Nessuna violazione della privacy, ma corretto esercizio di cronaca giudiziaria

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un privato che, in seguito alla pubblicazione di un libro di taglio giornalistico che riportava il contenuto di una misura cautelare inerente a un diverso reato commesso molti anni prima, ha domandato la deindicizzazione del proprio nominativo dai motori di ricerca su internet in conseguenza del suo esercizio del diritto all'oblio.

  S.F., accusato in precedenza per truffa reato non configurante nel casellario giudiziale , ricorre in Cassazione al fine di ottenere il ritiro di tutte le copie di un libro di indagine giornalistica, in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione di dati di carattere personale sotto il profilo del diritto all'oblio. Il ricorrente sostiene che il giudice di merito non avrebbe considerato che i fatti descritti nel suddetto libro risalirebbero a ben 17 anni prima e per di più non sarebbero nemmeno veritieri, quindi, tali da non poter essere diffusi su tutti i motori di ricerca Internet. La doglianza è infondata. Il diritto all'oblio, menzionato dal ricorrente, si concretizza nella domanda di deindicizzazione di pagine web dai motori di ricerca Cass. numero 20861/2021 . Ne consegue che, con particolare riferimento alla rete Internet, «implica un'azione rivolta ai soggetti che dei singoli motori siano titolari e che abbiano il controllo del programma accessibile dagli opportuni siti. Non certamente, invece, per legittimare una pretesa risarcitoria nei riguardi di chi abbia a suo tempo scritto un libro, le cui pagine siano state poi inserite anche in Internet, sulla base di fatti divenuti» secondo la personale visione dell'interessato «di nessun interesse collettivo». Secondo la Corte di legittimità, il diritto di ogni persona all'oblio, sebbene strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere poi bilanciato con il diritto della collettività all'informazione. Ne consegue che «nei detti limiti, rispetto a persone che non rivestano la qualità di personaggi pubblici noti a livello nazionale può essere disposta la deindicizzazione di articoli dai motori di ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteramente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente, oggetto di notizie ormai superate» Cass. numero 15160/2021, numero 3953/2022 . Per tutti questi motivi, il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Presidente Genovese – Relatore Terrusi Fatti di causa F.S. riassumeva dinanzi al tribunale di Reggio Emilia il giudizio instaurato dinanzi al tribunale di Roma contro B.F. , O.P. e la casa editrice omissis , nonché in origine anche contro omissis , per ottenere i l'ordine di cancellazione o di deindicizzazione della pagina web individuabile a semplice digitazione del proprio nominativo, ii il risarcimento dei danni per violazione del codice privacy e del dovere di verità di notizie a lui riferibili, oltre che per la creazione della detta pagina web, iii l'ordine dal ritiro dal commercio di tutte le copie del libro omissis scritto dai menzionati B. e O. e edito dalla omissis . Nella resistenza della B. , l'adito tribunale specificava che la riassunzione aveva avuto a oggetto la sola domanda relativa alle violazioni del codice privacy, atteso il difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti a eccezione di omissis quanto a quella di deindicizzazione, e atteso che il Tribunale di Roma, originariamente adito, aveva indicato il tribunale di Milano come in effetti competente quanto alle pretese correlate alla medesima deindicizzazione. Rigettava peraltro la domanda di ritiro del libro dal commercio, assumendo che i convenuti avevano in effetti rispettato i parametri nell'ambito dei quali il diritto del giornalista di riferire le notizie verità dei fatti, essenzialità dell'informazione e interesse pubblico giustifica l'utilizzo anche di dati sensibili, quali sono quelli attinenti ad atti giudiziari di applicazione di misure cautelari. F. ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi. La sola B. ha depositato un controricorso. Ragioni della decisione I. - Il ricorso è affidato ai seguenti mezzi i violazione dell'articolo 116 c.p.c., per avere il tribunale ritenuto provata la verità della notizia relativa all'intervenuta condanna del ricorrente a una grave pena detentiva sulla base di semplici fotocopie di atti dal medesimo disconosciute, senza invece tener conto dei certificati del casellario giudiziale non contenenti riferimento a condanne di sorta, e comunque senza motivare sul punto ii omessa o illogica motivazione su fatti controversi e violazione dell'articolo 17 del Regolamento 2016/679-UE, non avendo il tribunale spiegato perché una fantomatica condanna risalente al 2009 si sarebbe dovuta considerare ancora di interesse pubblico dopo 11 anni, nonostante non la stessa non compaia nei certificati del casellario iii violazione dell'articolo 8 della Cedu e articolo 16 del TFUE, nonché in generale del Regolamento 2016/679-UE, in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione di dati di carattere personale sotto il profilo del diritto all'oblio, non avendo il tribunale dato rilevanza al fatto che il libro in questione, già risalente al , narrerebbe fatti lontani di oltre 17 anni, che peraltro mai hanno avuto come epilogo una condanna per truffa, così da non