In caso di esazione delle imposte pubbliche espletata attraverso l’affidamento del servizio ad un Ente privato, in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione, quello che si instaura tra il concessionario e l’Ente impositore non è un ordinario rapporto privatistico, bensì un rapporto concessorio articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico, in quanto finalizzato alla riscossione dei tributi e al loro riversamento all’Ente impositore.
Da ciò deriva che il credito dell'Ente impositore nei confronti del concessionario per quanto già riscosso dai contribuenti va comunque ammesso al passivo fallimentare del concessionario con il privilegio attribuitogli dalla legge secondo l'articolo 2752 c.c. Con la sentenza numero 7834 del 10 marzo 2022, il S.C., richiamando in premessa la natura del rapporto tra Ente impositore e concessionario in tema di esazione fiscale, si esprime nel senso di ritenere il credito del primo, in caso di fallimento del secondo, di natura privilegiata, in quanto i tributi incassati non perdono i caratteri proprio dell'entrata fiscale ma mantengono la natura e le finalità pubblicistiche cui sono funzionali. Il caso. La vicenda decisa dalla sentenza in commento ha origine dal fallimento di una società incaricata da un Comune della riscossione delle imposte locali. Nella formazione dello stato passivo il credito del Comune – relativo alle somme già riscosse dal concessionario – era stato ammesso in via chirografaria e non privilegiata. Tale collocazione era stata confermata nella fase di opposizione innanzi al Tribunale, il quale aveva sostenuto che il privilegio relativo ai tributi – articolo 2752 c.c. – grava sui beni del debitore e viene meno quando questi abbia provveduto al pagamento, non essendo rilevante se all'Ente creditore o al concessionario, posto che il rapporto tra questi due soggetti è un ordinario rapporto contrattuale di tipo privatistico. La Cassazione, in accoglimento del relativo motivo di ricorso, ritiene che il rapporto tra Ente e concessionario sia di tipo pubblicistico in ragione della destinazione delle imposte e che, di conseguenza, la natura del credito non muta al mutare del soggetto titolare. Da ciò il riconoscimento, all'Ente impositore, della natura privilegiata dal credito verso il concessionario per le somme da questi recuperate prima del fallimento. Natura del privilegio e credito erariale. Secondo l'articolo 2745 c.c. il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito e quindi mantiene tale qualità sino all'integrale soddisfazione del creditore. La tutela del credito erariale, in particolare, prevista dall'articolo 2752 c.c. fa leva proprio sull'istituto del privilegio per garantire l'esigenza di reperire i mezzi necessari per consentire allo Stato e agli enti locali di assolvere i loro compiti istituzionali. Il privilegio, infatti, è una qualità intrinseca ed oggettiva attribuita dalla legge che prescinde dall'eventuale dissociazione tra il titolare del creditore Ente impositore e quello incaricato di procedere alla riscossione concessionario , posto che la natura del credito non muta in base al sistema di riscossione praticato. Privilegio ed imposizione fiscale. Proprio per le finalità pubblicistiche sopra evidenziate, secondo la giurisprudenza, le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'articolo 2745 c.c , rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. Privilegio erariale e natura della garanzia. Il credito erariale deve essere valutato, quanto al privilegio, in base alla garanzia relativa al credito stesso. In altri termini, in caso di credito tributario assistito da ipoteca, l'istanza di ammissione deve essere valutata con riferimento agli articolo 2808,2809 e 2838 c.c., concernenti gli effetti dell'iscrizione ipotecaria e che quindi sono da intendersi come norme speciali, e non con riferimento all'articolo 2752 c.c. che riguarda l'ipotesi - del tutto diversa - del credito tributario assistito da privilegio generale mobiliare. Natura del rapporto tra Ente impositore e concessionario. Quanto al rapporto tra Ente impositore e concessionario, secondo il S.C., non si tratta di un rapporto di natura privatistica, ma di un rapporto concessorio, articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico perché finalizzato a riscuotere i tributi, con l'obbligo di riversarli all'Ente impositore, detratto l'aggio convenuto da ciò il principio, descritto nella massima in epigrafe, per il quale quanto incassato resta ancorato alla finalità pubblicistica cui i tributi sono funzionali, onde il credito ad essi corrispondenti, per quanto già riscosso dai contribuenti, legittima l'ammissione al passivo ex articolo 2752 c.c. Privilegio e onere della prova. Nel caso di specie, peraltro, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare, affinché possa utilmente richiedersi il riconoscimento di un privilegio speciale non è necessario che il creditore dia l'indicazione di ciascun bene oggetto della causa di prelazione della cui presenza nel patrimonio del debitore egli potrebbe anche non essere a conoscenza , ma è necessario e sufficiente - al fine della specificità della domanda e della garanzia del contraddittorio - che il diritto venga indicato nelle componenti essenziali, di fatto e di diritto, da cui derivino i criteri di individuazione e di determinazione dei beni soggetti alla soddisfazione prioritaria del creditore fruente del privilegio. L'aggio è ammesso in via privilegiata? Peraltro, secondo la giurisprudenza, l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'Ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto contribuente, Ente impositore o entrambi pro quota a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio.
Presidente Scaldafferi – Relatore Vella Fatti di causa 1. Il Tribunale di Foggia ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento omissis S.p.a. in Liquidazione proposta dal Comune di San Severo per ottenere a il riconoscimento del privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2752 c.c., u.c., sul credito di Euro 3.242.597,00 ammesso dal giudice delegato al chirografo di cui Euro 2.635.642,76 per capitale, Euro 599.759,00 per interessi legali ed Euro 7.197,28 per spese processuali, queste ultime originariamente chieste con il privilegio ex articolo 2755-2770 c.c. , per il mancato riversamento delle somme riscosse dalla Concessionaria omissis in bonis a titolo di tributi comunali come accertato nella sentenza della Corte dei Conti - sezione giurisdizionale Puglia numero 44 del 9 gennaio 2006, confermata dalla seconda sezione Centrale d'Appello con sentenza numero 654 del 29 novembre 2012 b l'ammissione con il privilegio per spese di giustizia, ex articolo 2755 e 2777 c.c., delle spese processuali relative al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti c l'ammissione con il privilegio ex articolo 2752 c.c., u.c., di un ulteriore credito di oltre 6 milioni di Euro per residui da riscuotere e sospesi d in subordine rispetto alla lett. c , l'ammissione con lo stesso privilegio della somma di Euro 142.881,00 riveniente dalle scritture contabili sequestrate dalla Guardia di Finanza presso omissis , come da richiesta formulata in sede di osservazioni al progetto di stato passivo. 1.1. Per quanto rileva in questa sede, il Tribunale ha osservato i che il privilegio relativo ai tributi grava sui beni del debitore e viene meno quando questi abbia provveduto al pagamento, non importa se direttamente all'ente creditore o al soggetto incaricato della riscossione, dato che il rapporto tra ente impositore e concessionario è un ordinario rapporto contrattuale regolato secondo quanto tra loro stabilito e non vi è una obbligazione tributaria ii che il credito per oltre sei milioni di Euro v. sopra lett. c non può ritenersi provato in base alla nota di omissis datata 18/12/2012 da cui risultano il carico tributario e l'ammontare del riscosso, del residuo e del sospeso , dato che sia i residui e sia il sospeso non rappresentano somme riscosse dal Concessionario, come appare evidente dalla loro stessa contrapposizione alle somme indicate come riscosse iii che il credito di Euro 142.881,00 emerso dal sequestro delle scritture contabili della fallita da parte della Guardia di Finanza - in disparte la tempestività della domanda, formulata dal Comune solo in sede di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore - non può ritenersi provato da un semplice prospetto, parzialmente illeggibile e privo di sottoscrizione oltre che della possibilità di essere attribuito con certezza alla omissis , che non integra né un riconoscimento né una ricognizione di debito iv che non spetta il privilegio sulle spese legali liquidate dalla Corte dei Conti, in quanto non sostenute per la conservazione del patrimonio del debitore . 