Salva l’ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Lo ha stabilito la quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 9706, depositata in cancelleria il 22 marzo 2022. Il caso. La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta agli imputati i quali, in quanto contitolari del diritto di superficie su una strada , non avendo provveduto alla realizzazione di opere di contenimento necessarie a garantire la sicurezza della circolazione su quell'area, avevano cagionato, per colpa generica e specifica, la morte di un bambino di 8 anni che, circolando alla guida di una bicicletta, precipitava nel burrone sottostante. Avverso tale decisione hanno proposto plurimi ricorsi per Cassazione gli imputati denunciando principalmente 1 violazione di legge ex articolo 14 C.d.S. in relazione alla responsabilità per omessa manutenzione della strada vicinale di uso pubblico 2 violazione dell' articolo 45 c.p. in ordine alla condotta del minore, lasciato solo e senza sorveglianza in luoghi all'evidenza pericolosi 3 manifesta illogicità della motivazione in ordine al corretto funzionamento della bicicletta 4 violazione del combinato disposto degli articolo 522 e 604 comma 1 c.p.p. 5 violazione degli articolo 113, 40 cpv. e 589 comma 1 e 2 c.p. 6 motivazione illogica, contraddittoria e carente. 7 violazione di legge in relazione all'aggravante di cui al comma 2 dell' articolo 589 c.p. per aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina stradale. 8 travisamento delle prove in atti. La sentenza della Cassazione. La Suprema Corte, nel ritenere i motivi addotti infondati, ha rigettato tutti i ricorsi. Tra i principi di diritto affermati dalla Sezione, si legge che nei procedimenti per reati colposi , quando nel capo di imputazione siano contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto. Inoltre, come noto, al giudice di legittimità è preclusa sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sia l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Infatti, l'articolo 606 comma 1 lett. e c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. Peraltro, in caso di doppia conforme pronuncia di responsabilità, il travisamento della prova , per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. e c.p.p. solo nel caso in cui si rappresenti che l'asserito dato travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. In caso contrario, si avrebbe violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità.
Presidente Piccialli - Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza emessa il 4/11/20, in riforma della pronuncia del Tribunale di Caltanissetta, appellata da N.S., M.S., M.M., S.C.R.S., R.S., S.M.C., A.S., N.A., C. E. M., B.V., N.M., C.S., N.V. e G.G., ha ridotto a mesi otto di reclusione la pena inflitta a ciascuno dei predetti imputati, eliminando la condizione alla quale il primo giudice aveva subordinato la concessione del beneficio di cui all' articolo 163 c.p. . Era contestato ai ricorrenti, in cooperazione con altri originari coimputati, per i quali si è proceduto separatamente, di avere, per colpa generica e specifica, cagionato la morte del minore L.S Alla stregua di quanto accertato dai giudici di merito nelle due sentenze conformi di condanna, gli imputati risultano contitolari del diritto di superficie su un'area rientante nel perimetro del Comune di omissis , sulla quale sono stati edificati fabbricati dalla omissis , di cui i ricorrenti sono soci. Su tale area insiste una strada privata in forte pendenza, prospiciente ad un burrone che conduce agli immobili della cooperativa. Si addebitava ai predetti, nella indicata qualità, di non avere provveduto alla realizzazione di opere di contenimento necessarie a garantire la sicurezza della circolazione su detta strada, omettendo, in particolare, di erigere barriere atte a prevenire efficacemente il pericolo, poi concretizzatosi, che un utente della strada potesse precipitare nel contiguo burrone. Nell'occorso il minore, percorrendo in discesa, con la sua bicicletta, la strada, andava ad impattare contro un muretto perimetrale di appena 25 cm. di altezza c.d. fascia di pertinenza , venendo proiettato nel sottostante precipizio. A seguito della caduta dall'alto il minore si procurava gravissime lesioni che ne determinavano la morte. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando i seguenti motivi di doglianza in sintesi giusta il disposto di cui all' articolo 173 disp. att. c.p.p. , comma 1 . Ricorso a firma degli Avv.ti omissis e omissis per N.S., N.M., N.V., B.V 1 La difesa, con il primo motivo di ricorso, deduce violazione della L. numero 126 del 1958, articolo 14, secondo cui grava in capo al Consorzio, costituito ai sensi del D.Lsg. numero 1446 del 1918, articolo 1, l'obbligo di manutenere le strade vicinali di uso pubblico. I Giudici hanno ritenuto che gli unici destinatari dell'obbligo di manutenzione e della sicurezza stradale fossero i soci della Cooperativa, sulla base dell' articolo 14 del C.d.S. e del testo con il quale il Comune di omissis concedeva la strada alla omissis . In realtà, la disciplina espressa da tali disposizioni deve essere adattata al caso particolare che le strade vicinali - come nel presente giudizio - consentano il pubblico passaggio. In tali cai non può, con ogni evidenza, discendere anche il dovere di affrontare tutte le spese destinate a servire la comunità nella libera circolazione dei mezzi. Fondamentale in relazione al caso concreto si rivela la distinzione tra vie vicinali pubbliche e private. La manutenzione e la sistemazione di tali strade è rimessa, in base al D.Lsg. lgt. numero 1446 del 1918, articolo 1, ad un Consorzio, la cui costituzione è facoltativa per le vie vicinali private e obbligatoria per quelle pubbliche L. numero 126 del 1958, articolo 14 , tanto che, ove gli utenti o i Comuni non vi provvedano, è previsto un intervento in via sostitutiva del Prefetto. Nel caso di vie vicinali private, il concorso del Comune alle spese è facoltativo e può essere concesso, al