Madre decaduta e condannata al risarcimento dei danni in favore di marito e figli

Il caso, complesso, giunto all’attenzione del Tribunale di Bologna, riguarda un procedimento di separazione personale dei coniugi, introdotto dalla moglie nei confronti del marito.

I fatti di causa . In un procedimento di separazione personale, introdotto dalla moglie nei confronti del marito, entrambi i coniugi chiedevano l'addebito della separazione all'altro per violazione dei doveri coniugali la madre chiedeva dapprima l'affido condiviso e poi esclusivo dei minori a sé, il padre, dopo aver chiesto l'affido esclusivo dei minori, ne chiedeva l'affido al Comune e il collocamento in comunità con modalità di visita protette con i genitori entrambi chiedevano che venisse dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale dell'altro genitore entrambe chiedevano ex articolo 709- ter c.p.c. il risarcimento dei danni. L'addebito della separazione . Infondate e, anzi, pretestuose le accuse mosse dalla moglie nei confronti del marito di vessazioni e umiliazioni nel corso del matrimonio. Al contrario, invece, viene ritenuto provato il grave comportamento della moglie nel corso del matrimonio, caratterizzato da violenze documentate da referti, procedimenti penali e testimonianze. Decisiva l'adesione della donna ad una setta religiosa che, tra l'altro, le richiedeva la separazione dal coniuge per continuare a farne parte. Addebitata alla moglie la separazione. La convivenza more uxorio della moglie con altro uomo. Addebitata la separazione alla donna, il Tribunale automaticamente esclude il di lei diritto a percepire un contributo al proprio mantenimento ma i giudici aggiungono che, anche in mancanza di addebito, tale diritto non sarebbe stato sussistente per avere la stessa pacificamente intrapreso col nuovo compagno una convivenza more uxorio adottando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento fa venire meno il diritto alla contribuzione periodica» Cass. civ., numero 32871/2018 , non considerando evidentemente il più recente orientamento che non conduce ad una caducazione automatica dell'assegno per il sol fatto di una nuova convivenza. L'affidamento e l'ascolto dei minori. La Consulenza Tecnica espletata evidenziava che la conflittualità tra i genitori fosse tale al punto da inquinare ogni relazione. La situazione dei minori peggiorava a tal punto che i medesimi, prima collocati dal padre e poi andati a vivere – contro il provvedimento – dalla madre, rifiutavano di frequentare la scuola. Secondo i Giudici, impraticabile l'affido esclusivo alla madre, perché genitore con condotta pregiudizievole ai figli, e da escludere in capo al padre perché ciò avrebbe alimentato il conflitto. L'unica soluzione era l'affidamento all'ente con collocamento immediato in comunità per almeno un anno. Sul punto, nonostante il netto rifiuto manifestato dalla minore ascoltata dal Giudice, perché non vi è alcun obbligo dell'autorità di aderire all'opinione del minore tutte le volte in cui ritiene che sia contraria al suo interesse. La decadenza dalla responsabilità genitoriale. La madre viene dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale dallo stesso Tribunale investito della separazione per tutti i comportamenti tenuti in pregiudizio ai minori ha arbitrariamente deciso di trattenere i figli senza rispettare i provvedimenti, ha manipolato e istigato i figli a rendere dichiarazioni non veritiere a danno del padre, ha presentato una denuncia di abusi, rilevatasi strumentale e pretestuosa, ha allontanato i bambini dal padre, trasferendosi senza autorizzazione e senza consenso dei Servizi a Bari. Tutte le condotte della donna, non sorrette da giustificazione alcuna, paiono finalizzate ad ostacolare la ripresa dei rapporti padre/figli, non essendo stata la madre in grado di distinguere il piano delle relazioni tra coniugi da quelle delle relazioni genitore-figli. Il risarcimento dei danni. Entrambe le parti chiedevano, nel corso del giudizio, la condanna dell'altro ex articolo 709- ter c.p.c. al risarcimento dei danni. Ai sensi dell'articolo 709- ter c.p.c. il giudice ha facoltà di adottare provvedimenti sia in caso di controversie insorte fra i genitori per l'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento, sia in caso di «gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalità di affidamento, ». In questa ultima ipotesi, la funzione giudiziale si esplica nell'applicazione delle misure specificamente indicate, costituite o dall'ammonizione del genitore inadempiente o dalla condanna al risarcimento del danno del genitore inadempiente nei confronti del minore o dalla condanna al risarcimento del danno del genitore inadempiente nei confronti dell'altro genitore o dall'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, e dunque in un intervento non più compositivo del conflitto in atto, ma sanzionatorio nei confronti del genitore che, in violazione del superiore interesse del minore, abbia trasgredito i provvedimenti adottati a tutela della prole. L'intervento del giudice è, quindi, improntato ad una sostanziale coartazione all'adempimento dei doveri genitoriali a fronte della ritenuta lesione dell'interesse del minore attraverso gli specifici rimedi elencati, che assolvono ad una funzione non tanto compensativa, essendo la misura del risarcimento commisurata alla gravità oggettiva e soggettiva del comportamento lesivo e non invece all'entità del danno subito, ma soprattutto punitiva o comunque improntata, sotto forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi familiari che, attesa la loro natura personale, non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta. Secondo il Tribunale, la domanda del marito di condanna della moglie al risarcimento dei danni per sé e per i due figli deve essere accolta, per le medesime motivazioni che hanno condotto alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. La madre, infatti, con il suo comportamento ha ostacolato i rapporti tra padre e figli che si sono definitivamente interrotti da mesi e ha assecondato la loro decisione di non frequentare la scuola, circostanza questa che contribuisce in modo negativo alla crescita degli stessi.

