Dà del nano all’avvocato su Facebook: condannato per diffamazione

Per integrare il reato di diffamazione aggravata a mezzo Facebook, non occorre che nel post sia indicato il nominativo del destinatario delle offese. Nel caso di specie, è stato sufficiente fare riferimento alla professione della vittima e al suo nanismo per consentire ad amici e conoscenti di capire a chi erano rivolti gli insulti.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità degli imputati ex articolo 595, comma 3, c.p., per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook post contenenti frasi ingiuriose nei confronti di un avvocato. In particolare, gli imputati, nel ricorrere in Cassazione, rilevavano «l'erronea applicazione della legge penale, in ordine alla individualità del soggetto offeso quale elemento della fattispecie di cui all'articolo 595, comma 3, c.p.». A riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595, comma 3, c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone Cass. penumero , numero 13979/2021 . Inoltre, essendo il reato di diffamazione configurabile in presenza di un'offesa alla reputazione di una persona determinata, esso può ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili Cass. penumero , numero 3809/2017 . Pertanto, non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali Cass. penumero , numero 2598/2021 . Principio che, rapportato al caso di specie, fa concludere per la condotta di diffamazione aggravata tenuta dagli imputati, essendo state rivolte alla persona offesa, affetta da nanismo, frasi denigratorie riferite a tale caratteristica fisica, le quali, unitamente alla sua professione, facevano ben comprendere a chi fossero destinate, quantomeno da parte di coloro che, come amici e conoscenti, fossero in grado di riconoscerla. Per questi motivi, la Corte di Cassazione condanna i ricorrenti al risarcimento del danno a favore della persona offesa.

Presidente Pezzullo – Relatore Guardiano Fatto e diritto Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Verbania, in data 6.4.2016, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato D.A. e V.M. , ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili, in relazione al delitto di diffamazione aggravata, ex articolo 595 c.p., comma 3, commesso in danno di Z.G. mediante pubblicazione, sul profilo Facebook riconducibile al V. , di post contenenti frasi ingiuriose nei confronti della persona offesa, rideterminava in senso più favorevole agli imputati l'entità della pena loro irrogata e riduceva la somma liquidata a titolo di provvisionale, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, lamentando, con un unico atto di impugnazione sorretto da motivi comuni 1 violazione di legge penale, in relazione al computo del termine di prescrizione ex articolo 157,159 e 161, c.p.p., in riferimento al D.L. numero 18 del 2020, articolo 83 convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020 2 erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla individuabilità del soggetto offeso quale elemento della fattispecie di cui all'articolo 595 c.p. 3 erronea applicazione dell'articolo 442 c.p.p., per omessa riduzione della diminuente del rito con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius ex articolo 597 c.p.p., comma 3 . 2.2. Con requisitoria scritta del 17.11.2021, depositata sulla base della previsione del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 2.3. Con conclusioni scritte del 29.11.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, gli avvocati omissis e omissis , difensori di fiducia degli imputati, insistono per l'accoglimento dei ricorsi. 3. I ricorsi sono parzialmente fondati e vanno accolti nei seguenti termini. 4. Fondato appare il primo motivo di ricorso. 5. Ed invero, premesso che secondo un condivisibile orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b , cfr. Cass., Sez. U., 17.12.2015, numero 12602, rv. 266819 Cass., sez. IV, 06/11/2012, numero 49817, rv. 254092 Cass., sez. VI, 21/03/2012, numero 11739, M., rv. 252319 Cass., sez. V, 11/07/2011, numero 47024, rv. 251209 , va rilevato che nel caso in esame il giudice di secondo grado, in violazione del disposto dell'articolo 129 c.p.p., ha omesso di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per cui si procede, verificatasi prima del giudizio di appello. Ai sensi di quanto previsto dagli articolo 157,160 e 161, c.p., infatti, il termine di prescrizione del reato in questione, nella sua massima estensione, pari a sette anni e sei mesi, in considerazione degli intervenuti atti interruttivi e in mancanza di cause di sospensione del relativo decorso, risulta perento alla data del omissis , trattandosi di fatti commessi tra il omissis e il omissis , dunque prima della data della pronuncia della sentenza di secondo grado, che risale all'8.1.2021, come del resto riconosciuto dalla stessa corte territoriale. Il giudice di appello, tuttavia, nel rigettare la relativa eccezione formulata dal ricorrente, ha evidenziato che, essendo il presente procedimento pendente presso la corte d'appello prima del cd. periodo emergenziale Covid che in senso lato va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 , la sua fissazione diretta in data successiva al periodo di congelamento dei termini comporta comunque la sospensione ex lege dei termini di prescrizione, quanto meno con riguardo al cd. periodo di sospensione rigida dal 9 marzo all'11 maggio 2020 ovvero per 64 giorni , calcolando il quale il termine di prescrizione sarebbe perento dopo la data del omissis . Si tratta, tuttavia, di un ragionamento erroneo, alla luce della elaborazione cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, secondo cui, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella prima fase dell'emergenza periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dal D.L. 17 marzo 2020, numero 18, articolo 83, comma 4, pari a sessantaquattro giorni cfr. Cass., Sez. U, numero 5292 del 26/11/2020 Rv. 280432 . Il citato articolo 83, comma 4 prevede la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali per lo stesso periodo di cui al comma 2, vale a dire dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020, ma in tale periodo non rientra il procedimento penale a carico dei ricorrenti, posto che, come evidenziato dalla stessa