Nessun aumento dell'assegno divorzile nonostante l'eredità ricevuta dall'ex marito

La S.C. ribadisce che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

G.G. ricorre in Cassazione nei confronti di R.I. in seguito al suo accrescimento patrimoniale per aver ricevuto l' eredità paterna lamentandosi del fatto che la Corte d'Appello non avrebbe vagliato correttamente il presupposto del riconoscimento dell' assegno ex art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 74/1987 , costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno e dall'impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive. La doglianza è infondata. Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di sottolineare a riguardo che 1 il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell' art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970 , richiede l' accertamento dell' inadeguatezza dei mezzi dell' ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti , in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto 2 all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate 3 la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi Cass. n. 18287/2018 . Non vi è stata violazione, da parte della Corte territoriale, dell' art. 5, comma 6, l n. 898/1970 . Per questi motivi il Collegio respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali.

Presidente Acierno – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 5418/2019, depositata in data 9/9/2019, ha parzialmente accolto l'appello proposto da I.R., nei confronti di G.G., avverso la sentenza del Tribunale del omissis , che aveva, definitivamente pronunciando, a seguito di sentenza parziale del omissis , di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il omissis , posto a carico dell' I., a titolo di contributo al mantenimento della figlia A., maggiorenne ma non autosufficiente economicamente e convivente con la madre, l'importo di Euro 600,00 mensili, con decorrenza da omissis , oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché, a titolo di assegno divorzile, l'importo di Euro 2.200,00, sempre a partire dal omissis , somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. In particolare, i giudici d'appello, respingendo il gravame dell' I. in punto di entità del contributo al mantenimento della figlia, hanno determinato in Euro 1.000,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile dovuto dall' I. all'ex coniuge, con decorrenza e rivalutazione già stabilita nella sentenza appellata , tenuto conto della durata del matrimonio la separazione consensuale dei coniugi era stata omologata nel omissis , del prevalente apporto del marito al menage familiare, essendosi la moglie dedicata alla famiglia, alla crescita ed educazione delle figlie, avendo la stessa intrapreso una modesta attività lavorativa solo in prossimità della separazione, ma anche dei seguenti fatti a in sede di separazione, la stessa G. aveva ritenuto congruo l'importo di Euro 1.000,00 mensili come sufficiente a garantirle il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio b essa aveva migliorato la propria situazione economica, avendo conseguito la disponibilità della ex casa coniugale che l'ex marito aveva, dopo la separazione, acquistato, intestandone la nuda proprietà alla figlia con diritto di usufrutto a favore della G. c essa aveva dismesso volontariamente l'attività lavorativa di addetta alla mensa, per ragioni di salute, e, non avendo prodotto un certificato medico attestante una sopravvenuta inabilità lavorativa, non aveva dimostrato di avere cercato, dal 2013 ad oggi, senza esito, un lavoro d alcun accrescimento patrimoniale per l' I. era sopravvenuto, in quanto l'eredità paterna era stata ricevuta dal medesimo nel 2011, anteriormente agli accordi in sede di separazione personale, e comunque non si trattava di un accrescimento frutto di attività lavorativa, sul quale la G. non poteva vantare alcuna aspettativa tutelata. Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 10/10/2019, G.G. propone ricorso per cassazione, notificato il 3/12/2019, affidato a quattro motivi, nei confronti di I.R. che resiste con controricorso, notificato il 20/12/2019 . Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. La ricorrente lamenta a con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. , n. 3, della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, artt. 2,3,29 Cost., art. 2697 c.c. , in punto di individuazione dei criteri di quantificazione dell'assegno divorzile per esclusione della funzione compensativa e perequativa dell'assegno b con il secondo motivo, l'omesso esame di fatti storici decisivi, ex art. 360 c.p.c. , n. 5, in punto di redditi e patrimonio dell'obbligato e di omessa valutazione dell'incremento della capacità patrimoniale e reddituale dell' I. dall'omologa della separazione, nonché in ordine alla situazione reddituale di essa G. ed all'inadempimento dell' I. all'obbligo di pagamento delle spese straordinarie della figlia c con il terzo motivo, sia la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 c.p.c. , n. 4, per violazione dell' art. 132 c.p.c. , comma 2, n. 4 e dell'art. 111 Cost., per irriducibile contraddittorietà