Perde il posto in graduatoria per un errore della PA, la Corte di Cassazione riconosce il danno patrimoniale e quello esistenziale

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per il risarcimento del danno subito da un lavoratore, per anni costretto a fare il pendolare per un errore in graduatoria della pubblica amministrazione. 

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso numero 8101/2022, proposto da P.V.D. contro il Ministero dell'Istruzione Università Ricerca, per una causa riguardante la responsabilità civile della pubblica amministrazione per un danno ingiusto causato al ricorrente. P.V.D. ha proposto ricorso per Cassazione, impugnando la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, relativa ad un giudizio avviato nel 2006 dallo stesso ricorrente per ottenere il risarcimento del danno, per il mancato riconoscimento del diritto correlato alla conseguita graduatoria di trasferimento, per essere stato scavalcato da un concorrente. La domanda risarcitoria respinta in primo grado viene confermata anche nel giudizio di Appello. Il ricorrente lamentava con il principale motivo di doglianza l'errata valutazione delle prove raccolte a supporto del danno patrimoniale e non patrimoniale perdita di chance, il danno alla carriera e il danno esistenziale . Il ricorso viene accolto. P.V.D., secondo il Collegio aveva ragione nel contestare il giudizio di secondo grado, in quanto erano stati dedotti argomenti dalle produzioni documentali, che il ricorrente aveva potuto effettuare solo a distanza di molto tempo dal fatto illecito, per causa imputabile solo ed esclusivamente alla pubblica amministrazione che aveva impedito l'accertamento dei fatti. In merito proprio al danno patrimoniale subito dal ricorrente si specifica come, una volta avuta la possibilità di dimostrare idoneamente i fatti sia giustificabile un apprezzamento equitativo del danno stesso, proprio per l'attribuzione del posto di lavoro di P.V.D. ad un altro concorrente. Per quanto concerne invece, il danno morale, anch'esso riconosciuto dal Collegio avrebbe dovuto essere preso in considerazione dal giudice di merito, proprio in virtù del peggioramento delle condizioni di esistenza del ricorrente, a seguito di fatti lesivi occorsi. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso cassando la sentenza della Corte d'Appello di Salerno.

Presidente Travaglino - Relatore Fiecconi Fatti di causa 1. Con ricorso, notificato il 5 luglio 2019 all'avvocatura Generale dello Stato, P.V.D. impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Salerno numero 836/18, pubblicata l'8 giugno 2018, relativa a un giudizio avviato dal ricorrente nel 2006 nei confronti del MIUR e di I.G. per ottenere il risarcimento del danno per il mancato riconoscimento del diritto correlato alla conseguita graduatoria di trasferimento da omissis all'Accademia dell'arte di omissis per l'anno accademico omissis , con attribuzione della precedenza L. numero 104 del 1992, ex articolo 33, essendo stato scavalcato dal concorrente I. sulla base di documentazione risultata non veritiera, dopo avere richiesto un accesso agli atti che dal Ministero gli era stato negato sino alla sentenza del Tar Lazio. 2. La domanda risarcitoria veniva respinta dal Tribunale di Salerno per assenza di prova del danno patrimoniale e nonumero Per quanto qui di interesse, nel procedimento di appello avviato nel 2011 dal ricorrente in via principale e dal MIUR in via incidentale, la Corte d'appello di Salerno, pur assumendo la illiceità della condotta assunta dal MIUR nel non dare accesso agli atti sino al 18.12.2004 e al decreto direzionale del 23.05.2005 che aveva provveduto all'assegnazione dell'ambita sede napoletana, anziché di quella di omissis precedentemente deliberata, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. 3. Il ricorrente affida il ricorso a due motivi diversamente articolati. La parte intimata non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, si deduce Violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. articolo 360 c.p.c., numero 3 nella valutazione delle prove raccolte per quanto riguarda il danno patrimoniale, la perdita di chances, il danno alla carriera e il danno esistenziale . Con il secondo motivo si denuncia ex articolo 360 c.p.c., numero 3. Violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. e articolo 2697,2727,2729 e 1226 c.c., ex articolo 360 c.p.c., numero 3, nella valutazione delle produzioni documentali e delle prove per testi raccolte che avrebbero permesso, anche attraverso un ragionamento presuntivo ovvero una valutazione equitativa, posto che il comportamento illecito dell'amministrazione avrebbe impedito al ricorrente di portare prova specifica degli esborsi affrontati e del danno all'immagine o reputazionale ricevuto per essere stato trasferito a una sede meno prestigiosa di quella di omissis cui aspirava. 