deducevano che la D.A., sfornita di sufficienti risorse economiche, aveva realizzato l'affare mediante il loro intervento, in quanto essi si erano resi garanti verso la banca che aveva concesso alla promittente venditrice il mutuo per concludere la compravendita con l'Inpdap inoltre i medesimi si erano obbligati verso la D.A. a pagarle il prezzo dell'immobile promesso in vendita mediante rate corrispondenti a quelle del sopraddetto mutuo, anticipandole l'importo di Lire 75 milioni. 2.4. Di contro, la D.A., che si era riservata il diritto di abitazione dell'immobile fino alla morte, aveva assunto l'obbligo di trasferire loro il relativo diritto di proprietà entro il 30 giugno 2011, data alla quale sarebbe scaduto il divieto di alienazione previsto dal D.Lgs. numero 104 del 1996, articolo 6, comma 10. 3 . Si è costituita in giudizio Pa.Be. per eccepire, in via pregiudiziale, la nullità dell'operazione perché conclusa in violazione del termine di inalienabilità dell'immobile D.Lgs. numero 104 del 1996, ex articolo 6 e comunque in frode alla legge ex articolo 1344 c.c. , nonché per contestare l'ammissibilità della pronuncia ex articolo 2932 c.c. per difetto della dichiarazione di concessione edilizia e per lamentare l'impossibilità sopravvenuta di dare esecuzione al preliminare a causa del decesso della D.A. oltre che per attuale pendenza del decennio di inalienabilità dell'immobile infine la convenuta ha spiegato domanda riconvenzionale subordinata di rescissione del contratto per lesione ultra dimidium. 4. Con sentenza non definitiva numero 11949/2008, l'adito Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità sollevata dalla convenuta, dichiarando valido il contratto preliminare stipulato inter partes. 5. Contro tale decisione la Pa. ha proposto appello, insistendo per la nullità del preliminare perché concluso in violazione del divieto posto dal D.Lgs. numero 104 del 1996, articolo 6, comma 10. 6 . Nel giudizio di appello avverso la sentenza non definitiva si sono costituiti in giudizio gli odierni ricorrenti. 7. Nelle more della discussione in appello ed istruita la causa, il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, con sentenza numero 22039/2013, ha rigettato la domanda attorea in quanto la sentenza costitutiva avrebbe attuato una regolamentazione sostanzialmente difforme da quella prevista nel preliminare, a causa del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto inoltre ha rigettato la domanda subordinata di restituzione di quanto versato. 8. Contro questa sentenza hanno proposto appello S. e P. ed il nuovo giudizio veniva riunito a quello già pendente riguardante la sentenza non definitiva. 8.1. A sostegno della propria impugnazione S. e P. deducevano che la tesi dell'ineseguibilità del contratto per la non coincidenza degli effetti del preliminare e del definitivo era infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità. 8.2. Inoltre, deducevano, quanto al pagamento del prezzo, che il versamento della somma pari a Lire 75 milioni era documentato in quanto quietanzato all'articolo 4 del contratto preliminare, mentre le rate erano state versate sin da quando la D.A. era ancora in vita, avendo poi l'erede estinto il conto e con il suo comportamento dimostrato il rifiuto ad adempiere. 8.3. Osservavano altresì che quand'anche vi fosse stata incertezza sull'ammontare esatto delle somme pagate, il Tribunale non avrebbe comunque potuto respingere la domanda, ma avrebbe dovuto emettere sentenza di trasferimento condizionata al pagamento del corrispettivo, e ancora, che la domanda restitutoria non poteva essere considerata tardiva, perché proposta a seguito dell'opposizione della convenuta all'esecuzione del preliminare con le eccezioni di nullità e la domanda riconvenzionale subordinata di rescissione. 9. Pa. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello proposto. 10. Con sentenza numero 6703/2016, pubblicata il 9/11/2020 e notificata in data 30/12/2020, la Corte d'appello ha respinto sia l'impugnazione proposta dalla Pa. contro la menzionata sentenza non definitiva, sia quella proposta da S. e P. avverso la citata sentenza definitiva. 10.1. Quanto alla prima, il giudice del gravame ha escluso che la sentenza impugnata fosse nulla per vizi del procedimento, in quanto non si era configurata alcuna nullità o compromissione del diritto di difesa, essendo stati concessi i termini previsti dall' articolo 183 c.p.c. , nella formulazione ratione temporis all'epoca vigente, secondo la sequenza opportuna per lo svolgimento delle facoltà difensive. 10.2. Nel merito, la Corte d'appello ha rilevato che, avendo il contratto preliminare effetti obbligatori e non reali, esso era da ritenersi escluso dal divieto D.Lgs. numero 104 del 1996, ex articolo 6, comma 10 laddove, come nel caso di specie, fosse prevista la stipula del definitivo dopo la scadenza del termine decennale di inalienabilità. 10.3. Inoltre, il giudice d'appello ha rilevato che l'obbligo di inalienabilità dell'immobile era venuto meno con la morte della promessa venditrice, in ragione della ritenuta natura strettamente personale del vincolo. 