Presidente Palumbi – Relatore D'Addabbo Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 30/03/2015, [ ] chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge YY, sposato con rito concordatario a omissis , Bologna , in data omissis / omissis /2008, unione dalla quale nascevano due figli W omissis / omissis /2009 e J omissis / omissis /2011 . Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione al marito, riferendo nel ricorso di essere stata vittima per anni di vessazioni da parte dello stesso, consistenti in offese e violenze. Chiedeva inoltre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé l'assegnazione della casa coniugale la regolamentazione delle visite paterne un contributo per il mantenimento dei figli da quantificarsi in € 1.400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, e per sé pari ad € 700,00 mensili, oltre ad € 600,00 per il pagamento del canone di locazione. YY, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione ma chiedeva a sua volta che venisse riconosciuto l'addebito alla ricorrente, sostenendo di essere stato egli stesso vittima di vessazioni ed umiliazioni costanti da parte della moglie. A dimostrazione dell'assunto depositava la querela sporta in data 9.3.2015 in conseguenza della quale il 30.7.2015 veniva emessa dal GIP un'ordinanza con cui si disponeva l'allontanamento della XX dalla casa coniugale con divieto di avvicinarsi al marito e ai figli. Asseriva inoltre che la stessa frequentava una setta religiosa omissis che l'aveva indotta ad assumere la decisione di separarsi dal marito. Chiedeva, inoltre, l'affido esclusivo dei minori, con collocamento presso di sé l'assegnazione della casa coniugale la regolamentazione delle visite materne e il contributo, nella misura del 50%, delle spese straordinarie. All'udienza tenutasi ai sensi dell' articolo 708 c.p.comma il giorno 16.9.2015, il Presidente, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, si riservava e con ordinanza resa in pari data autorizzava i coniugi a vivere separati e regolamentava le visite materne in forma protetta. Con successiva ordinanza del 15.10.2015 disponeva l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, cui conseguentemente veniva assegnata la casa coniugale e poneva a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli. Introdotta la fase contenziosa del procedimento, veniva disposta CTU sulle capacità genitoriali. Espletata la consulenza da parte del dott. Vittorangeli, la XX, in data 15.06.2017, depositava ricorso  ex  articolo 709- ter  c.p.comma instaurando il  sub -procedimento numero 1 nel corso del quale, respinte le altre richieste formulate da entrambe le parti, venivano modificate solo le visite materne nel periodo estivo. Su richiesta di parte ricorrente, veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo numero 113/18 resa il 19.12.2017. Ammesse le prove orali, in data 14.11.2019 sempre la XX depositava ricorso  ex  articolo 709- ter  c.p.comma instaurando il  sub -procedimento numero 2, nel quale richiedeva di ammonire il YY in quanto gravemente inadempiente al provvedimento del Giudice del 26.05.2018 ed alle regole dell'affidamento condiviso di mutare la collocazione prevalente dei minori dalla casa del convenuto, dimostratosi inadeguato a tutelare gli interessi della prole, alla casa della XX, invertendo i tempi di permanenza con ciascun genitore disporre l'obbligo per il YY di versare alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, un assegno di mantenimento mensile di € 800,00 e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie disporre un risarcimento danni a titolo equitativo, la cui entità veniva rimessa all'organo giudicante, in favore dei minori W e J e della ricorrente condannare il convenuto al versamento di € 5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, quale sanzione amministrativa connessa al suo inadempimento. Si costituiva il [ ] chiedendo il rigetto delle domande attoree. In via riconvenzionale, domandava che la ricorrente fosse ammonita al rispetto dei provvedimenti inerenti l'affidamento dei figli nel loro interesse che fosse condannata a versare alla cassa delle ammende la somma ritenuta di giustizia e a risarcire in via equitativa i danni subiti dal YY e dai figli la cui entità veniva rimessa al giudicante. Con ordinanza del 17.6.2020 il Giudice istruttore disponeva l'estinzione del  sub -procedimento, rimettendo le richieste ivi formulate al Collegio in sede di definizione del procedimento di merito. In data 17.09.2020 la XX depositava istanza ex articolo 333 c.comma a cui il [ ] si opponeva. Con ordinanza del 17.12.2020, rigettata l'istanza, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, il nuovo giudice assegnatario della causa disponeva l'affido dei minori ai Servizi Sociali regolamentava le visite paterne in forma protetta e disponeva CTU avente ad oggetto l'intero nucleo familiare, in considerazione della circostanza che dal marzo 2020 i bambini si erano trasferiti dalla madre e si rifiutavano di incontrare il padre. In data 23.08.2021 la XX depositava ulteriore ricorso  ex  articolo 709- ter  c.p.c., instaurando un terzo  sub -procedimento nel quale chiedeva al giudice di dare atto del collocamento dei minori presso l'abitazione materna e conseguentemente di disporre, in via provvisoria e cautelare, l'obbligo per il YY di versare un assegno di mantenimento mensile di € 800,00 ovvero € 400,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva il YY, chiedendo il rigetto dell'istanza. All'udienza del 16.9.2021 la ricorrente riferiva di essersi trasferita dal mese di luglio a omissis , [Bari],, sua città natale, insieme ai figli, essendo stata accolta la domanda, presentata a marzo 2021, di trasferimento lavorativo circostanza di cui i Servizi Sociali affidatari sono venuti a conoscenza casualmente il 9.9.2021 nel corso di una telefonata cfr. nota del 15.9.2021 depositata dai Servizi Sociali . Dichiarava inoltre che era sua intenzione chiedere un'aspettativa per ritornare a Bologna, ove avrebbe vissuto in un appartamento in locazione di proprietà di una sua amica, pagando un canone di locazione pari ad € 400,00. Con verbale reso in pari data il Giudice disponeva che i minori rientrassero a Bologna, affinché potessero ricominciare a frequentare la scuola e assegnava un termine per il deposito del predetto contratto locatizio e delle dichiarazioni fiscali. Con successiva nota del 17.9.2021 la difesa della ricorrente allegava, contrariamente a quanto asserito dalla stessa il giorno precedente, che la signora XX sarebbe andata a vivere in un appartamento dell' ex  compagno, avendo stipulato un contratto di locazione transitorio, della durata di tre mesi, ad un canone di € 400,00 mensili contratto che tuttavia non veniva prodotto in atti . In data 12.10.2021 veniva depositata la consulenza tecnica redatta dal dott. Gozzi. Alla successiva udienza del 14.10.2021 la difesa della XX riferiva che la signora era nuovamente tornata a omissis , [Bari], posto che i figli, rifiutandosi di frequentare la scuola, le impedivano di prestare attività lavorativa in modalità agile. In data 21.10.2021, sentita la figlia W, essendo la causa matura per la decisione, il giudice disponeva che il terzo  sub -procedimento venisse deciso unitamente al merito della causa principale. Depositate molteplici relazioni da parte dei Servizi Sociali, all'udienza del 28.10.2021 le parti precisavano le conclusioni scaduti i termini concessi, la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione. Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi XX e YY sono già separati per effetto della sentenza parziale numero 113/18 resa da questo Tribunale in data 19.12.2017. Sulle domande di addebito Occorre rilevare che, ai sensi dell' articolo 151 co. II c.comma , il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Come noto, la pronuncia di addebito non può, tuttavia, fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale tra le altre, si v. Cass, civ., numero 8862/2012 . Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione, idonei a giustificare la pronuncia di addebito della separazione del coniuge che di tale violazione si renda responsabile, viene certamente in rilievo l'abbandono della casa coniugale. Detto contegno, salvo che l'allontanamento sia stato giustificato dal comportamento dell'altro coniuge, si mostra  ex se  idoneo a cagionare la crisi coniugale, stante l'unilaterale e ingiustificata interruzione della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare. In tema di separazione tra coniugi, anche l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Nel caso di specie, entrambe le parti hanno chiesto, reciprocamente, l'addebito della separazione per violazione dei doveri scaturenti dal rapporto di coniugio. Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, la stessa nel ricorso ha dedotto, in primo luogo, di essere stata vittima per anni di vessazioni da parte del marito, consistenti in offese e violenze. Ha richiamato l'episodio del 21.2.2015 allorquando, a seguito di un diverbio, veniva spintonata dal coniuge e riportava un trauma contusivo al piede sinistro cfr docomma 3 . Ha asserito altresì che il YY le avrebbe sottratto un anello avente un valore pari ad € 7.000,00. Nella memoria integrativa ha riferito di aver assunto la decisione di separarsi sin dall'agosto del 2014, in considerazione della latitanza del marito da ogni dovere coniugale e genitoriale e del fatto che quest'ultimo non riuscisse ad affrancarsi dai propri genitori, con i quali assumeva ogni decisione che riguardava lui e la nuova famiglia, escludendo del tutto la moglie. Ha allegato inoltre che il YY avrebbe violato il dovere di solidarietà e assistenza per essersi rifiutato di garantirle le cure odontoiatriche delle quali necessitava. Nella memoria numero 1  ex  articolo 183 comma 6 c.p.comma ha addotto che anche la vita sessuale della coppia era quasi inesistente, che i rapporti erano fugaci, brevi e rari e che il marito avrebbe instaurato una relazione extraconiugale con G. T. Nel caso in esame le doglianze della ricorrente, quali esposte nel ricorso e nella memoria integrativa, non hanno trovato riscontro. Sulla circostanza delle violenze subite dal marito è stata sentita in udienza, la Sig.ra O. A., amica della ricorrente, la quale ha riferito di aver avuto conoscenza degli episodi di violenza morale e psicologica dalla [ ] e di avervi assistito solo alcune volte. Ebbene, con riguardo alla testimonianza  de relato actoris , è pacifico in giurisprudenza che la stessa debba considerarsi nulla in quanto in caso contrario si farebbe l'errore di conferire «una veste qualificata quella di elemento di prova ad una mera allegazione della parte circa un fatto costitutivo della domanda, per il solo fatto di essere stata confermata nella fase istruttoria mediante la deposizione di un teste, che quella allegazione si è invece limitato in ipotesi a riportare in quanto tale ossia, per aver appreso il fatto dalla parte stessa, e non per cognizione diretta, o al limite per averlo appreso da terzi estranei al giudizio , come è avvenuto nella specie . » cfr. sentenza Cassazione numero 12477/2017 . In merito agli episodi a cui avrebbe assistito personalmente, ha reso dichiarazioni estremamente generiche, non richiamando alcun evento specifico circostanziato nel tempo. L'episodio del 15.2.2015, documentato con referto del Pronto Soccorso in cui viene riportata come diagnosi contusione II dito piede sinistro , essendosi verificato successivamente all'agosto 2014, allorquando la ricorrente ha preso la decisione di separarsi dal marito, non assume alcuna rilevanza, non potendosi ritenere causa della crisi coniugale. Sono rimaste indimostrate sia la sottrazione, da parte del YY, dell'anello avente un valore pari ad € 7.000 ,00 che la violazione del dovere di solidarietà e assistenza per essersi rifiutato di garantirle le cure odontoiatriche delle quali necessitava. In merito al fatto che il resistente si fosse disinteressato della moglie e dei figli durante la convivenza matrimoniale, i testi P. e O. A. hanno reso dichiarazioni generiche, non contestualizzate e contraddittorie. Infatti mentre la P. ha riferito di aver visto quasi tutte le sere in palestra il [ ] è vero perché frequentavo la stessa palestra tutte le sere e quasi sempre lo vedevo , la O. A. ha dichiarato che lo stesso vi si recava di pomeriggio lui non era mai a casa, la mattina lavorava e il pomeriggio andava in palestra . A ciò si aggiunga che tali condotte attribuite al [ ] sono state smentite dai testi D. Z. e M. i quali, al contrario, hanno riferito che lo stesso fosse molto presente in famiglia e si occupasse dei figli. D. Z., in particolare, ha dichiarato che il [ ] si recava in palestra al massimo per due giorni a settimana e che quando i bambini erano malati vi rinunciava. Le violazioni attribuite al resistente nella memoria numero 1  ex  articolo 183 comma 6 c.p.c, essendo state allegate tardivamente, sono inammissibili. Per quanto precede, la domanda di addebito proposta da parte ricorrente deve essere rigettata. Quanto alla domanda di addebito formulata dal resistente, lo stesso nella memoria difensiva ha dedotto di essere stato vittima per anni di vessazioni da parte della moglie, consistenti in offese e violenze ed inoltre che la causa della separazione fosse da attribuire alla volontà della XX di entrare a far parte di una setta religiosa. Orbene, nel caso di specie sussistono una pluralità di elementi che consentono di ritenere provato il grave comportamento tenuto dalla ricorrente nel corso del matrimonio, caratterizzato da violenza gratuita nei confronti del coniuge che, in conseguenza di ciò, ha subito lesioni. A tale riguardo, meritano menzione la querela sporta dal resistente in data 9.3.2015 i molteplici referti del Pronto Soccorso anche se in questa sede rilevano quelli del 19.2.2015 ove venivano diagnosticate escoriazioni al volto e regione toracica sinistra e mano sinistra e del 08.03.2015 ove veniva diagnosticata contusione labbro superiore, ferita lacero contusa del labbro al lato mucoso, eritema del polso con alcune abrasioni , essendo gli unici antecedenti al deposito del ricorso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna in data 25.2.2020, passata in giudicato, che ha confermato la responsabilità della XX per lesioni personali arrecate al YY e la sentenza della Corte di Cassazione depositata il 25.5.2021 che ha annullato il predetto provvedimento in relazione al reato di maltrattamenti limitatamente agli effetti civili. Ad avvalorare tale conclusione deve richiamarsi altresì la testimonianza resa dal teste M. G. che, sentito sul cap. 5 della memoria numero 2 resistente, ha dichiarato ricordo che in un'occasione in particolare durante una