Domanda monitoria della Cassa Forense nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: giurisdizione ordinaria o contabile?

La decisione delle Sezioni Unite sul prospettato eccesso di potere giurisdizionale del giudice ordinario rispetto ad una pretesa asseritamente sganciata dall'esistenza di un quadro normativo di supporto.

Il caso. La Corte di Appello competente, decidendo sia l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei confronti della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense e degli intervenienti Istituto di credito nonché l'appello incidentale proposto dalla Cassa Nazionale forense avverso la sentenza resa dal Tribunale competente - che aveva disatteso l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato riversamento di somme portate da ruoli principali e suppletivi emessi sia nel 1998 e trasmessi alla banca sia nell'anno 1999 poi girati ad Equitalia Gerit s.p.a. subentrata all'Istituto di credito -, rigettava l'appello principale, confermando la sentenza emessa dal Giudice di primo grado.  In particolare, la Corte d’Appello preliminarmente ricordava che il Tribunale aveva ritenuto inadempiente l'agente della riscossione rispetto all'obbligo di riversamento alla Cassa forense delle somme iscritte nei ruoli principali relativi all'anno 1998, per inosservanza del principio del non riscosso per riscosso, vigente ratione temporis , nonché dei ruoli suppletivi, per la mancata comunicazione sullo stato delle riscossioni. Il giudice dell'impugnazione, quindi, disattendeva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, formulata dall'appellante principale, ritenendo che la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica riguardava le controversie nelle quali rileva la qualità pubblica del denaro gestito, da escludersi con riguardo alle somme amministrate dalla Cassa forense. Inoltre, la Corte d’Appello riteneva infondato il secondo motivo di appello principale in ordine alla non debenza delle somme, in quanto le stesse erano rimaste prive di sostegno probatorio, in mancanza della produzione dell'istanza di rimborso prevista dalla normativa. Il giudice di seconde cure aggiungeva che le somme ingiunte erano state calcolate al netto dei compensi di riscossione. Quanto ai ruoli suppletivi emessi nell'anno 1998, relativi a quote scadute prima del 26 febbraio 1999, la Corte d’Appello rilevava l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso il discarico. Osservava che il concessionario era, comunque, tenuto a riversare gli importi iscritti nei ruoli scaduti, non avendo adempiuto a quanto previsto dalle disposizioni introdotte dalla l. numero 228/2012, applicandosi per i crediti di importo superiore a € 2.000,00, oggetto del giudizio, l'obbligo dell'agente della riscossione, l'esito dell'espletamento delle attività di sua competenza, di darne notizia all'ente creditore, trasmettendo apposito elenco anche per via telematica con conseguente discarico automatico anche di questi crediti e relativa eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore. Pertanto, il Giudice di appello rilevava che l'agente della riscossione non aveva rispettato tale incompetente, non avendo fornito la prova di aver concluso le attività di propria competenza né di aver adempiuto all'onere informativo ut supra precisato. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva così ricorso per cassazione. La Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense si costituiva con controricorso, proponendo ricorso incidentale, mentre l'Istituto di credito non si costituiva. La decisione delle Sezioni Unite sul vizio di eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo del difetto assoluto di giurisdizione. Con la prima censura - per quanto qui interessa - l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha inteso orientare il sindacato delle Sezioni unite sulla verifica dell'esistenza, in radice e a monte, del potere giurisdizionale in capo al giudice adito dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, rispetto a una pretesa asseritamente sganciata dall'esistenza di un quadro normativo di supporto che il giudice adito, nella prospettiva della ricorrente, avrebbe egli stesso confezionato invadendo le prerogative riservate al legislatore e, in definitiva, sostituendosi ad esso. Un difetto, quello prospettato, assoluto e radicale del potere giurisdizionale che - inquadrandosi in astratto nella figura dell'eccesso di potere giurisdizionale - rientra nell'ambito del sindacato riservato alle Sezioni unite e non rimane paralizzato dalla verifica in punto di giurisdizione operata dalla Corte d’Appello sulla base delle regole sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile, ponendosi invero come antecedente logico, destinato, in caso di riscontro positivo del vizio, a travolgere tanto la regola di riparto fissato dal giudice di appello quanto l'intero svolgimento del giudizio. Ma il motivo, secondo le Sezioni unite, non coglie nel segno. Infatti, secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni unite, il vizio di eccesso di potere giurisdizionale del giudice ordinario - per avere quest'ultimo esercitato un potere non previsto dalla legge ovvero in aperta violazione di legge, pur qualificandosi come più radicale vizio di violazione di legge - non è deducibile quale “questione di giurisdizione” con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, trovando la sua risposta di giustizia, per le parti in causa, nel sistema processuale delle impugnazioni, Salvo che esso non si traduca in invasione o turbativa di altro potere dello Stato. In tale ultima occasione si è, infatti, chiarito che la categoria del vizio di eccesso di potere giurisdizionale delinea i confini del sindacato sulla giurisdizione, senza impingere nella più ampiamente comprensiva nozione di violazione di legge, alla stregua della quale rimangono tutt’ora non sindacabili le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti. Ebbene, le Sezioni Unite dando continuità all'orientamento appena ricordato, hanno verificato se la censura proposta dalla ricorrente, nella duplice prospettiva allegata, da un lato, di assenza di norme positive idonee a giustificare l'azione intrapresa in via monitoria dalla Cassa nazionale di previdenza forense, e, dall'altro, il mancato preventivo esperimento del procedimento amministrativo ex articolo 19 e 20 d.lgs. numero 112/1999, integri il vizio di eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo del difetto assoluto di giurisdizione. Per le Sezioni unite il profilo è risultato infondato atteso che lo stesso attiene ad un vizio che - ipotizzando da parte del giudicante l'applicazione dell'azione monitoria proposta dalla Cassa Nazionale di previdenza forense di un regime di responsabilità dell'ente di riscossione diverso da quello previsto dall'ordinamento e, dunque, lo sconfinamento dell'Autorità giudiziaria adita nel potere legislativo - si risolve non già in un eccesso di potere giurisdizionale, sindacabile dalle Sezioni Unite, ma in un eventuale error in iudicando della Corte d’Appello, soggetto all'ordinario sindacato di legittimità, tuttavia, non sollecitato col motivo di ricorso. Ciò ha permesso di escludere che la domanda proposta in via monitoria dalla Cassa forense integri una pretesa non conoscibile, in astratto e non in concreto, da alcun giudice, attenendo semmai la questione al fondamento nel merito della domanda proposta dalla Cassa nei confronti dell'agente della riscossione. Per queste ragioni il primo motivo di ricorso principale è stato rigettato e la causa rimessa alla Sezione prima civile della Suprema Corte per l'esame di tutti gli altri motivi di ricorso principale e del ricorso incidentale, proposto dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, tutti estranei al sindacato in punto di giurisdizione delle Sezioni Unite.

Presidente D'Ascola – Relatore Conti Fatti di causa La Corte di appello di Roma, con sentenza numero 3671, pubblicata il 21 luglio 2020, decidendo l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate Riscossione nei confronti della Cassa omissis e dell'interveniente Banca omissis spa e l'appello incidentale proposto dalla Cassa omissis avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma che aveva disatteso l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato riversamento di somme portate da ruoli principali e suppletivi emessi nell'anno 1998 e trasmessi alla Banca omissis e nell'anno 1999 poi girati ad omissis spa, subentrata a omissis rigettava l'appello principale, confermando la sentenza emessa dal giudice di primo grado. La Corte di appello ha preliminarmente ricordato che il Tribunale aveva ritenuto inadempiente l'agente della riscossione rispetto all'obbligo di riversamento alla Cassa omissis delle somme iscritte nei ruoli principali relativi all'anno 1998 per inosservanza del principio del non riscosso per riscosso, vigente ratione temporis, nonché