Accertato nei dettagli il comportamento tenuto dalla donna. Logico, secondo i Giudici, ritenerla colpevole di interruzione di pubblico servizio.
Sacrosanta la condanna per il passeggero che, beccato senza biglietto dal controllore, si rifiuta non solo di dare le proprietà generalità ma anche di scendere dal treno, così obbligando il convoglio a una lunga, imprevista sosta in stazione. Inevitabili le conseguenze su tutta la tratta, testimoniate anche dalla cancellazione di alcuni treni, conseguenze che valgono al passeggero la sanzione penale per avere causato col proprio comportamento l'interruzione di un pubblico servizio. Scenario dell'episodio che ha dato origine al processo è un convoglio di una nota linea ferroviaria. Protagonista in negativo è una donna che «si rifiuta, una volta, una volta sorpresa senza biglietto , di fornire le proprie generalità e di scendere dal treno alla stazione di Milano». Consequenziale è, secondo i Giudici di merito, la sua condanna, poiché col proprio comportamento «ha cagionato l'i nterruzione per 42 minuti di un servizio pubblico ferroviario ». Questa valutazione viene contestata dal legale della donna, il quale non mette in dubbio la condotta della propria cliente ma sostiene, invece, che «vi è stata solo la temporanea e breve interruzione del pubblico servizio» con annesso «ritardo di un treno» e «senza ripercussioni sulla regolarità delle corse ferroviarie sulla tratta» percorsa dal convoglio. Chiaro l'obiettivo del legale ridimensionare le conseguenze del comportamento della donna. Proprio da questo punto partono i Giudici di Cassazione, richiamando l'obiezione difensiva secondo cui non ci si trova di fronte ad «un ritardo significativo» poiché «è risultato soppresso, oltre al convoglio ove era presente la donna, anche il convoglio di ritorno», così da «evitare di accumulare ritardi nelle corse successive». Allora, si può ritenere palese, osservano i Giudici di terzo grado, che «il disservizio» causato dalla donna «non si è limitato al ritardo di un solo treno». Anzi, si è accertato che «il ritardo causato dalla condotta della donna ha determinato ritardi a cascata sulla tratta con la soppressione di altri treni». E queste conseguenze sono logiche, se solo si tiene presente «l'orario del convoglio bloccato, cioè le 8.40 del mattino di un giorno lavorativo», sottolineano i Giudici. Sacrosanta, quindi, la condanna della donna, poiché l'interruzione del pubblico servizio si concretizza, Codice Penale alla mano, anche quando vi è solo «una parziale compromissione del regolare svolgimento » del servizio stesso.
Presidente di Stefano – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 22 gennaio 2020, che aveva condannato Z.I. per il reato di cui all' articolo 340 c.p. , per aver cagionato l'interruzione di un servizio pubblico ferroviario per 42 minuti, rifiutandosi, una volta sorpresa senza il biglietto sul treno della linea […], proveniente da omissis e diretto a […], di fornire le proprie generalità e di scendere dal treno alla stazione di […]. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all' articolo 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Vizio di motivazione. La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza del reato, nonostante fosse stata prospettata dalla difesa la temporanea e breve interruzione del pubblico servizio che causava soltanto il ritardo di un treno senza ripercussioni sulla regolarità delle corse ferroviarie sulla tratta interessata. La Corte di appello in particolare ha insistito - contrariamente alle evidenze processuali e in modo contraddittorio - nel ritenere cagionato rilevanti alterazione o turbamento del regolare servizio pubblico attraverso il ritardo con effetti negativi su altri treni. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176 così come modificato per il termine di vigenza dal D.L. 30 dicembre 2021, numero 228 , in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La parte civile, […] s.r.l., ha fatto pervenire il 19 gennaio 2021 conclusioni scritte di conferma della sentenza impugnata e nota spese. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il ricorso reitera una questione l'incidenza del ritardo correttamente affrontata dalla Corte di appello nella motivazione della sentenza impugnata e alla quale la ricorrente finisce per non confrontarsi. Con l'appello, la difesa aveva dedotto che non si trattasse di un ritardo significativo perché risultava soppresso, oltre al medesimo convoglio, una volta arrivato a […], quello di ritorno per evitare di accumulare ritardi nelle corse successive. Quindi, come ammesso dalla stessa difesa, il disservizio non si era limitato al ritardo di un solo treno . Invero, la sentenza di primo grado aveva accertato che il ritardo causato dalla condotta della imputata aveva determinato ritardi a cascata sulla tratta con la soppressione di altri treni significativo è l'orario del convoglio bloccato, 8.40 del mattino di un giorno lavorativo . In questa prospettiva, correttamente la Corte di appello ha ravvisato nella condotta della imputata il reato di cui all' articolo 340 c.p. , che sussiste quando la condotta, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso Sez. 6, numero 1334 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 274836 . 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell' articolo 616 c.p.p. , al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila Euro, in favore della Cassa delle ammende. Consegue, ancora, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese a favore della parte civile, liquidate come indicato nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, […], che liquida in complessivi Euro 3.015,00, oltre accessori di legge.