cena a casa loro ho visto che la [ ] ha strattonato la figlia facendola piangere senza motivo e quando YY ha protestato lo ha colpito con un pugno nel petto ed un calcio nella gamba. Credo sia stato nel 2014, ero presente con mio figlio . . Rispetto alla frequentazione della Setta religiosa, la teste G. T. ha riferito di essere stata più volte invitata dalla ricorrente a prendere parte ai loro riti. In particolare ha poi affermato [ ] mi ha raccontato che per essere reintegrata nella setta doveva obbligatoriamente separarsi dal marito, altrimenti restava fuori quindi YY era un impedimento alla sua ricerca di tipo spirituale. . Anche D. Z. ha dichiarato di aver sentito la XX nell'autunno 2013 che voleva continuare a frequentare un santone Santo Daime e continuare a fare dei riti . Risulta, quindi, provato che a determinare la crisi coniugale abbia contribuito anche la volontà della ricorrente di continuare a far parte di una setta. Per quanto precede la domanda di addebito proposta da parte resistente deve essere accolta. Sull'affido dei minori, collocamento e diritto di visita A tal proposito la ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo dei minori, in via subordinata la conferma dell'affido ai Servizi Sociali, con collocamento presso la madre, autorizzando preliminarmente il trasferimento di residenza dei bambini a omissis , [Bari], dove la signora [ ] presta attività lavorativa dallo scorso settembre. Il resistente, invece, ha domandato il collocamento provvisorio dei figli in comunità, prevedendo modalità protette di incontro con i genitori che possano escludere il condizionamento materno osservato dai periti, per un tempo determinato e con mandato alle forze dell'ordine per il recupero dei minori nel caso in cui la madre li sottragga nuovamente o non li consegni per il collocamento alla comunità. Al termine del periodo di collocamento in comunità, ha chiesto che fosse disposto l'affido in via esclusiva al padre con pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale materna. Occorre premettere che dal 17.12.2020 i minori sono stati affidati ai Servizi Sociali, a causa della gravissima conflittualità esistente tra le parti e delle lacune delle medesime sotto il profilo della idoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale, come era stato già evidenziato nella consulenza redatta dal dott. Vittorangeli il 23.11.2016 e ribadito nelle successive relazioni depositate dai Servizi Sociali. Infatti, nella prima si dava atto che la responsabilità genitoriale è significativamente disturbata da una relazione di estrema conflittualità in cui sono ingaggiati entrambi, costituita da addebiti reciproci e rivendicazioni continue. Odio e rancore sembrano coprire quasi completamente la possibilità di sperimentare e comunicare altri sentimenti e pensieri verso l'altro… le riflessioni proposte durante i laboriosi incontri peritali non sembrano aver influito sui comportamenti dei due genitori, che continuano nelle reciproche recriminazioni. Il padre permane nella sua ira e risentimento per le violenze subite dalla moglie sembra tuttora profondamente coinvolto nel teorema improprio che una moglie violenta non può che essere altrettanto una madre violenta… La madre… reagisce con altrettanta rabbia livorosa, presentandosi a sua volta reclamante e rivendicativa… I figli, che vivono comunque una buona relazione con ciascun genitore preso separatamente non essendo stati rinvenuti vissuti angosciosi afferenti la relazione con l'uno o l'altro dei genitori , mostrano segni inequivocabili di sofferenza per la qualità del conflitto fra gli stessi. Il dott. Vittorangeli concludeva quindi per un affido condiviso, inteso più come condivisione di obblighi che dei diritti al fine di far cessare la belligeranza fra i genitori, con collocamento prevalente presso il padre. Disciplinava le visite materne in forma libera e suggeriva di dare mandato ai Servizi Sociali di monitorare il nucleo affinché, in caso di mancato abbassamento del conflitto, i minori fossero agli stessi affidati. Purtroppo la situazione non è mutata neppure a distanza di quattro anni, come emerge dalla relazione depositata in data 2.12.2020 dai Servizi Sociali nella quale si dava atto che I due genitori sono immersi in un'elevata conflittualità che rischia di compromettere le capacità genitoriali… il protrarsi della loro conflittualità sta rischiando di far emergere nei minori un profondo disagio emotivo… il sig. YY rimane ancorato all'idea che solo ripristinando le condizioni precedenti W e J potranno ritrovare il loro equilibrio, scotomizzando il tempo e gli eventi degli ultimi mesi e i segnali di difficoltà espressi dai figli e rimanendo rigidamente nella convinzione di una manipolazione operata da parte della madre la signora XX appare più attenta e in ascolto dei bisogni dei figli, ma mantiene un comportamento che nelle sue modalità di maggiore inibizione e cautela può alimentare preoccupazioni, sia nei bambini con fantasie di perdita della figura materna, sia da parte del padre, che la vive come fragile e incapace nell'educazione dei figli. . Peraltro, contrariamente a quanto disposto con l'ordinanza presidenziale, dal marzo 2020 i minori si sono trasferiti definitivamente dalla madre e hanno incontrato il padre solo in modalità protetta fino a gennaio 2021. Dal mese di febbraio gli incontri, che si erano sempre svolti serenamente, si sono improvvisamente interrotti senza che si sia verificato un accadimento significativo che abbia determinato il rifiuto dei bambini a vedere il padre. . Si legge infatti nella relazione depositata in data 19.8.2021 che durante i primi incontri con il padre, il distacco dei bimbi dalla madre avveniva nella più totale serenità. I bambini salutavano la madre ed entravano nella macchina per recarsi a casa del padre. Da febbraio a questa parte il distacco dalla madre è stato impossibile , ed ancora in questi contesti i minori hanno sempre riso e scherzato con il padre, aperto i tanti regali ricevuti e non hanno mai dimostrato di aver bisogno dell'educatore in diverse occasioni, al momento del saluto, hanno manifestato il desiderio di rimanere più tempo con il padre. Da gennaio a questa parte si sono rifiutati di tornare dal padre. . Nonostante l'espletamento di una seconda consulenza tecnica, la situazione purtroppo è rimasta ancora invariata, come emerge dall'elaborato peritale depositato il 12.10.2021 dal dott. Gozzi ove si legge che la relazione tra i genitori è ormai logorata al punto che arriva ad inquinare tutto il resto. . Gli incontri con i genitori hanno evidenziato una modalità di pensiero basata su una funzione di scissione e proiezione . Entrambi sono convinti che la colpa del malessere dei figli sia da imputare al comportamento dell'altro e intravedono come soluzione quella di un rapporto più stretto fra loro e i bambini. Il consulente ha riscontrato una modalità di pensiero più legata ad una dimensione fantastica e magica ‘ i problemi cesseranno non appena J ed