dei ruoli suppletivi scaduti successivamente al 26.2.1999, data dell'abolizione del sistema del riscosso per non riscosso per la mancata comunicazione sullo stato delle riscossioni, ai sensi del D.Lgs. numero 112 del 1999, articolo 19, comma 2, lett. b , come modificato del D.Lgs. numero 159 del 2007, articolo 3. Il giudice dell'impugnazione ha quindi disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario formulata dall'appellante principale, ritenendo che la competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica riguardava le controversie nelle quali rileva la qualità pubblica del denaro gestito, da escludersi con riguardo alle somme amministrate dalla Cassa omissis . La Corte di appello ha poi ritenuto infondato il secondo motivo di appello principale. Le asserzioni del concessionario in ordine alla non debenza delle somme erano infatti rimaste prive di sostegno probatorio, in mancanza della produzione dell'istanza di rimborso prevista dal D.P.R. numero 43 del 1988, articolo 77, comma 1 e articolo 86, comma 1. Aggiungeva il giudice di seconde cure che le somme ingiunte erano state calcolate al netto dei compensi di riscossione. Quanto ai ruoli suppletivi emessi nell'anno 1998 relativi a quote scadute prima del 26.2.1999, la Corte di appello rilevava l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso il discarico per effetto della mancanza delle comunicazioni annuali circa lo stato delle procedure previsto dal D.Lgs. numero 112 del 1999, articolo 19, comma 2, lett. b , non applicandosi tale disposizione come anche il successivo articolo 20 della stessa fonte normativa stante l'emanazione della L. numero 228 del 2012, articolo 1, commi 527, 528 e 529. Osservava, tuttavia, la Corte che il concessionario era comunque tenuto a riversare gli importi iscritti nei ruoli scaduti, non avendo adempiuto a quanto previsto dalle richiamate disposizioni introdotte dalla L. numero 228 del 2012 , applicandosi per i crediti di importo superiore ad Euro 2.000,00 oggetto di giudizio l'obbligo dell'agente della riscossione, all'esito dell'espletamento delle attività di sua competenza, di darne notizia all'ente creditore, trasmettendo apposito elenco anche per via telematica con conseguente discarico automatico anche di detti crediti e relativa eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore. Rilevava, peraltro, che l'Agente della riscossione non aveva rispettato tali incombenti, non avendo fornito la prova di aver concluso le attività di propria competenza né di avere adempiuto all'onere informativo di cui dell'articolo 1, ult. cit., comma 528, anche dopo l'emanazione del D.M. 15 giugno 2015, che aveva stabilito le modalità di trasmissione degli elenchi. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. La Cassa omissis , costituitasi con controricorso, ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. La Banca omissis spa non si è costituita. La causa, sulle conclusioni del procuratore generale che ha insistito per l'inammissibilità del ricorso è stata posta in decisione all'udienza del 25 gennaio 2022. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda azionata in via monitoria dalla Cassa omissis . Secondo la ricorrente il rapporto posto a base della domanda, lungi dall'inquadrarsi in un contesto negoziale, era direttamente regolato dalla legge D.P.R. numero 602 del 1973 , D.Lgs. numero 46 del 1999 , D.Lgs. numero 112 del 1999 prevedendosi uno specifico procedimento amministrativo preventivo tra le parti, disciplinato dal D.Lgs. numero 112 del 1999, articolo 19 e 20 e volto alla verifica della responsabilità dell'esattore, all'esito del quale sarebbe stato possibile ipotizzare la perdita del diritto al discarico ed il conseguente obbligo di versamento delle somme predeterminate per legge. Orbene, secondo la ricorrente tale procedimento, con le scansioni normativamente previste, sarebbe mancato nel caso concreto. Peraltro, anche a non voler ritenere applicabili gli articolo 19 e 20, appena ricordati in ragione dell'entrata in vigore della L. numero 228 del 2012, articolo 1, commi 527, 528 e 529, tali ultime norme escluderebbero la possibilità di instaurare il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. Da qui il prospettato difetto assoluto di giurisdizione, non risultando l'azione proposta fondata su alcun parametro normativo, essendo in ogni caso mancato il preventivo esperimento del procedimento amministrativo menzionato. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha censurato, in via subordinata rispetto al primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 37 del 1999, articolo 2 , D.Lgs. numero 112 del 1999, articolo 68 ,D.P.R. numero 43 del 1988, D.Lgs. numero 112 del 1999, articolo 32, 62 e 86 e articolo 19, comma 2, lett. b . La ricorrente evidenzia che, quanto ai ruoli suppletivi dell'anno 1998, la sentenza impugnata, nel ritenere la mancata dimostrazione della presentazione dell'istanza di rimborso di cui al D.P.R. numero 43 del 1988, articolo 77, comma 1 e articolo 86, avrebbe fatto erronea applicazione del quadro normativo di riferimento, non rilevando più il principio recante l'obbligo del riscosso per non riscosso in ragione del D.Lgs. numero 37 del 1999, articolo 2 e del D.Lgs. numero 112 del 1999, articolo 68 abrogativo del D.P.R. numero 43 del 1988 . Con il terzo motivo la ricorrente principale ha dedotto la violazione della L. numero 228 del 2012, articolo 1, commi 527, 528 e 529 e del D.M. 15 giugno 2015, articolo 2, emanato ai sensi della L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 527. La Corte di appello avrebbe dato luogo ad un'erronea applicazione della normativa primaria e secondaria sopra ricordata la quale, quanto ai crediti di importo superiore ad Euro 2.000,00, prevederebbe il discarico immediato, riferendosi l'esigenza di completamento dell'attività di competenza prevista dall'articolo 1, comma 528, ai soli crediti di valore superiore all'importo suindicato interessati da procedure esecutive in corso. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 112 del 1999, articolo 20 . La Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere alla Cassa omissis il valore intero dei ruoli asseritamente non riscossi, dovendosi applicare l'articolo 20 cit. nella percentuale indicata dalla norma in questione, nella parte in cui commisura quanto dovuto alla somma che l'agente della riscossione sarebbe stato tenuto a corrispondere all'ente in caso di diniego. La Cassa omissis ha dedotto l'inammissibilità ed infondatezza di tutti i motivi proposti, articolando un motivo di ricorso incidentale condizionato, con il quale ha censurato la violazione della L. numero 228 del 2012, articolo 1, commi 527, 528 e 529, D.M. 15 giugno 2015, articolo 1, D.Lgs. numero 509 del 1994, articolo 1 e 2, articolo 3 Cost. , articolo 35 Cost. , comma 1, articolo 36 Cost. , comma 1, articolo 38 Cost. , articolo 42 Cost. , comma 3, articolo 97 Cost. , comma 2, nonché articolo 117 Cost. , comma 1, anche in relazione all'articolo 6 CEDU , insistendo in via subordinata su quanto dedotto con l'appello incidentale. Il primo motivo di ricorso principale è in parte ammissibile ed in parte infondato, per le considerazioni in seguito esposte. Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, non operano le preclusioni nascenti dal giudicato interno rispetto alla prospettazione dell'eccesso di potere denunziabile innanzi a queste Sezioni Unite per motivi attinenti alla giurisdizione, al quale si riferiscono anche le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione riconducibili all'affermazione della giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, quelle in cui il giudice neghi la propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale cfr. Cass. S.U. 10503/2012 . Ipotesi per le quali, dunque, si prospetta uno sconfinamento dell'autorità giudiziaria adita nel potere legislativo ipotizzabile tutte le volte in cui il giudice, sia esso ordinario o speciale, non si limita ad interpretare la regola, ma si fa egli stesso costruttore della stessa dando luogo a un'attività di diretta produzione normativa, trasmodando dai poteri tipici dell'agire giurisdizionale per queste ultime ipotesi v. Cass., Sez. Unumero , 17 gennaio 2017, numero 964 Cass., Sez. Unumero , 12 ottobre 2015, numero 20413 30 ottobre 2013, numero 24468 Cass., Sez. Unumero , 14 settembre 2012, numero 15428 . In definitiva, la scrutinabilità del motivo qui proposto non trova ostacolo nella ritenuta giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla giurisdizione contabile riconosciuta dalla Corte di appello, né nella mancata impugnazione di tale statuizione da parte dell'Agente della riscossione che ha invece contestato in questa sede, come in grado di appello, anche il merito della domanda. La censura esaminata, infatti, è tesa a orientare il sindacato delle Sezioni Unite sulla verifica dell'esistenza, in radice cfr. Corte Cost. numero 