10.4. Ciò posto, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza delle prospettate nullità del contratto, rigettando l'impugnazione della Pa 10.5. Quanto all'appello spiegato da S. e P., la Corte d'appello ha rilevato che la morte della promittente venditrice era da considerarsi una sopravvenienza che impediva la stipula di un atto dal contenuto idoneo ad attuare il programma negoziale voluto dalle parti con il preliminare e che prevedeva la costituzione del diritto di abitazione vita natural durante in suo favore. 10.6. Essendo intervenuto il decesso della D.A., l'obbligo di inalienabilità dell'immobile era venuto meno con la morte della promessa venditrice prima della scadenza del termine per la conclusione del definitivo, e non poteva configurarsi l'obbligo di trasferimento in capo all'erede quale effetto conseguente alla mora del de cuius, insussistente nel caso di specie. 10.7. Il giudice del gravame ha condiviso l'accertamento del Tribunale circa la mancanza di prova degli importi complessivamente versati dai promittenti acquirenti, alla luce della valutazione della dichiarazione unilaterale di riconoscimento di debito prodotta in atti. 10.8 Infine, la Corte distrettuale ha rilevato la tardività della domanda di restituzione degli importi versati dagli appellanti, in quanto formulata, in primo grado, dopo l'udienza ex articolo 183 c.p.c. , e comunque, anche a volerla ritenere conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni della convenuta, essa era inammissibile ex articolo 345 c.p.c. in quanto nuova. 11. S.C. e P.C. chiedono la cassazione della sentenza d'appello con ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso Pa.Be., che propone ricorso incidentale subordinato affidato a quattro motivi, cui resistono con controricorso S. e P 11.1. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza. Ragioni della decisione 12. Il primo motivo del ricorso principale è rubricato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 104 del 1996, articolo 6, comma 10 e di ogni altra norma e principio in tema di divieto di vendita di immobili oggetto di dismissione. Violazione e falsa applicazione dell' articolo 1418 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di nullità, anche di protezione, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 . 12.1. I ricorrenti assumono l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che il D.Lgs. numero 104 del 1996, articolo 6, comma 10 impedisse il trasferimento della proprietà dell'immobile perché al momento della domanda non era ancora decorso il decennio in quanto i il divieto non opererebbe nei confronti dell'erede dell'acquirente, ii qualora si ritenesse operante anche nei confronti dell'erede, il giudice ha omesso di considerare che la Pa. aveva la propria residenza a più di 50 km di distanza dall'immobile oggetto del preliminare, circostanza che avrebbe reso comunque inoperante il divieto previsto dalla normativa in esame iii il contratto non poteva comunque considerarsi nullo in quanto la violazione della citata disposizione non comporta alcuna invalidità o inefficacia, ma solo la nascita di un'obbligazione risarcitoria a favore dell'ente alienante. 13. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell' articolo 2932 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre e di coincidenza fra effetti del preliminare e del definitivo, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3. 13.1. I ricorrenti assumono l'erroneità della decisione impugnata per aver dichiarato sic et simpliciter l'ineseguibilità del preliminare, per la morte della promessa venditrice e la diversità degli effetti del definitivo, sottraendosi al dovere di valutare la fattispecie, citando a sostegno della loro tesi Cass. m. 5618/1990 . 14. Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell' articolo 2932 c.c. , anche in relazione all' articolo 2697 c.c. e di ogni altra norma e principio in tema di fatti e di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento della proprietà di un immobile in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5. 14.1. I ricorrenti deducono l'erroneità della sentenza impugnata in quanto, a fronte della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre e poiché controparte non l'aveva contrastata con quella di risoluzione del preliminare per inadempimento, il giudice avrebbe dovuto comunque emettere sentenza costitutiva di trasferimento del cespite subordinata al pagamento, da parte degli odierni ricorrenti, di tutte le somme che non risultavano già versate. 14.2. Inoltre, deducono l'omesso esame dell'articolo 4 del preliminare di vendita che quietanzava il pagamento di Lire 75 milioni il riconoscimento di controparte che le rate di prezzo in misura equivalente alle rate del mutuo erano state pagate sino alla data di estinzione, da parte della Pa., del conto corrente di appoggio intestato al de cuius il pacifico rifiuto di ricevere le ulteriori prestazioni la dichiarazione di essere pronti al pagamento del prezzo dei promessi acquirenti. 15. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell' articolo 183 c.p.c. , nel testo vigente ratione temporis e di ogni altra norma e principio in tema di novità della domanda conseguente a riconvenzionale avversaria, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4. 