W torneranno da me', dice il papà, ‘andare a vivere a omissis   risolverebbe tutti i pensieri', dice la mamma . Il pensiero delle parti si è cristallizzato su tali posizioni e tutti i tentativi fatti nel corso della consulenza sono stati vani, non essendoci state aperture per dare una lettura diversa della situazione in essere. La modalità di scissione adottata dai genitori si è evidenziata anche nei bambini. Ha segnalato il CTU, infatti, che nei minori si ripete un pericoloso meccanismo, ovvero l'impossibilità di integrare le dimensioni affettive nei confronti dei genitori. Sembra quasi che non possano esistere le mezze misure, o un genitore è perfetto e degno di tutto l'amore e fiducia, oppure è cattivo e va allontanato. Tale dinamica si rivede nei bambini, i disegni fatti mostrano molto bene come anche W e J attualmente stiano attuando un pensiero scisso le figure umane divise a metà dal mare e non siano in grado di integrare. Ma se questo da una parte permette ai due bambini di salvare un genitore prima il papà, ora la mamma , è altrettanto vero che non permette loro di sviluppare una fiducia nel mondo e negli adulti e la possibilità di accettare che le persone che incontreranno nella loro vita possono essere sia buone che cattive. Non saper tollerare l'ambivalenza di una persona con la quale ci si relaziona vuole dire perdere quel rapporto non appena ci si sente traditi, smettere di avere fiducia, cosa che sta già accadendo in J il quale non vuole più andare a scuola, forse perché ha trovato una maestra o un compagno non perfetti. . Ed ancora La confusione che emerge fra bene e male, fra chi è buono e chi è cattivo, fra chi è degno di fiducia e chi invece no è il tratto saliente di questi incontri. Da questa dinamica bisogna in qualche modo difendersi, trovare una strada per proteggersi e dare un senso alle esperienze potenzialmente traumatiche che si vivono. Ecco allora che W prende una direzione più basata sull'intellettualizzazione si veda a questo proposito il termine che usa nel test sono entomofobica, oppure quello che di lei dice la mamma si imparava i libri a memoria , mentre invece J prende la via del ritiro sociale. Di fronte a qualcosa che non si capisce, che non si può capire, i due bimbi si difendono come possono e mettono in campo meccanismi di difesa che li possono proteggere. . Il dott. Gozzi, inoltre, ha rilevato dal marzo 2021 un graduale peggioramento della situazione dei bambini sia sul piano emotivo che scolastico. Tale circostanza è stata confermata anche dal dirigente della scuola il quale nel maggio 2021 ha comunicato ai genitori che entrambi i figli avevano maturato un numero di assenze molto elevato ciò aveva contribuito in maniera negativa alla crescita educativa e didattica dei bambini, soprattutto di J che dal 13 aprile risultava sistematicamente assente dalle lezioni cfr. doc.12 allegato alla costituzione del 13.9.2021 del convenuto nel terzo  sub -procedimento A ciò si aggiunga che dallo scorso settembre i minori non stanno assolvendo all'obbligo scolastico in quanto dalla data di inizio delle lezioni non si sono mai presentati a scuola, come emerge dalla relazione del 30.9.2021 dei Servizi Sociali e peraltro si sono trasferiti insieme alla madre a omissis , [Bari], sua città natale, a seguito di decisione unilaterale assunta dalla stessa, non essendo stata né condivisa con i Servizi affidatari né tanto meno autorizzata dal Tribunale. In siffatta situazione, invero, appare impraticabile l'affido esclusivo chiesto dalla ricorrente, mentre l'affido esclusivo al padre rischierebbe di incrementare la conflittualità tra i coniugi, aggravando di riflesso anche la situazione dei minori. A ciò si aggiunga che la distanza emotiva che attualmente si è creata con i figli non consentirebbe un adeguato rispecchiamento e una sufficiente sintonizzazione. Per quanto precede appare sicuramente più tutelante allo stato mantenere fermo l'affido ai Servizi Sociali. Quanto al collocamento, il consulente ha proposto un collocamento in luogo protetto dopo un periodo di osservazione di un mese da parte dei Servizi Sociali finalizzato a verificare se i bambini ricomincino a frequentare la scuola e a riprendere i contatti con il padre. Ebbene, ritiene il Collegio che sia pregiudizievole per J ed W attendere un ulteriore mese di osservazione prima dell'inserimento in struttura protetta, posto che la situazione relazionale è molto grave e nonostante tutti i tentativi posti in essere nell'ultimo anno e mezzo dal CTU e dagli operatori che seguono il nucleo dal 2015 non si è verificato alcun cambiamento. Inoltre, essendosi i minori trasferiti a omissis , [Bari], con la madre, dovrebbero essere investiti nuovi Servizi che, non conoscendo la situazione, non sarebbero in grado in così poco tempo di porre in essere gli interventi necessari per garantire la ripresa delle frequentazioni con il padre che, vivendo peraltro a omissis , Bologna , avrebbe difficoltà ad incontrare i minori. A ciò si aggiunga che questi verrebbero inseriti in una nuova scuola, con un programma didattico già sviluppato e con difficoltà che andrebbero a sommarsi alle fatiche psicologiche già presenti. Per quanto precede, si ritiene fondamentale e necessario collocare i minori immediatamente, per un periodo di almeno 1 anno, in una struttura protetta, che abbia le caratteristiche adeguate per un sostegno psicologico ed altamente educativo di W e J da individuarsi a cura dell'Ente affidatario il quale, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di omissis , [Bari], e, qualora se ne ravvisi la necessità, con l'ausilio della forza pubblica, dovrà prelevare i minori e accompagnarli nella struttura individuata. Tale soluzione non è stata accettata e condivisa dalla minore W che, sentita dal Giudice all'udienza del 21.10.2021, ha dichiarato di voler essere collocata presso la madre a omissis , [Bari], e ha finanche minacciato di togliersi la vita in caso di allontanamento dalla stessa. Ebbene, pur essendo vero che la Convenzione di New York del 1989 e la Convenzione di Strasburgo richiamate dalla difesa della ricorrente impongono al Giudice di tenere debitamente conto dell'opinione espressa dal minore , è altrettanto vero che le stesse non prevedono alcun obbligo per l'autorità giudiziaria di aderire a tale opinione tutte le volte in cui ritiene, sulla base delle risultanze istruttorie, che sia contraria al suo interesse. Inoltre, il divieto di intervento dell'A.G. nella vita privata e familiare di cui all'articolo 8 della CEDU trova eccezione quando sia necessario per proteggere la salute sia fisica che psicologica , i diritti e le libertà altrui. Ciò premesso, nella fattispecie in esame il collocamento in ambiente protetto, contrariamente a quanto asserito dalla difesa della XX, non viene disposto per punire la madre bensì per liberare i bambini dall'eccessiva pressione psicologica che vivono da anni cfr. CTU del dott. Gozzi pag. 31 e conseguentemente per garantire loro un percorso di crescita