La Cassazione, con articolata motivazione, ha ritenuto che costituisca ordine legittimo dell’autorità ex articolo 650 c.p. il provvedimento del dirigente scolastico che “sospenda” dalla frequenza scolastica il minore, laddove constati la mancata vaccinazione obbligatoria prevista ex d.l. numero 73/2017.
Le ragioni addotte dalla Suprema Corte sono condivisibili nella loro struttura. Nella sostanza, si è ritenuto che il provvedimento di sospensione in questione sia un “ atto dovuto ” del dirigente scolastico, posto che l'ammissione ai servizi educativi per l'infanzia e la scuola d'infanzia è subordinata proprio alla presentazione della documentazione comprovante la vaccinazione fatte salve le opportune modulazioni per i casi di avvio della procedura vaccinale e di attestazione di “immunizzazione” . Tale atto, insomma, non sarebbe “una sanzione” atipica non prevista dalla legge ma, appunto, un atto amministrativo dovuto a sua volta sprovvisto di una sanzione “speciale” e per l'effetto sussumibile ex articolo 650 c.p. Che si tratti di “atto amministrativo” e non di sanzione deriverebbe dalla ragione di tale provvedimento, tutto proteso a garantire «la sicurezza della frequenza scolastica degli altri e la prevenzione dal rischio di contagio da malattie infettive» per l'effetto, non avrebbe un «carattere punitivo per un inadempimento» connesso all' obbligo vaccinale , ma rappresenterebbe «un'autonoma misura protettiva della salute della comunità scolastica ». Da qui la conclusione che la violazione, da parte dei genitori, della sospensione in questione, avendo comunque accompagnato il figlio, che avrebbe così “frequentato le lezioni”, costituirebbe violazione di un ordine legittimo dell'autorità sanzionato ex articolo 650 c.p Per l'effetto, a detta della Corte, l'assoluzione pronunciata in primo grado, perché il fatto non sarebbe stato previsto dalla legge come reato, andava annullata con rinvio. Come accennato, la decisione è condivisibile nella sua struttura, ma è sufficiente leggere le motivazioni per rendersi conto del labirinto normativo ed argomentativo sotteso. La Corte avrebbe comunque dovuto prendere atto ed evidenziare che la natura “amministrativa” della sospensione dalla frequenza , percepita come una “ sanzione ”, non era di agevole considerazione, così come il fatto che da tale violazione derivava una “nuova” responsabilità di natura penale . D'altra parte, se è vero che il provvedimento de quo ha natura “precauzionale”, non si può negare che lo stesso derivi dalla violazione dell'obbligo vaccinale e che, nel momento in cui la stessa Corte di cassazione lo qualifica come atto “doveroso”, la legge avrebbe dovuto “contemplarlo” chiaramente e non darlo implicitamente come sussistente, data la delicatezza della materia e le implicazioni sottostanti. Del resto, proprio il fatto che la comunità scolastica aveva comunque accolto il minore avrebbe dovuto far riflettere anche sulla natura del comportamento scolastico e del dirigente, che se da un lato aveva il dovere di sospendere la frequenza, dall'altro non aveva alcuno strumento immediato e concreto per rendere effettiva tale sospensione, avendo comunque un obbligo di tutela e cura del minore “lasciato a scuola”. Insomma, si può naturalmente ritenere che la sospensione di cui si tratta sia un atto amministrativo e che nello stesso tempo trovi nella legge una qualche legittimazione, ma è pur vero che quando lo si vuole “sanzionare penalmente” allora deve pure ammettersi che la legge deve contemplarlo chiaramente, specie quando i suoi effetti ricadono – direttamente o indirettamente – sulla vita di minori molto piccoli. Dopo tutto, il ragionamento del giudice di primo grado si sostanziava su questo aspetto la sospensione dalla frequenza scolastica era espressamente prevista dalle circolari ministeriali e non dalla legge pertanto, essa trovava il suo riferimento “espresso” nella circolare e non nella legge. Si dirà ma in fondo, di che si parla? È solo una questione formale? Certamente sì ma è proprio il rispetto della forma che può dare un primo spazio di legittimità alla sanzione penale a tutela dei provvedimenti della pubblica amministrazione. L' articolo 650 c.p. è norma penale in bianco, come si insegna agli studenti, ma non è capace di rendere bianco ogni provvedimento amministrativo o ogni atto che si ricollega indirettamente alla legge. Anche in questo caso, c'è bisogno di rispettare il principio di tassatività e di certezza e chiarezza delle norme penali . Se così non è, si condanni pure, ma si riconosca almeno che ciò è fatto non in base ai principi di garanzia del diritto penale, ma essenzialmente per esigenze di “sicurezza pubblica” e dunque di “polizia”.
