La duplice condizione per la ricorribilità in Cassazione

«Una sentenza impugnata con l’appello può essere impugnata con il ricorso per cassazione alla duplice condizione che quest’ultimo venga proposto a prima che sia intervenuta la declaratoria d’inammissibilità dell’atto d’appello preventivamente notificato b entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di appello».

In una controversia relativa al ricorsoex articolo 702 c.p.c., da parte di un avvocato, che chiedeva la condanna di alcuni suoi clienti, al pagamento dei relativi compensi di sua spettanza, il Collegio ricorda che, in tema di impugnazioni, «il principio di consumazione del relativo potere non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria d'inammissibilità dell'atto d'appello preventivamente notificato, possa essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, relativa ad un'opposizione agli atti esecutivi, contro la quale sia ammessa soltanto la ricorribilità per cassazione, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo tale tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza medesima, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale del provvedimento impugnato da parte dell'impugnante» Cass. numero 11308/2011 . E dalla suddetta massima si ricava la seguente regola di diritto «una sentenza impugnata con l'appello può essere impugnata con il ricorso per cassazione alla duplice condizione che quest'ultimo venga proposto prima che sia intervenuta la declaratoria d'inammissibilità dell'atto d'appello preventivamente notificato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di appello». Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

Presidente Gorjan – Relatore Cosentino Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., del 19.05.16, l'avv. S.A.F. , assumendo di aver espletato plurime attività professionali quale difensore di C.T. , C.W. e TGW s.r.l., chiese la loro condanna al pagamento dei relativi compensi, ciascuno per quanto di sua spettanza. 2. In data 22.11.16 il Tribunale di Monza, pronunciando in composizione collegiale un provvedimento intestato ordinanza D.Lgs. numero 150 del 2011, ex articolo 14 e articolo 702 ter c.p.c. , ha parzialmente accolto la domanda attorea, ritenendo fondate le eccezioni di prescrizione presuntiva sollevate dai convenuti in relazione ad alcuni dei crediti azionati dal professionista. 3. Gli originari convenuti hanno proposto appello con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2016 pag. 2, rigo 1 cpv. dello svolgimento del processo della sentenza della Corte d'appello . L'attore-appellato ha svolto appello incidentale. 4. Con sentenza numero 2928/2017 del 26.06.17, previamente stimolato il contraddittorio sul punto, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibili entrambe le impugnazioni ai sensi del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, rigettando sia la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione - sollevata dall'appellato-appellante incidentale - pag. 3, ult. cpv. sentenza sia l'argomento secondo cui l'ordinanza gravata, sarebbe stata appellabile per aver liquidato anche prestazioni stragiudiziali e prestazioni svolte nel giudizio penale. A quest'ultimo riguardo la corte ambrosiana argomenta che l'errore compiuto dal tribunale trattando nelle forme di cui al D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, anche domande relative alla liquidazione di compensi per attività stragiudiziali o giudiziali in materia penale avrebbe dovuto essere censurato mediante ricorso per cassazione, trattandosi comunque di impugnare un'ordinanza intitolata ai sensi del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14 , emessa all'esito di un giudizio svoltosi nelle forme di cui al D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, collegialmente pag. 4, 1 cpv. sentenza . 5. L'avv. S.A.F. propone, nel medesimo atto notificato il 05.09.17, due ricorsi per cassazione l'uno, avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza, affidato a tre motivi quello di cui alle pagg. 9-11, non accompagnato da rubrica quello di cui alla lett. b del ricorso quello di cui alla lett. c del ricorso l'altro, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, affidato ad un motivo lett. d del ricorso, non accompagnato da rubrica . 6. C.T. , C.W. e TGW s.r.l. hanno depositato un atto di costituzione il ricorso per Cassazione , non notificato al ricorrente, contenente repliche alle argomentazioni svolte nel ricorso. 7. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 4 novembre 2021, per la quale non sono state depositate memorie. 8.1 Col primo motivo avverso l'ordinanza di primo grado del Tribunale di Monza il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 116 c.p.c., commi 1 e 2, nonché la violazione dell'articolo 2959 c.c., perché nel valutare le prove documentali e le deduzioni contenute nella comparsa di costituzione di parte avversa non ha tenuto conto del fatto che parte avversa, non avendo mai affermato di aver saldato le parcelle dell'avv. S.A.F. e relative ai procedimenti di cui al ricorso, e sostenendo che non le sono state inviate delle richieste dettagliate e neppure i solleciti, e non avendo mai affermato di avere pagato, ha ammesso di non averlo tacitato conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto rigettare tout court l'eccezione di prescrizione presuntiva come per legge? A nostro avviso non avrebbe dovuto farlo pag. 9, p. 1 del ricorso per cassazione . 