massimo, fino al quinto della spesa limite da ritenersi inderogabile . Di conseguenza la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione di strade vicinali private non può gravare sull'amministrazione comunale, chiamata a svolgere unicamente compiti di vigilanza e polizia. Nelle strade soggette a pubblico passaggio la partecipazione del Comune a tutte le spese di manutenzione, di sistemazione e ricostruzione è obbligatoria e varia inderogabilmente da un quinto alla metà dell'importo complessivo, a seconda della diversa importanza della strada. Da ciò deve desumersi la responsabilità del Comune per i danni derivanti dall'omessa manutenzione di una strada vicinale di uso pubblico. Il Comune e', pertanto, sicuramente responsabile perché la strada privata ad uso pubblico prevede un dovere prevalente del Comune nella manutenzione ordinaria ed esclusivo nel caso di realizzazione di una nuova opera per migliorare la sicurezza della circolazione. 2 Si deduce violazione dell' articolo 45 c.p. , per avere la Corte di merito escluso la rilevanza del fattore eccezionale del comportamento di chi aveva un dovere di custodia e tutela della vittima, benché il pericolo fosse da costoro conosciuto e volontariamente affrontato con modalità tali da rendere l'uso della strada oltremodo pericoloso. Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha mutato la sua sensibilità nella protezione del danneggiato, limitandola dapprima ai casi di pericolo occulto e, successivamente, estendendola anche ai pericoli visibili. Si è deciso di tutelare chi circola con il proprio mezzo anche nei casi di distrazione dell'utente, facendo prevalere il rimprovero a carico del proprietario per non essersi attivato nel rimuovere i pericoli sulla strada. Tale giurisprudenza non può trovare applicazione nel caso di specie perché il pericolo era ben conosciuto e volontariamente affrontato dalla vittima con modalità tali da rendere l'uso della strada oltremodo pericoloso, fino all'interruzione del nesso causale. Si contesta fermamente che il caso di specie presenti carattere di normalità. Il consulente del Pubblico Ministero ed il perito hanno concordato per una velocità eccessiva di percorrenza della strada 20km/h che ha causato l'impossibilità di sterzare tenendo la destra la discesa non era perfettamente asfaltata, presentava sbalzi e irregolarità e aveva una pendenza del 15,38% in prossimità del burrone un bambino di 8 anni, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non è legittimato a percorrere da solo qualsiasi strada pubblica con transito di auto. Il riferimento è all' articolo 115 C.d.S. , comma 1, che richiede un'idoneità fisica e psichica nel conducente di un mezzo. Con particolare riferimento ai bambini in bicicletta, l'età minima deve essere valutata in relazione al caso concreto la vittima era sola senza sorveglianza, i luoghi erano all'evidenza pericolosi, la strada è stata percorsa ad una velocità elevata, era inesistente la capacità di comprendere e rispettare il codice della strada ed anche un adulto sarebbe dovuto scendere dalla bici e proseguire a piedi tenendo la destra fino al superamento del burrone. 3 Manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici hanno ritenuto dimostrato il corretto funzionamento della bici sulla base delle dichiarazioni rese da testimoni non neutrali, avendo la custodia del minore. Ricorso a firma dell'Avv. omissis per M.S., M.M., S.C.R.S., R.S., S.M.C., A.S., N.A., C.S., C.E.M 1 La difesa premette che, con separato giudizio, si era proceduto anche a carico di altri originari coimputati P.P.C., C.G., C.C. , ai quali era contestato di avere effettuato lo scavo profondo 5 metri, adiacente alla strada, nel quale era precipitato il minore. Lo scavo era costituito da una profonda depressione nel terreno che, all'epoca di costruzione delle villette della cooperativa omissis , nel tratto in cui si verificò la caduta del minore, era sostanzialemnte a livello della sede stradale. Il dislivello si accentuò in seguito alla costruzione della palestra del P. ed in seguito alle piogge invernali, anche torrenziali, che interessarono la zona. I periti hanno in proposito rilevato una generale erosione del pendio posto a valle della strada ancora prima della definitiva costruzione del complesso residenziale omissis . Pur essendo l'omicidio colposo contestato in concorso con gli autori dell'attività di scavo che hanno creato il baratro in cui è precipitato il minore e, malgrado l'avvenuta assoluzione in via definitiva dei medesimi, il capo di imputazione è rimasto immutato, determinando così un evidente difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. Sebbene il Giudice di prime cure abbia ritenuto che il sinistro si sia verificato per inadeguatezza del muretto a delimitare la strada dal burrone è pacificamente emerso come la morte del piccolo S. si verificò per i traumi conseguenti alla caduta nel burrone . Il capo di imputazione avrebbe dovuto essere modificato, espungendo le condotte contestate ai tre imputati assolti e tenendo conto dei risultati incontrovertibili raggiunti. Si sarebbe dovuto tenere conto degli ulteriori sviluppi processuali e del risultato finale raggiunto nel giudizio abbreviato, il cui esito ha comportato la definitiva condanna di alcuni soci della medesima cooperativa. Ulteriore circostanza di cui la Corte di Appello avrebbe dovuto necessariamente tenere conto, non indicata nel capo di imputazione, riguarda l'esito della perizia disposta dal Giudice di primo grado, in cui è emerso il dato della forte pendenza della strada percorsa dal bambino. Il capo d'imputazione evoca l'alta velocità del mezzo, ma non anche la discesa ripidissima percorsa dal minore cfr. testimonianza dell'Ing. P. resa all'udienza del 12/5/2017 , la cui pericolosità era nota anche ai condomini cfr. testimonianza di L.A., ud. del 22/12/2016 . Su tale fatto nuovo, emerso nell'odierno giudizio, tale da determinare una diversa contestazione, la sentenza è rimasta silente. Appare evidente come la sentenza di primo grado abbia interamente obliterato la presente doglianza, incorrendo in una violazione del combinato disposto dall' articolo 522 c.p.p. e articolo 604 c.p.p. , comma 1. 