Per i Giudici è evidente la pericolosità dell’animale, come certificato anche dall’Azienda sanitaria. Significativa, poi, anche l’inadeguatezza mostrata dalla padrona, che nell’occasione della drammatica aggressione al bambino ha affidato il quadrupede alla figlia, rivelatasi non in grado di tenerlo sotto controllo.
Legittimo il sequestro del cane dimostratosi pericoloso. Inequivocabili i comportamenti aggressivi dell'animale , con particolare riferimento all'episodio più grave, ossia l'azione violenta ai danni di un bambino di appena 2 anni. Rilevante anche l'inadeguatezza mostrata dalla padrona. Concordi Giudice di pace e Tribunale non in discussione «il sequestro preventivo di un cane lupo adulto di taglia grande» adottato «nei confronti della proprietaria dell'animale, co indagata per lesioni colpose ed omessa custodia , in relazione all' aggressione compiuta dal cane , alla fine di maggio del 2021, ai danni di un bimbo di 2 anni». Nel contesto della Cassazione, però, la donna chiede di poter riavere il fidato amico a quattro zampe. E a questo scopo ella ricorda che «era impegnata al lavoro» quando l'animale aveva aggredito il bambino, e aggiunge che, comunque, «prima di uscire di casa, aveva lasciato il cane regolarmente custodito tra le mura domestiche». Impossibile, quindi, sostiene la donna, addebitarle alcuna responsabilità per la drammatica aggressione subita dal bambino di 2 anni, non avendo ella in quei momenti «né potere di vigilanza né potere effettivo di controllo sul cane». In aggiunta, poi, la donna ritiene non siano provati «i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo» alla base del sequestro dell'animale, poiché, osserva, «il fatto è di fine maggio del 2021, la visita del servizio veterinario pubblico è del 30 maggio 2021, la querela è di metà luglio del 2021» mentre «il sequestro è del 20 agosto 2021, quindi circa tre mesi dopo i fatti, tre mesi durante i quali non si sono registrati altri episodi di aggressione o morsicatura» da parte del cane. Ragionando in questa ottica, quindi, la donna ritiene che «il provvedimento di sequestro» sia privo di senso «sia pratico che giuridico». Per i giudici della Cassazione, però, è impossibile accettare l'estraneità della donna a fronte dell'aggressione compiuta dal suo cane ai danni di un bambino di appena 2 anni. Anche perché si è appurato che «la conduttrice materiale del cane, al momento dell'aggressione al bambino, era la figlia della padrona» e che la giovane «non è stata in grado di condurre correttamente l'animale, avendolo tenuto fuori casa senza la museruola, così violando quanto era stato espressamente prescritto dal ‘Servizio veterinario' a seguito delle plurime aggressioni già poste in essere dal cane in precedenza». Inoltre, un testimone ha raccontato che «la ragazza è rimasta impietrita davanti all'aggressione realizzata dal cane ai danni del bambino». Logico, quindi, spiegano i Giudici, ritenere negligente la padrona dell'animale , poiché ella «non ha impedito che il cane fosse condotto fuori casa da una persona non adeguata – la figlia convivente – ed in dispregio delle prescrizioni già impartite dal Servizio veterinario ». Evidente, quindi, la colpa della donna , che, in qualità di proprietaria del cane , deve rispondere delle lesioni cagionate dall'animale al bambino , avendone affidato la custodia a una persona «non in grado di esercitare sul quadrupede un effettiva controllo». Da respingere anche la tesi difensiva centrata sulla presunta «mancanza di attualità e di concretezza del pericolo». Su questo fronte i giudici sottolineano che «il cane si era reso già autore di quattro aggressioni e perciò era stato già condotto in canile» per poi essere riconsegnato alla padrona «con stringenti prescrizioni, che però sono state violate». Proprio alla luce delle chiare indicazioni date dal Servizio veterinario è evidente che «né la donna né la figlia si sono dimostrare in grado di gestire in concreto un cane che l'Azienda sanitaria ha ritenuto oggettivamente pericoloso».