ed illogicità della motivazione, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. , n. 3, dell' art. 2697 c.c. , in punto di ritenuta colpevolezza dell'attuale personale inoccupazione lavorativa esclusivamente dalla cessazione volontaria di quel rapporto e dall'assenza di un'inabilità lavorativa d con il quarto motivo, sia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c. , n. 4, per violazione dell' art. 112 c.p.c. , per ultrapetizione, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. , n. 3, della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1, per avere stabilito la decorrenza e la rivalutazione dell'assegno divorzile con effetto dalla pubblicazione della sentenza di primo grado appellata , invece che dalla decisione in appello, in assenza di un'espressa domanda di parte di retrodatazione. 2. Le prime due censure, da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono infondate. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello non abbia vagliato correttamente il presupposto del riconoscimento dell'assegno L. n. 898 del 1970, ex art. 5 comma 6 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 , costituito dalla inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno e dall'impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Peraltro, nel presente giudizio non è in contestazione la spettanza alla G. dell'assegno divorzile ma solo la sua entità, avendo la Corte d'appello ritenuto congruo il mantenimento dell'importo di Euro 1.000,00 mensili, concordato dai coniugi nel omissis , in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale, escludendo che vi fossero ragioni, correlate alla modifica delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, tali da giustificare l'incremento ad Euro 2.200,00 di tale assegno, come deciso in primo grado. Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che 1 il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto 2 all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate 3 la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi . La Corte d'appello ha compiuto una corretta valutazione dei presupposti dell'assegno divorzile, non più parametrato come quello di mantenimento in sede di separazione al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, e, fermo il riconoscimento dell'assegno alla G., considerata l'inadeguatezza dei suoi redditi e l'apporto dato dalla stessa al menage familiare, essendosi dedicata alla famiglia ed alla crescita ed educazione delle figlie, ne ha determinato l'entità in Euro 1.000,00, dando rilievo al fatto che la G., mentre non aveva dimostrato una personale inabilità lavorativa essa aveva svolto, in passato, una, sia pure modesta, attività di addetta alla mensa , aveva visto migliorare la propria situazione economica rispetto all'epoca della separazione, avendo acquisito l'usufrutto sulla casa nella quale vive con la figlia maggiorenne ma non autosufficiente, grazie all'acquisto operato dall'ex coniuge con intestazione della nuda proprietà dell'immobile, del valore di Euro 400.000,00, alla figlia , aveva potuto acquistare, con un finanziamento, un'autovettura nuova, mentre la situazione dell' I. non si era modificata nel senso di un miglioramento sotto il profilo economico-patrimoniale, per effetto, invariata la situazione reddituale, di quanto ricevuto per eredità a seguito di decesso del padre nel omissis , perché non si trattava di un accrescimento derivante da attività lavorativa dell'ex coniuge, al cui nascere la richiedente l'assegno avesse potuto in qualche misura avere contribuito, così da poter vantare una legittima aspettativa. Non vi è stata dunque violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. Ne' ricorre l'omesso esame lamentato di fatti decisivi, avendo la Corte d'appello esposto le varie ed esaustive ragioni per le quali riteneva adeguata la fissazione in Euro 1.000,00 dell'assegno divorzile. Quanto all'inadempimento dell' I. all'obbligo di contribuire alla quota del 50% delle spese straordinarie, si tratta di questione che ha formato oggetto di altre vertenze, avendo la G. azionato in sede monitoria il credito relativo e l' I. proposto opposizione, che le parti peraltro hanno transatto. Con il vizio motivazionale, in realtà, ci si limita a criticare l'apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito, contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto più corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità. 3. La terza censura è infondata. Non ricorre alcun vizio di irriducibile contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza ovvero di inversione dell'onere probatorio laddove la Corte d'appello ha fatto riferimento alla mancata dimostrazione da parte della G. della propria inabilità lavorativa e di essersi attivata per trovare lavoro, pur riconoscendo che la stessa, per scelta familiare condivisa, non ha mai acquisito una specifica competenza lavorativa la Corte d'appello ha soltanto voluto sottolineare che la G., quanto alla sua capacità reddituale da lavoro, non aveva dimostrato di essere nell'impossibilità, per ragioni di inabilità personali, di procurarsi un reddito da lavoro. Vero