2 Violazione degli articolo 113 e 40 cpv. c.p. e articolo 589 c.p. , commi 1 e 2 mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Quanto all'identificazione del soggetto su cui gravavano gli obblighi di manutenzione della strada in cui si verificò il sinistro, la Corte d'appello ha basato il suo convincimento su argomenti preconcetti, contraddittori e del tutto carenti. Si sostiene che gli odierni ricorrenti, in quanto contitolari di un diritto di superficie sulla strada, in uso esclusivo alla cooperativa Mafredonia, avessero un obbligo giuridico di controllo di tutte le fonti di pericolo che potessero derivare dall'uso della strada medesima, al fine di proteggere tutti i beni ad essi esposti, obbligo di protezione avente addirittura un duplice fondamento, normativo e pattizio. La motivazione risulterebbe del tutto apparente, oltre che contraddittoria, atteso che, da un lato si evocano obblighi di manutenzione in capo alla Pubblica Amministrazione di una strada ad uso pubblico, indipendentemente dalla sua titolarità, dall'altro si sostiene che tali obblighi non si possano invocare in virtù di una convenzione stipulata nel 1995, non potendosi spiegare come l'esistenza di tale accordo con il Comune possa comunque elidere gli obblighi sullo stesso incombenti di provvedere alla manutenzione e/o alla sicurezza della strada, trattandosi comunque di una strada aperta al pubblico e ad uso pubblico. Ignorando le doglianze difensive, la Corte di merito non avrebbe considerato le seguenti rilevanti circostanze. 1. Lo stato dei luoghi era profondamente mutato dall'epoca della convenzione, essendosi venuta a creare una voragine di 6 metri, che aveva finito per travolgere la paratia che reggeva non solo i fabbricati degli imputati, ma l'intero sistema viario dell'intero quartiere. Neanche l'impresa che aveva realizzato lo scavo, né il Comune, né il Genio Civile erano riusciti ad evitarla. 2. Senza addurre motivazione alcuna, la Corte di merito sostiene che l'intervento del Comune sulla condotta fognaria non valga a qualificare come pubblica detta strada, ignorando che il Comune di omissis ha direttamente ricevuto dal soggetto gestore omissis la richiesta di autorizzazione all'accesso all'area per l'esecuzione di lavori sulla fognatura senza alcun interpello dei condomini superficiari, segno questo che la manutenzione della strada era di competenza dell'amministrazione comunale, che aveva l'onere di apporre la segnaletica e di manutenere l'area. La superficie della particella omissis deriva da particelle oggetto della procedura espropriativa implementata dal Comune di omissis per l'attuazione del Piano per l'edilizia economica e popolare le predette particelle sono state trasferite alla Cooperativa in proprietà superficiaria per le finalità di attuazione del complesso di edilizia economica e popolare, consistente nella realizzazione degli alloggi sociali e le pertinenti opere di urbanizzazione. Benché il Comune abbia trasferito detta area in diritto di superficie alla Cooperativa, mantenendo la nuda proprietà, che altresì comprende la porzione viaria in cui è avvenuto l'infortunio, la situazione dei luoghi, per la predetta porzione viaria, induce a ritenere di fatto svuotato di effettivo contenuto il trasferimento operato. Invero, la circostanza della presenza di una fognatura pubblica recapitante reflui del contesto urbano sottostante il predetto tratto di strada e l'asservimento del soprasuolo relativo per tutte le opere di manutenzione condizione recentemente materializzatasi a seguito del cedimento e rottura della condotta fognaria interdicono alla cooperativa l'utilizzo di detta porzione ceduta in diritto di superfice per ogni libero uso edificatorio e pertinenziale che la Convenzione sottoscritta con il Comune avrebbe consentito. La presenza della fognatura era nota al Comune già prima del marzo 1988, così come desumibile dagli elaborati del Piano acquedotti e fognature del Comune di omissis , approvato con decreto assessoriale numero 397 del 28/3/1988, situazione riconosciuta dallo stesso Comune di omissis nella certificazione esibita in dibattimento. Ne' il tratto di strada in questione può considerarsi area di pertinenza degli immobili della cooperativa, perché non svolge alcuna funzione strumentale o di servizio rispetto alle abitazioni degli imputati. Ed invero, chiusa da tempo la strada in questione, gli alloggi sono perfettamente funzionali e usufruibili. Si tratta invece di una pertinenza pubblica perché ospita il servizio di fognatura pubblica. Da tutto quanto precede si dovrebbe desumere l'inoperatività della convenzione di cui si tratta. 3 Motivazione illogica, contraddittoria e carente. L'estensore ha disatteso le doglianze sul verosimile mancato funzionamento dei freni della bicicletta condotta al momento del sinistro. Il travisamento del fatto in cui sono incorsi i giudici di merito appare evidente. Non essendo stata sequestrata la bicicletta nell'immediatezza del fatto, la difesa aveva sottolineato le criticità che caratterizzarono la ricostruzione dell'evento ed il legittimo dubbio sulla funzionalità dei freni. La Corte d'appello, in modo contraddittorio, valorizza la testimonianza del teste C., il quale aveva appunto riferito che la bici di S. era senza freni, per altro verso evoca la testimonianza del M.llo A., il quale ha invece riferito che il sistema frenante della bicicletta era efficiente. I Giudici hanno del tutto ignorato i rilievi difensivi in ordine alla mancanza di elementi per poter sostenere con certezza che la bicicletta potesse frenare. Sulla bicicletta, nella immediatezza del fatto, non sono stati espletati accertamenti e la Corte di merito ha fatto proprie, in maniera del tutto assertiva, le considerazioni svolte dall'Ing. P Si è poi ignorato un ulteriore dato processuale di estrema importanza nessuna traccia di frenata è stata rinvenuta sul luogo del delitto risultante dagli dei Carabinieri la bicicletta non venne fotografata nella immediatezza essa fu prelevata e rimossa dal punto in cui cadde. Non sarebbero state valutate le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni dei testi L.A., L.R., M.G. e P.G 4 Altro vuoto motivazionale riguarderebbe la verosimile condotta di guida abnorme tenuta dal minore, che eliderebbe, nella sua eccezionalità, ogni nesso eziologico tra la contestata condotta omissiva e l'evento. La sentenza affronta l'argomento in modo frettoloso e insoddisfacente. 