La Consulta ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla CTR di Napoli sull’esenzione disciplinata nel quinto periodo del comma 2, dell’articolo 13, d.l. numero 201/2011, convertito nella l. numero 214/2011 e successivamente modificato.
La Consulta ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla CTR di Napoli sull'esenzione disciplinata nel quinto periodo del comma 2, dell'articolo 13, d.l. numero 201/2011, convertito nella l. numero 214/2011 e successivamente modificato. La Commissione censura la disciplina nell'interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui «l'esenzione dall'imposta municipale unica IMU per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune». La Corte Costituzionale ha, quindi, deciso di sollevare davanti a sè stessa la questione di costituzionalità, poiché dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articolo 3,31 e 53 Cost. – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile, ma anche del suo nucleo familiare. Ciò in quanto quest'ultimo elemento potrebbe diventare un ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.