8.2 Col secondo motivo avverso l'ordinanza di primo grado del Tribunale di Monza il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 2957 c.c., per avere il Tribunale erroneamente dichiarato decorsa la prescrizione presuntiva in ordine a taluni crediti vantati dal ricorrente, non essendo invece spirato il relativo termine. 8.3 Col terzo motivo di ricorso avverso l'ordinanza di primo grado del Tribunale di Monza il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c Egli sostiene che il tribunale di Monza al quale è stata richiesta una pronuncia ex articolo 702 bis c.p.c., non avrebbe potuto emettere l'ordinanza anche D.Lgs. numero 150 del 2011, ex articolo 14, rendendo l'ordinanza non impugnabile ma solo ricorribile per Cassazione. A nostro avviso è incorsa in ultrapetizione in quanto si è pronunciata oltre la domanda proposta. Così facendo non vi è corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato pag. 12, trascrizione integrale del motivo c . 9. Con l'unico motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, il ricorrente afferma La Corte di Appello di Milano dichiarando improcedibile l'appello senza procedere ad un riesame degli errori di valutazione delle prove ed omissioni commessi dal primo giudice è incorsa in violazione o falsa applicazione della legge. Ciò rende anche la sentenza della Corte di Appello di Milano ricorribile per Cassazione ex articolo c.p.c., nnumero 3 e 5 pag. 12, trascrizione integrale del motivo sub lett. d . 10. Il Collegio rileva come debbano essere partitamente giudicati il ricorso per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Monza e quello avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano. 11. Il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza è inammissibile. 11.1. Al riguardo, è opportuno richiamare preliminarmente il principio, espresso da questa Corte con la sentenza numero 11308/2011, alla cui stregua in tema di impugnazioni, il principio di consumazione del relativo potere non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria d'inammissibilità dell'atto d'appello preventivamente notificato, possa essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, relativa ad un'opposizione agli atti esecutivi, contro la quale sia ammessa soltanto la ricorribilità per cassazione, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo tale tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza medesima, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale del provvedimento impugnato da parte dell'impugnante . 11.2. Dalla suddetta massima si ricava la regola di diritto che una sentenza impugnata con l'appello può essere impugnata con il ricorso per cassazione alla duplice condizione che quest'ultimo venga proposto a prima che sia intervenuta la declaratoria d'inammissibilità dell'atto d'appello preventivamente notificato b entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di appello. 11.3. Il presente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza del 22 novembre 2016 è dunque inammissibile per essere stato proposto dopo la pronuncia della sentenza della Corte di appello di Milano che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'avvocato S. contro tale ordinanza e, dunque, dopo la consumazione del potere d'impugnazione dell'odierno ricorrente. 11.4. Può aggiungersi, ad abundantiam, che il presente ricorso per cassazione è comunque inammissibile perché tardivo, in quanto è stato notificato a mezzo PEC, in data 5 settembre 2017 dopo il decorso del termine breve di sessanta giorni decorrente dalla data 20 dicembre 2016 di notifica dell'atto di appello avverso detta ordinanza ed anche dopo il decorso del termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione avvenuta il 22 novembre 2016 di detta ordinanza, spirato il 22 maggio 2017. 12. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano è inammissibile, perché risulta formulato senza rispetto del principio di specificità fissato dall'articolo 366 c.p.c., come si rileva con immediata evidenza dalla lettura del suo unico motivo integralmente trascritto nel precedente paragrafo 9 . 13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo poiché l'atto di costituzione dei ricorrenti non ha natura di controricorso, non essendo stato notificato al ricorrente, la liquidazione va limitata alla sola fase di studio. 14. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato, D.P.R. numero 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, se dovuto. P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso avverso l'impugnata ordinanza del Tribunale di Monza - dichiara inammissibile il ricorso avverso l'impugnata sentenza della Corte di Appello di Milano - condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge. - Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.