La Consulta ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla CTR di Napoli sull’esenzione disciplinata nel quinto periodo del comma 2, dell’art. 13, d.l. n. 201/2011, convertito nella l. n. 214/2011 e successivamente modificato.
La Consulta ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla CTR di Napoli sull' esenzione disciplinata nel quinto periodo del comma 2, dell' art. 13, d.l. n. 201/2011 , convertito nella l. n. 214/2011 e successivamente modificato. La Commissione censura la disciplina nell'interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l'esenzione dall'imposta municipale unica IMU per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune . La Corte Costituzionale ha, quindi, deciso di sollevare davanti a sè stessa la questione di costituzionalità, poiché dubita della legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 31 e 53 Cost. del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell' immobile , ma anche del suo nucleo familiare . Ciò in quanto quest'ultimo elemento potrebbe diventare un ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.