Simula il furto di un’autovettura, ma viene assolto per il reato di truffa

Con la sentenza numero 11003/2022, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con cui un imputato era stato condannato per il reato di truffa dopo aver simulato il furto dell’autovettura a noleggio.

La Corte d'Appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Rimini confermando la responsabilità di Tizio in ordine al reato di truffa ascrittogli e lo condannava a due anni e due mesi di reclusione, oltre che al pagamento di 150,00 euro di multa e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. Dichiarava, invece, prescritti i reati di appropriazione indebita e simulazione di reato attraverso cui l'imputato simulando il furto dell'autovettura, della quale si era impossessato avendola presa in noleggio, aveva tratto in inganno la parte civile inducendola a corrispondere l'indennizzo alla società proprietaria dell'auto. Tizio ricorre in Cassazione, denunciando, tra i vari motivi, la violazione di legge relativamente alla ritenuta sussistenza del danno e del profitto del reato di truffa. Egli sostiene che sarebbe venuta a mancare «la concatenazione causale tra artifici e raggiri, disposizione patrimoniale e danno ingiusto che costituisce l'elemento oggettivo del reato»,  avendo la compagnia assicurativa pagato l'indennizzo alla società proprietaria del veicolo in base ad una polizza relativa al solo reato di appropriazione indebita e non anche rispetto al furto. La doglianza è fondata. Durante il giudizio di primo grado, infatti, era emersa la circostanza secondo cui la compagnia assicuratrice non aveva risarcito la società proprietaria del veicolo in conseguenza della falsa denuncia di furto sporta dall'imputato. Il risarcimento, al contrario, era stato collegato al fatto che la società avesse stipulato una polizza con la compagnia assicuratrice anche per il reato di appropriazione indebita da parte di terzi. La Suprema Corte, quindi, afferma che, stando così le cose, gli artifici ed i raggiri compiuti dall'imputato mediante la falsa denuncia di furto non sarebbero collegati «alla successiva condotta del soggetto indotto in errore, l'odierna parte civile, sicché la truffa sarebbe inesistente già sotto il profilo oggettivo, con i consequenziali effetti anche in ordine alle statuizioni civili». La sentenza impugnata, inoltre, non convince nemmeno nella ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, considerando che «non è stata adeguatamente superata l'obiezione difensiva secondo la quale la falsa denuncia di furto sporta dal ricorrente era da attribuire alla sua volontà di rimanere estraneo alle conseguenze, verso la proprietaria dell'automobile, della appropriazione indebita del veicolo, essendo egli del tutto estraneo al rapporto assicurativo tra società di noleggio e parte civile». Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per l'insussistenza del reato di truffa.