il più possibile sereno e positivo sicché l'intervento del Tribunale mira a proteggere e tutelare l'interesse di W e J. Ne consegue il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente aventi ad oggetto il collocamento dei minori presso di sé e il trasferimento a omissis , [Bari]. L'Ente affidatario dovrà sia regolamentare la frequentazione tra i bambini e i genitori in forma protetta, sia mettere a disposizione dei genitori i necessari interventi di sostegno alla genitorialità. In collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASL competenti per territorio, dovrà intraprendere ogni iniziativa necessaria al fine di riavvicinare W e J al padre e porre in essere tutti gli interventi di supporto psicologico per i minori, segnalando al Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per gli stessi. Si invitano entrambi i genitori ad attenersi concretamente ed effettivamente alle indicazioni dell'Ente affidatario e degli operatori dei Servizi Sociali nell'esclusivo interesse dei bambini. Stante la complessa situazione sopra descritta, il Tribunale non può sin d'ora prevedere chi sarà il genitore affidatario e collocatario dei minori all'esito del percorso comunitario, potendo tale decisione essere assunta solo al termine del predetto percorso. Ne consegue il rigetto delle domande in tal senso formulate dal convenuto. Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale Entrambe le parti, nel corso del giudizio, hanno chiesto che fosse dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'altro genitore. Tuttavia, mentre la ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni non ha più formulato tale domanda, sicché deve ritenersi che vi abbia rinunciato — non avendo negli scritti conclusivi argomentato sul punto —, parte convenuta ha insistito per avere la XX arbitrariamente deciso nel marzo del 2020 di trattenere i figli senza rispettare i provvedimenti giudiziari, dopo averli manipolati ed istigati, e per aver presentato nel luglio del 2020 una denuncia strumentale, per presunti abusi sessuali in danno dei minori, nei confronti del marito e del sig. D. Z. svolta al fine di screditare la figura del padre e allontanarlo dalla vita dei figli. Per quanto riguarda il procedimento penale promosso dalla ricorrente ai danni del convenuto e del sig. D. Z., in cui era stato richiesto incidente probatorio dal Pubblico Ministero e dal legale della parte offesa, quale esercente la responsabilità sui figli minori — incidente avente ad oggetto l'audizione di W e J —, all'udienza del 20.10.2021 il PM, avuto dal perito il chiarimento richiesto sulla situazione dei minori non è in grado di stabilire in quanto tempo la situazione si potrà risolvere per i minori , ha chiesto la revoca dell'incidente probatorio con restituzione degli atti al proprio ufficio e con riserva di valutare la possibile audizione dei minori in futuro cfr. docomma allegato alla nota del 20.10.21 del resistente . Essendo tale procedimento stato sospeso, non vi è prova allo stato della fondatezza delle accuse mosse dalla [ ]. A ciò si aggiunga che tali presunti abusi, che in base alle dichiarazioni rese da W all'udienza del 21.10.2021 sarebbero stati perpetrati dal padre nel corso degli anni di convivenza dal settembre 2015 al marzo 2020 , non sono emersi né dai riferiti della scuola, né dalla consulenza espletata nel 2016, né dalle molteplici relazioni dei Servizi Sociali depositate da settembre 2015 a giugno 2021, né durante i primi colloqui svolti con il dott. omissis nel periodo marzo - giugno 2021. Inoltre, dalle relazioni non è emersa alcuna paura da parte dei minori di entrare in contatto con il padre dopo l'estate del 2020, essendosi relazionati positivamente con lo stesso e avendo accettato volentieri il contatto fisico attraverso l'abbraccio iniziale cfr. relazione del 30.11.2021 della dott. omissis . Solo dal mese di febbraio 2021 gli incontri, che si erano sempre svolti serenamente, si sono improvvisamente interrotti e non hanno più avuto luogo nonostante tutti gli interventi posti in essere dagli educatori ai quali i bambini, soltanto in data 24.6.2021, hanno raccontato a ruota libera episodi del passato, esprimendo i loro vissuti. In quella circostanza W infatti ha detto di non voler vedere il padre perché le aveva fatto troppe cose brutte che prima non aveva raccontato per la vergogna di parlarne. . Nel medesimo colloquio J ha riferito di non voler incontrare il padre perché papà mi ha ficcato nella testa che la mamma era cattiva, quindi, quando ho potuto, non ci sono più voluto andare, perché volevo stare con la mamma , dichiarazione, a ben vedere, che stride con quanto dallo stesso narrato a scuola il 17.12.2020 alla educatrice dott.ssa T., ovvero che la mamma ci dice di dire delle cose cattive contro il papà e vuole che lo diciamo agli assistenti sociali per aiutarla con il giudice cfr. docomma 14 del fascicolo del convenuto nel 3  sub -procedimento . Pochi giorni dopo, ovvero nel mese di luglio 2021, W, sebbene nei precedenti incontri nulla avesse detto, per la prima volta ha raccontato al dott. Gozzi gli episodi violenti posti in essere nei loro confronti dal padre. A tal proposito il consulente si è espresso rispetto a quello che ha osservato direttamente al parco tra W e il YY, rilevando come la minore abbia descritto in modo difforme dal vero l'episodio cui aveva assistito prima delle vacanze estive il YY ha provato in tutti i modi a stimolare W per attivare dei momenti di gioco, compreso stimolarla fisicamente quando lei era sdraiata sulla panca. Era un momento inteso dal YY come gioco e di solletico W nel mese di settembre lo riporta come mi faceva malissimo alla pancia. In questa diversa narrazione c'è il momento presente della relazione padre/figli. Tutto quello che proviene dal papà è percepito come negativo, pericoloso e violento. . E' evidente quanto l'interpretazione dei bambini in questa fase incida nella percezione e nella descrizione dei comportamenti paterni. Un comportamento affettuoso, di solletico e di gioco, osservato direttamente dal CTU, viene descritto da W in modo negativo e doloroso, come se fosse eseguito con l'intento di dare fastidio e creare dolore. E' ancora più evidente la discrepanza tra la narrazione postuma di W a settembre e quanto accaduto durante l'incontro a luglio il papà aveva preso un regalo per entrambi, un libro. Per W < Il super libro delle ragazze intraprendenti> che W ha preso e sfogliato. Quando W si stendeva sulla panchina dicendo che era stanca, il papà le faceva il solletico e in qualche occasione lei ha sorriso. Si sono salutati con un abbraccio che W non voleva dare… Il blocco l'ho visto parzialmente in W, mi è sembrato che più volte volesse sfogliare il libro o ridere del solletico, ma non lo potesse fare. Forse più per una volontà sua che esterna. . Sulla base di tali elementi, appaiono palesemente inattendibili e poco credibili le dichiarazione rese da W in sede di audizione nel corso dell'udienza del 21.10.2021 in cui