1.2. Avverso detta decisione il Comune di San Severo ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 1.3. Con ordinanza interlocutoria numero 24073 del 07/09/2021 è stata disposta la trattazione della causa in pubblica udienza, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., comma 2, avuto riguardo alla questione della sorte del privilegio sui crediti tributari una volta riscossi dal concessionario, poi fallito. Ragioni della decisione 2. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli articolo 2752 e 2745 c.c., nonché degli articolo 2755 e 2777 c.c., con riguardo, rispettivamente a al fatto che il credito ammesso avrebbe dovuto ricevere una collocazione privilegiata, in quanto i la locuzione debitore va intesa in senso lato e il mutamento formale del soggetto debitore non esclude il mantenimento del privilegio, quando non vi sia diversità di causa fra le pretese azionabili ii il soggetto contribuente e il concessionario sono parti di un unico procedimento di attuazione del prelievo tributario e l'obbligazione gravante sul secondo si identifica con quella tributaria iii la fase di riversamento delle somme, dal concessionario all'ente creditore, costituisce un unicum con la fase di riscossione, poiché l'obbligazione tributaria si estingue solo col versamento b al fatto che il tribunale avrebbe errato a non riconoscere il privilegio per le spese di giustizia pari ad Euro 7.195,28 riconosciute dalle sentenze della Corte dei Conti trattandosi di un credito di giustizia dello Stato, risultando il Comune soltanto il soggetto incaricato del suo recupero e riversamento nelle casse erariali , sicché dette spese dovrebbero essere collocate nello stesso grado del credito . 2.1. Il primo motivo è fondato e va accolto limitatamente alla prima parte a , a differenza della seconda parte b che presenta profili di inammissibilità e infondatezza. 3. Sul punto, la decisione impugnata assume che il rapporto tra ente impositore e concessionario della riscossione integri un ordinario rapporto contrattuale , del tutto distinto dall'obbligazione tributaria che intercorre tra l'ente impositore e il contribuente, con la conseguenza che solo all'interno di questo secondo rapporto pubblicistico i crediti tributari potrebbero beneficiare del privilegio sui beni del debitore, privilegio destinato comunque a venir meno una volta che questi abbia provveduto al pagamento, anche quando non risulti satisfattivo per il titolare del credito privilegiato perché effettuato non già direttamente all'ente impositore bensì al concessionario della riscossione di cui il primo si avvale nell'attività di riscossione dei tributi. L'assunto non è condivisibile, per le ragioni di seguito indicate. 3.1. Le norme sui privilegi sono disposizioni di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri, in deroga al principio della par condicio creditorum Cass. Sez. U., 5685/2015 . Trattandosi di una qualità del credito, il privilegio ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito, poiché ne suppone l'esistenza Cass. 15724/2019 . L'istituto del privilegio rinviene il suo fondamento nella legge, poiché, come recita l'articolo 2745 c.c., e' accordato dalla legge in considerazione della causa del credito di conseguenza, il credito sorge privilegiato in ragione della sua causa, secondo le disposizioni del legislatore Cass. 12064/2013, 24553/2013 , e mantiene tale qualità sino alla sua soddisfazione. In particolare, la tutela del credito erariale fa leva proprio sull'istituto del privilegio per realizzare l'esigenza di reperire i mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali esigenza, questa, che costituisce la ragione del credito di tutti i crediti individuati dall'articolo 2752 c.c. Cass. 4861/2010 conf. Cass. 17925/2010, 25242/2010 . E' dunque la stessa ratio del privilegio ad imporre che esso persista sino alla soddisfazione del credito cui accede, secondo le regole che presiedono alle sue possibili connotazioni. 