Sbaglia il Comune che pubblica delibere e determine contenenti dati personali in maniera indiscriminata specialmente se si tratta di questioni complesse di carattere giudiziario. La necessità di fornire un’adeguata motivazione al provvedimento amministrativo non significa infatti pubblicare tutto integralmente.
Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza ingiunzione n. 45 del 10 febbraio 2022. Un'amministrazione locale ha pubblicato all'albo pretorio la revoca di un'assunzione motivando questa severa determinazione con tutte le circostanze giudiziarie evidenziate da un soggetto antagonista. Quando lo stesso delatore si è accorto dell'avvenuta diffusione dei suoi dati personali e di tutte le questioni esposte ha immediatamente proposto un reclamo all'Autorità che ha avviato un'istruttoria che si è conclusa con l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del Comune eccessivamente trasparente. La diffusione di dati personali è prevista solo in determinate condizioni debitamente previste dalla legge, specifica il provvedimento. La determina in esame, pubblicata integralmente sull'albo pretorio del Comune, conteneva informazioni dettagliate sul reclamante non direttamente coinvolto nella procedura, la sua qualifica professionale e numerosi riferimenti alla circostanza che il reclamante avesse presentato denunce e querele nei confronti di uno dei colleghi destinatario del provvedimento revocato . Anche in presenza di un'eventuale norma di legge che prevede l'obbligo di pubblicare atti e documenti, prosegue l'ordinanza, il titolare deve comunque rispettare i principi di protezione dei dati tra i quali il principio di liceità, necessità nonché di minimizzazione dei dati . La necessità di fornire al provvedimento una adeguata motivazione non significa pubblicare integralmente l'atto che resta sempre disponibile agli atti dell'amministrazione in versione integrale, se necessario.
Ordinanza ingiunzione del Garante Privacy del 10 febbraio 2022, n. 45