Locale aperto nonostante le restrizioni anti COVID-19: niente reato, solo illecito amministrativo

Cade l’accusa ai danni della titolare di un locale in provincia di Torino. Struttura dissequestrata dopo sette mesi. Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 la titolare aveva organizzato degli aperitivi di protesta il sabato nonostante il Piemonte fosse in “zona rossa”.

Nessun reato nella condotta della ristoratrice che ha tenuto aperto il locale, in piena pandemia , nonostante l'ordine di chiusura per cinque giorni disposto con verbale dei carabinieri. Illegittimo, di conseguenza, anche il relativo provvedimento di sequestro preventivo della struttura. Riflettori puntati, non solo metaforicamente, su un locale in provincia di Torino. A richiamare l'attenzione è la posizione assunta dalla titolare, che, sostenuta da molti clienti, contesta, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, i provvedimenti restrittivi adottati dallo Stato per contrastare la diffusione del COVID-19. Esemplari, in questa ottica, alcuni aperitivi di protesta, organizzati quasi ogni sabato, dinanzi al locale e col Piemonte in piena “zona rossa”. Inevitabile l'intervento prima dei carabinieri e poi della polizia locale, che impongono alla titolare del locale la chiusura per cinque giorni. Questa sospensione dell'attività non viene però rispettata , e così, all'inizio di maggio del 2021, la struttura viene sequestrata, addebitando alla titolare l'inosservanza del provvedimento emesso dall'autorità. A distanza di ben sette mesi, però, è arrivata la riapertura del locale. Decisivo il pronunciamento con cui i Giudici della Cassazione hanno preso atto che, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. numero 19/2020 , la condotta tenuta dalla ristoratrice è divenuta mero illecito amministrativo. Accolta in pieno la tesi proposta dal legale della titolare del locale. In particolare, l'avvocato ha denunciato «la violazione dell' articolo 4 d.l. numero 19/2020 in relazione all'articolo 1 del medesimo decreto, essendo esplicitamente prevista l'esclusione dell'applicabilità dell' articolo 650 c.p. », che fa riferimento alla inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, «per sanzionare la trasgressione delle misure restrittive previste dall'articolo 1 citato, nonché anche alle sanzioni accessorie, quali gli ordini di chiusura del locale commerciale». In premessa, i magistrati di Cassazione sottolineano che «a seguito dell'entrata in vigore del d.l. numero 19/2020 , in applicazione del combinato disposto dai commi 1 e 8 dell'articolo 4, la condotta attribuita alla titolare del locale è divenuta illecito amministrativo, anche con riguardo alle condotte antecedenti l'entrata in vigore del decreto medesimo, ossia il 26 marzo 2020». In sostanza, «la disposizione dell' articolo 3, comma 4, d.l. numero 6/2020 – che qualificava reato punibile ai sensi dell' articolo 650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del COVID-19 – è stata sostituita dall' articolo 4, comma 1, d.l. numero 19/2020 , in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla l. numero 35/2020 , che ha depenalizzato , trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento». Ebbene, «l' articolo 4 d.l. numero 19/2020 prevede», sottolineano i Giudici, «che, in caso di violazione delle misure di contenimento anti COVID-19, la sanzione pecuniaria, irrogata dal Prefetto con ordinanza ingiunzione, possa essere accompagnata dalla sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo temporale tra i cinque e i trenta giorni, stabilendo al comma 5, che, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione pecuniaria sia raddoppiata e la sanzione amministrativa accessoria applicata nella misura massima».