2. La Corte d'Appello ha motivato il rigetto della domanda nei seguenti termini 2.1. Venendo ora all'esame dell'appello principale, la Corte rileva che vada rigettato, anche qui trovando conferma il giudizio del giudice gravato, perché la domanda è rimasta, nonostante l'ammissione e l'espletamento della prova per testi rigettata in prime cure, comunque sfornita di adeguato supporto probatorio. Onere che incombeva esclusivamente all'attore, appellante principale. Va, al riguardo, preliminarmente evidenziato, comunque a tutto concedere, che diversamente da quanto prospettato dal P., in ogni caso, il periodo da prendere eventualmente in considerazione non avrebbe potuto essere quello coincidente con l'intera durata dell'incarico poi annullato, potendosi, per converso, e valutando adeguatamente anche la condotta del danneggiato, valutarsi, al più, il solo periodo decorrente dal 05.12.2003, data dell'istanza di accesso agli atti avanzata dal P Questi, infatti, avrebbe potuto esercitare in precedenza tale facoltà, specie avuto riguardo alle attività di formazione della graduatoria, non essendo emerse circostanze ostative al tale esercizio ed alla sua eventuale tutela giurisdizionale, nel cui ambito mediante il ricorso agli consueti strumenti processuali, potevano essere più tempestivamente chiarite le posizioni degli aspiranti al trasferimento all'Accademia omissis . Tanto opportunamente precisato, e ad onta di quanto prospettato col gravame principale, devesi confermare che nonostante l'audizione dei testi disposta dalla Corte, il P. non abbia adeguatamente soddisfatto il proprio onere probatorio, certamente non sussumibile nella quantificazione, effettuata solo in grado d'appello, del preteso danno patrimoniale subito. In ordine a questo è noto che esso debba essere rigorosamente documentato, non essendo consentito il ricorso a presunzioni nello specifico mediante alligazione di attestati/estratti dal registro presenze relativi al numero di presenze settimanali nella sede di omissis per la durata del corso di insegnamento mediante alligazione di adeguati titoli per le spese di vitto e di trasferta, con evidenza dei maggiori costi sopportati per la tratta da omissis e viceversa. Quanto alla lesione del danno curriculare, correlato al prospettato minor prestigio della sede di omissis rispetto a quella di omissis , come del danno da perdita di chance di arricchimento professionale, avrebbe dovuto sostanziare tanto il primo quanto il secondo in maniera sia qualitativa che quantitativa comparando concretamente le attività poste in essere in quel di omissis e quelle reali e coeve promosse e tenute nella sede napoletana alle quali egli avrebbe potuto partecipare, nonché il ritorno che ne avrebbe conseguito in termini di maggior prestigio ed occasioni di lavoro, documentando anche la perdita di queste ultime. Venendo al danno esistenziale, la Corte non ritiene che le doglianze sollevate dall'appellante principale tengano il ragionamento svolto dal giudice di prime cure nel motivarne il rigetto. Non è in discussione, infatti, in via prioritaria il criterio di liquidazione, equitativo o meno, nè le condizioni e presupposti di esso. Bensì a dover essere superata è la censura di estrema genericità nella prospettazione della relativa domanda, che il giudice gravato ha mosso, dimostrando come le alligazioni di parte si risolvessero in mere astrazioni. A ciò aggiungasi che le risultanze della prova per testi sono rimaste del tutto inconferenti ai fini che qui interessano, sia per essersi rivelati i testi de relato , sia per avere la teste Pa. confermato la presenza della badante diurna per l'accudienza delle congiunte dell'attore, anche dopo il trasferimento di questi a omissis Cfr. doc. B pag. 6 righi da 7 a 33 e pag. 7 righi da 1 a 19 e che si indica anche ex articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6 . 4. Le cesure sono fondate per i seguenti motivi. 