Presidente Lapalorcia – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa e depositata il 10 febbraio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna a carico di M.E. e A.G., dichiarava il non luogo a procedere nei loro confronti, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato , in ordine alla contravvenzione di cui all' articolo 650 c.p. , contestata per non avere osservato, in qualità di genitori del minore M.D., il provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica emesso dal Dirigente d'istituto il omissis , sulla base della normativa prevista dal D.L. numero 73 del 2017 convertito con L. numero 119 del 2017 , dal D.L. numero 91 del 2018 convertito con L. numero 108 del 2018 e dalle circolari del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, 1 settembre 2017 e 6 luglio 2018, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, continuando ad accompagnare il suddetto minore presso l'istituto scolastico, nonostante il provvedimento interdittivo, in modo tale che lo stesso continuasse a frequentare regolarmente le lezioni fatto commesso dal mese di omissis fino al termine dell'anno scolastico. 1.1. A ragione della decisione, il G.i.p. osservava che il provvedimento adottato non configura un ordine dell'Autorità dato per ragioni di tutela della salute pubblica. Tanto perché il D.L. numero 73 del 2017, articolo 3, comma 2, si limita a stabilire che il dirigente scolastico, nel caso di mancata presentazione della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi vaccinali, è tenuto esclusivamente ad effettuare una segnalazione all'Azienda sanitaria, la quale attiverà un procedimento autonomo che potrebbe culminare con l'irrogazione di una sanzione amministrativa e con l'avvio di procedimenti di controllo sulla responsabilità genitoriale il provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica e', invece, mero atto amministrativo, non contemplato dalla norma primaria ma previsto dalle circolari ministeriali citate nel capo di imputazione, avverso il quale sono azionabili gli ordinari rimedi impugnatori. Sicché, non risultando nel caso concreto sussistenti esigenze da fronteggiare, ossia specifiche situazioni di pericolo di epidemie o contagi, sarebbe irragionevole ritenere che l'inosservanza dell'obbligo vaccinale sia colpita da sanzione pecuniaria, mentre l'inosservanza del provvedimento inibitorio, che trova fondamento in una circolare, dando sostanzialmente esecuzione alla stessa, sia punita con una sanzione penale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, il quale denunzia vizio di violazione di legge. Il D.L. numero 73 del 2017, articolo 3, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. numero 119 del 2017 , stabilisce espressamente che, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole d'infanzia, ivi comprese quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di adempimento dell'obbligo vaccinale, o quella considerata equipollente, costituisce requisito di accesso. Erra, dunque, il Giudice nell'affermare che il provvedimento inibitorio è contemplato esclusivamente dalle circolari interministeriali e non dalla norma primaria che, viceversa, già prevede espressamente l'esclusione, dai servizi educativi per l'infanzia, del minore, i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato la documentazione indicata dell'articolo 3, comma 1 del citato Decreto. Trascura, inoltre, di considerare la ratio sottesa all'intervento normativo, espressamente individuata nella tutela della salute pubblica e nel mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale. La sospensione dalla frequenza scolastica costituisce, dunque, il necessario presidio, in concreto, di quel rischio generale ed astratto che la normativa vaccinale vuole prevenire a tutela della pubblica incolumità , inibendo una frequenza che può risultare concretamente dannosa per la singola classe e l'intera comunità scolastica. Altro e', poi, l'irrogazione di una sanzione amministrativa per la mancata somministrazione al minore delle vaccinazioni obbligatorie, altro la violazione del provvedimento inibitorio, che è condotta diversa dalla prima e connotata da maggior disvalore sociale, posto che l'inosservanza dell'ordine legalmente dato è concretamente idonea a porre in pericolo la salute degli utenti del servizio educativo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Dott.ssa F. Z., ha