In tema di misure patrimoniali conseguenti a una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, può essere disposta la confisca c.d. allargata che, a differenza della confisca c.d. di mafia, riguarda il patrimonio del reo, anche se intestato ad altri e, in particolare, il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
Il caso. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, per la seconda volta, dopo un primo annullamento con rinvio. La Cassazione aveva annullato la sentenza senza rinvio in relazione al reato di intestazione fittizia di beni ha altresì annullato con rinvio relativamente al reato di estorsione e alla confisca. La Corte aveva inoltre dichiarato irrevocabile la responsabilità penale in riferimento al reato di concorso esterno in associazione mafiosa in relazione al quale l'imputato è stato condannato in via definitiva , ponendosi quale punto di contatto tra il mondo imprenditoriale e l'associazione mafiosa in particolare, veniva addebitato il fatto che, approfittando del suo ruolo di imprenditore e dei suoi contatti con le imprese aggiudicatarie di grossi appalti, agevolava la commissione dei reati di estorsione e concorreva nel sodalizio mafioso. Confermata la confisca c.d. allargata. Il giudice del rinvio assolveva l'imputato dal reato di estorsione aggravata e confermava la confisca c.d. allargata dell'intero patrimonio riferibile all'imputato, misura disposta in relazione al reato “spia” di concorso esterno. La confisca applicabile la tesi del Tribunale Il Tribunale aveva disposto la confisca di tutti i beni appartenenti all'imputato, comprese le aziende. Tale provvedimento era la copia del sequestro emesso in sede di indagini preliminari e si fondava sulla riferibilità all'imputato dell'intero patrimonio confiscato, anche se formalmente intestato a terzi, e sulla rilevata sproporzione tra valore dei beni e i redditi dichiarati. Secondo il giudice di prime cure, l'attività di impresa era talmente inquinata a causa dello stretto legame con l'associazione mafiosa, sicché ricorrevano anche i presupposti della confisca di cui all'articolo 416 bis, comma 7, c.p. …e quella della sentenza rescindente della Cassazione. La Corte di Cassazione ha qualificato la confisca applicabile all'imputato come confisca c.d. allargata, affermando che tale norma è applicabile nei confronti del soggetto condannato per il reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa. La sentenza ha però rilevato motivazione carente su due profili a la circostanza che, alla luce dell'intero patrimonio dell'imputato, non è sufficiente il solo parametro della sproporzione tra redditi e investimenti ma è necessaria una verifica della correlazione tra attività contaminata e costituzione o accrescimento dei beni b l'eventuale incidenza dei redditi da evasione nelle accumulazioni patrimoniali antecedenti al momento della costituzione del rapporto funzionale tra l'imputato e l'organizzazione criminale. Focus sulla confisca. La decisione qui esaminata muove da un approfondimento dell'istituto e delle sue “varianti”. …in casi particolari. La confisca “in casi particolari”, in origine prevista dall'articolo 12- sexies d.l. numero 306/1992, conv. in l. numero 356/1992 , è ora prevista dall'articolo 240- bis c.p. a seguito del principio della riserva di codice espresso dalla l. numero 103/2017 e del d.lgs. numero 21/2018 . Si prevede che è sempre disposta la confisca, relativamente a determinati reati, del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Tale confisca è definita “atipica”, “allargata” o “estesa” per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria, dalle quali si differenzia perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale è stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta. La previsione normativa della confisca si giustifica con la presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del reo. La responsabilità per taluni reati tassativamente elencati e di particolare gravità e allarme sociale costituisce “spia” cioè indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori attività delittuose. L'accertamento della responsabilità per tali reati “spia” fonda il sospetto che il condannato abbia tratto dall'attività criminosa le forme di ricchezza di cui dispone. Nondimeno, la relazione tra reato-spia e patrimonio non è espressa in termini di produzione causale del secondo ad opera del primo, né di proporzione di valore tra i due elementi, con la conseguenza che anche la collocazione temporale dell'incremento della ricchezza del condannato di per sé non assume rilievo quale criterio di selezione dei beni confiscabili. …sproporzione e tempi. In sintesi, dunque, due solo i requisiti ineludibili a l'esistenza di una sproporzione tra reddito dichiarato o proventi dell'attività economica e valore del bene, nonché assenza di una giustificazione credibile circa la provenienza b il rispetto del criterio di ragionevolezza temporale. Secondo le S.U. Montella, i termini di raffronto dello squilibrio sono fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni acquisiti per giustificazione credibile si intende la prova positiva della liceità della provenienza. Il requisito temporale è invece stato interpretato dalla Corte Cost. numero 33/2018 che va inteso in relazione alle caratteristiche della singola vicenda concreta con riguardo al grado di pericolosità sociale del fatto il giudice deve verificare se la vicenda criminosa risulti episodica, occasionale. Le S.U. Crostella hanno ulteriormente chiarito che il criterio di ragionevolezza temporale deve essere riferito anche alle situazioni in cui l'acquisizione patrimoniale si collochi in un momento successivo alla perpetrazione del reato-spia. La confisca “di mafia”. Nei casi di condanna per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, è disposta la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato compresi tutti i beni destinati a essere utilizzati ai fini dell'attività dell'associazione ma deve sussistere una relazione specifica e stabile tra il bene e l'illecito che testimoni l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto compreso il guadagno di attività economiche formalmente lecite o che ne costituiscono l'impiego ogni reinvestimento dei profitti e degli utili . Applicata la confisca allargata. La Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, ha qualificato la confisca come allargata e ha vincolato il giudice del rinvio a verificare la sproporzione e a rispettare il criterio di ragionevolezza temporale. Tuttavia, il giudice del rinvio non ha seguito le indicazioni fornite dalla sentenza di annullamento. In particolare, la sentenza non svolge un rigoroso accertamento sulla stima dei valori economici in gioco che devono essere individuati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche considerando il momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti. Inoltre, non è stato chiarito quale sia l'ambito temporale considerato. La sentenza del giudice di rinvio deve dunque essere annullata con nuovo rinvio.