5. Lungi dal mettere inammissibilmente in discussione l'esito di valutazioni di merito in ordine alla effettiva portata probatoria delle prove per testi e documentali acquisite, il ricorrente si duole a buon diritto del fatto che i giudici di merito non abbiano nella sostanza considerato, in relazione alle circostanze del caso, il danno patrimoniale e non patrimoniale in via presuntiva subiti, traendo argomenti dalle produzioni documentali che il ricorrente ha potuto incontestabilmente effettuare solo a distanza di molto tempo dal fatto illecito, per causa esclusivamente imputabile alla P.A. che ha impedito l'accertamento dell'attività fraudolenta messa in atto da altro concorrente in suo danno, sino a che il Tar adito dal ricorrente non ha consentito l'accesso agli atti del concorso pubblico. 6. Nel caso concreto, la responsabilità dell'amministrazione pubblica costituisce un fatto indiscusso e accertato e, a distanza di tempo dal comportamento illecito assunto, si tratta di dover valutare le condizioni di maggior dispendio di energie e danaro in cui si è trovato il ricorrente nell'affrontare impegnative trasferte settimanali da omissis , anziché da omissis sede cui aveva sin dall'origine diritto , che gli hanno impedito un più agevole accudimento della madre anziana e della sorella disabile, bisognose di cure, L. numero 104 del 1992, ex articolo 21, sino all'effettivo trasferimento all'Accademia delle belle arti di omissis , sede per un artista di gran lunga più prestigiosa di quella di omissis . 7. In merito al danno patrimoniale vale il principio per cui La liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli articolo 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell' id quod plerumque accidit - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza numero 22061 del 02/09/2008 . 8. Nel caso di specie, pertanto, il ricorrente ha dimostrato l'oggettiva perspicuità della documentazione che ha potuto produrre una volta scoperta l'illecita attribuzione del posto di lavoro ad altro concorrente e la obiettiva lesività del fatto illecito occorso in suo danno là dove, viceversa, la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate a fondamento del ragionamento in concreto da eseguirsi anche secondo il meccanismo presuntivo di cui all'articolo 2729 c.c. può considerarsi fondata su indici, ictu oculi, aventi quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare un apprezzamento equitativo del danno patrimoniale, non potendo esso essere più provato nella sua effettiva consistenza, essendo indubbio e sufficientemente provato che il ricorrente si recasse nella diversa sede di omissis affrontando ingenti spese di viaggio per assicurare assistenza alla sorella, portatrice di grave handicap, e all'anziana madre. 9. La Corte di merito, sul punto, ha erroneamente motivato sulle ragioni per cui il danno patrimoniale dedotto non sia stato provato nella effettiva consistenza, soprattutto là dove ha riferito che esso non possa essere dimostrato in via presuntiva e liquidato in via equitativa. 10. Per quanto riguarda il danno morale o esistenziale dedotto, altrettanto errata è l'affermazione che esso, quale conseguenza di un illecito, sia insussistente perché non avrebbe intaccato beni costituzionalmente rilevanti inerenti alla persona del ricorrente. Le sezioni unite di questa Corte, sul punto, hanno già da tempo affermato il principio secondo cui in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove cfr. SU numero 6572/2006 Cass. Sez. L, Sentenza numero 19785 del 17/09/2010 Cass. Sez. 3, Sentenza numero 22585 del 03/10/2013 . 11. Pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare, sotto questo profilo, il maggiore disagio e il peggioramento delle condizioni di esistenza del ricorrente nell'assicurare presenza e assistenza ai propri congiunti, sopportati per anni, prima del ripristino della situazione cui aveva originariamente diritto. 12. Quanto al danno da perdita di chances, la valutazione della Corte di merito circa la mancata prova non è censurabile, posto che esso consiste nella violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, che tuttavia non coincide, come erroneamente dedotto dal ricorrente, con la perdita di chances connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita nel caso specifico artistica non potute compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare solo in questo ultimo caso una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza numero 10424 del 15/04/2019 Cass. Sez. 3 -, Ordinanza numero 7260 del 23/03/2018 Cass. Sez. 3, Sentenza numero 23846 del 18/09/2008 . 13. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.