3.2. Come noto, infatti, il privilegio può essere generale, quando si esercita su tutti i beni mobili del debitore, ovvero speciale, quando grava su determinati beni mobili o immobili articolo 2746 c.c. . Nel primo caso, il privilegio risulta astrattamente indifferente alle modificazioni del patrimonio del debitore che può variare nel corso del tempo nel secondo, esso risente delle vicende relative agli specifici beni sui quali insiste, le quali, pur non facendone venir meno l'esistenza giuridica, incidono sulla sua realizzazione. La distinzione emerge nitidamente in sede fallimentare, ove nella fase della verifica del passivo è sufficiente accertare l'esistenza del credito e della causa di prelazione, mentre nella fase successiva della ripartizione dell'attivo, quando si tratti di privilegio speciale, occorre anche accertare la sussistenza o meno del bene su cui esso grava, poiché la sua mancata acquisizione all'attivo fallimentare comporta la degradazione del credito da privilegiato a chirografario Cass. Sez. U., 16060/2001 conf. Cass. 16080/2004, 6849/2011, 10387/2012 cfr. Cass. 5341/2019 . In particolare, in caso di privilegio speciale è necessario non solo che i beni da esso gravati esistano ancora nel patrimonio del debitore al momento della realizzazione del credito, che in caso di fallimento coincide con il riparto Cass. 10387/2012, 6849/2011, 20550/2005 , ma anche che quei beni siano esattamente individuabili, sulla base delle indicazioni che il creditore ha l'onere di fornire Cass. 27866/2021, 11656/2016, 9616/2016, 7414/2014 secondo Cass. 8683/2013, invece, graverebbe sul debitore l'onere di dimostrare l'insussistenza dei beni fungibili indicati dal creditore . Nel caso di specie, il privilegio in discussione è pacificamente generale, trattandosi segnatamente del privilegio generale mobiliare di cui dell'articolo 2752 c.c., u.c. intitolato Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali , il quale stabilisce che hanno privilegio generale sui mobili del debitore, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni . 3.3. Quanto al rapporto tra ente impositore e concessionario della riscossione - che secondo il giudice a quo integrerebbe un ordinario rapporto contrattuale - occorre considerare che l'obbligazione intercorrente tra il primo e il secondo, pur non essendo certamente di natura tributaria per difetto del presupposto impositivo e della correlata capacità contributiva, nel caso di specie mancante anche sub specie di sostituzione o responsabilità per debito altrui , risente della natura pubblicistica degli interessi ad essa sottesi, tanto da potersi qualificare un'obbligazione pubblica, in quanto regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili, in ragione della tutela dell'interesse della P.A. alla pronta e sicura esazione delle entrate Cass. Sez. U., 5303/1995, con riguardo al rapporto tra l'istituto di credito delegato alla riscossione dell'Irpef e la tesoreria provinciale dello Stato Cass. 9514/2009, in riferimento al caso di un istituto di credito delegato dal contribuente a versare l'Iva all'amministrazione finanziaria . 3.4. Per la stessa ragione, sono stati ritenuti non pignorabili presso il concessionario del servizio di riscossione dei tributi così come presso le banche delegate alla riscossione dei tributi i corrispondenti crediti dell'ente pubblico, prima che le obbligazioni pubbliche del concessionario siano estinte, così esaurendosi il procedimento normativamente disciplinato Cass. 26497/2009 , e ciò anche se, per effetto del versamento, sia esaurito il rapporto fra l'ente e il contribuente Cass. 10284/2009 . 3.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, può affermarsi che il privilegio è una qualità intrinseca e oggettiva attribuita dalla legge al credito tributario, che prescinde dall'eventuale dissociazione tra il soggetto titolare del credito ente impositore e quello incaricato di procedere alla sua riscossione concessionario del servizio di riscossione , non potendo certo sostenersi che la natura del credito muti in base al sistema di riscossione praticato i.e. direttamente tramite organi della P.A. o indirettamente tramite terzi, mediante ruolo o delega a istituti di credito e che dunque non solo sussista quando il concessionario del servizio di riscossione agisca, per conto dell'ente impositore, nel fallimento del contribuente, ma persista anche quando sia lo stesso ente impositore ad agire in proprio, per la soddisfazione del medesimo credito, in seno all'eventuale procedura di insolvenza del concessionario, sia pure alle condizioni che caratterizzano il loro rapporto interno ad es. in tema di aggi . 