corte territoriale, l'udienza innanzi alla corte di appello è stata fissata direttamente alla data dell'8.1.2021, non rientrante in nessuno dei periodi per i quali è stata prevista la sospensione dei termini di prescrizione. Per completezza va, infine, ricordato, che la Corte Costituzionale, con sentenza numero 140 del 25.2.2021, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 25 Cost., comma 2, sotto il profilo della irretroattività della legge penale sfavorevole, il D.L. numero 18 del 2020, articolo 83, comma 9, come convertito, relativo alla seconda fase dell'emergenza periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 , nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lett. g , e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Tanto premesso, compete al Collegio rilevare la compiuta prescrizione, posto che il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'articolo 129 c.p.p., comma 2, opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, numero 1550, Rv. 249428 Cass., sez. unumero , 27/02/2002, numero 17179, Rv. 221403 Cass., Sez. 2, numero 63 38 del 18/12/2014, Rv. 262761 . Qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'articolo 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato deve, infatti, prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo cfr. Cass., sez. IV, 05/11/2009, numero 43958, F. Come è stato opportunamente rilevato, in presenza di una causa di estinzione del reato, la formula di proscioglimento nel merito articolo 129 c.p.p., comma 2 può essere adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 11/03/2009, numero 24495, G. , circostanza che, come risulta dalla stessa articolata esposizione del secondo motivo di ricorso, non può ritenersi sussistente nel caso in esame. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione. La fondatezza del motivo di ricorso sulla estinzione del reato per cui si procede, rende del tutto irrilevante il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla entità della pena, che necessariamente presuppone l'esistenza di un reato. 6. Infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, che si colloca ai confini della inammissibilità, essendo sostenuto da rilievi di natura prevalentemente fattuale, tali da non intaccare il percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale, che non appare nè manifestamente illogico, nè contraddittorio. Indiscutibile, invero, e non oggetto di specifica doglianza da parte dei ricorrenti, è il dato oggettivo che su di un profilo Facebook che appariva riconducibile al V. erano apparse le frasi dal contenuto diffamatorio riportate nel capo d'imputazione, circostanza che integra pacificamente l'elemento oggettivo del reato di cui si discute. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, numero 13979 del 25.1.20121, Rv. 281023 . Tale principio va ovviamente coordinato con l'ulteriore assunto, secondo cui, essendo il reato di diffamazione configurabile in presenza di un'offesa alla reputazione di una persona determinata, esso può ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili cfr. Cass., Sez. 5, numero 3809 del 28.11.2017, Rv. 272320 . In tale solco interpretativo si inserisce il principio di diritto affermato in una serie di condivisibili arresti di questa Corte di Cassazione, secondo cui non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, numero 2598 del 06/12/2021 Cass., Sez. 5, numero 23579 del 17/02/2014, Rv. 260213 . Orbene la decisione del giudice di appello deve ritenersi assolutamente in linea con tali principi, in quanto, proprio in ragione del contenuto dei post inviati sul profilo Facebook in precedenza indicato, la destinataria delle espressioni dal contenuto diffamatorio, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, era certamente individuabile nella Z. Ciò in ragione di una serie di elementi individualizzanti, che la corte territoriale esamina specificamente il nanismo della persona offesa, oggetto di commenti denigratori il riferimento, sempre in termini sprezzanti, alla zia della Z. , indicata come spazzina , in ragione della sua attività di addetta alle pulizie presso l'esercizio commerciale dove lavoravano all'epoca dei fatti i due imputati l'ulteriore riferimento alla lettera inviata dalla destinataria delle offese, essendo pacifico che, nel mese di omissis , l'avv. Z. nella sua veste professionale aveva indirizzato ai due imputati una lettera nella vertenza che li contrapponeva alla sua assistita C. infine, il riferimento alla mancata possibilità di parlare ed alla delusione manifestata dalla destinataria delle offese , attraverso frasi sempre offensive, riconducibili all'incontro tenutosi sempre nel mese di omissis presso omissis con i dirigenti/responsabili di tale esercizio commerciale ed i dipendenti coinvolti nella ricordata querelle, incontro cui l'avv. Z. non aveva avuto la facoltà di partecipare, come avrebbe voluto , in relazione ai quali i rilievi difensivi appaiono versati in fatto. Sicché appare dotata di intrinseca coerenza logica la conclusione cui giunge la corte territoriale nell'affermare, che, anche in considerazione dello specifico contesto territoriale in cui operavano gli imputati e la persona offesa, omissis , un centro urbano certo non di grandi dimensioni, la combinazione degli elementi innanzi evidenziati consentisse di individuare nell'avv. Z.G. la destinataria delle offese, quantomeno da parte di coloro che in qualità di dipendenti/collaboratori dell'esercizio […] fossero stati coinvolti a vario titolo nella controversia indicata, oltre che di coloro che come amici o conoscenti o familiari della persona offesa , fossero in grado di riconoscerla. Come, del resto, puntualmente verificatosi, avendo un amico della persona offesa, Cl.Em., completamente estraneo alla controversia innanzi indicata, subito immaginato che la destinataria delle espressioni offensive fosse proprio la Z., per il semplice fatto di averle lette sulla bacheca di Facebook riconducibile al V. cfr. pp. 10-11 della sentenza oggetto di ricorso . La non completa soccombenza dei ricorrenti implica che gli stessi non siano condannati al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio. Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 52, comma 5. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.