6/2018 ed a monte, del potere giurisdizionale in capo al giudice adito dalla Cassa omissis Cassa omissis , rispetto a una pretesa asseritamente sganciata dall'esistenza di un quadro normativo di supporto che il giudice adito, nella prospettiva della ricorrente, avrebbe egli stesso confezionato invadendo le prerogative riservate al legislatore e, in definitiva, sostituendosi ad esso. Un difetto, quello prospettato, assoluto e radicale del potere giurisdizionale che, inquadrandosi in astratto nella figura del c.d. eccesso di potere giurisdizionale, rientra nell'ambito del sindacato riservato a queste Sezioni Unite e non rimane paralizzato dalla verifica in punto di giurisdizione operata dalla Corte di appello sulla base delle regole sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile, ponendosi invero come antecedente logico, destinato in caso di riscontro positivo del vizio a travolgere tanto la regola di riparto fissata dal giudice di appello ancorché non impugnata quanto l'intero svolgimento del giudizio. Ed è dunque in questi limiti che la censura può essere sindacata da queste Sezioni Unite. Ciò detto in rito, il motivo non coglie nel segno. Giova premettere che secondo l'orientamento consolidato di queste Sezioni Unite, il vizio di eccesso di potere giurisdizionale del giudice ordinario per aver quest'ultimo esercitato un potere non previsto dalla legge ovvero in aperta violazione di legge pur qualificandosi come più radicale vizio di violazione di legge non è deducibile quale questione di giurisdizione con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell' articolo 41 c.p.c. , comma 1, trovando la sua risposta di giustizia, per le parti in causa, nel sistema processuale delle impugnazioni, salvo che esso non si traduca in invasione o turbativa di altro potere dello Stato cfr. Cass., S.U., numero 23542/2015 . In tale ultima occasione si è infatti chiarito che la categoria del vizio di eccesso di potere giurisdizionale delinea i confini del sindacato sulla giurisdizione senza impingere nella più ampiamente comprensiva nozione di violazione di legge, alla stregua della quale rimangono tuttora a Costituzione invariata non sindacabili le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Quando, in definitiva, non entra in gioco la limitata tutela apprestata dell'articolo 117, comma 8, in punto di sindacato delle decisioni delle due giurisdizioni speciali Consiglio di Stato e Corte dei Conti per i soli motivi inerenti la giurisdizione, il sindacato garantito dalla Corte di cassazione ai sensi dell' articolo 117 Cost. , comma 7, assorbe nell'ambito dell'ordinario profilo della violazione di legge la verifica circa l'esistenza, in capo all'autorità giudiziaria ordinaria o del Tribunale superiore delle acque pubbliche di un potere giurisdizionale esercitato ancorché, in tesi, inesistente, essendo tale vizio rilevante, quale error in indicando, all'interno dei meccanismi processuali propri del sistema delle impugnazioni. Per converso, si è ritenuto che, con riguardo all'autorità giudiziaria ordinaria, l'eccesso di potere giurisdizionale acquisti una sua autonomia al di là del consumato ampliamento, in via interpretativa e giurisprudenziale, dell'ambito del sindacato sulla giurisdizione ai sensi dell' articolo 111 Cost. , comma 8 allorché il potere giurisdizionale esercitato dal giudice ordinario si raffronti con altri poteri dello Stato. Orbene, dando queste Sezioni Unite continuità all'orientamento appena ricordato, occorre verificare se la censura proposta dalla ricorrente, nella duplice prospettiva allegata assenza di norme positive idonee a giustificare l'azione intrapresa in via monitoria dalla Cassa omissis e mancato preventivo esperimento del procedimento amministrativo di cui al D.Lgs. numero 112 del 1999, articolo 19 e 20 integri il vizio di eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo del difetto assoluto di giurisdizione. Il primo profilo prospettato è infondato. Lo stesso attiene, come detto, ad un vizio che, ipotizzando da parte del giudicante l'applicazione all'azione monitoria proposta dalla Cassa omissis di un regime di responsabilità dell'ente di riscossione diverso da quello previsto dall'ordinamento D.Lgs. numero 112 del 1999, articolo 20 e dunque lo sconfinamento dell'autorità giudiziaria adita nel potere legislativo, si risolve non già in un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile da queste Sezioni Unite ma in un eventuale error in iudicando