Riprende vigore l’accertamento nei confronti di un professionista italiano che ufficialmente risulta risiedere a Montecarlo, con tanto di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. A dare solidità all’idea che egli abbia mantenuto il proprio centro di interessi in Italia ci sono non solo alcuni redditi ma anche contratti di locazione e partecipazioni societarie.
Non basta al cittadino l'iscrizione – con connessa assidua frequentazione – a club socio-ricreativi e culturali in una città estera per escludere la residenza in Italia e per liberarsi perciò delle pretese avanzate dal Fisco . Reddito. All'origine del contenzioso c'è l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito imponibile , per l'anno 2006, di un professionista italiano, richiedendo, ovviamente, maggiori imposte. Per il Fisco «il contribuente, pur essendo iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, va considerato come fiscalmente residente in Italia», preso atto della sua forte presenza in Italia. Questa prospettiva, condivisa dai giudici tributari di primo grado, viene censurata dalla Commissione tributaria regionale, che depotenzia l'avviso di accertamento emesso dal Fisco e osserva che «la certificazione e la complessiva documentazione allegate dal contribuente ne dimostrano la residenza all'estero , superando le incongruenze derivanti dal riscontro di una sovrapposizione e coesistenza di pluralità di residenze nel Regno Unito e a Montecarlo», sovrapposizione da cui, a dirla tutta, «l'Agenzia delle Entrate ha tratto il convincimento che la residenza effettiva del contribuente sia in Italia». Interessi. Col ricorso in Cassazione, l'Agenzia delle Entrate contesta la decisione di secondo grado e ricorda come sia necessario «valorizzare i legami personali e professionali, evincibili dalla presenza fisica del contribuente e dei suoi familiari in uno Stato» oltre che «dalla disponibilità di un'abitazione» e «dal luogo di esercizio delle attività professionali e, comunque, degli interessi patrimoniali». In questa ottica non è sufficiente il materiale messo sul tavolo dal contribuente , il quale ha dedotto «la propria residenza all'estero sulla base di certificazioni ufficiali e pubbliche», ma ha anche fornito «prove concrete e tangibili a – iscrizione a club socio-ricreativi e culturali – » secondo i giudici tributari regionali «praticamente incompatibili con il mantenimento in Italia del centro dei propri interessi» Su questo fronte i giudici di terzo grado ribattono ricordando che «deve considerarsi soggetto passivo» rispetto al Fisco «il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisce in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali». E nella vicenda presa in esame sono emersi, sottolineano i giudici, alcuni elementi che inchiodano il contribuente, ossia «la locazione in una città italiana di un immobile ad uso abitativo, indicato quale sede fiscale personale e della propria famiglia il contratto di locazione, sempre nella stessa città, di due posti auto, le partecipazioni a vario titolo, quale socio o rappresentante legale, in alcune società aventi sede in Italia», senza dimenticare, infine, «i redditi conseguiti in Italia» dal contribuente e «risultanti dai modelli 770 dei sostituti d'imposta». Logico, quindi, presumere che il contribuente abbia ancora in Italia « la sede principale dei propri affari ed interessi economici» nonché «dei rapporti affettivi». Questa la prospettiva tracciata dai magistrati della Cassazione, prospettiva di cui dovranno tenere conto i giudici tributari regionali, chiamati a prendere di nuovo in esame l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate.
Presidente Cirillo - Relatore Federici Rilevato che L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza numero 798/34/2014, depositata il 12.06.2014 dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento notificato a C.d.C. N. Con l'atto impositivo l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito imponibile dell'anno 2006, richiedendo maggiori imposte a titolo di Irpef, addizionali ed Iva, oltre che sanzioni. Ciò sul presupposto che il contribuente, pur iscritto all'AIRE, dovesse considerarsi fiscalmente residente in Italia sulla base dei riscontri riportati nell'atto impositivo. Era seguito il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino nella sentenza numero 106/08/12, che aveva rigettato le ragioni del C.d.C. , accolte invece dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte con la pronunzia ora al vaglio della Corte. Il giudice d'appello ha ritenuto che a certificazione e la complessiva documentazione allegata dal contribuente avesse inequivocamente dimostrato la sua residenza estera, superando le denunciate incongruenze derivanti dal riscontro di usa sovrapposizione e coesistenza di pluralità di residenze nel Regno Unito e a Montecarlo, da cui l'Agenzia delle entrate aveva tratto il convincimento che la residenza effettiva del contribuente fosse in Italia. La ricorrente ha censurato la decisione con un unico motivo, cui aia resistito il C.d.C. , denunciandone l'inammissibilità e comunque nel merito alla sua infondatezza, e a sua volta spiegando ricorso incidentale in relazione alla statuizione del giudice regionale sulle spese. Nell'adunanza camerale del 28 ottobre 2021 la causa è stata trattata e decisa. La difesa del contribuente ha anche depositato memoria ai sensi dell' articolo 380 bis.1 c.p.c. . Considerato che con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, articolo 2 nonché dell' articolo 43 c.