Respinta la richiesta di ristoro economico avanzata nei confronti del Comune e basata sulla pavimentazione fortemente sconnessa della via pubblica percorsa dal ciclista. Per i Giudici è prevalente, invece, la constatazione della scarsa avvedutezza mostrata dall’uomo in sella alla propria bici.
Niente risarcimento per il ciclista caduto a causa della pavimentazione fortemente sconnessa della via pubblica. Questa decisione è dovuta alla constatazione del comportamento poco accorto dall'uomo in sella alla bici. Scenario della vicenda è un Comune in provincia di Bari. Protagonista, suo malgrado, è un uomo, che finisce rovinosamente a terra mentre sta percorrendo in sella alla propria bici una strada pubblica del paese. Una volta ripresosi fisicamente, l'uomo agisce in giudizio contro l'ente locale, addebitando ad esso la piena responsabilità per la brutta caduta , frutto, a suo dire, di «una via pubblica caratterizzata da una pavimentazione fortemente sconnessa», e chiedendo perciò un adeguato ristoro economico. Per i giudici di merito, prima, e per i magistrati di Cassazione, poi, però, è impensabile riconoscere un risarcimento in favore del ciclista vittima della caduta. Ciò perché «nel transitare, in sella al proprio velocipede, su una via pubblica caratterizzata da una pavimentazione fortemente sconnessa» l'uomo «ha tenuto un comportamento poco accorto ». Su questo punto concordano, come detto, anche i Giudici di terzo grado, confermando la valutazione compiuta in Appello, valutazione che consentito di ricondurre la caduta subita dal ciclista alla scarsa attenzione da lui manifestata durante la corsa in sella alla bici. In sostanza, «se il ciclista avesse proceduto con la necessaria avvedutezza, avrebbe certamente evitato di incorrere nella caduta». Inutile, quindi, il richiamo fatto dall'uomo alla condizione della strada da lui percorsa e caratterizzata, a suo dire, «da un'insidia imprevedibile e non evitabile».
Presidente Amendola – Relatore Tatangelo Rilevato che con sentenza resa in data 19/10/2020 numero 1546/2020 , il Tribunale di Trani ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da D.M. per la condanna del Comune di … e della omissis s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito di una caduta in cui lo stesso era incorso nel transitare, in sella alla propria bicicletta, su una via pubblica caratterizzata da una pavimentazione fortemente sconnessa a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come il giudice di primo grado avesse del tutto correttamente affermato la riconducibilità del fatto dannoso in esame all'incidenza di un caso fortuito, nella specie identificabile nel comportamento poco accorto del danneggiato, il quale, ove avesse proceduto con la necessaria avvedutezza, avrebbe certamente evitato di incorrere nell'infortunio denunciato avverso la sentenza d'appello, D.M. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione il Comune di … e la omissis s.p.a. resistono con controricorso a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c Considerato che con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell' articolo 2697 c.c. , comma 2, articolo 115 c.p.c. e articolo 2051 c.c. , per avere il giudice d'appello erroneamente ricostruito i fatti di causa, giungendo erroneamente all'attribuzione, al comportamento del danneggiato, di un ruolo determinante nella verificazione del fatto dannoso, viceversa integralmente riconducibile alla responsabilità dell'amministrazione comunale convenuta, rimasta del tutto inerte di fronte alla grave insidia costituitasi in corrispondenza del luogo in cui ebbe a verificarsi l'incidente dedotto in giudizio con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell' articolo 1227 c.c. , comma 1, per avere il tribunale erroneamente omesso di rilevare la mancata dimostrazione, da parte del Comune avversario, che il fatto dello stesso danneggiato avesse i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono inammissibili al riguardo, osserva il Collegio come, attraverso i motivi in esame, il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall' articolo 360 c.p.c. , numero 5 nuovo testo sul piano dei vizi rilevanti della motivazione in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all' articolo 360 c.p.c. , numero 3 , neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo, con particolare riguardo alla ricostruzione della conformazione concreta dei luoghi di causa asseritamente tali, secondo il ricorrente, da costituire un'insidia imprevedibile e inevitabile e del concreto comportamento nella specie adottato dal danneggiata asseritamente immune da concreti profili di rimproverabilità colposa nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita da entrambi i giudici di merito del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una tipica erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall' articolo 360 c.p.c. , numero 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente attestata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1-quater.