«L’esclusione dell’operatività della polizza opera solo che sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell’assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui è chiesto di accertarne la fondatezza».
Una società assicurativa ricorre in Cassazione avverso una sua assicurata che, guidando in stato di ebbrezza, aveva perso il controllo dell'auto, finendo contro un palo della luce danneggiandolo. La ricorrente sostiene che la clausola del contratto di assicurazione, in base alla quale è esercitata la rivalsa, prevede «il diritto della compagnia di ripetere le somme corrisposte al danneggiato semplicemente sulla base del verbale di accertamento del tasso alcolico». Quindi, l'azione di rivalsa può essere esercitata a prescindere dal fatto che «la violazione del Codice della strada sia confermata dal giudice penale o sia confermata da altro giudizio, essendo sufficiente a giustificarla la constatazione fatta dai verbalizzanti». Ne consegue che non v'è alcuna pregiudizialità tra l'accertamento effettuato in sede penale, o in sede di opposizione alla sanzione amministrativa, e quello che ha ad oggetto il diritto di rivalsa azionato dalla compagnia. Il ricorso è fondato. Infatti, la clausola contrattuale prevede che «l'assicurazione non è operante nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'articolo 186 c.d.s.». Ne consegue, quindi, che «l'esclusione dell'operatività della polizza opera solo che sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell'assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui è chiesto di accertarne la fondatezza. Con la conseguenza che il giudizio in cui si fa valere la mera contestazione, quale condizione di inefficacia della copertura assicurativa, altra questione essendo quella naturalmente della validità di una tale clausola». Per questi motivi la S.C. accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice di pace di Casale Monferrato.
Presidente Amendola – Relatore Cricenti Ritenuto che 1. - La V. Assicurazioni SPA ha agito in giudizio nei confronti di una sua assicurata, tale G.G. , la quale, guidando, come risulterebbe dal verbale di accertamento redatto a suo carico, in stato di ebbrezza, ha perso il controllo del veicolo ed è finita contro un palo della luce danneggiandolo la V. Assicurazioni ha risarcito il danno, ma ha poi ha agito davanti al Giudice di pace di Casale Monferrato nei confronti della assicurata sulla base di una clausola contrattuale che prevede la rivalsa nel caso in cui il danno sia stato causato guidando in stato di ebbrezza e superando un determinato tasso alcolico. 2. - Su eccezione della assicurata, il Giudice di pace ha sospeso il procedimento, ritenendo che il suo esito dovesse ritenersi pregiudicato dal giudizio penale ancora in corso, e dunque dalla circostanza che la guida in stato di ebbrezza non era ancora penalmente accertata, e dal giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa intentato dalla stessa assicurata. 3. - La V. Assicurazioni ha proposto regolamento necessario di competenza avverso questa ordinanza di sospensione, che censura con un unico motivo. G.G. non si è costituita. Il PM ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato che 4. - Il motivo di ricorso fa valere violazione dell'articolo 295 c.p.c La tesi della ricorrente è che la clausola del contratto di assicurazione in base alla quale è esercitata la rivalsa prevede il diritto della compagnia di ripetere le somme corrisposte al danneggiato semplicemente sulla base del verbale si accertamento del tasso alcolico, meglio del superamento del tasso alcolico rispetto alla soglia di 1,5 gr/l. In tal senso, secondo la ricorrente, l'azione di rivalsa può essere esercitata a prescindere dal fatto che la violazione del codice della strada sia confermata dal giudice penale o sia confermata da altro giudizio, essendo sufficiente a giustificarla la constatazione fatta dai verbalizzanti, con la conseguenza dunque che non v'è alcuna pregiudizialità tra l'accertamento effettuato in sede penale, o in sede di opposizione alla sanzione amministrativa, e quello che ha ad oggetto il diritto di rivalsa azionato dalla compagnia. 6. - Il ricorso è fondato. 7.-Infatti, a prescindere da ogni considerazione relativa alla autonomia, ormai nota, tra giudizio penale e giudizio civile, e dunque a prescindere dalla regola per cui non è più necessaria la sospensione del processo civile in attesa della definizione di quello penale, a prescindere da ciò, la clausola contrattuale prevede espressamente che l'assicurazione non è operante nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'articolo 186 C.d.S. . La clausola è compiutamente riportata in ricorso e comunque la ricorrente allega le condizioni generali di polizza in cui essa è contenuta. Se ne deduce che l'esclusione dell'operatività della polizza opera solo che sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell'assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui è chiesto di accertarne la fondatezza. Con la conseguenza che il giudizio sull'accertamento della fondatezza di tale contestazione non è pregiudicante rispetto al giudizio in cui si fa valere la mera contestazione, quale condizione di inefficacia della copertura assicurativa, altra questione essendo quella naturalmente della validità di una tale clausola. 8. - Il ricorso va dunque accolto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice di pace di casale Monferrato. Spese al merito.