La trascrizione del pignoramento, se anteriore a quella del sequestro, non determina l’improseguibilità dell’azione esecutiva intrapresa dal creditore e, soprattutto, l’acquisto compiuto da terzi di buona fede nell’ambito di tale procedimento è destinato a prevalere anche sulla confisca.
In seguito ad una procedura esecutiva, la s.r.l. Gamma si aggiudicava, durante una vendita senza incanto, un compendio immobiliare staggito, sottoposto a sequestro preventivoex articolo 321 c.p.p Quest'ultima notizia emergeva in seguito ad un aggiornamento della documentazione ipotecaria. La società Gamma chiedeva, quindi, di revocare l'aggiudicazione e ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo. Il giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza, mentre il Tribunale di Lanciano ne annullava il provvedimento. Gamma ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in subiecta materia e dell'articolo 2915 c.c La doglianza è inammissibile, non avendo la ricorrente specificato quale tipo di sequestro fosse stato trascritto. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione «la speciale disciplina dettata dall'articolo 55, d.lgs. numero 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione , come modificata dalla l. numero 161/2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano come l'articolo 104 disp. att. c.p.p. , con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, pe le quali, nei rapporti con le procedura esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicchè, ai sensi dell'articolo 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo pleno iure» Cass. numero 28242/2020 . Infatti, «gli effetti della confisca penale, di qualunque natura, del bene prevalgono sui diritti dei terzi nella specie, i creditori aventi diritti reali di garanzia iscritti anteriormente , con il solo limite dell'intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca o quanto meno esso non sia stato già oggetto di un provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo, in sede di esecuzione forzata» Cass. numero 30990/2018 . Ne consegue che, la trascrizione del pignoramento, se anteriore a quella del sequestro, non determina l'improseguibilità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore e, soprattutto, l'acquisto compiuto da terzi di buona fede nell'ambito di tale procedimento è destinato a prevalere anche sulla confisca. La S.C. ha anche avuto modo di evidenziare che «l'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie è stato riconosciuto quale regola generale per disciplinare l'interferenza tra l'acquisto in executivis e le misure di prevenzione patrimoniale la confisca può, quindi, pregiudica l'acquisto solo se il sequestro è stato trascritto in data antecedente al pignoramento immobiliare » Cass. numero 28242/2020 . Il Tribunale di Lanciano ha fondato la propria decisione su tale regola generale, statuendo che il sequestro penale, trascritto successivamente al pignoramento, non poteva costituire gravame per la società Gamma. Per tutti questi motivi, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Presidente Vivaldi – Relatore Fanticini Fatti di causa Nella procedura esecutiva numero 4/2012 promossa nei confronti di L.S. S.r.l. e pendente innanzi al Tribunale di Lanciano, la T.I. S.r.l. si aggiudicava - nella vendita senza incanto del 19/6/2015, delegata ad un professionista - il compendio immobiliare staggito per il prezzo di Euro 450.000,00 in seguito, l'aggiudicataria versava tempestivamente il saldo del prezzo. A seguito di un aggiornamento della documentazione ipotecaria, emergeva la trascrizione nei registri immobiliari, eseguita in data 17/9/2012 dunque, successivamente al pignoramento , di un sequestro preventivo penale ex articolo 321 c.p.p. riguardante il cespite posto in vendita di detto sequestro non era stata data notizia nè nell'elaborato peritale, nè nell'avviso di vendita. La T.I. chiedeva, dunque, di revocare l'aggiudicazione e di ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo. Il giudice dell'esecuzione accoglieva tale istanza con ordinanza del 28/10/2015, provvedimento col quale - stante la necessità di attendere l'esito del procedimento penale potenzialmente idoneo a sfociare in confisca dell'immobile e, conseguentemente, nell'improseguibilità del processo esecutivo - revocava l'aggiudicazione, sospendeva la procedura espropriativa e disponeva la restituzione all'aggiudicataria delle somme versate. La menzionata ordinanza era oggetto di opposizione ex articolo 617 c.p.c. avanzata dalla creditrice Banca Popolare dell'Emilia-Romagna con ricorso del 16/11/2015. Nel giudizio di merito, seguito alla fase endoesecutiva, il Tribunale di Lanciano - con la sentenza numero 111 del 19/4/2019 - accoglieva l'opposizione e annullava il provvedimento del giudice dell'esecuzione. Avverso la suddetta sentenza la T.I. S.r.l. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi resisteva con controricorso BPER Banca già Banca Popolare dell'Emilia-Romagna le parti depositavano, altresì, memorie ex articolo 380-bis.1 c.p.c. nessuna difesa svolgevano nel giudizio di legittimità gli altri intimati. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo di ricorso formulato con richiamo all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4 , la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in subiecta materia e dell'articolo 2915 c.c., nonché il difetto assoluto di motivazione, per avere il giudice di merito accolto l'opposizione esclusivamente argomentando sull'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie, in base al quale il sequestro, trascritto successivamente al pignoramento, non può costituire gravame pregiudizievole per l'aggiudicataria. Al contrario - sostiene la ricorrente - il sequestro penale determina, dapprima, la quiescenza e, poi, l'improseguibilità del processo esecutivo in caso di accoglimento della richiesta di confisca peraltro, come affermato da Cass., Sez. 3, Sentenza numero 30990 del 30/11/2018, le esigenze pubblicistiche sottese al sequestro penale comportano comunque la sua prevalenza sul pignoramento anteriormente trascritto. Col secondo motivo, la ricorrente denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5 l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'omessa indicazione del sequestro penale negli atti della procedura esecutiva. 