3.6. Inoltre, la soggezione del concessionario della riscossione alla giurisdizione contabile, in ragione dell'attività svolta in funzione ausiliaria del Fisco Cass. Sez. U., 8409/2008, 862/1999, 2321/1993 , è compatibile con la persistente natura pubblica del credito anche nella fase in cui le somme riscosse sono detenute dal concessionario per conto dell'amministrazione finanziaria Cass. 21222/2006 , stante la finalità di garantire allo Stato la piena e tempestiva disponibilità dei proventi tributari Corte Cost. 138/1981 . Si tratta infatti di una fase che pertiene a pieno titolo a quella della riscossione, la quale, con riguardo alla fattispecie in esame, si conclude solo con il versamento delle somme in Tesoreria da parte del concessionario, a norma dell'articolo 178 T.U.E.L. cfr. Corte Conti, sent. numero 654 del 2012 in atti . 3.7. Il fatto, poi, che il titolo pubblicistico dell'obbligazione tributaria non valga - in sé - a rendere non fungibile il denaro riscosso dal concessionario e versato sui propri conti correnti bancari o postali, né provochi automatici fenomeni di individuazione e/o separazione delle somme corrispondenti pur possibili a determinate condizioni cfr. Cass. 4813/2011, 1065/2021, 2737/2021, 193/2022 , se può escludere, in tesi, l'ammissibilità di un'azione di rivendica o restituzione di quelle somme da parte dell'ente impositore, L. Fall., ex articolo 103, in caso di insolvenza del concessionario della riscossione, non esclude affatto, invece, l'ammissione al passivo del credito erariale con il privilegio generale ex articolo 2752 c.c., come condivisibilmente affermato da questa Corte in una recente pronuncia Cass. 23477/2020 . 3.8. Per concludere sul punto, merita continuità l'indirizzo di questa Corte per cui, in caso di esazione delle imposte pubbliche espletata attraverso l'affidamento del servizio ad un ente privato, in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione, quello che si instaura tra il concessionario e l'ente impositore non è un ordinario rapporto privatistico di mandato, bensì un rapporto concessorio articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico, proprio perché finalizzato alla riscossione dei tributi e al loro riversamento all'ente impositore, detratto l'aggio convenuto Cass. 3449/2016, 22420/2018 . 3.9. Il portato di siffatta premessa è che quanto incassato dal concessionario resta ancorato alla finalità pubblicistica cui i tributi sono funzionali, con la conseguenza che il relativo credito, per quanto già riscosso presso i contribuenti, va comunque ammesso al passivo fallimentare del concessionario con il privilegio attribuitogli dalla legge, ai sensi dell'articolo 2752 c.c., poiché i tributi incassati non perdono i caratteri propri dell'entrata fiscale, ma mantengono invece la loro natura e le finalità pubblicistiche cui sono funzionali Cass. 3449/2016, 22420/2018, 23477/2020 . 4. All'accoglimento del primo motivo, per quanto sopra esposto, si sottrae la sua seconda parte, relativa alle spese. 4.1. In primo luogo la censura, nella sua ellitticità, fa confusione tra il cd. privilegio per spese di giustizia - cui si riferisce la dedotta violazione degli articolo 2755 e 2777 c.c. - e il diverso privilegio del credito cui le spese possono accedere, ai sensi dell'articolo 2749 c.c., che comunque riguarda solo le spese ordinarie per l'intervento nel procedimento esecutivo e non anche le spese relative al giudizio di cognizione in cui il credito è stato accertato Cass. 1211/1977 . 4.2. In secondo luogo, è corretto il rilievo del tribunale per cui le spese legali del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti e che ha determinato il diritto di credito del Comune di San severo, ammesso al passivo non beneficiano del privilegio invocato per le spese di giustizia ex articolo 2755 e 2770 c.c., trattandosi di norme di stretta interpretazione che lo riconoscono solo in relazione alle spese utili alla conservazione o espropriazione del patrimonio del debitore nell'interesse comune dei creditori - la cui vantaggiosità, anche solo potenziale, spetta al giudice di merito valutare Cass. 3020/2020 - e non anche per quelle sostenute dal creditore ai fini del riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto Cass. 26101/2016, 1837/2001 . 