5 La difesa aveva dedotto il concorso di colpa dei genitori del piccolo S., essendo emerso dall'istruttoria espletata che costoro avevano consentito al figlio l'uso di una bici non perfettamente funzionante e per di più con il seggiolino completamente alzato. Sul punto la Corte di merito fa proprio un argomento della sentenza della Suprema Corte Cassazione - che ha giudicato separatamente gli originari coimputati - ignorando totalmente i rilievi difensivi. Ebbene, non può non rilevarsi come il richiamo alle valutazioni espresse dalla Corte di Cassazione nella sentenza che ha riguardato il giudizio abbreviato non sia pertinente rispetto al caso in esame, poiché nel corso di quel procedimento non erano emerse le circostanze di fatto acquisite a favore degli odierni ricorrenti nell'ambito del giudizio ordinario. Tali circostanze sono rappresentate dalla pericolosità della strada, percorsa in discesa dal bambino ad alta velocità e dalla verosimile inefficienza del sistema frenante della bicicletta. 6 Si deduce l'omessa motivazione della sentenza in ordine alle doglianze sollevate dalla difesa sulla causa del sinistro. Il giudice di prime cure ha ricondotto la causa del sinistro alla inadeguatezza del muretto presente sul ciglio ad evitare eventuali cadute nel burrone pag. 16 della sentenza , individuando nella strada la fonte del pericolo. A parere del Tribunale la responsabilità degli imputati sarebbe consistita nel non avere eliminato la fonte del pericolo tale fonte del pericolo non sarebbe rappresentata dalla voragine bensì dalla strada posta al di sopra della voragine, accessibile al minore in quanto aperta e non delimitata. La difesa ha invece fermamente sostenuto, fin dal giudizio svoltosi in primo grado, che la fonte di pericolo non era rappresentata dalla strada ma dalla voragine posta al di sotto della strada, atteso che il bambino era deceduto a seguito delle gravi fratture riportate dopo essere precipitato nel burrone, non ascrivibile agli odierni ricorrenti. Come rilevato nel primo motivo di gravame ai tre coimputati assolti con sentenza definitiva veniva contestata una condotta attiva di scavo, che aveva originato una voragine pericolosa per la pubblica incolumità, proprio a ridosso del margine esterno della strada in uso al complesso residenziale omissis . Rispetto a tale fonte di pericolo nessun obbligo giuridico di controllo poteva incombere sugli odierni imputati, in quanto essa non aveva natura antropica non derivava dall'uso della strada in oggetto ma era autonoma ed avulsa dall'uso della stessa era essa stessa fonte di pericolo per la strada in questione. Rispetto alla voragine, venutasi a creare a seguito dello scavo e del cedimento, i soci non avevano alcuna responsabilità, al contrario, costoro erano stati danneggiati dall'attività di scavo che aveva messo a rischi le stesse strutture fondali dei fabbricati. 7 Violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all' articolo 589 c.p. , comma 2 mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La motivazione risulterebbe del tutto apparente per quanto concerne l'aggravante di avere commesso il fatto con la violazione delle norme sulla disciplina stradale. Agli imputati viene rimproverato di non avere predisposto i rimedi necessari a garantire la sicurezza della circolazione stradale, obbligo giuridico derivante dal diritto di superficie. La Corte d'appello si è limitata a riportare in sentenza un orientamento della Suprema Corte, ignorando i rilievi difensivi. L'aggravante sarebbe stata erroneamente contestata, non sussistendo in capo ai condomini alcun obbligo di manutenzione nella strada ove si verificò il sinistro. A riprova del fatto che la strada ove si verificò l'incidente fosse pubblica, si era evidenziato il fatto che, dopo la realizzazione degli alloggi della cooperativa, fosse stata realizzata anche una palestra. 8 Violazione di legge in relazione all' articolo 600 c.p.p. mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Oltre al risarcimento dei danni, gli odierni ricorrenti sono stati condannati dal Giudice di prime cure, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti delle parti civili costituite, pari ad Euro 120.000,00. Benché la Corte d'appello abbia escluso l'operatività del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma anzidetta, ha omesso d'indicare le ragioni del quantum di una provvisionale così elevata. Tale provvisionale è stata poi quantificata senza considerare il concorso doloso o colposo dei creditori nella causazione dell'evento, ovvero la condotta imperita verosimilmente tenuta dal minore nel condurre la bicicletta e l'omessa vigilanza da parte dei genitori. Le parti civili hanno aggredito i patrimoni degli odierni imputati, i quali hanno sottoscritto una scrittura privata di transazione sul danno che è diventata titolo negoziale, nonostante il titolo del dante causa, che è quello giudiziale, sia stato annullato. Quindi essendovi già un'esecuzione in corso, in forza della quale alcuni imputati si sono visti pignorare gli stipendi, il pagamento di una seconda provvisionale è da ritenersi ingiusto ed iniquo perché si è svrapposta un'ulteriore condanna alla precedente tutt'ora vincolante per le parti ed efficace in forza della scrittura privata. Ricorso a firma dell'Avv. omissis per G.G 1 Travisamento delle prove in atti ovvero omessa valutazione delle stesse carenza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione rispettò a precise risultanze probatorie ed anche con riferimento al principio secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato è colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio . La difesa evidenzia che la strada ove si è verificato l'evento non è di uso esclusivo dei soci della Cooperativa omissis che la pericolosità del luogo era ben nota ai genitori del minore che il minore ha serbato una condotta imprudente, percorrendo la strada ad alta velocità che non vi è nessuna certezza che la bici esaminata dal M.llo A. fosse quella utilizzata dalla vittima al momento del sinistro. 