Presidente Zaza – Relatore Filocamo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Torino ha confermato il sequestro preventivo emesso con decreto dal Gip del Tribunale di Ivrea del 30.4.2021, eseguito il 06.5.2021, dell'esercizio commerciale omissis sita in … in relazione agli articolo 81 cpv. e 650 c.p. perché la titolare S.R. , con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, non osservava i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità per ragioni d'igiene e sicurezza pubblica disposte dalla normativa anti Covid e, in particolare all'ordine di chiusura dell'attività per giorni 5 disposto con verbale della Stazione Carabinieri di … del 16.01.2021, con verbale della Polizia locale di … del 27.01.2021, nonché all'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Torino del 19.4.2021, notificata il 22.4.2021, nonché alla richiesta di presentazione presso il Comando Polizia locale di … per i giorni 29.01.2021 e 03.02.2021. 1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la S. , tramite il difensore, chiedendone l'annullamento senza rinvio con quattro motivi. 1.2. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione del D.L. numero 19 del 2020, articolo 4 in relazione all'articolo 1 medesimo decreto essendo esplicitamente prevista l'esclusione dell'applicabilità dell' articolo 650 c.p. per sanzionare la trasgressione delle misure restrittive previste dall'articolo 1 cit., nonché anche alle sanzioni accessorie quali sono gli ordini di chiusura del locale commerciale. Aggiunge che, comunque, la norma di cui all' articolo 650 c.p. ha carattere sussidiario ed è invocabile solo ove l'inottemperanza all'ordine della Pubblica amministrazione non trovi altra sanzione penale o amministrativa. 1.3. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'articolo 12, comma 1, lett. a e d D.Lgs. numero 59 del 2010 e della Direttiva 12/12/2006 numero 2006/123 CE sulle chiusure e limitazioni all'esercizio di attività di attività dei servizi commerciali disposta con normativa interna in contrasto con la Direttiva 12/12/2006 numero 2006/123 CE, senza la prescritta previa notifica alla Commissione Europea. 1.4. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli articolo 15, 16 e 54 della Carta diritti fondamentali dell'UE 2000/C 364/01 , per cui le limitazioni agli esercizi commerciali sarebbero in contrasto con la Carta non sussistendo in detta limitazione alcuno scopo di perseguire finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione e di proteggere i diritti e le libertà altrui. 1.5. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione degli articolo 1, 3, 4, 35, 36, 41, 76, 77 e 97 Cost. per l'omessa motivazione sulle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate nel corpo del ricorso. Considerato in diritto 3. Il primo motivo è fondato ed assorbente rispetto ai successivi. 3.1. Va preliminarmente considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. numero 19 del 2020 , in applicazione del combinato disposto dall'articolo 4, commi 1 e 8, la condotta attribuita alla ricorrente è divenuta illecito amministrativo, anche con riguardo alle condotte antecedenti l'entrata in vigore del decreto medesimo, ossia il 26 marzo 2020. La disposizione del D.L. 23 febbraio 2020, numero 6, articolo 3, comma 4, - che qualificava reato punibile ai sensi dell' articolo 650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 - è stata sostituita dal D.L. 25 marzo 2020, numero 19, articolo 4, comma 1, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, numero 35 , che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento. Ciò premesso l'ora citato D.L. 25 marzo 2020, numero 19, articolo 4, prevede che, in caso di violazione delle misure di contenimento anti Covid, la sanzione pecuniaria, irrogata dal Prefetto con ordinanza ingiunzione, possa essere accompagnata dalla sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo temporale tra i 5 e i 30 giorni, stabilendo al comma 5, che, in caso di reiterazione delle violazioni la sanzione pecuniaria sia raddoppiata e la sanzione amministrativa accessoria applicata nella misura massima. È peraltro consolidato l'orientamento di questa Corte, al di là dell'esplicita previsione normativa ora illustrata, che la contravvenzione di cui all' articolo 650 c.p. , anche per l'espressa clausola di sussidiarietà, può ritenersi integrata solo qualora la condotta contestata sia relativa alla violazione di provvedimenti emessi per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene legittimamente adottati rispetto a situazioni non previste da una norma specifica, mentre va esclusa la sua applicazione per l'inottemperanza ad ordinanze applicative di leggi o regolamenti considerato che in queste ipotesi l'omissione è sanzionata, come il caso in esame, in via amministrativa Sez.3, numero 20417 del 21/02/2018, Delicato Sez. 1, numero 1200 del 15/11/2012, Napoli . 3.2. Da ciò deriva l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la restituzione del bene in sequestro e manda la Cancelleria per la trasmissione ai sensi dell 'articolo 626 c.p.p . alla Procura generale per quanto di competenza.