della Corte di appello, soggetto all'ordinario sindacato di legittimità, tuttavia non sollecitato con tale motivo di ricorso. Ed invero, rispetto alla pretesa risarcitoria azionata dalla Cassa omissis in via monitoria nei confronti dell'agente della riscossione, al quale la stessa aveva consegnato i ruoli ad esso affidati e non riscossi, non può prospettarsi alcun difetto assoluto di giurisdizione, questo attenendo all'impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello Stato id est delle prerogative riservate allo Stato legislatore -. Orbene, la pretesa azionata dalla Cassa omissis ha avuto ad oggetto la richiesta di pagamento inoltrata all'agente della riscossione tanto dei ruoli principali e suppletivi per l'anno 1998 alla stessa consegnati in relazione al D.P.R. numero 43 del 1988, articolo 32, quanto di quelli principali per l'anno 1999, in relazione alla disciplina introdotta dal D.Lgs. numero 112 del 1999, articolo 20, applicabile ratione temporis. Sulla base di tali presupposti venne dunque formulata la richiesta di decreto ingiuntivo poi emesso dal Tribunale di Roma nell'anno 2009. Orbene, la circostanza che nelle more del giudizio sia intervenuta una disciplina modificativa dell'originario quadro normativo per l'appunto rappresentata dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, commi 527, 528 e 529, che ha in parte modificato e rimodulato il regime in punto di obblighi dell'agente della riscossione con riguardo ai ruoli per gli anni 1998 e 1999, in relazione al riordino complessivo del sistema della riscossione mediante ruolo D.Lgs. numero 46 del 1999 e D.Lgs. numero 112 del 1999 , non giustifica la prospettiva, ventilata dalla ricorrente, circa la creazione da parte del giudice adito della regula iuris né tanto meno l'improponibilità assoluta della domanda ed il conseguente difetto assoluto di giurisdizione che queste Sezioni Unite hanno, per converso, di recente ritenuto in caso di domanda concernente un diritto non configurato neppure in astratto a livello normativo v. Cass., S.U. numero 6690/20 , invece attenendo il cuore della controversia all'interpretazione del quadro normativo di riferimento progressivamente introdotto dal legislatore e sottoposto al sindacato esegetico da parte del giudice adito. Deve pertanto escludersi che la domanda proposta in via monitoria della Cassa omissis integri una pretesa non conoscibile, in astratto e non in concreto, da alcun giudice Cass., S.U. numero 8311/19 , attenendo semmai la questione al fondamento nel merito della domanda proposta dalla Cassa nei confronti dell'agente della riscossione. Ne' può essere utilmente invocato, per sostenere il prospettato difetto assoluto di giurisdizione, il ricordato della L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 529, nella parte in cui esclude che si possa procedere al giudizio di responsabilità amministrativo e contabile per i crediti previsti dai commi 527 e 528 fatti salvi i casi di dolo, poiché tale previsione riguarda una tipologia di contenzioso diverso da quello promosso dalla Cassa omissis innanzi al giudice ordinario. Quanto al secondo profilo di censura che, riguardando in astratto l'attivazione di un'azione giudiziaria senza il preventivo esperimento del procedimento amministrativo di cui ai ricordati del D.Lgs. numero 112 del 1999, articolo 19 e 20 al quale sarebbero soggette, secondo la ricorrente, le controversie tra agente della riscossione ed enti impositori in dipendenza del rapporto di affidamento del servizio di riscossione di entrate lo stesso non attiene affatto all'ingerenza del giudice ordinario rispetto a poteri riservati alla p.a., quanto, più correttamente, alla proponibilità dell'azione giudiziaria, come del resto la stessa ricorrente non manca di sottolineare nel ricorso cfr. pag. 10 primo cpv., vizio che, pertanto, per le considerazioni appena espresse, non integra il prospettato eccesso di potere giurisdizionale. Sulla base di tali considerazioni il primo motivo di ricorso principale va rigettato. La causa va rimessa alla Sezione prima civile per l'esame dei restanti motivi di ricorso principale e del ricorso incidentale proposto dalla Cassa omissis , tutti estranei al sindacato in punto di giurisdizione di queste Sezioni Unite. P.Q.M. Rigetta il primo motivo di ricorso principale e rimette la causa avanti alla Sezione prima civile per l'esame dei restanti motivi di ricorso principale e del ricorso incidentale proposto dalla Cassa omissis .