poter esser diffusi su tutti i motori di ricerca Internet a compulsati a semplice digitazione del nome della persona coinvolta. II. - Il primo motivo è inammissibile. Si assume violato l'articolo 116 c.p.c., ma in cassazione la relativa doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore a essa non attribuibile come quello di prova legale o all'inverso ove il giudice, dinanzi a una prova soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, quando per l'appunto ciò non poteva esser fatto per legge v. Cass. Sez. U. numero 20867-20 . Di contro nel caso concreto semplicemente si assume che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova sicché la censura resta inammissibile in rapporto alla violazione dell'articolo 116, essendo suscettibile di esser composta solo come vizio motivazionale, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., numero 5. Di tale vizio, in rapporto al giudizio di legittimità, sono oggi stabiliti rigorosi limiti v. Cass. Sez. U. numero 8053-14 , dei quali il ricorrente non tiene alcun conto. In particolare non è specificato perché il fatto storico, associato alle asserite risultanze del certificato del casellario giudiziale, sarebbe stato da considerare decisivo a fronte di ciò che dalla sentenza si evince, vale a dire che vera doveva ritenersi la notizia circa l'intervenuta sottoposizione del F. a misura cautelare menzionante la condanna per truffa. E in ogni caso quel fatto - delle risultanze del casellario - è stato valutato, seppure implicitamente, dal tribunale nel contesto di un distinto giudizio di prevalenza da accordare agli elementi storici essenziali per la prioritaria tutela dell'attività d'informazione giornalistica rispetto al diritto alla riservatezza dell'interessato, secondo le previsioni contenute nel titolo XII del cod. privacy. III. - Il secondo e il terzo mezzo, suscettibili di esame unitario, sono egualmente inammissibili e in parte anche infondati. Innanzi tutto giova dire che non rileva nel caso concreto, ratione temporis, il Regolamento UE citato dal ricorrente cd. GDPR , poiché i fatti oggetto di doglianza sono collocabili in relazione alla pubblicazione del libro di indagine giornalistica omissis , che lo stesso ricorrente indica come avvenuta nel . Di nessuna rilevanza è poi il riferimento al diritto all'oblio, dal momento che non è minimamente avversata la prioritaria affermazione del Tribunale di Reggio Emilia a proposito dell'oggetto del processo, limitato alla questione del risarcimento del danno per illecito trattamento dei dati personali avvenuto mediante la pubblicazione del libro. Il diritto all'oblio si concretizza nella domanda di deindicizzazione di pagine web dai motori di ricerca v. tra le più recenti Cass. numero 20861-21 . Ciò, con particolare riferimento alla rete Internet, implica un'azione rivolta ai soggetti che dei singoli motori siano titolari e che abbiano il controllo del programma accessibile dagli opportuni siti. Non certamente, invece, per legittimare una pretesa risarcitoria nei riguardi di chi abbia a suo tempo scritto un libro, le cui pagine siano state poi inserite anche in Internet, sulla base di fatti divenuti, secondo la personale visione dell'interessato, di nessun interesse collettivo. IV. - Peraltro occorre anche dire, a confutazione del complessivo argomentare dell'istante, che in termini generali il diritto di ogni persona all'oblio, sebbene strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere poi bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, al punto che in questi limiti, anche prima dell'entrata in vigore dell'articolo 17 Regolamento UE 2016/679, è stato ritenuto dalla giurisprudenza della Corte. Nei detti limiti, rispetto a persone che non rivestano la qualità di personaggi pubblici noti a livello nazionale, può - si è detto - essere disposta la deindicizzazione di articoli dai motori ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate v. Cass. numero 15160-21, e v. pure, con ancor più specifiche delimitazioni, Cass. numero 395322 . Ai fini che occupano, discorrere di oblio non possiede alcun fondamento, poiché l'oggetto del processo è costituito esclusivamente dall'asserito illecito trattamento dei dati personali compiuto mediante la pubblicazione del libro di quel libro di cui unicamente è stato chiesto, in pregiudizio dei convenuti in riassunzione, il ritiro dal commercio. Ciò suppone doversi contenere l'indagine nel contesto dei limiti dell'attività di informazione giornalistica, e dunque nel perimetro dell'esimente dettata dal codice della privacy, che consente il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche anche senza il consenso dell'interessato, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice privacy, purché con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato, del diritto all'identità personale, e anche del codice deontologico dei giornalisti, che ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dal detto D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 139 v. Cass. numero 29584-20, Cass. numero 18006-18 . V. - L'accertamento relativo al non superamento dei suddetti limiti integra una questione di fatto, in ordine alla quale il giudice del merito ha svolto una motivazione congruente la quale, proprio perché tale, si sottrae al sindacato di legittimità. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.