La Cassazione chiarisce i requisiti della “prova nuova” ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell'imputato, condannato per concorso nei delitti di rapina e lesioni personali volontarie, avverso la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione da lui avanzata. A riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che la ragione fondante della rivalutazione del giudicato penale attraverso lo strumento della revisione «è costituita dalla necessità di sciogliere un contrasto tra una verità formale attestata nella sentenza divenuta irrevocabile ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna, e che la ratio dell'istituto non può che essere individuata nella irrinunciabile esigenza del favor innocentiae che permette di sacrificare il giudicato ad immanenti esigenze di giustizia sostanziale» Cass. penumero , sez. unite, numero 624/2001 . Ciò premesso, ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, l'articolo 630, lett. c , c.p.p. dispone che la revisione può essere richiesta esclusivamente se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto. Secondo i Giudici, per prove nuove rilevanti, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e «indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario» Cass. penumero , sez. unite, numero 624/2001 . La prova, tuttavia, oltre ad essere nuova deve possedere il necessario requisito della obiettiva esistenza e della dimostratività , ai fini dell'accertamento dell'errore di giudizio da rescindere. In altri termini, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve portare all'effettivo accertamento di un fatto, la cui dimostrazione deve poi evidenziare come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Nel caso di specie, tuttavia, l'imputato non chiedeva di valutare prove esistenti nell'originario procedimento e non valutate, nemmeno implicitamente, dal giudice, ma di riaprire l'istruttoria di quel procedimento, trattandosi dunque di prove la cui eventuale irrituale non assunzione avrebbe dovuto essere fatta valere nel procedimento di cognizione, non in sede di revisione attraverso lo schema della prova nuova”. Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Presidente Petruzzellis – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Ancona Sezione minori ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata da D.A., condannato per concorso nei delitti di rapina e lesioni personali volontarie. L'imputato, in concorso con F.O., maggiorenne, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si sarebbe impossessato di alcuni generi alimentari all'interno di un bar e, per assicurarsi il possesso delle cose sottratte e l'impunità, avrebbe usato minaccia e violenza nei confronti della dipendente V.G.L., barista, e di M.G.R., intervenuto in aiuto della donna. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge in relazione agli articolo 631 634 c.p.p., per avere la Corte ritenuto de plano inammissibile la richiesta attraverso una illegittima valutazione di merito a in ordine alle argomentazioni difensive relative alla mancata acquisizione nel corso del processo di alcuni atti di indagine che, se acquisiti, avrebbero smentito il contenuto della comunicazione di reato invece acquisita b in ordine alla ritenuta incapacità delle nuove prove a far dichiarare il proscioglimento dell'imputato in quanto inidonee a destrutturare gli assunti accusatori fondati sulle dichiarazioni delle persone offese. Si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, la delibazione sulla ammissibilità della richiesta di revisione implicherebbe solo una sommaria delibazione dell'astratta idoneità dei nuovi elementi di prova ad incidere in senso favorevole al condannato e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano solo se manifesta c alla valutazione sommaria delle nuove prove testimoniali, depositate ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.p., da cui emergerebbe una diversa ricostruzione dei fatti anche in tal caso la Corte avrebbe operato un non consentita valutazione concreta di merito e non solo una delibazione astratta e preliminare delle nuove prove. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per avere la Corte erroneamente ritenuto che la richiesta di revisione fosse fondata non sulla contestazione della materialità dei fatti ma sulla mera prospettazione di una diversa qualificazione giuridica degli stessi. Si assume invece che l'intenzione del ricorrente sarebbe stata solo quella di smentire la portata probatoria del contenuto della comunicazione della notizia di reato, priva di allegazioni importanti che ne avrebbero smentito la portata. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione per avere escluso la Corte la decisività delle nuove prove. Secondo il ricorrente la richiesta di acquisizione del fascicolo dibattimentale, delle dichiarazioni difensive ex articolo 391 bis c.p.p., e della rinnovazione della istruttoria così il ricorso aveva evidenziato l'idoneità del materiale per il ribaltamento della condanna. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione la sentenza sarebbe fondata sul contenuto della comunicazione della notizia di reato smentita tuttavia dalle dichiarazioni della persona offesa e dell'unico teste oculare. Si sostiene che l'omessa valutazione della denuncia e del verbale di sommarie informazioni sarebbe decisiva e detti atti, acquisiti sull'accordo, non sarebbero stati prodotti. Considerato in diritto 1.Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. Le Sezioni unite hanno chiarito, da una parte, che la ragione fondante della rivalutazione del giudicato penale attraverso lo strumento della revisione in deroga al principio cardine dell'intangibilità del giudicato è costituita dalla necessità di sciogliere un contrasto tra una verità formale attestata nella sentenza divenuta irrevocabile ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna, e, dall'altra, che la ratio dell'istituto non può che essere individuata nella irrinunciabile esigenza del favor innocentiae che permette di sacrificare il giudicato ad immanenti esigenze di giustizia sostanziale. Sez. unumero , numero 624 del 26/09/2001, dep. 2002 Pisano, Rv. 220441 . In tale senso, si afferma, rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, uno dei valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità è costituito proprio dalla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del favor innocentiae , da cui deriva a corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna Sez. unumero , Pisano, cit. . Da tale dato di presupposizione discende il senso