Per i Giudici, in tema di atti persecutori «rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica, anche attraverso il reiterato inserimento di post sui social networks».
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato ex articolo 612-bis c.p., per aver postato sul proprio profilo Facebook delle foto della ex-fidanzata. In particolare, l'imputato sostiene che la sua condotta fosse inidonea a costituire azione di disturbo nei confronti di terzi e quindi ad integrare il reato di atti persecutori. A riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che il delitto di atti persecutori è configurabile anche quando le condotte di violenza o minaccia integranti la reiterazione criminosa siano intervallate da un prolungato lasso temporale Cass. penumero , numero 30525/2021 , e che «il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitualità del reato, né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'articolo 612-bis c.p.» Cass. penumero , numero 17240/2020 . Pertanto, rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica, anche attraverso il reiterato inserimento di post sui social networks Cass. penumero , numero 1753/2021 . Ne consegue che l'evento, consistente nell'alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell'ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa Cass. penumero , numero 8050/2021 . Ciò premesso, nel caso di specie è evidente che la reiterata pubblicazione delle foto della persona offesa presenti un'evidente natura molesta tale pubblicazione, infatti, ha contribuito a creare un clima idoneo a compromettere la serenità e la libertà psichica della donna, rafforzando, proprio in ragione della sua notevole capacità diffusiva, il sentimento di soggezione di quest'ultima alle condotte persecutorie dell'ex fidanzato.
Presidente De Gregorio – Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi, decidendo in sede di giudizio abbreviato all'udienza preliminare del 21.4.2016, aveva condannato T.A.T. alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivati da reato in favore della costituita parte civile R.F., in relazione al reato ex articolo 612 bis c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il suddetto imputato, lamentando 1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta subordinazione della operatività del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata, al pagamento della provvisionale riconosciuta in favore della costituita parte civile 2 violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la corte territoriale non ha considerato che il delitto ex articolo 612 bis c.p., è un reato non permanente, ma abituale, sicché non possono esse inclusi nella medesima condotta criminale gli atti compiuti dal 2011 al 2013 a ridosso dell'interruzione della relazione sentimentale tra l'imputato e la persona offesa e il singolo episodio avvenuto nel 2015, quando il omissis avrebbe postato sul proprio profilo Facebook delle foto della ex compagna, che, peraltro, appare condotta inidonea a costituire azione di disturbo nei confronti di terzi. Le singole condotte poste in essere dal T. mantengono dunque, una propria autonomia, che rileva anche per la presentazione della querela, da ritenersi tardiva per tutti i fatti contestati come consumati dal 2011 al 2013. 3. Con requisitoria scritta del 25.10.2021, depositata sulla base della previsione del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che l'impugnata sentenza venga annullata con rinvio limitatamente alla subordinazione della operatività del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata, al pagamento della provvisionale, e che nel resto il ricorso sia dichiarato inammissibile. Con provvedimento presidenziale veniva, infine, rigettata, perché tardiva, la richiesta di discussione orale presentata dall'avv. omissis , difensore di fiducia del omissis . 4. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini. 5. Fondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso. Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi, altrimenti, un'esecuzione ante iudicatum delle statuizioni penali della pronuncia cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, numero 29924 del 26/03/2019, Rv. 276597 . Orbene la corte territoriale, pur essendo stata investita della relativa questione con uno specifico motivo di impugnazione, articolato nell'atto di appello del 27.9.2016, ha omesso di pronunciarsi al riguardo, nonostante lo stesso sostituto procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello presente in udienza, nelle sue conclusioni, di cui si dà conto nella sentenza oggetto di ricorso, avesse chiesto di escludere la clausola che subordina la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. Tale clausola, che, come si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado, condizionava la sospensione condizionale della pena irrogata al pagamento della somma di Euro 10.000,00 in favore della costituita parte civile, da versarsi immediatamente cfr. p. 4 della sentenza del giudice per le indagini preliminari , in base al principio innanzi richiamato non poteva essere legittimamente apposta. Generico, invece, appare l'ulteriore rilievo difensivo in ordine alla mancata verifica da parte dei giudici di merito delle condizioni economiche dell'imputato, al fine di accertare se egli avesse o meno la capacità economica di soddisfare la condizione imposta. Come è stato, infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché uniforme, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno e al conseguente pagamento di una provvisionale, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, numero 11299 del 09/12/2019, Rv. 278799 . Orbene nel caso in esame tali elementi non emergono dalle sentenze di merito, nè risultano specificamente indicati dalla difesa, che si è limitata ad affermare del tutto genericamente nell'atto di appello che il T. versa in precarie condizioni economiche, tali da permettergli a stento di far fronte alle sue quotidiane esigenze di vita. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento immediato della provvisionale e non al passaggio in giudicato della sentenza, momento, quello della irrevocabilità della sentenza di condanna, che rende esigibile l'adempimento dell'obbligo risarcitorio cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, numero 23742 del 08/07/2020, Rv. 279458 . 6. Inammissibile appare il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente propone rilievi generici e manifestamenti infondati, sotto diversi profili. Ed invero, non considera il ricorrente che, come affermato dal costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, il delitto previsto dell'articolo 612 bis, c.p., che ha natura di reato abituale e di danno, è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento cfr. Cass., Sez. 5, numero 7899 del 14/01/2019, Rv. 275381 . In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito, da un lato, come il delitto di atti persecutori sia configurabile anche quando le condotte di violenza o minaccia integranti la reiterazione criminosa siano intervallate da un prolungato lasso temporale cfr. Cass., Sez. 5, numero 30525 del 22/04/2021, Rv. 281699 dall'altro, che il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitualità del reato, nè inficia la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'articolo 612 bis c.p. cfr. Cass., Sez. 5, numero 17240 del 20/01/2020, Rv. 279111 . Appaiono, pertanto, manifestamente privi di fondamento i rilievi difensivi, che pretendono di isolare la condotta consistita nella pubblicazione delle foto della persona offesa da parte dell'imputato sul proprio profilo Facebook , avvenuta il 19.12.2014 e il 6.1.2015, dalle condotte persecutorie poste in essere negli anni precedenti, in relazione alle quali, peraltro, nessuna doglianza specifica viene mossa dal ricorrente, trattandosi, per l'appunto, di segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento in danno della R. . In questo contesto si inserisce il tema della querela, che risente della errata impostazione difensiva, incentrata sulla parcellizzazione dei comportamenti posti in essere dal prevenuto, sostenendo il ricorrente la tardività della querela, presentata il 3.2.2015, per tutti i fatti contestati nel biennio 2011-2013, e quindi le telefonate, i contatti via mail e su Facebook anche con falsi profili, la ripresa video del 21 aprile 2013 . Orbene, premesso che trattasi di questione devoluta per la prima volta alla cognizione di questo giudice, non avendo formato oggetto di uno specifico motivo di appello, per cui, sul punto, il ricorso è inammissibile, ai sensi del disposto dell'articolo 606 c.p.p., comma 3, non può, comunque, non rilevarsene anche la manifesta infondatezza. Soccorre, al riguardo, il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione, previsto dall'articolo 612 bis c.p., comma 4, cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, numero 48268 del 27/05/2016, Rv. 268163 . Del tutto generica, infine, appare la doglianza difensiva volta a contestare la natura molesta della pubblicazione delle foto in precedenza indicate sul profilo Facebook dell'imputato, sul presupposto che tale atto esclude la ricerca di un contatto con la vittima , attenendo all'ambito strettamente personale di chi intende condividere sulla propria pagina social . Anche in questo caso si tratta di un motivo nuovo e, in ogni caso, di natura meramente fattuale. Come chiarito, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica, anche attraverso il reiterato inserimento di post sui social networks cfr. Cass., Sez. 5, numero 1753 del 16/09/2021, Rv. 282426, Cass., Sez. 5, numero 1813 del 17/11/2021 . Ed invero in tema di atti persecutori, l'evento, consistente nell'alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell'ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa cfr. Cass., Sez. 6, numero 8050 del 12/01/2021, Rv. 281081 . Sicché non appare revocabile in dubbio che la reiterata pubblicazione delle foto della persona offesa, dovendo essere valutata unitariamente alle altre condotte invasive della sfera individuale di quest'ultima poste in essere in precedenza, presenti un'evidente natura molesta. Tale pubblicazione, infatti, ha contribuito a creare un clima idoneo a compromettere la serenità e la libertà psichica della R., rafforzando, proprio in ragione della sua notevole capacità diffusiva, il sentimento di soggezione di quest'ultima alle condotte persecutorie del omissis . 7. La non competa soccombenza del prevenuto comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 52, comma 5. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento immediato della provvisionale e non al passaggio in giudicato della sentenza. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.