2. Il ricorso è inammissibile per inosservanza dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall'articolo 366 c.p.c. In primis, la ricorrente ha mancato di illustrare la motivazione della sentenza del Tribunale di Lanciano, di cui è riportato soltanto il dispositivo, elemento di per sé insufficiente a comprendere il percorso logico rispetto al quale sono state svolte le censure. In secondo luogo, non sono stati trascritti nel ricorso gli atti della procedura che la ricorrente, col secondo motivo, assume essere stati trascurati dal giudice di merito. Nell'esposizione del fatto processuale, poi, la T.I. non ha in alcun modo specificato quale tipo di sequestro sia stato trascritto il 17/9/2012. È questa la lacuna più grave, perché il generico riferimento all'articolo 321 c.p.p. non è utile ad individuare la disciplina del sequestro penale e le conseguenze della sua trascrizione sull'andamento del processo esecutivo. L'omissione assume particolare rilevanza perché, secondo la più recente giurisprudenza di questa Sezione, La speciale disciplina dettata dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 55 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione , come modificata dalla L. numero 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano come l'articolo 104 bis disp. att. c.p.p. , con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'articolo 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro ex articolo 104 disp. att. c.p.p. che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo pieno iure. Cass., Sez. 3, Sentenza numero 28242 del 10/12/2020, Rv. 659887-01 . Prima di tale arresto, le interferenze tra il sequestro penale e le procedure esecutive pendenti sono state oggetto di un orientamento non univoco. In ragione della ritenuta prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali insite nel procedimento volto alla misura di sicurezza patrimoniale, si era statuito che la garanzia reale, anche se precedentemente iscritta, cede sempre di fronte al sequestro e alla confisca, eccettuato il solo caso in cui il trasferimento del bene pignorato sia intervenuto anteriormente alla confisca Cass., Sez. 3, Sentenza numero 22814 del 7/10/2013, Rv. 628730-01 . Il citato indirizzo è stato successivamente confermato da Cass., Sez. 3, Sentenza numero 30990 del 30/11/2018, Rv. 651864-01, secondo cui gli effetti della confisca penale, di qualunque natura, del bene prevalgono sui diritti dei terzi nella specie, i creditori aventi diritti reali di garanzia iscritti anteriormente , con il solo limite dell'intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca o quanto meno esso non sia stato già oggetto di un provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo, in sede di esecuzione forzata . L'esigenza di una maggiore tutela dei diritti dei terzi e, in particolare dell'aggiudicatario ha trovato riscontro nella giurisprudenza penale di questa Corte infatti, Cass. penumero , Sez. 3, Sentenza numero 51043 del 3/10-9/11/2018, ha statuito che tenuto anche conto del disposto dell'articolo 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente dipende dalla trascrizione del sequestro ex articolo 104, disp. att. c.p.p. , che deve essere antecedente al pignoramento immobiliare venendo così a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente all'acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro è successiva, il bene deve ritenersi appartenente al terzo pieno iure con conseguente impossibilità della confisca posteriore all'acquisto. . In base a tale decisione, la trascrizione del pignoramento, se anteriore a quella del sequestro, non determina l'improseguibilità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore e, soprattutto, l'acquisto compiuto da terzi di buona fede nell'ambito di tale procedimento è destinato a prevalere anche sulla confisca. Della tutela del legittimo affidamento dell'aggiudicatario di un immobile colpito da successiva confisca si è specificamente occupata anche Cass., Sez. 3, Sentenza numero 3709 del 8/2/2019, Rv. 652986-01, la quale - esaminando la stessa fattispecie già oggetto di Cass., Sez. U, Sentenza numero 10532 del 7/5/2013 - ha ritenuto che l'interesse dello Stato al sequestro penale o alla confisca ex L. numero 575 del 1965 di un bene immobile già oggetto di espropriazione forzata sia sempre recessivo rispetto a quello del terzo che si sia reso aggiudicatario del bene anche in via provvisoria . Come già esposto, solo con la decisione di Cass., Sez. 3, Sentenza numero 28242 del 10/12/2020 l'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie è stato riconosciuto quale regola generale per disciplinare l'interferenza tra l'acquisto in executivis e le misure di prevenzione patrimoniale nel senso che la confisca può pregiudicare l'acquisto solo se il sequestro è stato trascritto in data antecedente al pignoramento immobiliare la stessa pronuncia, però, individua una rilevante eccezione nel Codice Antimafia D.Lgs. numero 159 del 2011 - per il quale l'istituto penalistico prevale sui diritti reali dei terzi e il processo esecutivo pendente diviene automaticamente improseguibile seppur temporaneamente sin dal momento della trascrizione del sequestro - e nelle ulteriori ipotesi che a tale disciplina rinviano articolo 104-bis disp. att. c.p.p. . Nell'accogliere l'opposizione il Tribunale di Lanciano ha fondato la propria decisione proprio sulla predetta regola generale l'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie , statuendo che il sequestro penale, trascritto successivamente al pignoramento, non poteva costituire gravame pregiudizievole per l'aggiudicataria T.I Sarebbe spettato a quest'ultima, perciò, dedurre e dimostrare col ricorso per cassazione che nel caso de quo avrebbe dovuto trovare applicazione l'eccezione dettata dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 55 per il sequestro antimafia o per una delle ipotesi a detta disciplina riconducibili e che, dunque, il gravame, anche se trascritto dopo il pignoramento, avrebbe determinato un pregiudizio per l'aggiudicataria. 3. Si dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in quanto l'orientamento giurisprudenziale sopra descritto e rilevante ai fini della completezza del ricorso introduttivo si è formato soltanto in epoca successiva al deposito del ricorso per cassazione. 4. Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso compensa le spese del giudizio di legittimità ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis qualora dovuto.