Presidente Rago – Relatore Sgadari Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza dei Tribunale di Rimini emessa il 12 luglio 2017, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa ascrittogli e lo condannava alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed Euro 150,00 di multa oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Società omissis dichiarava prescritti i reati di appropriazione indebita e simulazione di reato di cui ai capi A e B attraverso i quali l'imputato, simulando l'avvenuto furto di una autovettura della quale si era indebitamente impossessato avendola in noleggio, aveva tratto in inganno la parte civile inducendola a corrispondere l'indennizzo alla società proprietaria del veicolo. 2. Ricorre per cassazione A.D. deducendo 1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del danno e del profitto del reato di truffa. Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe travisato la prova testimoniale del funzionario della compagnia assicurativa costituita parte civile I.B. , che aveva affermato come la società di assicurazioni avesse pagato l'indennizzo alla proprietaria del veicolo Società omissis . … in base ad una polizza relativa al solo reato di appropriazione indebita e non anche rispetto al furto, sicché sarebbe venuta meno la concatenazione causale tra artifici e raggiri, disposizione patrimoniale e danno ingiusto che costituisce l'elemento oggettivo del reato fg. 4 del ricorso . Inoltre, mancherebbe anche l'ingiusto profitto del reato, ravvisato dalla Corte nel fatto che il ricorrente, attraverso la denuncia di furto, avrebbe evitato di esporsi alle richieste di risarcimento della proprietaria del veicolo. Il ricorrente contesta tale ricostruzione sostenendo che la denuncia di furto non lo avrebbe esonerato da responsabilità verso la proprietaria del veicolo, trovandosi egli in colpa grave, tanto è vero che la Società omissis aveva agito nei confronti del ricorrente. Quest'ultimo, inoltre, era soggetto estraneo al rapporto assicurativo tra la parte civile e la proprietaria del veicolo, sicché non avrebbe potuto ricavare alcun ingiusto profitto 2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo. Il ricorrente avrebbe denunciato falsamente il furto del veicolo esclusivamente per evitare di essere indagato per l'appropriazione indebita dello stesso e non per le conseguenze civili nei confronti della compagnia assicuratrice in ragione di un contratto tra questa e la società proprietaria del veicolo al quale egli era estraneo ed i cui contenuti gli erano sconosciuti 3 violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che la truffa fosse stata consumata e non tentata. La costruzione dell'ipotesi di reato come tentativo emergerebbe dallo stesso capo di imputazione e sarebbe confermata dalla circostanza che, per le ragioni esplicitate nei precedenti motivi, il ricorrente non avrebbe conseguito alcun profitto ingiusto. Tanto avrebbe effetti sulla pena e sulla prescrizione, posto che la condotta si era arrestata al 20 giugno 2012, data della presentazione della denuncia di furto ai carabinieri. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 1. Il ricorrente sottolinea una circostanza di fatto che era emersa fin dal giudizio di primo grado. Il Tribunale, a fg. 5 della sua sentenza, così si esprime La omissis aveva pertanto ritenuto falsa la denuncia di furto presentata da A. ed aveva presentato a sua volta denuncia di furto non dando seguito alla pratica aperta in occasione della denuncia di A. . Essa era stata peraltro costretta a risarcire la proprietaria del mezzo, la … cui il veicolo era stato restituito, sensibilmente danneggiato di un importo pari alla differenza tra il valore assicurato e il valore del mezzo recuperato la quietanza in atti riporta un pagamento di Euro 18.500 in quanto tale società - che è una grossa compagnia di noleggio vetture - aveva una polizza che copriva anche l'ipotesi di appropriazione indebita, ovvero di mancata restituzione del bene da parte di chi l'aveva in uso . Dunque, la compagnia assicuratrice, odierna parte civile, non aveva risarcito la società proprietaria dell'autovettura in conseguenza della falsa denuncia di furto sporta dall'imputato secondo quanto contestatogli al capo B come simulazione di reato foriera alla perpetrazione della truffa. Il risarcimento, invece, era stato collegato al fatto che la società proprietaria dell'autovettura aveva stipulato una polizza con la parte civile anche per il reato di appropriazione indebita da parte di terzi, trattandosi di società di noleggio. Stando così le cose - come, in effetti, emerge dalla testimonianza del soggetto responsabile della compagnia assicuratrice I.B. , che la Corte ha potuto esaminare stante il denunciato vizio di travisamento della prova - gli artifici e raggiri compiuti dal ricorrente attraverso la falsa denuncia di furto non sarebbero collegati alla successiva condotta del soggetto indotto in errore, l'odierna parte civile, sicché la truffa sarebbe inesistente già sotto il profilo oggettivo, con i consequenziali effetti anche in ordine alle statuizioni civili. Peraltro, la sentenza impugnata non convince neanche nella ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, posto che non è stata adeguatamente superata l'obiezione difensiva secondo la quale la falsa denuncia di furto sporta dal ricorrente era da attribuire alla sua volontà di rimanere estraneo alle conseguenze, verso la proprietaria dell'automobile, della appropriazione indebita del veicolo, essendo egli del tutto estraneo al rapporto assicurativo tra la società di noleggio e la parte civile. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per la insussistenza del reato di truffa ancora non prescritto, con consequenziale eliminazione delle statuizioni civili in quanto collegate a tale reato commesso, secondo la contestazione, attraverso gli artifici della simulazione del furto , come risultante anche dalla costituzione di parte civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa di cui al capo C perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, elimina le statuizioni civili.