«L’azione risarcitoria proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione al danno prodotto dalla cancellazione dalle liste di collocamento non rientra fra le controversie previste dall’articolo 409 c.p.c., numero 5 e, pertanto, all’atto di riproposizione successivo alla dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo si applica la sospensione dei termini della l. numero 742/1969, ex articolo 1».
La Corte d'Appello respingeva l'impugnazione proposta da D.L. contro la pronuncia del Tribunale di Insernia che aveva ritenuto tardiva la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario successiva ad una sentenza del TAR Molise, con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione. La Corte d'Appello, infatti, chiariva che D.L., cancellata dalle liste di disoccupazione, aveva chiesto al giudice amministrativo l'annullamento del provvedimento di cancellazione e la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni per perdita di chance, in quanto, a causa del provvedimento illegittimo, non aveva potuto partecipare ad un concorso pubblico. D.L. ricorre in Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli articolo 1 e 3 l. numero 742/1969, dell'art 93 r.d. numero 12/1941 e dell'articolo 409, nnumero 1 e 5, c.p.c., sostenendo che la cancellazione non era stata disposta a seguito dell'istaurazione di un rapporto di lavoro e che, pertanto, la controversia non poteva essere ricondotta a nessuna delle ipotesi previste dall'articolo 409 c.p.c. La doglianza è fondata. Nel caso in cui la domanda di risarcimento del danno sia proposta nei confronti di una PA, alla quale si addebita l'errore commesso nell'avviamento al lavoro e la responsabilità nella mancata istaurazione del rapporto, «viene in rilievo una responsabilità che non deriva dal rapporto di lavoro, ma dall'applicazione dei principi generali relativi alla responsabilità della Pubblica Amministrazione, dato che l'azione risarcitoria è proposta non già contro il datore di lavoro ma contro un'amministrazione terza, estranea al rapporto lavorativo». L'ambito, quindi, è quello del risarcimento danni per lesione di interessi legittimi o di diritti soggettivi provocati dall'operare della Pubblica Amministrazione Cass. numero 24400/2007 . Per “controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato”, inoltre, devono intendersi «non solo quelle relative alle obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro ma anche quelle nelle quali la pretesa fatta valere si colleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario - non meramente occasionale - della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale» Cass. numero 22818/2009 . Nel caso di specie, il danno da perdita di chance rispetto al quale si chiede il risarcimento, relativamente al rapporto di lavoro mai iniziato, è domandato in relazione all'errore commesso dall'amministrazione pubblica nell'adozione degli atti di sua competenza, pertanto «la mancata costituzione del rapporto non rappresenta nè la causa petendi dell'azione nè un suo presupposto necessario perché, in ipotesi, la responsabilità della Pubblica Amministrazione avrebbe potuto riguardare anche profili di danno diversi». Quindi, la tempestività della riproposizione della causa davanti al giudice ordinario, che doveva avvenire entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo, doveva essere verificata considerando la sospensione disposta dall'articolo 1 l. numero 742/1969, che ha carattere generale e si applica a tutti i termini processuali. Per questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto «l'azione risarcitoria proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione al danno prodotto dalla cancellazione dalle liste di collocamento non rientra fra le controversie previste dall'articolo 409 c.p.c., numero 5 e, pertanto, all'atto di riproposizione successivo alla dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo si applica la sospensione dei termini della l. numero 742/1969, ex articolo 1».
