Sotto processo per una singola cessione di droga: legittimo solo il sequestro del relativo denaro incassato

Vanno restituiti allo spacciatore gli ulteriori soldi rinvenuti in suo possesso. Irrilevante il fatto che essi siano comunque frutto di precedenti episodi di spaccio di droga.

Legittimo nei confronti dello spacciatore il sequestro del denaro incassato per la singola cessione di droga che lo ha fatto finire sotto processo. Impossibile, invece, sottrargli l'ulteriore denaro rinvenuto nelle sue tasche, anche se esso è frutto di precedenti vendite di sostanze stupefacenti. A finire sotto processo è uno straniero, beccato a spacciare droga . Il singolo episodio accertato dalle forze dell'ordine è sufficiente per dare solidità all'impianto accusatorio, e così l'uomo opta per il patteggiamento, accettando la pena concordata e subendo anche la confisca del denaro sequestratogli in occasione della singola cessione di droga che lo ha fatto finire nei guai con la giustizia. Proprio su quest'ultimo, però, l'uomo si sofferma col ricorso in Cassazione, lamentando, tramite il proprio legale, di avere subito un'ingiustizia, poiché, a suo dire, gli è stata confiscata «una somma di denaro – 400 euro – in eccesso rispetto ai 20 euro» incassati per la vendita della singola dose oggetto del procedimento penale. I Giudici di terzo grado ricordano, in premessa, che «è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti». E nella vicenda riguardante lo straniero, aggiungono, «correttamente è stata confiscata la somma di 20 euro, corrispettivo della cessione di stupefacenti» a lui contestata. A essere ritenuto illegittimo è il passaggio successivo, quello cioè con cui è stata decisa anche «la confisca della restante somma di denaro – 400 euro –» rinvenuta «in possesso dell'uomo». Difatti, «anche ad ammettere che tale somma sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti», spiegano i Giudici, «essa non costituisce» comunque «il profitto del reato in contestazione ma, eventualmente, di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con introito del relativo corrispettivo». Di conseguenza, non essendoci collegamento tra il reato compiuto dall'uomo e la somma di danaro, eccedente i 20 euro provento della singola cessione, rinvenuta nella sua disponibilità, allora va esclusa la possibilità che essa venga confiscata. In conclusione, quindi, allo straniero vanno restituiti prontamente i 400 euro sottrattigli in occasione dell'intervento delle forze dell'ordine in occasione della singola cessione di droga che lo ha fatto finire sotto processo.

Presidente Criscuolo – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. C.O.W. ricorre avverso la sentenza emessa in data 10 marzo 2021, con la quale il Tribunale di Genova gli applicava, con riferimento al reato di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, comma 5, la pena concordata e disponeva la confisca del denaro in sequestro. 2. Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro di quattrocento Euro, in eccesso rispetto ai venti Euro pagati per l'acquisto della singola dose oggetto della cessione ai fini di spaccio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. In caso di patteggiamento, pur dovendosi ritenere le statuizioni afferenti alle pene accessorie e alle misure di sicurezza fuori dalla disponibilità delle parti, il giudice, nel disporre una di tali misure, nel caso in cui l'applicazione sia facoltativa, deve esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla e la cornice normativa all'interno della quale ha inserito tale determinazione articolo 240 c.p. , articolo 240-bis, D.P.R. numero 309 del 1990 , articolo 73, comma 7-bis, D.P.R. numero 309 del 1990 , articolo 85-bis . Inoltre, pur riconoscendosi la possibilità di procedere alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, in relazione al reato previsto dal D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, comma 5, deve ribadirsi che ciò è consentito solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'articolo 73, comma 7-bis, e cioè quando il denaro costituisca il prezzo o il profitto del reato e non anche ai sensi del D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 85-bis che richiama l' articolo 240-bis c.p. . Poiché, infatti, l'articolo 73, comma 7-bis prevede, tra le altre ipotesi, anche quella della confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato e cioè il lucro o vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione di esso Sez. Unumero 03/07/1996, Chabrui, Rv. 205707 , è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti, qualora questo sia il reato per cui si procede. 3. Nel caso in esame, pertanto, è stata correttamente confiscata la somma di venti Euro, e cioè del corrispettivo della cessione di 0,47 di cocaina/crack contestata all'imputato non è, invece, dato comprendere su cosa il giudice abbia basato la sua determinazione di confiscare la restante somma di denaro della quale C. è stato trovato in possesso 400,00 Euro . Anche ad ammettere che tale somma sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma, eventualmente, di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con introito del relativo corrispettivo. 4. Pertanto, venendo meno il nesso di pertinenzialità tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro, eccedente i venti Euro provento della cessione, rinvenuta nella sua disponibilità, la stessa non può essere confiscata con riferimento al reato contestato e la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di 400,00 Euro, eccedente il profitto del reato, disponendone la restituzione all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di 400 Euro, eccedente il profitto del reato, disponendone la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell 'articolo 626 c.p.p