Sacrosanta la sanzione per due uomini e una donna che hanno arrecato fastidio alla titolare del locale, al personale in servizio e agli altri avventori presenti nel locale. Inequivocabile il loro comportamento, consistito nel parlare a voce alta, nell’utilizzare espressioni offensive e nell’infastidire così tutte le persone presenti nel ristorante.
Censura morale, certo, ma anche sanzione penale per i clienti che nel ristorante si comportano in modo incivile, facendo confusione ad voce alta e arrecando fastidio non solo alla proprietaria ma anche a una cameriera e, infine, agli altri avventori presenti nel locale. Legittima, di conseguenza, la loro condanna per il reato di molestie e disturbo alle persone. A finire sotto processo sono tre persone – due uomini e una donna –. Sotto i riflettori il comportamento da loro tenuto durante una cena , a metà agosto del 2017, in un ristorante cinese in provincia di Imperia. Ricostruito l'increscioso episodio, viene sancita in Tribunale la condanna dei due uomini e della donna, sanzionati con «516 euro di ammenda ciascuno» perché «riconosciuti colpevoli del reato di molestie ». Nello specifico, «quali avventori di un ristorante cinese» essi hanno «recato disturbo alla titolare del locale, durante l'orario di apertura serale, rivolgendo a lei e al personale in servizio frasi offensive , e infastidendo, più volte, anche gli altri clienti del locale», nonché «brandendo delle sedie e delle bottiglie verso il tavolo» di due uomini «intervenuti in difesa della proprietaria del locale». Inutile il ricorso proposto in Cassazione dai due uomini e dalla donna. Fragile il loro tentativo di ridimensionare lo sgradevole episodio verificatosi nel ristorante. In prima battuta i magistrati di terzo grado ritengono acclarati i fatti, grazie a quanto riferito sia dalla titolare del locale «in relazione al comportamento molesto e fastidioso tenuto» dai tre clienti sotto processo, sia da uno degli altri avventori presenti nel ristorante, il quale ha raccontato che i due uomini e la donna avevano «molestato, durante la cena, tutti le persone presenti nel locale, comprese la titolare e la cameriera». Sacrosanto perciò parlare di vere e proprie molestie, aggiungono i Giudici, una volta acclarato «il tenore delle intemperanze dei due uomini e della donna», i quali hanno «fatto cagnara con voce molto alta , disturbando tutta la sala, insultando anche con parole poco carine, e rivolgendosi alla cameriera con espressioni ingiuriose ». Quel deprecabile contegno ha arrecato fastidio alla titolare del locale, al personale in servizio e agli altri clienti, i quali «l'hanno percepito come molesto», sottolineano in conclusione i magistrati.
Presidente Zaza – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Tribunale di Imperia in data 3/11/2020, A.R. , B.B. e L.R. furono condannati alla pena di 516,00 Euro di ammenda ciascuno inflitta, all'esito del giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, in quanto riconosciuti colpevoli del reato previsto dall' articolo 660 c.p. , perché, in concorso tra di loro e quali avventori del ristorante omissis , di proprietà di Y.N. , per petulanza o per altro biasimevole motivo, recavano molestia o disturbo alla titolare del locale, durante l'orario di apertura serale del medesimo, rivolgendo alla stessa Y. e al personale in servizio frasi offensive e infastidendo, più volte, gli altri clienti del locale, tra cui R.F. e S.F. , intervenuti in difesa della proprietaria del locale, nonché brandendo delle sedie e delle bottiglie verso il tavolo dei predetti fatto commesso in omissis in data omissis . 2. Tutti gli imputati, con unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la menzionata sentenza per mezzo del difensore di fiducia, avv. E.M., deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p. , la inosservanza o erronea applicazione dell' articolo 660 c.p. , nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b ed e , che la sentenza abbia dato per provati i fatti nonostante che le dichiarazioni dei testi presentassero evidenti differenze e benché il racconto dibattimentale non corrispondesse a quanto dagli stessi riferito in sede di denunzia/querela e nonostante le versioni difensive offerte dagli imputati. Sotto altro profilo, la sentenza non avrebbe spiegato perché i fatti ascritti all'imputato potessero integrare l' articolo 660 c.p. , nessuna azione di continuativa petulanza essendo stata descritta e non essendo stato indicato perché condotte astrattamente ascrivibili ad altre fattispecie possano, invece, integrare il reato contestato. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. 2. Quanto al profilo, denunciato dal ricorso, relativo alla motivazione della sentenza in ordine all'accertamento dei fatti, la sentenza impugnata ha riportato, in maniera del tutto puntuale, quanto riferito sia dalla persona offesa Y.N. in relazione al comportamento molesto e fastidioso tenuto, all'interno del locale dalla stessa gestito, dalla tavolata della quale facevano parte gli imputati, sia da uno dei clienti presenti nel ristorante, tale R.F. , che ha evidenziato come gli stessi, durante la cena, avessero molestato tutti i presenti, compresa la titolare del locale e la cameriera. E ha sottolineato la attendibilità dei loro racconti, definiti come lineari, credibili e non contraddittori . A fronte di tale puntuale apprezzamento del materiale dichiarativo, il ricorso si è limitato a prospettare il travisamento della prova, solo genericamente evocato, orientando la critica difensiva verso la nuova valutazione delle dichiarazioni dei testi compiuta dal primo Giudice, pacificamente preclusa in sede di legittimità. 3. Quanto, poi, al profilo della qualificazione giuridica dei fatti, i testi hanno descritto, con molta precisione, il tenore delle intemperanze degli imputati, evidenziando come gli stessi avessero fatto cagnara con voce molto alta , disturbando tutta la sala insultando anche con parole poco carine così la testimonianza della persona offesa , rivolgendosi alla cameriera con espressioni ingiuriose e hanno, altresì precisato, che tale contegno era percepito dai presenti come molesto così le dichiarazioni del teste R. donde la correttezza della sussunzione di tali condotte nello schema delineato dall' articolo 660 c.p. , che deve ritenersi integrato in presenza di un atteggiamento di insistenza eccessiva e fastidiosa ovvero di arrogante invadenza e di intromissione, continua e inopportuna, nell'altrui sfera personale ex plurimis Sez. 1, numero 7044 del 13/2/1998, Vittorio, Rv. 210723-01 , il quale può essere realizzato anche con una sola azione, non avendo il reato di molestia o disturbo alle persone natura di reato necessariamente abituale Sez. 1, numero 29933 del 8/7/2010, Arena, Rv. 247960-01 . 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata.