Fatali le parole pronunciate durante una conversazione con più persone. Respinta la tesi difensiva, mirata a presentare il comportamento dell’uomo come conseguenza dello stato d’ira provocato dai danni riportati subiti dal figlio a seguito dell’azione imprudente tenuta dal ragazzino.
Padre condannato per avere, nel contesto di una conversazione con diverse persone, indicato un ragazzino come colpevole di un'azione vandalica. Impossibile ridimensionare questa condotta, e considerarla frutto dell'ira, perché precedentemente quel ragazzino aveva tenuto un comportamento imprudente che aveva causato danni al figlio dell'uomo ora ritenuto colpevole di diffamazione . Scenario della vicenda è una località di mare in Toscana. A finire sotto processo è un uomo, Carlo – nome di fantasia –, accusato di avere diffamato un ragazzino, Paolo – nome di fantasia –, «indicandolo, nell'ambito di una conversazione intrattenuta con più persone, come l'autore del danneggiamento di alcuni stipetti collocati presso una piscina». Per i giudici di merito è evidente la colpevolezza di Carlo, condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di diffamazione compiuto ai danni di Paolo. Nel contesto della Cassazione, però, il difensore di Carlo prova a fornire una chiave di lettura diversa e a giustificare, almeno in parte, la condotta tenuta dal suo cliente. Più precisamente, egli richiama «il comportamento di Paolo, il quale, tuffandosi in mare senza assicurarsi che lo specchio d'acqua sottostante fosse libero da bagnanti, aveva cagionato al figlio di Carlo la rottura di un incisivo» e poi pone in rilievo anche «il contegno dei genitori Paolo, contegno inosservante degli obblighi di sorveglianza loro imposti dal Codice Civile». Per il legale questi elementi sono catalogabili come «fatto ingiusto altrui» tale da causare «lo stato di ira » di Carlo e la sua successiva reazione concretizzatasi nella conversazione incriminata con alcuni conoscenti. La linea difensiva proposta dal legale che rappresenta Carlo viene respinta in modo netto dai Giudici della Cassazione, i quali escludono categoricamente che le espressioni diffamatorie prese in esame siano state pronunciate «sotto l'effetto dell'ira determinata dal comportamento irresponsabile di Paolo». Su quest'ultimo punto, difatti, i magistrati osservano che « non vi sono elementi oggettivi atti a comprovare che lo scontro, verificatosi in mare tra Paolo e il figlio di Carlo sia riconducibile ad una condotta colposa di Paolo, essendo, piuttosto, verosimile che l'incidente verificatosi sia imputabile alla esuberanza che accompagna le attività ludiche normalmente praticate dai bambini in uno stabilimento balneare». Impossibile, quindi, ricostruire il comportamento di Paolo in termini di «mancato rispetto delle normali regole di civile convivenza», e perciò è illogico ipotizzare che le espressioni diffamatorie pronunciate ai danni di Paolo da Carlo siano state frutto di uno stato di ira.
Presidente Vessichelli – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Livorno, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Giudice di pace della stessa città, pronunciata in data 3 settembre 2019, di condanna di B.A. per il delitto di diffamazione, ex articolo 595 c.p. , commi 1 e 2, commesso il 18 agosto 2013 in danno del minore M.A. , che, nell'ambito di una conversazione intrattenuta con più persone, aveva indicato come l'autore del danneggiamento degli stipetti collocati presso la piscina di Piombino. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di B. è affidato ad un solo motivo, che denuncia l'erronea applicazione dell' articolo 599 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione rassegnata a sostegno del diniego di riconoscimento dell'esimente da esso prevista. Al riguardo si eccepisce che il ragionamento con il quale il Tribunale era giunto a ritenere che il comportamento tenuto dal minore vittima del reato - che, tuffandosi in mare senza assicurarsi che lo specchio d'acqua sottostante fosse libero da bagnanti, aveva cagionato al figlio dell'imputato la frattura di un incisivo - e il contegno dei suoi genitori, inosservante degli obblighi di sorveglianza loro imposti dall' articolo 2048 c.c. , non fossero oggettivamente sussumibili nella categoria concettuale del fatto ingiusto altrui suscettibile di integrare, ove riconosciutane la ricorrenza nella fattispecie concreta, la causa di non punibilità di cui all' articolo 599 c.p. , comma 2 , essendo stati soltanto opinati come tali dall'imputato, fosse manifestamente contraddittorio rispetto a quanto accertato nel distinto procedimento penale celebrato nei confronti dei genitori del minore - e documentato in atti mediante la produzione della relativa sentenza di condanna - e, comunque, non scandito da un'effettiva considerazione critica di tale decisivo elemento probatorio. 3. Con memoria trasmessa in data 20 dicembre 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor G. L., ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 28 dicembre 2021, il difensore del ricorrente ha meglio illustrato le ragioni a sostegno del motivo, chiedendone l'accoglimento. 5. Tramite PEC in data 5 gennaio 2022, il nuovo difensore della parte civile Avvocato … ha fatto pervenire memoria - con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso - e allegata nota spese. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il Tribunale ha escluso che l'imputato potesse giovarsi della causa di non punibilità di cui all' articolo 599 c.p. , comma 2, per avere pronunciato le espressioni diffamatorie ascrittegli sotto l'effetto dell'ira determinata dal comportamento irresponsabile del minore M.A. , avendo ritenuto che non vi fossero elementi oggettivi atti a comprovare che lo scontro, verificatosi in mare tra questi e suo figlio, fosse riconducibile ad una condotta colposa del primo, essendo, piuttosto, verisimilmente che l'occorso fosse imputabile all'esuberanza che accompagna le attività ludiche normalmente praticate dai bambini in uno stabilimento balneare donde, la qualificazione del fatto come ingiusto costituiva la proiezione dell'opinione soggettiva del deducente e come tale inibiva l'applicazione dell'istituto invocato. 2. A fronte di tale chiara presa di posizione del Tribunale, le articolate censure sono, al contempo, generiche e non consentite in questa sede. Pretendono, infatti, un rinnovato esame del merito senza neppure allegare elementi di prova capaci di smentire l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale non vi erano dati oggettivi idonei a ricostruire il comportamento del minore in termini di mancato rispetto delle normali regole di civile convivenza. A ciò, deve aggiungersi che nulla di decisivo è addotto dalla sentenza, versata in atti, di condanna dei genitori del minore parte offesa per il delitto di lesioni colpose, venendo in rilievo non il comportamento del minore stesso, ma quello dei soggetti investiti della sua sorveglianza, in ragione della possibilità che questi, in ragione dell'età, potesse essere coinvolto in attività suscettibili di cagionare un danno ad altri omissione di sorveglianza che, per quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata, non era stata la causa scatenante dell'ira che aveva indotto l'imputato a pronunciare le espressioni diffamatorie ascrittegli, chiaramente rivolte a stigmatizzare il modo di fare irruento e violento del minore . 3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili liquidate in complessivi Euro 4000,00 oltre accessori di legge. In ragione della qualità personale di una delle parti, è d'obbligo disporre - ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 52 - in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti stesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili liquidate in complessivi Euro 4000,00 oltre accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 52, in caso di diffusione del presente provvedimento, va effettuato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.