Patrocinio a spese dello Stato: legittima la revoca a seguito della mancata comunicazione delle variazioni di reddito

Irrilevante il fatto che i cambiamenti occultati non abbiano comportato il superamento del limite massimo di reddito che consente l’ammissione al beneficio. Fondamentale è rispettare l’onere di cooperazione verso lo Stato.

Legittima la revoca del patrocinio a spese dello Stato se il soggetto non effettua anno dopo anno la comunicazione relativa alle variazioni di reddito. Irrilevante, chiariscono i Giudici, il fatto che le variazioni occultate non abbiano comunque comportato il superamento del limite reddituale che consente di usufruire del beneficio. Favorevole al soggetto che ha usufruito del patrocinio a spese dello Stato è la decisione dei giudici d'Appello, i quali ritengono illegittima la revoca del beneficio, poiché, spiegano, «l'onere della parte di comunicare le variazioni di reddito, anno dopo anno, non è sanzionabile con la perdita del beneficio» quando, come in questo caso, «si tratti di variazioni non determinative del superamento del limite che giustifica l'ammissione al beneficio». Inevitabile l'opposizione da parte del Ministero della Giustizia che col ricorso in Cassazione sostiene si debba «semplicemente prendere atto dell'omessa comunicazione, da parte del soggetto, della variazione dei limiti di reddito intervenuta successivamente all'ammissione al beneficio» e cosi «confermare il provvedimento di revoca, a prescindere dalla questione del superamento o meno dei limiti di redditività necessari al mantenimento del beneficio stesso». Per i Giudici della Cassazione la tesi proposta dal Ministero della Giustizia è assolutamente corretta. Ciò perché «l'omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio». E, aggiungono i Giudici, «è dovuta la comunicazione anche se le variazioni non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento del beneficio, dovendosi rendere noti i dati, suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell'autorità, nell'adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, obbligo la cui violazione comporta la revoca del beneficio». In sostanza, è fondamentale «garantire, dopo l'ammissione al beneficio, l'assolvimento di minimali oneri di cooperazione nei confronti dello Stato, segnatamente declinati nel senso della comunicazione di ogni mutamento di quanto già a suo tempo dichiarato e considerato». E in questa ottica «la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta quindi, in sé e per sé, la revoca dal beneficio, a prescindere cioè dalla circostanza che la variazione risulti poi non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione» al patrocinio a spese dello Stato, concludono i magistrati.

Presidente Bisogni – Relatore Terrusi Rilevato che con ordinanza depositata il 17 novembre 2020 il presidente della corte d'appello di Firenze, accogliendo il reclamo di M.R. avverso la revoca del patrocinio a spese dello stato disposta dalla corte d'appello di Firenze nell'ambito di un procedimento penale ivi pendente, ha ammesso il predetto M. al beneficio e ha liquidato i compensi spettanti al di lui difensore avv. omissis ha ritenuto che l'onere della parte di comunicare le variazioni di reddito anno dopo anno non sia sanzionabile con la perdita del beneficio nel caso in cui, come nella specie, si tratti di variazioni non determinative del superamento del limite che giustifica l'ammissione al beneficio il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione contro la detta pronuncia, deducendo un unico motivo a esso il M. ha resistito con controricorso. Considerato che I. - con l'unico motivo di ricorso l'avvocatura dello stato denunzia la violazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 112, comma 1, lett. a , in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto prendere semplicemente atto dell'omessa comunicazione, da parte del M. , della variazione dei limiti di reddito intervenuta successivamente all'ammissione al beneficio, e così confermare il provvedimento di revoca a prescindere dalla questione del superamento o meno dei limiti di redditività necessari al mantenimento del beneficio stesso II. - il motivo è manifestamente fondato il presidente della corte d'appello di Firenze si è determinato in asserita adesione ai principi affermati dalla pronuncia della IV sezione penale di questa Corte numero 29284 del 2019 e dalla sentenza numero 14723 del 2020 delle Sezioni unite penali sennonché il principio affermato dall'ultima delle citate pronunce - che più rileva - è nel senso che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 79, comma 1, lett. c non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 95 e 112 il riferimento all'articolo 79, comma 1, lett. c , rende chiaro che l'ambito della citata decisione non è sovrapponibile a quello che qui interessa, in cui si discute, invece, dell'omessa comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lett. d III. - peraltro la citata decisione conforta, per talune indicazioni, la conclusione esattamente opposta a quella ritenuta dal giudice a quo, dal momento che in essa è stato anche confermato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio Sez. 4, n 43593 del 07/10/2014, De Angelis, Rv. 260308 e che si è reputato che è dovuta, in vero, la comunicazione anche se le variazioni non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento Sez. 5, numero 13309 del 24/01/2008, Marino, Rv. 239387 , dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell'autorità, nell'adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio IV. - può osservarsi che la ratio sottesa a tale affermazione è chiaramente orientata a garantire, dopo l'ammissione dell'interessato al beneficio, l'assolvimento di minimali oneri di cooperazione nei confronti dello Stato, segnatamente declinati nel senso della comunicazione di ogni mutamento di quanto già a suo tempo dichiarato e considerato la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta quindi in sé e per sé la revoca dal beneficio, a prescindere cioè dalla circostanza che la variazione risulti poi non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione V. - è centrale, d'altronde, il testo del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 112 che prevede, alle lett. a e b , due concorrenti ipotesi di revoca - l'una associata al fatto dell'interessato che, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lett. d , non provveda a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito e l'altra viceversa correlata al fatto che a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lett. d , le condizioni di reddito risultino variate in misura tale da escludere l'ammissione appare di intuitiva evidenza che, seguendosi lo schema interpretativo del presidente della corte d'appello di Firenze, la prima fattispecie di revoca sarebbe in tutti i casi assorbita dalla seconda VI. - il provvedimento va dunque cassato segue il rinvio alla medesima corte d'appello di Firenze, diversamente composta, la quale riformulerà ogni valutazione uniformandosi al principio di diritto sopra esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla corte d'appello di Firenze anche per le spese del giudizio di cassazione.