2 Erronea interpretazione e/o applicazione del D.Lgs. numero 285 del 1992 articolo 14, commi 1 e 3 erronea interpretazione dell'articolo 589 c.p., comma 2, in capo all'odierno ricorrente violazione di altre norme giuridiche articolo 40 c.p. , comma 2 articolo 533 c.p.p. , comma 1 in relazione a situazioni fattuali e documentali non sussumibili nelle fattispecie individuate dalle suddette norme. Considerato che l'incidente si è verificato in una strada pubblica e/o di uso pubblico, non pare che l' articolo 14 C.d.S. , sia applicabile nei confronti di G.G. e degli altri condomini imputati. La situazione di pericolo determinata da altri - coloro che hanno creato il dislivello rispetto alla strada doveva ricadere sul gestore della strada, Comune di omissis in qualità di proprietario. Il diritto di superficie a suo tempo costituito in favore della Cooperativa omissis non può essere assimilato ad una vera e propria concessione, tenuto altresì conto del fatto che, per come correttamente affermato dall'Arch. M. in dibattimento, quella specifica strada, aperta al pubblico, era dotata di strutture fognarie e idriche pubbliche neppure poteva considerarsi pertinenziale alle edificate palazzine, il cui accesso si rinviene in altro sito. Pertanto, nessun obbligo di manutenzione poteva sussistere in capo a G.G., soggetto, tra l'altro, non facente parte originariamente della Cooperativa omissis si veda in proposito atto rep. 10798 del 15/1/2002 e atto rep. 10219 del 30/5/2001, allegati, da cui si ricava che G.G. subentrava a P.R. nell'acquisto . Da ciò deriva che nessuna violazione del codice della strada e dell'articolo 589 c.p., comma 2, poteva essere contestata all'odierno ricorrente. 3 Omessa applicazione dell' articolo 530 c.p.p. , comma 2. Quanto lamentato nei precedenti motivi avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a pervenire all'assoluzione dell'imputato ai sensi dell' articolo 530 c.p.p. , comma 2. La pena irrogata all'odierno imputato sarebbe eccessivamente severa. 4 Revoca o riduzione della somma determinata a titolo di provvisionale, attesa la corresponsabilità dei genitori e degli zii del minore. 3. Il difensore di parte civile ha depositato articolata memoria difensiva, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e condanna alle spese di rappresentanza in giudizio. Considerato in diritto 1. I ricorsi devono essere tutti rigettati per infondatezza dei motivi addotti. Gli odierni ricorrenti, contitolari del diritto di superficie su un'area di proprietà del Comune di omissis , sulla quale insiste una strada privata in forte pendenza, prospiciente ad un burrone, sono stati ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo del minore L.S., per avere, in violazione dell' articolo 14 C.d.S. , omesso di predisporre rimedi necessari a rendere sicura la circolazione, erigendo una barriera atta a prevenire efficacemente il pericolo, poi concretizzatosi, che un utente della strada potesse precipitare nel contiguo strapiombo. Secondo la ricostruzione risultante dalla sentenza impugnata, il minore, percorrendo la strada con la bicicletta, perdeva la traiettoria che si era prefissato di seguire, impattando contro il cordolo esistente al margine della carreggiata, dell'altezza di 25 cm., assolutamente inadeguato a svolgere una funzione di contenimento e protezione. In seguito all'urto, il suo corpo veniva proiettato all'esterno della carreggiata, nel sottostante precipizio. I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, hanno offerto compiuta risposta ai rilievi sollevati dai difensori, provvedendo ad un'attenta disamina del caso e dando conto in maniera puntuale, del tutto esente da censure in fatto e diritto, delle ragioni poste a fondamento del decisum. Occorre rilevare come la gran parte dei motivi di doglianza articolati dai diversi difensori attengano a questioni comuni, le cui principali tematiche riguardano, in sintesi, i seguenti aspetti 1. Gli imputati, soci della cooperativa che ha edificato i fabbricati e la strada che conduce ad essi, su cui è avvenuto l'infortunio, non sono responsabili dell'accaduto perché la manutenzione della strada - da classificarsi come strada vicinale pubblica - era di spettanza del Comune 2. Il comportamento del minore sarebbe stato altamente imprudente e avrebbe, attese le sue peculiarità, interrotto il nesso eziologico tra la condotta addebitata ai ricorrenti e l'evento 3. La responsabilità dell'accaduto avrebbe dovuto essere ascritta ai genitori e a coloro che si occupavano della cura e tutela del minore, i quali non avrebbero dovuto permettere, stante la pericolosità della strada, che il minore la percorresse da solo in bicicletta 4. Il sistema dei freni della bicicletta non era effeciente 5. Non sussisterebbe l'aggravante di cui all' articolo 589 c.p. , comma 2, non esistendo alcun obbligo in capo ai condomini di manutere la strada in questione. Ebbene, in relazione ai motivi riconducibili ai profili appena indicati, al fine di evitare superflue ripetizioni, si procederà a fornire una risposta unitaria, dando atto, di volta in volta, di alcune differenze presenti nelle argomentazioni contenute nei singoli ricorsi su questi temi principali. 2. Le censure che attengono al primo profilo, a cui le difese attribuiscono carattere dirimente nell'economia della vicenda, sono infondate. La Corte di merito ha dato conto, con motivazione puntuale, non censurabile in questa sede, che gli odierni imputati, proprietari degli immobili serviti dalla strada su cui è avvenuto l'infortunio mortale, avevano acquisito sull'area in cui insistono i fabbricati della cooperativa e la strada stessa, un diritto di superficie per effetto della convenzione stipulata con il Comune di omissis in data omissis . Occorre subito evidenziare, in risposta alle osservazioni formulate in modo particolare dalla difesa del G., come, alla stregua di quanto è stato acclarato dai giudici di merito e puntualmente riportato nella motivazione della sentenza di primo grado, l'area di sedirne sulla quale insisteva la strada interessata dall'infortunio rientrasse a pieno titolo nei lotti assegnati alla Cooperativa omissis dalla citata convenzione cfr. pag. 13 della sentenza di primo grado, in cui si richiamano le risultanze della perizia disposta sul caso Da quanto si evince dalla Delib. numero 660 della Giunta Municipale allegata alla Convenzione per la concessione del diritto di superficie e dalla planimetrio del P.E.E.P., i lotti assegnali alla cooperativa omissis sono stati il numero omissis . Il lotto numero omissis di 3500 m2 consiste in un appezzamento unico mentre tutti gli altri sono piccoli appezzamenti di 200 m2. Il tratto di strada in cui numero d.r. è avvenuto l'incidente rientra nel lotto numero omissis e risulta area di pertinenza dei fabbricati di cui alla particella omissis del foglio di mappa numero omissis del comune di omissis . Per completezza di trattazione si evidenzia che la particella numero omissis , giusta delibera di espropriazione e convenzione di diritto di superficie, risulta di proprietà del Comune di omissis in uso alla Cooperativa omissis . Alla luce dell'attenta disamina contenuta nella sentenza di primo grado della situazione riguardante i lotti di terreno interessati dalla convenzione, è del tutto destituito di fondamento il rilievo difensivo riguardante l'asserita incertezza sull'estensione del diritto di superficie concesso ai soci della cooperativa. Le sentenza di primo e secondo grado, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, si integrano vicendevolmente, formando una sola entità logico-giuridica pertanto è consentito fare riferimento ai contenuti argomentativi di entrambe le sentenze per giudicare della congruità e della completezza della motivazione ex multis Sez. 3, numero 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01 . Sulla distinzione tra strade private, vicinali ad uso pubblico e pubbliche, si è invece soffermata a lungo la Corte di merito, che, in modo corretto, è giunta alla conclusione che la strada interessata dall'incidente non potesse essere classificata come pubblica, secondo quanto sostenuto in vario modo dai difensori degli imputati. Si è comunque evidenziato che la questione riguardante la natura della strada e la sua classificazione non possa essere ritenuta dirimente ai fini della esclusione dell'obbligo di manutenzione gravante sui soci della cooperativa, essendo tale obbligo una conseguenza diretta della convenzione stipulata con il Comune di omissis . Si mette in rilievo, in un significativo passaggio della motivazione della sentenza impugnata, che l'obbligo di manutenzione era stato stabilito nell'atto di convenzione stipulato tra la cooperativa ed il Comune in data omissis , il quale, all'articolo 6, faceva espresso riferimento alla fascia di pertinenza da identificarsi, secondo la corretta interpretazione fornita dalla Corte di merito, nella striscia compresa tra la carreggiata e il confine stradale costituito dal basso muretto in calcestruzzo. La titolarità del diritto di superficie acquisita mediante stipula di una convenzione con il Comune, implicando la proprietà dei manufatti insistenti su di essa, tra i quali è compresa la strada realizzata dalla cooperativa ad uso degli immobili edificati, costituisce fonte dell'obbligo di garantire l'incolumità dei terzi. Pertanto, come hanno correttamente osservato i giudici di merito, la fonte dell'obbligo, gravante sugli imputati, di manutenere la strada e renderla sicura deriva sia dalla contitolarità del diritto di superficie sulla strada, promanante dalla convenzione stipulata con il Comune, sia dalla previsione di cui all' articolo 14 C.d.S. , il quale prevede, per le strade in concessione, che i poteri e i compiti dell'ente proprietario siano esercitati dal concessionario. I difensori ricorso in favore del G. e ricorso in favore di M. ed altri , nell'opporsi alla ricostruzione offerta dalla Corte di merito, hanno obiettato che l'area in cui insiste la strada deve essere considerata di pertinenza pubblica, ospitando il servizio di fognatura del Comune. Come ha evidenziato correttamente la Corte di merito, ai fini che qui interessano, è del tutto irrilevante che il Comune abbia provveduto alla realizzazione, sulle aree interessate dalla convenzione, delle fognature serventi gli edifici. Tale circostanza, invero, non influisce sulla titolarità del diritto di superficie in capo ai condomini e, al tempo stesso, non rileva ai fini della classificazione come pubblica della strada. Il Comune in tal caso ha esercitato un diritto di servitù, che nulla toglie al diritto di superficie e che non ha alcuna incidenza sull'obbligo di manutenzione e messa in sicurezza della strada ad opera dei condomini. 2.1 Parimenti inconferente è la questione riguardante la natura antropica o naturale della causa che ha generato la voragine venuta a crearsi in prossimità del ciglio della strada motivo primo del ricorso a firma dell'Avv. omissis . Invero, qualunque sia stata la causa della creazione dello strapiombo, la presenza del dislivello, nota ai condomini, imponeva l'onere a carico degli imputati di eliminare qualsiasi fonte di pericolo per gli utenti della strada in comproprietà. Il fatto che coloro che effettuarono lo scavo siano stati definitivamente assolti in altro separato giudizio, non elide la posizione di garanzia degli attuali ricorrenti, in quanto l'evento è stato determinato, in egual misura, dalla esistenza dello strapiombo e dalla mancanza di adeguate barriere di protezione in base all' articolo 41 c.p. , il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, non esclude il rapporto di causalità fra azione od omissione ed evento. 2.2 Il rilievo sulla formulazione della imputazione e sulla diversa ricostruzione del fatto operato dai giudici di merito in rapporto alla contestazione elevata motivo primo del ricorso M. e altri è priva di pregio. Deve rilevarsi che il principio di correlazione tra accusa e sentenza è posto a tutela del diritto di difesa la violazione di detto principio è ravvisabile soltanto quando la modifica dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato inoltre, per consolidato orientamento di questa Corte, il mutamento del fatto deve interessare gli elementi essenziali della fattispecie concreta, determinando una sua radicale modifica Sez. U, numero 36551 dei 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 -01 In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l' iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione Sez. 2, numero 17565 del 15/03/2017, Rv. 269569 -01 In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo Sez. 3, numero 36817 del 14/06/2011, Rv. 251081 - 01 La violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza è ravvisabile solo quando la modifica dell'imputazione pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato . La difesa, nel richiamare gli elementi riguardanti la forte pendenza della strada ed il comportamento di guida del minore, non ha chiarito come tali circostanze, emerse nel corso della istruttoria, abbiano negativamente inciso sull'esercizio delle prerogative difensive. Per altro verso, non risulta dalla lettura della sentenza che tali circostanze abbiano determinato un mutamento sostanziale della fattispecie concreta esaminata in relazione all'ipotesi contemplata nell'imputazione. Deve anche aggiungersi, per completezza argomentativa, che, nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto cfr. ex multis Sez. 4, numero 35943 del 07/03/2014, Denaro e altro, Rv. 260161 - 01 . 3. Parimenti infondate sono le doglianze che riguardano l'asserito comportamento abnorme del minore quale fattore suscettibile d'interrompere il nesso eziologico tra la condotta addebitata agli imputati e l'evento motivo quarto del ricorso a firma dell'Avv. omissis , motivo secondo del ricorso a firma dell'Avv. omissis , motivo secondo del ricorso a firma degli Avv.ti omissis e omissis . Sul punto la Corte di merito ha espresso congrua motivazione, non censurabile in questa sede i giudici hanno escluso qualsiasi profilo di abnormità e imprevedibilità nella condotta serbata dal minore, considerando normale che un bambino di otto anni percorresse in bicicletta la strada in questione, accessibile a chiunque e aperta alla circolazione. Hanno poi ulteriormente osservato che la velocità serbata dal minore, sulla base di quanto concordemente accertato dal consulente del P.M. e dal perito, non fosse particolarmente elevata e che il sistema frenante della bicicletta fosse funzionante, pervenendo, di tal guisa, alla conclusione che nessun addebito potesse essere mosso alla condotta di guida della persona offesa. I rilievi riguardanti la mancata sorveglianza dei genitori e degli affidatari del minore non sono suscettibile di rivelare aspetti di criticità nella motivazione offerta in sentenza. I giudici hanno fatto proprie le considerazioni già espresse da questa Corte nel separato giudizio che ha riguardato taluni degli originari coimputati, chiamati a rispondere del medesimo fatto Sez. 4, sent. numero 46831/2011 Nemmeno risulta pertinente l'accenno dei ricorrenti ad un'asserita responsabilità per coloro i quali avevano obbligo di sorveglianza sul minore si trattava di un ragazzo di 8 anni nato il omissis e la circolazione con una bicicletta - risultata perfettamente efficiente - su una strada non chiusa al transito è condotta assolutamente normale e non può in alcun modo essere considerata conseguenza di un superficiale controllo o di una mancanza di adeguata sorveglianza da parte di coloro i quali avevano un onere in tal senso verso il minore. Così come non possono riconoscersi connotazioni di abnormità o assoluta imprevedibilità nel comportamento della vittima idonee ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta degli imputati ed il tragico evento non può infatti considerarsi abnorme o imprevedibile la condotta di un ragazzo di 8 anni che circoli alla guida di una bicicletta in perfetta efficienza su una strada aperta alla circolazione . 4. L'ulteriore motivo riguardante l'inefficienza del sistema frenante della bicicletta è palesemente versato in fatto. La Corte di merito, offrendo adeguata motivazione sul punto, ha richiamato le dichiarazioni del M.llo A.A., il quale riferì di avere esaminato la bicicletta presso la carsema, verificando come questa fosse perfettamente funzionante e che non presentasse anomalie. Il richiamo alle discrasie risultanti dalle ulteriori testimonianze raccolte in dibattimento e la prospettazione difensiva, in base alla quale la bicicletta effettivamente utilizzata dal minore sarebbe stata diversa da quella sottoposta ad accertamento, richiamano l'attenzione di questa Corte su aspetti valutativi di merito adeguatamente vagliati in sentenza. I giudici hanno in proposito offerto logica spiegazione, fornendo risposta adeguata alle avverse tesi difensive cfr. pagg. 24 e 25 della sentenza impugnata Quanto, invece, alla prospettazione difensiva riguardante l'inefficienza del sistema frenante della bicicletta, si rileva che è proprio dal contenuto della prova testimoniale resa dal teste C.A., all'uopo richiamata, che si ricava prova logica del contrario. Se è vero, infatti, che a costui i Carabinieri esibirono in caserma una bicicletta -che il giovane, al tempo di 10 anni, aveva ritenuto essere senza freni - deve, allora, ritenersi altrettanto vero che lo stesso, così facendo, ebbe comunque, a riconoscerla come quella