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, perché erroneamente il giudice regionale ha ritenuto che la documentazione e gli elementi prodotti dal contribuente dimostrassero la residenza estera del C.d.C. . La ricorrente dopo aver riportato il testo del D.P.R. numero 917 del 1986, articolo 2, comma 2, e dell' articolo 43 c.c. , che ai fini delle imposte attribuisce rilevanza alla residenza anagrafica, oppure al domicilio o alla residenza secondo la definizione resa nel codice civile, fa appello alla giurisprudenza Euro-unitaria, che valorizza i legami personali e professionali, evincibili dalla presenza fisica del contribuente e dei suoi familiari in uno Stato, dalla disponibilità di una abitazione, dal luogo di esercizio delle attività professionali e comunque dagli interessi patrimoniali. Ha evidenziato che, ove sussistenti indicazioni contrastanti, la medesima giurisprudenza ha avvertito la necessità di operare un giudizio di prevalenza, con preponderanza, in ultima analisi, dei legami personali su quelli professionali, privilegiando il criterio di effettività. A tal fine ha invocato anche la giurisprudenza della Corte di legittimità. Ha quindi denunciato che il giudice regionale non ha fatto applicazione di tali principi. Il motivo è fondato. Nella sentenza impugnata il giudice d'appello, dopo aver rappresentato le rispettive posizioni, si è soffermato sulle emergenze processuali, e, con riguardo a quella del contribuente ha affermato che lo stesso non si è limitato a dedurre il fatto della propria residenza all'estero sulla base di certificazioni ufficiali e pubbliche che pure sono state prodotte ma ha fornito anche prove concrete e tangibili attestati di iscrizioni e assidua frequenza a club socio-culturali e ricreativi praticamente incompatibili con il mantenimento in Italia del centro dei propri interessi . Ha quindi esaminato la documentazione allegata dall'ufficio, sostenendo che l'attestazione delle autorità fiscali britanniche, secondo cui il C. non era fiscalmente residente nel Regno Unito, in realtà non risultava mai prodotta in giudizio ed era comunque contraddetta dalla produzione documentale del contribuente. Quanto agli altri elementi addotti dall'ufficio ne ha considerato l'insufficienza. Sennonché, così ragionando, ha del tutto ignorato le regole ed i principi applicabili al caso di specie e in particolare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e da quella Euro-unitaria. In materia la Corte di legittimità ha evidenziato che ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, articolo 2 e dell' articolo 43 c.c. , deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte dei periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come emergenti da elementi presuntiv cfr. Cass., 16 gennaio 2015, numero 678 , nella quale Si fa riferimento alla collocazione della famiglia e dell'abitazione principale in Italia 8 ottobre 2020, numero 21694 . Ciò che viene valorizzato è soprattutto la presenza di elementi significativi, quali l'acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un'abitazione, nella quale trascorrere diversi periodi dell'anno, e ciò a prescindere anche dall'iscrizione del soggetto nell'AIRE cfr. Cass., 19 maggio 2010, numero 12259 29 dicembre 2011, numero 29576 . I requisiti sono stati ulteriormente perimetrati dalla giurisprudenza Euro-unitaria. La Corte di Giustizia ha più volte ribadito l'importanza della verifica dell'ubicazione del centro di interessi principali, quale luogo abituale della gestione degli interessi medesimi, che sia riconoscibile a terzi cfr. CGUE 12 luglio 2001, numero 262 , nel procedimento C-262/99, Paraskevas Louloudakis 7 giugno 2007, in causa C-156/04, Commissione c. Grecia . Ebbene, nel caso di specie la sentenza rileva come l'Ufficio avesse allegato una serie di elementi presuntivi, quali la locazione di un immobile in Torino ad uso abitativo, indicato dal contribuente medesimo quale sede fiscale propria e della propria famiglia il contratto di locazione, sempre in Torino, di due posti auto le partecipazioni a vario titolo, quali socio e/o rappresentante legale in alcune società aventi sede in Italia i redditi conseguiti in Italia e risultanti dai modelli 770 dei sostituti d'imposta. A fronte di tali elementi la sentenza sembra valorizzare invece gli elementi addotti dal contribuente, che però poi si riducono alla sola menzione degli attestati di iscrizioni e assidua frequenza a club socio-culturali e ricreativi all'estero. Appare evidente che conclusioni che si fondano su riscontri comparativi del tutto eccentrici rispetto alle presunzioni, che invece la giurisprudenza richiede per identificare la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché anche dei rapporti affettivi del contribuente, non fanno applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di soggettività fiscale passiva del cittadino italiano, pur residente all'estero, così come della giurisprudenza unionale. La sentenza va pertanto cassata. Con il ricorso incidentale il contribuente ha censurato la pronuncia, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell' articolo 92 c.p.c. , comma 2, in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 per aver erroneamente compensato le spese processuali. La cassazione della sentenza comporta l'inammissibilità del motivo per sopraggiunta carenza di interesse. Il processo va rinviato alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che in altra composizione, oltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dovrà riesaminare la controversia tenendo conto dei principi di diritto qui enunciati. P.Q.M. Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del presente giudizio dichiara la inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale.