Niente assegno alimentare per il dipendente che è stato sospeso dal servizio, per avere violato l’obbligo vaccinale contro il COVID-19.
Questa la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, che con decreto pubblicato l'11 marzo 2022 ha deciso in merito ad un provvedimento di sospensione di un militare dal servizio per inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 . Nel caso di specie, la vicenda oltre che sulla sospensione ruota intorno anche alla mancata concessione dell'assegno alimentare , conseguente alla sospensione dal lavoro. L'Appello proposto dal Ministero della Giustizia contestava principalmente il fatto che la corresponsione dell'assegno alimentare, fosse un errore, in quanto poteva disincentivare alla sottoposizione alla vaccinazione, mettendo anche a repentaglio la campagna vaccinale per la lotta all'epidemia da COVID-19. Infatti, al fine della concessione della misura cautelare occorrerebbe la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora . Nella vicenda in esame, l'Appello presenta sicuramente il fumus boni iuris , in quanto la disciplina sull'obbligo di vaccinazione per COVID-19 prevede, in caso di inadempimento dell'obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti, a differenza di altre ipotesi di sospensione dal servizio. Non si evidenzia, invece il periculum in mora , o, meglio, il Ministero della Difesa difetta della legittimazione a dedurre in giudizio il tipo di periculum in mora denunciato. Infatti, il Ministero della Difesa non è il soggetto pubblico responsabile del buon andamento della campagna vaccinale e pertanto non è legittimato a lamentare in giudizio il pericolo per la stessa. Per questi motivi, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, respinge la domanda.
Presidente De Nictolis Rilevato che - l'ordinanza cautelare appellata, a fronte di un ricorso proposto contro un provvedimento di sospensione di un militare dal servizio per inadempimento dell'obbligo di sottoporsi a vaccinazione anticovid, ha accolto il ricorso solo in limitata parte, e in particolare in relazione alla mancata concessione di un assegno alimentare, mentre ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento di sospensione dal servizio, fissando il merito all'udienza del 6.12.2022 - l'appello del Ministero della difesa contesta l'ordinanza del Tar sotto il profilo che la normativa primaria d.l. n. 44/2021 non consente, in caso di sospensione dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale suddetto, la corresponsione di alcun tipo di emolumento, nemmeno dell'assegno alimentare - sotto il profilo del periculum in mora, l'appello evidenzia che la corresponsione dell'assegno alimentare disincentiva la sottoposizione a vaccinazione e mette a repentaglio la riuscita della campagna vaccinale Ritenuto che - al fine della concessione della misura cautelare, occorra la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora - nella presente vicenda l'appello presenta fumus boni iuris in quanto la disciplina sull'obbligo di vaccinazione per Covid-19 prevede, in caso di inadempimento dell'obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati tale disciplina non consente la corresponsione di assegno alimentare, a differenza di altre ipotesi di sospensione dal servizio si tratta di disciplina speciale, che non consente estensione analogica di regole dettate per altri casi di sospensione dal servizio ove si intenda, come il giudice di primo grado, dubitare della costituzionalità della previsione, la stessa non può tuttavia essere disapplicata, non essendo consentito un sindacato diffuso di costituzionalità, ma va piuttosto rimessa alla Corte costituzionale, sicché non è consentita la sospensione del provvedimento amministrativo fondato su una norma primaria della cui costituzionalità si dubiti, senza una contemporanea rimessione della norma di legge alla Corte costituzionale diversamente, la sospensione del provvedimento amministrativo si traduce in una non consentita disapplicazione della legge - tuttavia, l'appello non evidenzia periculum in mora, o, meglio, il Ministero della difesa difetta della legittimazione a dedurre in giudizio il tipo di periculum in mora denunciato invero, il Ministero della difesa non è il soggetto pubblico responsabile del buon andamento della campagna vaccinale e più in generale non è l'Amministrazione preposta alla tutela della salute pubblica, e non è pertanto legittimato a lamentare in giudizio il pericolo per la stessa nel rapporto tra Ministero della difesa e dipendente, il provvedimento cautelare di primo grado impone al Ministero della difesa di corrispondere al dipendente un assegno alimentare il Ministero non deduce in che modo la corresponsione al dipendente di un assegno alimentare provochi al Ministero medesimo un danno grave e irreparabile tale da richiedere un provvedimento monocratico urgente nella mora della decisione cautelare collegiale P.Q.M. Respinge la domanda di misure cautelari monocratiche. Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 6 aprile 2022. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all 'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19 6, e all 'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolament o UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19 6, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 10 1, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della parte appellata.