ha ribadito le violenze subite dal padre. Peraltro tali dichiarazioni sono state in parte smentite dalla stessa [ ] che, sentita subito dopo, ha confermato di essere venuta a conoscenza dei comportamenti maltrattanti e degli abusi sessuali solo nel luglio del 2020 e non nell'immediatezza, come invece ha raccontato W. Per quanto precede, sussistono molteplici elementi per ritenere insussistenti sia i maltrattamenti che gli abusi sessuali sicché è ragionevole presumere che la querela sporta nel luglio 2020 dalla XX fosse strumentale e svolta al fine di screditare la figura paterna e allontanare ulteriormente i figli dal padre. Occorre inoltre sottolineare che entrambi i bambini hanno definitivamente interrotto i rapporti con il padre a partire dal febbraio 2021, proprio quando la [ ] stava per predisporre la domanda di trasferimento di lavoro a omissis , [Bari], a seguito di decisione unilateralmente assunta e tenuta nascosta per ben tre mesi, non essendo stata né condivisa con i Servizi affidatari, con il CTU e con il padre, né tanto meno sottoposta all'attenzione del Tribunale contrariamente a quanto dalla stessa riferito agli assistenti sociali in data 9 settembre . Risulta, infatti, che tale circostanza sia emersa solo a giugno 2021 durante le operazioni peritali, quando, chiesti chiarimenti alla ricorrente, questa ha riferito al consulente di aver effettuato tale domanda nel mese di marzo per problemi economici ed organizzativi, mai prima evidenziati ed inoltre rimasti privi di riscontro. E' ragionevole presumere, quindi, che la scelta della ricorrente di tornare nella sua città natale abbia condizionato i figli, stante l'acclarato conflitto di lealtà evidenziato sia dai periti, che dai Servizi condizionamento materno che ha peraltro impedito di procedere all'incidente probatorio in sede penale diversamente non si comprenderebbe, infatti, il motivo per cui il PM ne ha chiesto la revoca. Occorre osservare peraltro che la ricorrente dal mese di marzo 2020, in violazione delle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale che avevano disposto il collocamento prevalente dei minori presso il padre e la regolamentazione delle visite materne, ha trattenuto presso di sé i minori, allontanandoli dal loro ambiente socio-familiare, allegando come motivazione la decisione dei bambini di stare con la mamma. Ciò ha ostacolato le relazioni tra padre e figli i quali, per circa nove mesi, si sono rifiutati di vederlo. Successivamente hanno avuto inizio incontri protetti che tuttavia si sono svolti positivamente solo fino a gennaio 2021, per poi successivamente interrompersi definitivamente dal mese di febbraio. Inoltre da settembre 2021 i minori si sono trasferiti a omissis , [Bari], a seguito di decisione unilaterale assunta dalla madre sicché il padre non vede, né sente i figli da circa 11 mesi. Tale condotta della XX, oltre a non essere giustificata, appare preordinata a porre in essere un ultimo tentativo per cercare di ostacolare la ripresa dei rapporti padre\figli, non essendo stata la ricorrente in grado di distinguere il piano delle relazioni tra coniugi gravemente compromesse da quelle delle relazioni genitore figli. E' peraltro documentato che nell'anno scolastico 2020-2021 entrambi i bambini hanno maturato un numero di assenze molto elevato circostanza questa che ha contribuito in maniera negativa alla crescita educativa e didattica degli stessi, soprattutto di J che dal 13 aprile è risultato sistematicamente assente dalle lezioni cfr. doc.12 allegato alla costituzione del 13.9.2021 del convenuto nel terzo  sub -procedimento E' altresì incontestato che dallo scorso settembre W e J non stiano assolvendo all'obbligo scolastico in quanto dalla data di inizio delle lezioni non si sono mai presentati a scuola. Tale condotta ha notevolmente pregiudicato i minori sia perché non stanno frequentando la scuola — con tutte le conseguenze che ne scaturiscono sul piano sociale e relazionale —, sia perché sono stati allontanati dal padre, rendendo ancora più complessa la relazione con lo stesso che è già compromessa da mesi. A ciò si aggiunga che nell'ultimo periodo la [ ] ha posto in essere un comportamento estremamente contraddittorio e incoerente. La stessa, infatti, all'udienza del 16.9.2021 ha dichiarato che, sebbene si fosse trasferita da luglio insieme ai figli a omissis , [Bari], era intenzionata a chiedere un'aspettativa per ritornare a Bologna, ove avrebbe vissuto in un appartamento in locazione di proprietà di una sua amica. Con verbale reso in pari data il Giudice ha disposto che i minori rientrassero a Bologna, affinché potessero ricominciare a frequentare la scuola e ha assegnato un termine per il deposito del predetto contratto locatizio. Con successiva nota del 17.9.2021 la difesa della ricorrente ha allegato, contrariamente a quanto asserito dalla stessa il giorno precedente, che la signora [ ] sarebbe andata a vivere in un appartamento dell' ex  compagno, avendo stipulato un contratto di locazione transitorio della durata di tre mesi contratto che tuttavia non veniva prodotto in atti . Disattendendo nuovamente un provvedimento giudiziario, alla fine di settembre la [ ] è rientrata nella sua città natale, ponendo a sostegno di tale scelta l'impossibilità di prendere servizio a Bologna anziché nella sede assegnata di cui però non vi è prova e il rifiuto dei figli sia di frequentare la scuola a omissis , [Bologna], ove erano già iscritti, sia di incontrare la figura paterna. Ne discende che va dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di [ ] nei confronti dei figli J ed W per evitare che, in futuro, il protrarsi delle condotte negative della madre possa ancora pregiudicare i minori. Sulla domanda di risarcimento danni Entrambe le parti nel corso del giudizio, precisamente nell'ambito del secondo  sub -procedimento, hanno chiesto il risarcimento dei danni  ex  articolo 709  ter  c.p.c Tuttavia, mentre la ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni non ha più formulato tale domanda, sicché deve ritenersi che vi abbia rinunciato — non avendo negli scritti conclusivi argomentato sul punto —, parte convenuta ha insistito nell'istanza per i reiterati inadempimenti da parte della [ ] ai provvedimenti inerenti l'affidamento di W e J. Ebbene, l'articolo 709- ter  c.p.comma prevede la possibilità di adottare provvedimenti sia in caso di controversie insorte fra i genitori per l'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento, sia in caso di gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalità di affidamento,  . In questa ultima ipotesi, la funzione giudiziale si esplica nell'applicazione delle misure specificamente indicate, costituite o dall'ammonizione del genitore inadempiente o dalla condanna al risarcimento del danno del genitore inadempiente nei confronti del minore o dalla condanna al risarcimento del danno del genitore inadempiente nei confronti dell'altro genitore o dall'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, e dunque in un intervento non più compositivo del conflitto in atto, ma sanzionatorio nei confronti del genitore che, in violazione del superiore interesse del minore, abbia trasgredito i provvedimenti adottati a tutela della prole. L'intervento del giudice è, quindi, improntato ad una sostanziale coartazione all'adempimento dei doveri genitoriali a fronte della ritenuta lesione dell'interesse del minore attraverso gli specifici rimedi elencati, che assolvono ad una funzione non tanto compensativa, essendo la misura del risarcimento commisurata alla gravità oggettiva e soggettiva del comportamento lesivo e non invece all'entità del danno subito, ma soprattutto punitiva o comunque improntata, sotto forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi familiari che, attesa la loro natura personale, non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta. Ratio  della disposizione è prevedere l'adozione di provvedimenti sanzionatori che, anche in funzione deterrente, inducano i genitori al rispetto dei provvedimenti di affidamento delle prole, al fine di garantire il pieno diritto bigenitorialità, diritto inviolabile del minore e del genitore. Tanto premesso, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame la domanda del YY di condanna della XX al risarcimento dei danni deve essere accolta, per le medesime motivazioni che hanno condotto alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. E' emerso infatti che la ricorrente con il suo comportamento ha ostacolato i rapporti tra padre e figli che si sono definitivamente interrotti da 11 mesi e ha assecondato la loro decisione di non frequentare la scuola, circostanza questa che contribuisce in modo negativo alla crescita degli stessi. In merito alla quantificazione del danno, l'importo da porre a carico della madre deve essere determinato in Euro 500,00 oltre interessi dalla data della decisione all'effettivo soddisfo per il resistente da corrispondere direttamente allo stesso e in pari importo per ciascun figlio da versare al padre onerato di vincolare la somma su libretto postale con vincolo pupillare. Sui provvedimenti economici Stante il collocamento dei minori in struttura protetta, nessun contributo va posto a carico dei genitori. L'accertamento della addebitabilità della separazione coniugale alla XX esclude in radice il diritto della stessa ad ottenere un assegno di mantenimento da parte del marito la relativa domanda svolta nei confronti del YY va, dunque, respinta, mancandone i necessari presupposti di cui all' articolo 156, comma 1, c.comma . In ogni caso, a prescindere dall'accoglimento dell'addebito della separazione, la domanda della ricorrente va altresì rigettata per avere pacificamente intrapreso una relazione stabile con il nuovo compagno quando viveva a Bologna e ciò indipendentemente dalla circostanza che tale relazione ora sia cessata, costituendo principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui « In tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica. » cfr. Cassazione numero 32871 del 19/12/2018 . Sulle spese di lite In considerazione dell'esito della lite e del mutamento di alcune domande formulate dal resistente solo in sede di precisazione delle conclusioni in merito all'affido, collocamento e diritto di visita, concorrono giusti motivi per condannare la ricorrente a rifondere al convenuto 1/2 delle spese processuali, dichiarandole compensate tra le parti per il restante 1/2. La relativa liquidazione, per la quale la difesa del resistente ha presentato una propria notula, è fatta in dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. numero 55/2014 attualmente in vigore scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 , aumentati del 30%, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta, anche per la parte relativa ai tre sub-procedimenti. I compensi spettanti ai CTU, liquidati con separato decreto agli atti, vengono posti definitivamente a carico solidale delle parti. P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone 1. ACCOGLIE la domanda di addebito della separazione proposta da [ ] nei confronti di [ ] e, per l'effetto, dichiara che la separazione coniugale è addebitabile in via esclusiva alla odierna ricorrente 2. RESPINGE la domanda di addebito della separazione proposta da [ ] nei confronti di [ ], in quanto infondata 3. CONFERMA l'affido dei minori W e J ai Servizi Sociali del Comune di omissis , [Bologna] 4. DISPONE che i minori siano collocati immediatamente, per un periodo di almeno 1 anno, in una struttura protetta, che abbia le caratteristiche adeguate per un sostegno psicologico ed altamente educativo di W e J da individuarsi a cura dell'Ente affidatario, 5. DISPONE che i Servizi affidatari, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di omissis , [Bari], e, qualora se ne ravvisino la necessità, con l'ausilio della forza pubblica, prelevino i minori e li accompagnino nella struttura che verrà da loro individuata, 6. DISPONE che l'Ente affidatario regolamenti la frequentazione tra i bambini e i genitori in forma protetta e metta a disposizione dei genitori i necessari interventi di sostegno alla genitorialità, 7. DISPONE che l'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASL competenti per territorio, intraprenda ogni iniziativa necessaria al fine di riavvicinare W e J al padre e ponga in essere tutti gli interventi di supporto psicologico per i minori, segnalando al Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per gli stessi, 8. INVITA entrambi i genitori ad attenersi concretamente ed effettivamente alle indicazioni dell'Ente affidatario e degli operatori dei S.S. nell'esclusivo interesse dei bambini, 9. DICHIARA la decadenza dalla responsabilità genitoriale di [ ] nei confronti dei figli W e J, 10. RIGETTA la domanda di assegno per il proprio mantenimento articolata dalla ricorrente, 11. RIGETTA la domanda avente ad oggetto il trasferimento dei minori a omissis , [Bari], articolata dalla ricorrente, 12. RIGETTA la domanda, formulata dal resistente, volta ad ottenere l'affido esclusivo dei minori e il collocamento presso di sé all'esito del percorso comunitario 13. CONDANNA [ ], ai sensi dell'articolo 709- ter  II comma c.p.c., al risarcimento del danno in favore di YY nella misura di Euro 500,00 oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo 14. CONDANNA [ ], ai sensi dell'articolo 709- ter  II comma c.p.c., al risarcimento del danno in favore dei figli J ed W, nella misura di Euro 500 ciascuno, oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo, importi da versare al padre con obbligo di quest'ultimo di vincolare le somme con vincolo pupillare 15. CONDANNA la ricorrente a rifondere al convenuto ½ delle spese processuali che in tale proporzione liquida in euro 4.715,10, dichiarandole compensate tra le parti per il restante ½, 16. PONE DEFINITIVAMENTE a carico solidale della parti le spese di entrambe le CTU Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di omissis , [Bologna].