rassegnato le proprie conclusioni con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. In proposito ha rammentato come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso di limitare l'area di applicabilità dell'ipotesi contravvenzionale, di natura sussidiaria, prevista dall' articolo 650 c.p. , ai provvedimenti contingibili e urgenti adottati extra ordinem, ad esempio in materia sanitaria dal Sindaco quale ufficiale di Governo, al fine di prevenire od eliminare gravi e incombenti pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, escludendola invece nei casi di violazione di provvedimenti funzionali all'esecuzione di leggi o regolamenti. Ed è in tale ultima categoria che rientrerebbe il provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica, previsto dalle circolari ministeriali citate nel capo d'imputazione, che fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia , dando sostanzialmente esecuzione alle stesse, con la previsione, per il caso di inosservanza, della sospensione dalla frequenza, che rappresenta una sanzione di natura amministrativa . 3.1. Il difensore degli imputati ha presentato memoria, con la quale ha integralmente condiviso le ragioni della censurata decisione, osservando che, pur essendo indubbio che il legislatore ha individuato alcuni vaccini come obbligatori, prevedendo specifiche sanzioni amministrative per i genitori che non ottemperino all'obbligo di vaccinazione, solo nei casi di urgenza D.Lgs. numero 112 del 1998, ex articolo 117 o nelle ipotesi di epidemia in atto R.D. numero 1265 del 1934, articolo 260 potrebbero essere emanati provvedimenti contingibili e urgenti aventi ad oggetto l'esecuzione coattiva dell'obbligo vaccinale. Pertanto, il provvedimento di sospensione adottato dal Dirigente scolastico non rientrerebbe nella categoria degli ordini dati dall'autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, con conseguente impossibilità di configurare il presupposto della contestata contravvenzione. La sospensione dalla frequenza si profila quale mero atto amministrativo e la sua inosservanza non assume rilevanza penale, giacché la condotta del genitore che non vaccina il figlio è già autonomamente sanzionata. Rileva, in aggiunta, che nella formulazione dell'accusa non è stata tenuta in debito conto la circostanza che gli imputati avevano presentato idonea documentazione, attestante l'avvenuta fissazione di un appuntamento con l'azienda sanitaria competente, così correttamente incardinando l'iter previsto dalla L. numero 119 del 2017 , e tanto legittimava il minore all'accesso e alla permanenza a scuola. Considerato in diritto 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. 1.1. Giova evidenziare in premessa che, alla vigilia del D.L. numero 73 del 2017 , gli obblighi vaccinali generali per la popolazione in età pediatrica erano quelli previsti dalla L. 6 giugno 1939, numero 891 Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica , dalla L. 5 marzo 1963, numero 292 Vaccinazione antitetanica obbligatoria , dalla L. 4 febbraio 1966, numero 51 Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica e dalla L. 27 maggio 1991, numero 165 Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B . In queste leggi, la certificazione relativa all'esecuzione della vaccinazione era prevista come documentazione da presentare all'atto dell'iscrizione alle scuole primarie e ad altre collettività infantili e il D.P.R. numero 1518 del 1967, articolo 47, comma 1, aveva introdotto la regola generale secondo cui i direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata non possono ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovino, con la presentazione di certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie . Previsione in seguito superata dalla modifica dell'articolo 47 disposta dall'unico articolo del D.P.R. 26 gennaio 1999, numero 355 Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 22 dicembre 1967, numero 1518 , in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie 1. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva , comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette . 2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami . 1.2. Con il D.L. numero 73 del 2017, il Governo ha ravvisato la necessità di emanare, in via d'urgenza, disposizioni per - garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica - assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale - garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello Europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell'area geografica Europea. A questi fini, con l'articolo 1 del Decreto-Legge, nel testo risultante dalla conversione, si è stabilito che i minori di età compresa tra O e 16 anni siano sottoposti a 10 vaccinazioni obbligatorie e gratuite. L'obbligatorietà delle vaccinazioni è esclusa unicamente in due casi, ossia a in presenza di un'avvenuta immunizzazione, in conseguenza di malattia naturale, se comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell'analisi sierologica comma 2 b al ricorrere di un'ipotesi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta comma 3 . Prevede poi il comma 4 che, in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari siano convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di perdurante inosservanza dell'obbligo vaccinale, nei confronti dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o dei soggetti affidatari è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500, salvo che i medesimi soggetti, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose, ove si tratti di ciclo vaccinale e a condizione del completamento del ciclo previsto . L'articolo 3 dispone, al comma 1, che i dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra 0 e 16 anni, sono tenuti a richiedere ai genitori/tutori/soggetti affidatari di presentare, entro il termine di scadenza dell'iscrizione, in alternativa a la documentazione idonea a comprovare l'effettuazione delle 10 vaccinazioni obbligatorie o la condizione che giustifichi l'esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni b la formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico. La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti è segnalata, entro i successivi 10 giorni, dai dirigenti scolastici all'azienda sanitaria locale che, ove non si sia già attivata, provvede agli adempimenti di competenza e, se del caso, alla convocazione dei genitori e all'eventuale sanzione degli stessi, in caso di perdurante inottemperanza articolo 3, comma 2 . Il comma 3 stabilisce Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso . L'articolo 3-bis, introdotto in sede di conversione del Decreto-Legge, ha previsto una disciplina semplificata rispetto a quella regolata dall'articolo 3. In particolare, la citata disposizione non prevede un obbligo di iniziale attivazione dei genitori o dei tutori o dei soggetti affidatari al fine di presentare la documentazione relativa all'obbligo vaccinale. Al contrario, si stabilisce che - i dirigenti scolastici trasmettono alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo di ogni anno, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico di età compresa tra 0 e 16 anni comma 1 - una volta avvenuta tale trasmissione, le aziende sanitarie locali restituiscono, entro il 10 giugno di ogni anno, gli elenchi inviati dai dirigenti scolastici, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadano nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale comma 2 - nei 10 giorni successivi all'acquisizione degli elenchi così completati dalle aziende sanitarie locali, i dirigenti debbono invitare i genitori o i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio di ogni anno, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale comma 3 - entro il 20 luglio di ogni anno, i dirigenti scolastici trasmettono la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, ove non si sia già attivata, dovrà provvedere agli adempimenti di competenza e, se del caso, alla convocazione dei genitori tutori o soggetti affidatari e all'eventuale sanzione degli stessi, in caso di perdurante inottemperanza comma 4 . Infine dell'articolo 3-bis, comma 5, stabilisce Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione . Postulando, tuttavia, la procedura appena descritta l'avvenuta costituzione e l'efficiente funzionamento di anagrafi vaccinali informatizzate presso le aziende sanitarie locali, il legislatore ha ragionevolmente posticipato all'anno scolastico 2019/2020 l'avvio del nuovo sistema. 1.3. In data 16 agosto 2017 i Ministeri, con proprie circolari rispettivamente, prot. numero 1622 del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e numero 25233 del Ministero della salute , hanno fornito le prime indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni del D.L. numero 73 del 2017 . Successivamente, con circolare congiunta del 1 settembre 2017, i Ministeri hanno diramato ulteriori indicazioni operative, con particolare riferimento all'anno scolastico 2017/2018, anche in relazione agli articolo 3 e 5 del Decreto. Nel paragrafo II della circolare Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie , è scritto che La presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia. Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta . 2. Tanto precisato, la sentenza impugnata ha ritenuto di dover assumere la decisione in contestazione a ragione della ritenuta non configurabilità del reato contestato, con ciò ritenendo dimostrata l'emissione del provvedimento amministrativo di interdizione all'accesso al servizio di asilo nido e la sua inottemperanza, ossia i presupposti fattuali dettagliati nella descrizione dell'accusa contenuta nell'imputazione. Ha tuttavia, da un lato, rilevato che il D.L. numero 73 del 2017, articolo 3, nel testo risultante dalla conversione, si limita a stabilire che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi vaccinali, il dirigente scolastico deve limitarsi ad effettuare una segnalazione all'autorità sanitaria che attiverà un procedimento autonomo eventualmente culminante con l'irrogazione della sanzione amministrativa e l'avvio di procedimenti di controllo sulla responsabilità genitoriale, mentre la sospensione della frequenza è atto amministrativo la cui adozione è contemplata esclusivamente da circolari ministeriali dall'altro, ha escluso la sussistenza, nel caso concreto, di epidemie in atto o di contagi e, dunque, delle ragioni legittimanti l'adozione di un provvedimento diretto a fronteggiare o contenere specifiche situazioni di pericolo, la cui sola inosservanza sarebbe sanzionabile ex articolo 650 c.p. . 3. Non è inopportuno al proposito rammentare che la contravvenzione di cui all' articolo 650 c.p. , è strutturata quale fattispecie a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da altra specifica disposizione ovvero allorché il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato non sia munito di un proprio, specifico meccanismo sanzionatorio Sez. 1, numero 1711 del 14/2/2000, Di Maggio, Rv. 215341 Sez. 1, numero 2653 del 3/3/2000, Parla, Rv. 215373 . Per poter configurare la fattispecie incriminata è dunque necessario ricorrano più condizioni, costituite da - un provvedimento dell'autorità, legalmente dato, dettato da ragioni a tutela di interessi collettivi e non di soggetti privati, afferenti a scopi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene, con cui si imponga ad una o più persone determinate una particolare condotta, commissiva o omissiva - inosservanza di ordine impartito con provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcun testo di legge introduttivo di specifica ed autonoma sanzione applicabile in caso di violazione del suo contenuto obbligatorio. A tal fine incombe sul giudice verificare se il provvedimento assolva alla funzione legale tipica assegnatagli dall'ordinamento e se sia articolato in modo tale da poter essere eseguito nei tempi e con le modalità previsti per garantire le esigenze collettive cui nel caso si è inteso far fronte. 4. Ora, come correttamente osservato dal P.M. ricorrente, nel caso in esame la fattispecie contestata è integrata non già dal rifiuto di adempimento dell'obbligo vaccinale, condotta che, all'esito della procedura attivata dall'amministrazione sanitaria, può esitare nella irrogazione della sanzione amministrativa, bensì dall'inottemperanza al provvedimento emesso dalla competente autorità scolastica in esecuzione delle disposizioni di legge, ossia del D.L. numero 73 del 2017, articolo 3, comma 3, in forza del quale la presentazione della documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale dunque, e nella sostanza, l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie , costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia o alle scuole di infanzia, e il cui difetto, di conseguenza, determina la sospensione dalla frequenza scolastica e, nella situazione a regime anno 2019-2020 , la decadenza dall'iscrizione. E sul punto nessuna opacità precettiva è dato riscontrare nella fonte di rango primario, che impone restrizioni immediatamente applicabili per quanto riguarda la frequenza dei servizi e delle scuole per l'infanzia. Il provvedimento, doveroso perché imposto dalla legge, non mira a sanzionare un inadempimento di natura formale, ma a tutelare la salute della comunità scolastica. Le disposizioni in materia di iscrizione e adempimenti scolastici D.L. numero 73 del 2017, articolo 3,3-bis, 4 e 5, come convertito dalla L. numero 119 del 2017 , in esecuzione delle quali il provvedimento è stato doverosamente