che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto inidonea ad escludere l'obbligo di corrispondere un contributo di natura assistenziale la sola generica e nella specie non professionale capacità lavorativa. In particolare, ha stabilito che, con riguardo alla capacità lavorativa del coniuge beneficiario dell'assegno, l'indagine del giudice di merito, onde verificare se risulti integrato o escluso il presupposto dell'attribuzione dell'assegno, va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo una attività concretamente espletata soltanto saltuariamente nella specie, di estetista giustificare l'affermazione della esistenza di una fonte adeguata di reddito - onde negare il diritto all'assegno divorzile in capo all'istante -, specie a fronte della rilevazione, da parte dello stesso giudice di merito, del carattere meramente episodico e occasionale di tale attività, e non potendosi, in tal caso, legittimamente inferire, sic et simpliciter , la presunzione della effettiva capacità del coniuge a procurarsi un reddito adeguato Cass. 6468/1998 conf. Cass. 4584/2000 . E l'irrilevanza, al riguardo, della generica ed astratta possibilità del coniuge di procurarsi lavori saltuari è stata più volte ribadita da questo giudice di legittimità Cass. 10260/1999 , essendosi chiarito che tale indagine, condotta in sede di merito, deve esprimersi sul piano della concretezza e dell'effettività, tenendo conto di tutti gli elementi e fattori individuali, ambientali, territoriali, economico sociale della specifica fattispecie Cass. 432/2002 Cass. 13169/2004 . Ma, nella specie, non è in discussione la mancanza attuale di redditi da lavoro della G., cui è stata riconosciuta la spettanza dell'assegno divorzile, ma la congruità dell'entità di detto assegno e la Corte d'appello, nella sua determinazione, ha anche valutato, oltre alla generale situazione economico patrimoniale della G., il fatto che la stessa, in relazione alla capacità e possibilità effettive di lavoro personale, da un lato, aveva svolto, nel omissis , attività lavorativa retribuita, salvo essersi poi, nel 2013 volontariamente dimessa, e, dall'altro lato, non aveva offerto prova dell'incolpevolezza dell'attuale inoccupazione, non documentando, ad es., una sopravvenuta inabilità lavorativa. 4. Il quarto motivo è infondato. La Corte d'appello, riformata la decisione di primo grado sul punto, ha determinato l'assegno divorzile nella ridotta misura di Euro 1.000,00 mensili con la decorrenza e la rivalutazione già stabilita nella sentenza appellata il Tribunale, come si evince dalla sentenza d'appello qui impugnata, aveva disposto la decorrenza dell'assegno da omissis , data di pubblicazione della decisione definitiva di primo grado. Ora, in relazione all'assegno divorzile, occorre differenziare i due profili della decorrenza e della irripetibilità, sempre che sia possibile affermarne il carattere alimentare. Invero, quanto al primo profilo, esso è previsto dalla legge e, ove il giudice di merito non ne fissi, espressamente motivando, la decorrenza dalla data della domanda, avvalendosi della facoltà sancita dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 10, esso spetta, in genere, dalla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale Cass. 4424/2008 Cass. 20024/2014 , in ordine alla possibilità di motivata decorrenza dalla data della domanda Cass. 19330/2020 . Si tratta di un potere discrezionale, ancorato alle circostanze del caso concreto Cass. 20024/2014 Cass. 24991/2010 e la motivazione espressa è necessaria solo in caso di anticipazione della suddetta decorrenza, dalla data della domanda anziché alla data del giudicato sul divorzio Cass. n. 20024/2014 e n. 212/2016 . Il secondo profilo opera in sede di escussione del titolo. Nella specie, si discute solo di decorrenza e non ricorre né il vizio di violazione di legge, né quello motivazionale denunciati. Invero, fermo il giudicato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza parziale del omissis , la Corte d'appello ha ridotto, riformando sul punto la decisione di primo grado del omissis , l'entità dell'assegno divorzile spettate alla G., fissandone la decorrenza dalla data di pubblicazione della decisione di primo grado omissis , in data comunque successiva al giudicato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La ricorrente deduce, invece, che la decorrenza della nuova misura dell'assegno, quale determinata, in misura ridotta rispetto al primo grado, doveva individuarsi nella successiva data di notifica del ricorso in appello 29/3/2018 . Ma richiama giurisprudenza relativa al rapporto tra revisione dell'assegno L. n. 898 del 1970, ex art. 9 e sentenza di divorzio, che notoriamente integra, sulle condizioni economiche, un giudicato rebus sic stantibus Cass. 11913/2009 Cass. 16173/2015 , che risulta del tutto inconferente. Risulta corretta quindi, in difetto di congrua doglianza, l'individuazione della decorrenza dell'assegno divorzile, come rideterminato in appello, dalla data di pubblicazione della decisione di primo grado, comunque successiva a quella di passaggio in in giudicato della sentenza parziale sul divorzio del omissis . 5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.