5. Il secondo mezzo prospetta la violazione della L. Fall., articolo 99, poiché, nell'escludere il credito per residui e sospesi , il tribunale non avrebbe tenuto conto dell'efficacia probatoria dell'attestazione del Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune, ovvero dal soggetto che aveva emesso i ruoli tributari comunali per gli anni 2004-2006 e li aveva trasmessi a OMISSIS per la riscossione, il quale, con nota prot. numero 144 del 10/07/2013 doc. numero 4/13 , aveva contestato la correttezza della nota della debitrice datata 18/12/2012, dichiarando che gli importi indicati come residui e sospesi erano in realtà residui non versati nelle casse comunali e che il carico tributario indicato nella nota era errato per difetto di circa 4 milioni di Euro tale contestazione avrebbe trovato la sua logica nella durata, all'epoca triennale, del termine di decadenza per la riscossione. 5.1. La censura è inammissibile, poiché manca di chiarezza e conducenza, non comprendendosi con esattezza la natura della menzionata nota del 10 luglio 2013 se attestazione o atto di contestazione né, di conseguenza, perché dovrebbe rivestire valore probatorio assoluto essendo di formazione unilaterale . 5.2. Anche tenendo conto della correzione della rubrica operata con la memoria ex articolo 378 c.p.c. - nel senso dell'omesso esame del documento numero 4/13 del fascicolo di parte comunale del 1 grado il motivo non rispetta i canoni del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5 introdotto dal D.L. numero 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 134 del 2012, applicabile ratione temporis , che impone al ricorrente l'onere di indicare, ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4 , il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e, soprattutto, la sua decisività Cass. Sez. U., 8054/2014, 1241/2015 Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020 . 5.3. Si tratta in ogni caso di valutazione del materiale probatorio segnatamente dell'interpretazione del documento in questione - che compete al giudice del merito, tenuto conto che l'eventuale errore di valutazione, investendo l'apprezzamento dell'efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è sindacabile in sede di legittimità, poiché integra un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, la persuasività del cui ragionamento attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'articolo 360 c.p.c., numero 5 , ex plurimis, Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016 . 6. Il terzo motivo denunzia la violazione della L. Fall., articolo 101, in quanto la domanda di ammissione del credito di Euro 142.178,36 - asseritamente ricompreso nel maggior importo oggetto del secondo motivo di ricorso - si basava su un documento sequestrato dalla Guardia di Finanza, che aveva dato luogo a un giudizio penale a carico di omissis , sicché la domanda avrebbe potuto essere esaminata anche come domanda tardiva in quella stessa sede. 6.1. Con la memoria il ricorrente ha dato atto che si tratta di doglianza medio tempore superata da altre decisioni giurisdizionali nel frattempo intervenute in danno agli amministratori della OMISSIS spa, che hanno riconosciuto la spettanza di detto importo in termini di risarcimento del danno in favore dell'ente Comunale, costituito parte civile nei rispettivi giudizi . 6.2. In disparte la genericità delle superiori deduzioni, il motivo risulta comunque infondato per l'assorbente ragione, segnalata dal pubblico ministero, che la domanda era inammissibile in quanto formulata solo in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, restando semmai soggetta alla verifica delle domande tardive. 7. In conclusione, in parziale accoglimento del primo motivo, nei sensi sopra indicati, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Foggia, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo per quanto di ragione, dichiara inammissibile il secondo e rigetta il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.