Presidente Esposito – Relatore Di Paolantonio Rilevato che 1. la Corte d'Appello di Campobasso ha respinto l'appello proposto da D.L.P.E. avverso la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva ritenuto tardiva la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario, successiva alla sentenza numero 183 del 10 aprile 2012, con la quale il TAR Molise aveva dichiarato il difetto di giurisdizione 2. il giudice d'appello ha premesso che la D.L. , cancellata dalle liste di disoccupazione, aveva domandato al giudice amministrativo l'annullamento del provvedimento di cancellazione e degli atti successivamente adottati dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Isernia ed aveva chiesto, altresì, la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni 3. la sentenza del giudice amministrativo con la quale il difetto di giurisdizione era stato dichiarato era passata in giudicato il 3 luglio 2012 e, pertanto, il termine di tre mesi per la riassunzione era spirato il 3 ottobre 2012 4. ha precisato che la ricorrente aveva domandato il risarcimento del danno per perdita di chance in quanto, per effetto del provvedimento illegittimo, non aveva potuto partecipare ad un concorso bandito dall'Inps per la copertura di sei posti riservati a laureati in materie economiche e giuridiche e da ciò ha desunto che la controversia, in quanto riconducibile a materia di lavoro, doveva essere ricompresa fra ndr testo originale non comprensibile per le quali non opera la sospensione feriale dei termini processuali 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.L.P.E. sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale ha opposto difese, con controricorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato che 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'articolo ndr testo originale non comprensibile c.p.c., violazione e falsa applicazione della L. numero 742 del 1969, articolo 1 e 3, del R.D. numero 12 del 1941, articolo 93, dell'articolo 409 c.p.c., nnumero 1 e 5 e sostiene, in sintesi, che la cancellazione non era stata disposta a seguito della instaurazione di un rapporto di lavoro, sicché la controversia non poteva essere ricondotta a nessuna delle ipotesi previste dall'articolo 409 c.p.c. 2. il ricorso è fondato hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte che, qualora la domanda di risarcimento del danno sia proposta nei confronti dell'amministrazione pubblica, alla quale si addebita l'errore commesso nell'avviamento al lavoro e la conseguente responsabilità della mancata a razione del rapporto, viene in rilievo una responsabilità che non deriva dal rapporto di lavoro, ma dall'applicazione dei principi generali relativi alla responsabilità della pubblica amministrazione, dato che l'azione risarcitoria è proposta non già contro il datore di lavoro ma contro un'amministrazione terza, estranea al rapporto lavorativo. Si versa quindi nell'ambito del risarcimento danni per lesione di interessi legittimi o di diritti soggettivi provocati dall'operare della pubblica amministrazione Cass. S.U. numero 24400/2007 2.1. ne hanno tratto la conseguenza che non si è in presenza di una controversia inerente l'assunzione al lavoro e, pertanto, le ragioni esposte nella decisione, così come rendono inapplicabile il D.Lgs. numero 29 del 1993, articolo 68, poi trasfuso nel D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 63, che in quel caso veniva in rilievo, impediscono di ritenere applicabile l'articolo 409 c.p.c., numero 5 3. più in generale questa Corte ha affermato che per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro ma anche quelle nelle quali la pretesa fatta valere si colleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario - non meramente occasionale - della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale Cass. numero 22818/2009 3.1. nel caso di specie il danno da perdita di chance del quale si invoca il risarcimento, in relazione ad un rapporto di lavoro mai costituito, è domandato in relazione all'errore commesso dall'amministrazione pubblica nell'adozione degli atti di sua competenza, sicché la mancata costituzione del rapporto non rappresenta nè la causa petendi dell'azione nè un suo presupposto necessario perché, in ipotesi, la responsabilità della pubblica amministrazione avrebbe potuto riguardare anche profili di danno diversi 4. ne discende che la tempestività della riproposizione della causa cfr. sulla natura dell'atto Cass. S.U. numero 27163/2018 dinanzi al giudice ordinario, che doveva avvenire entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo D.Lgs. numero 104 del 2010, articolo 11, comma 2 , doveva essere verificata tenendo conto della sospensione disposta dalla L. numero 742 del 1969, articolo 1, che ha carattere generale e si applica a tutti i termini processuali, mentre le eccezioni previste dalla stessa legge, articolo 3, sono tassative ed insuscettibili di estensione analogica Cass. numero 695/2020 4. il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà a nuovo esame attenendosi al principio di diritto di seguito enunciato l'azione risarcitoria proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione al danno prodotto dalla cancellazione dalle liste di collocamento non rientra fra le controversie previste dall'articolo 409 c.p.c., numero 5 e, pertanto, all'atto di riproposizione successivo alla dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo si applica la sospensione dei termini della L. numero 742 del 1969, ex articolo 1 5. non sussistono le condizioni processuali richieste dal D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.