e la portata del richiamo all'articolo 24 Cost., sottolineato in più occasioni dalla Corte costituzionale, secondo cui è necessario garantire l' esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità sentenza numero 28 del 1969 . La Corte di cassazione ha spiegato come la revisione assolva alla essenziale funzione di sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale così da ribadire che essa non è ricollegabile tanto all'interesse del singolo ma piuttosto all'interesse pubblico e superiore alla riparazione degli errori giudiziari, facendo prevalere la giustizia sostanziale sulla giustizia formale Sez. unumero , Pisano., cit. Nel codice vigente la predetta funzione è notevolmente rafforzata e ampliata, considerato che l'articolo 631 stabilisce a differenza di quanto previsto dagli articolo 554, numero 3, 555 e 566, comma 2, del codice del 1930 che la revisione è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza di prove. Si è tuttavia aggiunto come il carattere straordinario della impugnazione in esame e la sua attitudine a superare il giudicato giustifichino i suoi limiti di ammissibilità l'istituto è infatti finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato Corte Cost. numero 28 del 1969 nello stesso senso, più recentemente, Corte Cost., numero 129 del 2008 . L'esigenza di bilanciamento si realizza nelle linee portanti della disciplina dell'istituto che sono espressione di scelte di valore che si traducono nella elencazione dei casi che legittimano la richiesta di revisione e nella individuazione della fondamentale condizione per l'ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto. 3. In tale contesto si colloca il principio secondo cui per prove nuove rilevanti, a norma dell'articolo 630 lett. c cod. proc. penumero , ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario Sez. U., numero 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 . Dunque, una prova sopravvenuta ovvero una prova preesistente e non deducibile nel senso che la parte non aveva potuto a suo tempo portarla alla cognizione del giudice per causa di forza maggiore o per fatto del terzo o perché materialmente scoperta successivamente ovvero, ancora, una prova dedotta ma nemmeno implicitamente valutata. La prova, tuttavia, oltre ad essere nuova deve possedere il necessario requisito della obiettiva esistenza e della dimostratività , ai fini dell'accertamento, dell'errore di giudizio da rescindere. Il novum posto a base di tale giudizio deve dunque presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga conto anche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al giudicato oggetto di revisione, dal momento che, ove così non fosse, qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato a fondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente in una non consentita impugnazione tardiva. Un fattore obiettivo, un fatto accertato nella sua obiettività che disarticoli il corredo fattuale posto a fondamento della sentenza di condanna. Ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve cioè condurre all'accertamento in termini di ragionevole sicurezza di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio Sez. 5, numero 24070 del 27/4/2016, Livadia, Rv. 267067, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento di inammissibilità di una richiesta di revisione fondata su una perizia avente carattere esplorativo nello stesso senso Sez. 5, numero 34515 del 18/06/2021, Fedda, Rv. 281772 . Il dato probatorio introdotto nel giudizio di revisione, per poter innescare il ragionevole dubbio sulla tenuta dimostrativa delle prove originariamente poste a fondamento della condanna dell'imputato, deve innanzi tutto potersi ritenere affidabile, cioè idoneo a riscontrare in termini di ragionevole certezza un fatto. In altri termini, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve portare all'effettivo accertamento di un fatto, la cui dimostrazione deve poi evidenziare come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. L'esito della valutazione comparativa è dunque effetto dell'acquisizione di un dato probatorio certo. Sulla base di tale quadro di riferimento, i motivi di ricorso sono inammissibili nella parte relativa alla erronea acquisizione concordata, e, in particolare, alla incompletezza della comunicazione di notizia di reato ed alla sua corrispondenza con il contenuto di alcune dichiarazioni assunte nel corso delle indagini preliminari e non acquisite. Si tratta di argomenti con cui in realtà il ricorrente sovrappone in maniera non condivisibile profili distinti, perché tende a far rientrare nella nozione di prova preesistente e nemmeno implicitamente valutata, una serie di profili che riguardano lo sviluppo del procedimento, la possibile incompletezza della istruttoria dibattimentale, l'esercizio del diritto alla prova, la limitazione del diritto di difendersi provando, la esistenza di invalidità processuali. Nel caso di specie, cioè, non si chiede di valutare prove esistenti nell'originario procedimento e non valutate, nemmeno implicitamente, dal giudice, ma di riaprire , sanare , completare l'istruttoria di quel procedimento attraverso un nuovo sindacato sulle ragioni per le quali si è ritenuto di non ascoltare i testi che avrebbero potuto far emergere l'inesattezza del contenuto della notizia di reato ovvero di non acquisire le sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari. Si tratta di prove, la cui eventuale irrituale non assunzione, avrebbe dovuto essere fatta valere nel procedimento di cognizione, non in sede di revisione attraverso lo schema della prova nuova nella specie non è chiaro a se e cosa il ricorrente abbia dedotto nel processo al fine di far escutere le persone offese ovvero per far acquisire le loro dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari b cosa i Giudici abbiano deciso su detti profili c perché questi profili dovrebbero essere fatti valere nel giudizio di revisione. Sul punto il ricorso è silente. Non diversamente, i motivi di ricorso obiettivamente non chiarissimi sono inammissibili anche in relazione alle altre prove poste a fondamento della richiesta di revisione le dichiarazioni del coimputato e di due testi B.F. e L.N. . Sul punto la Corte ha ampiamente motivato pagg. 5-6 ordinanza impugnata e il ricorso rivela la sua strutturale genericità, non essendo stato dedotto alcunché in concreto, nemmeno al fine di far emergere la rilevanza di dette prove e la loro capacità di disarticolare da sole il ragionamento posto a fondamento del giudizio di colpevolezza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.