utilizzata dall'amico S Valgono, allora, le dichiarazioni rese dal Mar. A.A. all'udienza del 12 maggio 2017, allorquando il predetto riferiva di avere esaminato la bicicletta presso la caserma dove l'aveva trovata perché, lo si appurerà, consegnata da P.G. ai Carabinieri e di avere, nell'occasione, constato - trattandosi, è bene evidenziarlo, di un mezzo dalla meccanica alquanto semplice - che questa era perfettamente funzionante, che non presentava anomalie di sorta, che il sistema frenate - anteriore e posteriore - era efficiente, che il telaio non era deformato e che le uniche anomalie evidenziabili riguardavano l'usura della parte centrale di battistrada della ruota posteriore, la mancanza di parte della copertura del sellino ed alcuni graffi presenti sui pedali. L'ipotesi della inesistenza, addirittura, del sistema frenante tanto da costringere il bambino a fare utilizzo, allo scopo, dei piedi - deve, inoltre, considerarsi contraddetta dalle condivisibili considerazioni svolte dall'Ing. P. -consulente tecnico del Pubblico Ministero - secondo cui è impossibile, date la caratteristiche del manto e la pendenza della strada, che la vittima possa avere effettuato la curva verso destra senza, prima, azionare i freni della bicicletta, così da ridurre la velocità del mezzo, giacché, in caso contrario, lungi che svoltare a destra -come in effetti accaduto - il bambino sarebbe stato proiettato in avanti fino alla fine della discesa, terminando la corsa nella pista di cantiere che si trova di fronte . Su tali aspetti i ricorrenti pretendono, a ben vedere, che si proceda ad una rinnovata valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità. Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito Sez. 6, numero 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01 . L' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , invero, non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito. 5. Anche il rilievo afferente all'asserito travisamento delle prove in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello motivo primo del ricorso in favore di G.G. non ha fondamento. Deve precisarsi che in caso di doppia conforme pronuncia di responsabilità, il travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado così ex multis Sez. 2, numero 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, Rv. 269217 da ultimo Sez. 6, numero 21015 del 17/05/2021, Rv. 281665 - 01, così massimata Nel caso di cosiddetta doppia conforme , è inammissibile ex articolo 606 c.p.p. , comma 3, il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità . Ciò in quanto il limite del devolutum non può essere superato prospettando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, circostanza, quest'ultima, nemmeno dedotta dal ricorrente e, comunque, non riscontrabile dalla lettura della sentenza. 6. Le cause del decesso del minore ed i profili di responsabilità ravvisati a carico dei ricorrenti, sulla base di quanto finora argomentato, sono state correttamente individuate dai giudici di merito, che hanno offerto su tali punti una motivazione del tutto logica ed esente dai vizi lamentati dai difensori. Sussiste nei fatti la violazione dell' articolo 14 C.d.S. , come adeguatamente sostenuto dai giudici di merito, pertanto, è privo di pregio il rilievo, sollevato da più parti ricorso in favore di M. e altri, ricorso in favore di G. , secondo cui non ricorrerebbe nel caso in esame la fattispecie di cui all' articolo 589 c.p. , comma 2. Non ha rilievo la circostanza che il G., non aderente alla Coopertiva omissis all'atto della sua fondazione, abbia acquistato l'immobile nell'anno 2002. L'acquisto si è comunque realizzato prima dell'infortunio mortale ed il ricorrente, al pari degli altri condomini, avrebbe dovuto attivarsi per garantire la sicurezza della strada. 7. Inammissibili risultano le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio sollevate dalla difesa di G.G. la Corte di merito ha ritenuto congruo, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante, irrogare la pena di mesi otto di reclusione. La difesa lamenta che il trattamento sanzionatorio adottato risulta particolarmente severo, evidenziando come, per effetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, la pena di cui all' articolo 589 c.p. , comma 1, avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta fino ad un terzo, con la conseguenza che il minimo edittale corrisponde a mesi di reclusione. Ebbene, non risulta che i giudici di merito, incorrendo in errore, abbiano inteso riferirsi alla cornice edittale di cui all' articolo 589 c.p. , comma 2, pur avendo concesso le circostanze attenunati generiche in rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante. Quanto alla concreta entità della pena inflitta, è d'uopo rilevare come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice in base al principio normativamente codificato all' articolo 132 c.p. , il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all' articolo 133 c.p. . Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità del giudice, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato soltanto sulla motivazione che sorregge la decisione, la quale deve risultare immune da vizi logici. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico Sez. 5, numero 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142 . 8. Le diverse censure formulate dai difensori sul riconoscimento della provvisionale e sul quantum di essa non possono trovare ingresso in questa sede, cfr. ex multis, Sez. 2 numero 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 02 Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento . 9. al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese in favore della parti civili costituite, liquidate come da dispositivo. Si dispone l'oscuramento dati. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili L.G. e L.G.E., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli L.C. e L.G.A., che liquida in complessivi Euro 4.800,00, oltre accessori come per legge.