Presidente Serrao – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale per il riesame di Monza il 9 settembre - 9 ottobre 2021 ha confermato il decreto con cui il giudice di pace di Monza il 20-23 agosto 2021 ha ordinato il sequestro preventivo di un cane lupo cecoslovacco adulto di taglia grande nei confronti della proprietaria dell'animale, R.R.A., che è co indagata per lesioni colpose ed omessa custodia, in relazione all'aggressione, avvenuta il omissis , di un bimbo di due anni da parte di tale cane. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza la signora R., tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con cui lamenta violazione di legge in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro sia quanto al fumus commissi delicti sia quanto al periculum in mora. 2.1. Quanto al fumus, si assume che il Tribunale si sarebbe limitato ad una riconduzione astratta del fatto alla fattispecie contestata, senza tenere conto delle risultanze processuali che, invece, avrebbero consentito, dopo la verifica in concreto, la revoca o l'annullamento del sequestro. Richiamati precedenti di legittimità stimati pertinenti, si sottolinea come al momento del fatto la proprietaria fosse impegnata al lavoro e come, prima di uscire, avesse lasciato il cane regolarmente custodito dentro casa. Ne consegue che la ricorrente non potrebbe ritenersi responsabile dell'accaduto solo in quanto proprietaria, non avendo in realtà posto in essere nessuna condotta colposa, e ciò nemmeno se, in ipotesi, avesse autorizzato la figlia ad uscire portando a passeggiare il cane, in quanto l'animale aveva sia il guinzaglio che la museruola come prescritto dalla A.S.L. a causa di precedenti aggressioni , non potendo prevedere che in un secondo momento la museruola sarebbe stata tolta. La ricorrente, quindi, non aveva nel caso di specie nè potere di vigilanza nè potere effettivo di controllo sul cane. 2.2. Quanto al periculum in mora, si evidenzia che difetterebbero i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo poiché il fatto è di fine omissis , la visita del servizio veterinario pubblico è del omissis , la querela è del omissis , il sequestro è del omissis , quindi di circa tre mesi dopo i fatti, tre mesi durante i quali non si sono registrati altri episodi di aggressione o morsicatura donde - si assume - la vanificazione del senso sia pratico che giuridico del provvedimento di sequestro, di cui si chiede l'annullamento. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 14 febbraio 2002 ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Il ricorso non si confronta con l'effettivo contenuto del provvedimento impugnato e reitera temi già sviluppati e risolti dal Tribunale per il riesame. 2.1. Nel sostenere l'assoluta estraneità della ricorrente rispetto al reato, trascura che il provvedimento impugnato ha ritenuto che la conduttrice materiale del cane al momento dell'aggressione al bambino è la figlia della signora R., G.F , la quale non è stata in grado di condurre correttamente lo stesso, avendolo tenuto fuori casa senza la museruola, così violando quanto era stato espressamente prescritto dal servizio veterinario a cause della plurime aggressioni già poste in essere dal cane in precedenza la ragazza, inoltre, secondo quanto riferito da un teste, è rimasta impietrita davanti all'aggressione porta dal cane al bambino. Il Tribunale, quindi, ha spiegato in maniera logica e congrua che la donna è stata negligente nel non impedire che il cane fosse condotto fuori dall'abitazione da persona non adeguata la figlia indicata come convivente ed in dispregio delle prescrizioni già impartite. In relazione alla posizione di garanzia della ricorrente, la sentenza impugnata fa buon governo del principio secondo cui il proprietario di un cane risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale anche qualora ne abbia affidato la custodia a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia Sez. 4, numero 36151 del 21/09/2021, Rizzo, non mass. Sez. 4, numero 31874 del 27/6/2019, Giambellucca, Rv. 276705 Sez. 4, numero 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271329 Sez. 4, numero 30548 del 13/04/2016, Bregantini, non mass. Sez 4, numero 34765 del 3/4/2008, Morgione e altro, Rv. 240774 . 2.2. Nell'affermare la mancanza di attualità e di concretezza del pericolo, la ricorrente non si confronta con la motivazione, ove si dà atto che il cane si era reso già autore di quattro aggressioni, che era già stato già condotto in canile ed infine riconsegnato con stringenti prescrizioni, che tali prescrizioni sono state violate, che nè la ricorrente nè la figlia si sono dimostrare in grado di gestire in concreto un cane che la A.S.L. ha ritenuto oggettivamente pericoloso e che comunque risulta, dalla stessa relazione del consulente di parte privata, essere ottimamente gestito nella struttura convenzionata con il Comune in cui si trova ricoverato. La decisione impugnata è peraltro coerente con il principio secondo il quale In tema di sequestro preventivo impeditivo, ai fini della sussistenza del periculum in mora richiesto dall' articolo 321 c.p.p. , comma 1, è sufficiente che la cosa pertinente al reato assuma carattere strumentale rispetto all'agevolazione della commissione di altri reati, anche se non della stessa specie di quello già consumato e per cui si procede Sez. 3, numero 30632 del 13/10/2020, Di Martino, Rv. 280018 . 3.Consegue la statuizione in dispositivo. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. numero 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.