adottato, mirano, infatti, a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, e, per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia, non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione così Corte Cost. numero 5 del 2018 . Il legislatore ha ritenuto di dover rafforzare la cogenza degli strumenti della profilassi vaccinale secondo le previsioni di legge sono, dunque, il servizio sanitario e il servizio scolastico a dover garantire, mediante un'azione coordinata e sinergica, alti e omogenei livelli di copertura vaccinale in tutto il Paese, dal momento che la stessa ragion d'essere di tali servizi è quella di rendere effettivi i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e, tra questi, in primo luogo il diritto alla vita e alla salute, quali indefettibili precondizioni per un pieno sviluppo della persona umana, pure in quella particolare formazione sociale che è la scuola. E la ragione della disciplina differenziata tra i servizi educativi per l'infanzia e gli altri gradi di istruzione , in tema di requisito di accesso e decadenza dall'iscrizione, riposa sulla considerazione che i rischi di contagio più elevati si registrano tra i bambini che frequentano, per l'appunto, le scuole dell'infanzia, ossia tra i minori compresi nella fascia di età da O a 6 anni, soltanto la più ampia vaccinazione essendo, pertanto, misura idonea e proporzionata a garantire la salute di coloro che, per ragioni di ordine sanitario, non possono vaccinarsi. 5. Il tema del possibile conflitto tra diritto individuale e interesse collettivo nell'ambito delle vaccinazioni obbligatorie è stato nuovamente affrontato dal giudice delle leggi sentenza numero 5 del 2018 , che ha ribadito la giurisprudenza di questa Corte è salda nell'affermare che l' articolo 32 Cost. , postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo anche nel suo contenuto di libertà di cura con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività da ultimo sentenza numero 268 del 2017 , nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l'interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura ex multis, sentenza numero 258 del 1994 . In particolare, questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l' articolo 32 Cost. se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri . Nel nuovo assetto normativo, dunque, basato sulla obbligatorietà giuridica delle vaccinazioni, il legislatore ha ritenuto di dover preservare un adeguato spazio per un rapporto con i cittadini basato sull'informazione, sul confronto e sulla persuasione in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, il D.L. numero 73 del 2017, articolo 1, comma 4, come convertito, prevede un procedimento volto in primo luogo a fornire ai genitori ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e a sollecitarne l'effettuazione. Solo al termine di tale procedimento, e previa concessione di un adeguato termine, potranno essere inflitte le relative sanzioni amministrative. Contestualmente, ma con disposizione immediatamente efficace, ha previsto che la presentazione della documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo costituisca requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia, ma non ha previsto alcuna sanzione per l'inottemperanza al provvedimento dell'amministrazione scolastica che tale accesso in concreto neghi. Ebbene, il provvedimento di sospensione dalla frequenza è attività doverosa, funzionale all'esecuzione di quanto stabilito dalla norma primaria e costituisce lo strumento necessario a garantire, nel caso concreto, la sicurezza della frequenza scolastica degli altri e la prevenzione dal rischio di contagio da malattie infettive. Esso non rappresenta una sanzione di natura amministrativa alla mancata presentazione della documentazione comprovante il rispetto dell'obbligo vaccinale, né ha carattere punitivo di un inadempimento l'omessa vaccinazione autonomamente sanzionato, ma rappresenta una autonoma misura protettiva della salute della comunità scolastica. Non v'e' ragione, pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di legge ordine legalmente dato e dettato da ragioni di salute pubblica e in assenza di specifica previsione sanzionatoria, negare la tutela penale accordata dall' articolo 650 c.p. , per la violazione del contenuto obbligatorio del provvedimento. 6. In conclusione, la sentenza impugnata, affetta da erronea applicazione della disposizione di cui all' articolo 650 c.p. , deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Pesaro per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2022