Contrassegno invalidi: la validità non è limitata al territorio del Comune che lo ha rilasciato

«Non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale, così pervertendo lo scopo della legge […]».

Il Tribunale di Roma rigettava l'impugnazione di L.C. avanzata contro il rigetto dell'opposizione presentata davanti al Giudice di Pace avverso il verbale elevato dalla polizia per avere la stessa transitato con la sua autovettura nella corsia destinata ai mezzi pubblici. Secondo il Tribunale, infatti, la circostanza che a bordo del mezzo si fosse trovato anche il padre disabile della donna provvisto di regolare contrassegno, non rilevabile dal sistema automatico, non bastava a giustificare il transito nell'area interdetta, dovendo la persona autorizzata comunicare preventivamente tale diritto al Comune di transito, essendo diverso rispetto a quello che aveva rilasciato l'autorizzazione. L.C. ricorre in Cassazione, denunciando, tra i vari motivi, violazione o falsa applicazione degli articolo 36 e 38 d.lgs. numero 285/1992, 11, comma. 4, d.P.R. numero 610/1996, 381 reg. att. esecuzione C.d.S. Secondo la ricorrente, il giudice di Appello non ha tenuto conto del fatto che l'autorizzazione riguardi la persona del disabile e che, siccome non è collegata ad un veicolo in particolare, ne autorizzi il transito su qualsiasi mezzo, purché sia posto a servizio della persona autorizzata. Inoltre, la ricorrente contesta anche l'imposizione, da parte del giudice, dell'onere, non previsto dalla legge, secondo cui la persona trasportata sarebbe tenuta previamente a segnalare l'utilizzo del “tagliando invalidi” nel territorio di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la suddetta autorizzazione. La doglianza è fondata. In tema di sanzioni amministrative, infatti, «il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale» Cass. numero 719/2008 . L'autorizzazione, quindi, non può trovare un ostacolo nelle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio. Pertanto, nel caso del controllo automatico, qualora sia effettuato in modo tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando sul cruscotto «ove il predetto ente non voglia esporsi a elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l'utente della strada, se del caso contattando previamente l'intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico». La Suprema Corte, infatti, chiarisce che «non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull'addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'ente locale territoriale, così pervertendo lo scopo della legge semmai, si tratterebbe di adeguare i sistemi automatizzati alla fattispecie, sperimentando, ad es., meccanismi di verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza nel mentre, nel resto trattasi di accertamenti e verifiche di merito in ordine alla correttezza del transito di competenza dell'ente, il cui esito non può porsi presuntivamente a carico del soggetto autorizzato». Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Presidente Orilia – Relatore Grasso Ritenuto che il Relatore ha formulato la seguente proposta ritenuto che la vicenda qui al vaglio, sulla base di quanto riporta la sentenza impugnata, può sintetizzarsi nei termini seguenti - il Giudice di pace rigettò l'opposizione avanzata da C.L. avverso il verbale elevato dalla Polizia locale del Comune di Roma, perché la propria autovettura era stata registrata da apposito sistema automatico transitare nella corsia riservata ai mezzi pubblici - il Tribunale di Roma rigettò l'impugnazione della C. sul presupposto che la circostanza che a bordo del mezzo si fosse trovato il padre disabile della ricorrente, provvisto di regolare contrassegno rilasciato dal Comune di … , da solo non era bastevole, anche ad ammettere l'esposizione del contrassegno in parola non rilevabile dal sistema automatico di controllo , a giustificare il transito in area interdetta, dovendo essere cura della persona autorizzata fare previa comunicazione di un tale suo diritto al comune di transito, diverso da quello del rilascio dell'autorizzazione - l'insoddisfatta appellante ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di due motivi. Osserva 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 36 e 38, D.P.R. 16 settembre 1996, numero 610, articolo 11, comma 4, articolo 381 Reg. att. esecuzione C.d.S. Il Giudice d'appello, in contrasto con il principio di diritto più volte enunciato in sede di legittimità, non aveva tenuto conto del fatto che l'autorizzazione in parola afferisce alla persona del disabile e, non collegata a un veicolo in particolare, autorizza il transito su qualsiasi mezzo, purché posto a servizio della persona autorizzata aveva, inoltre, sempre in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, imposto un onere non previsto dalla legge alla persona trasportata, che secondo l'assunto censurato sarebbe tenuta a previamente segnalare l'utilizzo del tagliando invalidi nel territorio di un comune diverso da quello che ebbe a rilasciare l'autorizzazione. 1.1. La doglianza è manifestamente fondata. Questa Corte già nel 2008 ebbe a chiarire che in tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute nel del D.P.R. numero 610 del 1996, articolo 11 e 12 e nel regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al D.P.R. numero 495 del 1992, articolo 381, comma 2, il cosiddetto contrassegno invalidi , che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di Roma esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di Milano - Sez 2, numero 719, 16 / 01 / 2008, R1 . 601282 -. Principio, questo, pienamente condiviso dalla giurisprudenza successiva si vedano, ad es., Cass. nnumero 21320 / 2017 e 7630 / 2019 . Si è anche spiegata la ragione che sta alla base di una tale opzione ermeneutica l'autorizzazione in parola, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge. Di talché, ove il controllo automatico, sia stato e effettuato in maniera tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto se il controllo viene svolto dagli operatori il problema neppure si pone , ove il predetto ente non voglia esporsi a elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l'utente della strada, se del caso contattando previamente l'intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico. 2. Alla luce di quanto esposto resta assorbito assorbimento proprio il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo e violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4, articolo 111 Cost., per non essersi il tribunale pronunciato sulla denunciata mancanza di segnaletica indicante la corsia preferenziale” 3. ritenuto che Roma capitale resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria 4. considerato che il Collegio condivide la proposta del Relatore, ulteriormente chiarendo che non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull'addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'ente locale territoriale, così pervertendo lo scopo della legge semmai, si tratterebbe di adeguare i sistemi automatizzati alla fattispecie, sperimentando, ad es., meccanismi di verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza nel mentre, nel resto trattasi di accertamenti e verifiche di merito in ordine alla correttezza del transito di competenza dell'ente, il cui esito non può porsi presuntivamente a carico del soggetto autorizzato 5. considerato che la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio il Giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accolto motivo e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.