15.1. I ricorrenti assumono l'erroneità della sentenza per avere considerato tardiva o comunque nuova la domanda di restituzione degli importi versati, nonostante la stessa fosse stata formulata con le prime note ex articolo 183 c.p.c. 16. Quanto alle censure dedotte dalla controricorrente con ricorso incidentale subordinato, il primo motivo denuncia la nullità della sentenza in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, per non essersi la Corte d'appello pronunciata sulla domanda di nullità del contratto perché in frode alla legge o perché, volendo ritenere rigettata tale domanda, non ha articolato in merito nessuna motivazione. 17. Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. numero 47 del 1985, articolo 40 e dell' articolo 2932 c.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, per non avere la Corte d'appello considerato che il termine per la conclusione del contratto definitivo non era successivo al decorso del termine di inalienabilità. 18. Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, del D.Lgs. numero 104 del 1996, articolo 6, comma 10 per avere la Corte d'appello ignorato che per giurisprudenza costante di legittimità non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 c.c. in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi della concessione edilizia. 19. Il quarto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. numero 104 del 1996, articolo 6, comma 10 per avere la Corte d'appello escluso che il divieto di alienazione si applichi anche agli eredi dell'assegnatario. 20. Tanto premesso sul contenuto del ricorso principale e di quello incidentale condizionato, è logicamente prioritario l'esame del secondo e del quarto motivo del ricorso principale riguardanti rispettivamente il rigetto della domanda ex articolo 2932 c.c. e la dichiarata inammissibilità della domanda di restituzione formulata dai ricorrenti, originari attori, con la prima memoria ex articolo 183 c.p.c. , comma 5, nel testo all'epoca applicabile. 21. Il secondo motivo è infondato. 21.1. Questa Corte ha chiarito che l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare esige che al momento della pronuncia giudiziale - ovvero al momento della proposizione della domanda sussistano tutte le condizioni giuridiche, con i relativi presupposti di fatto, che consentano alla sentenza costitutiva di rispecchiare integralmente le previsioni delle parti in sede di preliminare, e tale principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza numero 7273 del 2006 , da un lato impone la verifica ufficiosa della sussistenza di tutte le condizioni giuridiche, con i relativi presupposti di fatto per dare esecuzione al preliminare, e, dall'altro lato, comporta che non possa trovare accoglimento la domanda proposta ai sensi dell' articolo 2932 c.c. avente ad oggetto un contratto che non è più remunerativo per gli eredi del promittente venditore, essendo venuta meno l'utilità rappresentata dalla riserva di usufrutto Cass., sez. 2, sentenza numero 167 del 1976 , Cass. 15906/2016 . 21.2. Nel caso di specie, con il preliminare i promissari acquirenti si erano impegnati ad acquistare il diritto di proprietà dell'immobile di cui in causa, riservando alla promittente venditrice il diritto di abitazione vita natural durante. La morte della D.A., come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, costituisce sopravvenienza che incide sull'equilibrio contrattuale originariamente pattuito, non consentendo alla sentenza costitutiva di rispecchiare integralmente le previsioni delle parti in sede di preliminare, finendo con il realizzare un evidente minore effetto remunerativo per l'erede della promittente venditrice, essendo venuta meno l'utilità personale e direttamente rilevante ai fini della giustificazione del prezzo di vendita concordato, rappresentata dalla riserva di abitazione nell'immobile a favore della promittente venditrice. 22. Il quarto motivo del ricorso principale riguardante la domanda di restituzione di quanto versato e', invece, fondato. 22.1. L' articolo 183 c.p.c. nella versione ratione temporis vigente come introdotta dalla L. numero 353 del 1990 , in vigore dal 30 aprile 1995, e poi modificata ex D.L. numero 432 del 1995 , convertito nella L. numero 534 del 1995 e vigente sino alla modifica introdotta con D.L. numero 35 del 2005 convertito nella L. numero 263 del 2005 ed in vigore dal 1 marzo 2006 così disponeva I . Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, comma 2. II . Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi dell'articolo 116, comma 2. III . Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. IV . Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi dell'articolo 106 e articolo 269, comma 3, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. V . Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184 . 22.2. La violazione dedotta dai ricorrenti riguarda i commi 4 e 5 del precetto di cui all' articolo 183 c.p.c. come sopra trascritto lì dove la Corte d'appello ha ritenuto tardiva la domanda di restituzione delle somme versate alla D.A. avanzata nelle prime note ex articolo 183 c.p.c. , comma 5. 22.3. In relazione all'interpretazione del relativo disposto normativo che disciplina nello specifico l'esercizio dello ius variandi, le Sezioni Unite di questa Corte hanno svolto nella sentenza numero 12310/2015 una rilevante, ed utile per il caso di specie, ricognizione della struttura e della portata precettiva dell'articolo 183 codice di rito con specifico riguardo all'ampiezza e portata della ivi prevista ammissibilità della modifica di domande, eccezioni e conclusioni. 22.4. Premessa la necessaria considerazione dei tre elementi identificativi della domanda e rappresentati da quello delle personae, del petitum e della causa petendi, le Sezioni Unite hanno chiarito che le c.d. domande nuove, sono vietate ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni del convenuto, cioè alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni dallo stesso formulate costituendosi in giudizio. 22.5. Ebbene, nel caso di specie la domanda di restituzione proposta degli originari attori, che avevano agito per ottenere la sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c. , è riconducibile a questa categoria di domande nuove per essere diretta conseguenza delle eccezioni di nullità del contratto preliminare e della domanda subordinata di rescissione per lesione ultra dimidium svolta dalla convenuta Pa. per contrastare la loro domanda di adempimento in forma specifica dell'obbligo di contrarre. 22.6. Si tratta, dunque, sulla scorta del perimetro normativo come ricostruito sistematicamente dalle Sezioni Unite della Corte nella richiamata sentenza 12310/2015, di una domanda nuova ammissibile. 22.7. Ne' sussiste, alla stregua della portata precettiva dell'articolo 183, comma 5 il limite per la formulazione delle domande nuove conseguenti alle eccezioni e domanda riconvenzionale del convenuto costituito dall'udienza di prima comparizione, come suggerito dalla controricorrente, con l'esclusione della possibilità di svolgerle nelle memorie depositate a seguito di assegnazione da parte del giudice del richiesto termine perentorio per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte ed assuntivamente destinate solo alla precisazione o modificazione delle conclusioni già tempestivamente formulate. 22.8. Una simile conclusione non corrisponde all'architettura della norma in esame, al suo tenore letterale né alla ratio della previsione del comma 5 che, infatti, prevede un secondo termine perentorio assegnato dal giudice per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Si tratta di termini che se richiesti consentono alle parti di mettere a fuoco i rispettivi interessi sostanziali così come sono andati definendosi all'esito dell'instaurato contraddittorio e del dialogo processuale con il giudice a seguito dei chiarimenti eventualmente dallo stesso richiesti o dei rilievi officiosi svolti nello snodo processuale fondamentale costituito dall'udienza ex articolo 183 c.p.c. . 22.9. Merita evidenziare come detta conclusione si inscriva nella esigenza valorizzata dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza 12310/2015 di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto dalle parti, così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. Tale esigenza appare evidente nel caso di specie in cui la tutela realizza al massimo la sua funzione ove riesca a definire in un unico contesto processuale i contrapposti interessi delle parti rispetto all'unica vicenda negoziale del contestato preliminare di vendita. 22.10. Per completezza va dato conto che non appare pertinente ai fini della decisione sulla censura in esame il richiamo all' articolo 345 c.p.c. operato in motivazione dalla Corte d'appello poiché la domanda proposta dagli attori di restituzione di quanto versato non è domanda nuova nel senso di proposta per la prima volta nel secondo grado di giudizio, ma oggetto del gravame dai medesimi proposto nei confronti della decisione del primo giudice. 22.11. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Roma per riesame del gravame alla luce del seguente principio di diritto Ai sensi dell' articolo 183 c.p.c. , nella versione come introdotta dalla L. numero 353 del 1990 , in vigore dal 30 aprile 1995, e poi modificata ex D.L. numero 432 del 1995 , convertito nella L. numero 534 del 1995 , la domanda nuova dell'attore, ammissibile nei limiti in cui costituisca conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, può essere formulata oltre che nel corso dell'udienza, ai sensi del comma 4, anche, ove richiesto, nel primo termine perentorio di trenta giorni fissato dal giudice ai sensi del comma 5 medesimo articolo. 23. L'accoglimento del quarto motivo e il rigetto del secondo comportano l'assorbimento degli altri motivi proposti con ricorso principale, nonché dei motivi proposti con il ricorso incidentale Cass. 28663/2013 da Pa. in quanto l'accoglimento del quarto motivo non rileva ai fini delle doglianze riguardanti il preliminare, l'interpretazione del D.Lgs. numero 104 del 1996, articolo 6, comma 10 né la domanda di rescissione. 24. A seguito della cassazione della sentenza impugnata è disposto rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini il gravame proposto da S. e P. alla luce dell'enunciato principio di diritto. 25. La Corte d'appello di Roma provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il secondo, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.