Presidente Vessicchelli – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo quale giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Messina - ha rideterminato in anni due di reclusione la pena inflitta a F.C. per il reato di trasferimento fraudolento di valori ora punito dall' articolo 512-bis c.p. già D.L. numero 306 del 1992, articolo 12-quinquies , comma 1 , contestato al capo 19 della imputazione - ha assolto M.T. dal reato di estorsione aggravata di cui al capo 8 perché il fatto non sussiste e ha confermato la confisca c.d. allargata dell'intero patrimonio riferibile all'imputato beni mobili e immobili, quote societari e conti correnti bancari , misura - ora prevista dall' articolo 240-bis c.p. già disciplinata dal D.L. numero 306 del 1992, articolo 12-sexies , - disposta in relazione al reato spia di cui all' articolo 110 e 416-bis c.p. c.d. concorso esterno , in relazione al quale l'imputato è stato condannato in via definitiva nel presente processo capo 2-ter , per aver concorso nel clan dei barcellonesi , articolazione territoriale di cosa nostra, ponendosi quale punto di contatto tra il mondo imprenditoriale in particolare le società aggiudicatrici di importanti contratti di appalto e l'associazione mafiosa. A questa decisione si è pervenuti dopo che, con sentenza numero 8316 del 14/01/2016, la prima sezione penale della Corte di cassazione , per quanto qui interessa, aveva - annullato la sentenza impugnata nei confronti di F.C.V. senza rinvio limitatamente al reato di cui all'articolo 416-bis c.p. e con rinvio, per la determinazione della pena, in relazione alla residua imputazione quella di cui al capo 19 rigettato nel resto il ricorso del F. - annullato la sentenza impugnata nei confronti di M.T. senza rinvio limitatamente al reato di cui alla L. numero 356 del 1992 , articolo 12 quinquies, con rinvio limitatamente al reato di estorsione di cui al capo 8 ed alla confisca rigettato nel resto il ricorso dichiarato, per l'effetto, la irrevocabilità della affermazione di penale responsabilità in riferimento al reato di cui al capo 2 ter articolo 110 e 416-bis c.p., per il quale era stata applicata la pena finale di anni quattro di reclusione . 2. Ricorrono gli imputati tramite i rispettivi difensori. 3. F.C.V., con l'avvocato omissis propone due motivi. 3.1. Con il primo si denuncia vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva. Difetterebbe il requisito sostanziale della circostanza aggravante in rassegna, poiché, ad opinione del ricorrente, i fatti contestati non apparirebbero prodromici di una maggiore e intrinseca pericolosità sociale dell'imputato . 3.2. Con il secondo motivo si deduce analogo vizio in punto di commisurazione della pena ex articolo 133 c.p. . La Corte di appello si sarebbe immotivatamente discostata in maniera significativa dal minimo edittale previsto per il reato in contestazione - pari ad anni due di reclusione - senza fornire alcun dato concreto circa il valore del patrimonio oggetto di elusione, riferimento necessario al fine di stabilire la gravità della condotta. 4. Nell'interesse di M.T. sono articolati tre motivi nel ricorso depositato il 25 settembre 2020 a firma degli avvocati omissis e omissis , nonché due motivi nell'atto di impugnazione depositato il 15 ottobre 2020, a firma dell'avv. omissis in calce a quest'ultimo ricorso l'imputato ha dichiarato di nominare l'avv. omissis , revocando l'avv. omissis . I motivi, che si intersecano tra loro, vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex articolo 173 disp. att. c.p.p. , comma 1. 4.1. Con il primo motivo del ricorso sottoscritto dagli avvocati omissis e omissis , si denuncia la violazione del vincolo derivante dalla sentenza di rinvio previo errore metodologico nell'analisi patrimoniale prodromica alla disposta confisca allargata . Con la sentenza rescindente la prima sezione della Corte di cassazione aveva rilevato una significativa incompletezza motivazionale e una eccessiva semplificazione di taluni temi di diritto, soprattutto considerando che era stata confiscata l'intera redditività aziendale del M. il che, presupponendo una contaminazione dei profitti di impresa derivante dai rapporti con l'organizzazione criminale, imponeva una verifica più pregnante di quella della mera sproporzione, soprattutto considerato che l'attività imprenditoriale del M. risultava impiantata nei primi anni ‘90, con conferimento di immobili alla società omissis nell'anno 2005, mentre la contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa veniva circoscritta al periodo compreso tra il omissis . In forza di tanto il giudice di legittimità aveva investito quello di rinvio dei seguenti compiti - determinare l'effettivo inizio del rapporto bilaterale tra il M. e l'associazione mafiosa - stabilire la concreta entità degli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo in questione. Secondo i difensori tale mandato sarebbe rimasto inadempiuto, in quanto il giudice di rinvio non avrebbe individuato il preciso momento storico in cui i cespiti confiscati sono entrati nel patrimonio dell'imputato, né avrebbe applicato la corretta metodologia d'indagine storico-patrimoniale. La sentenza impugnata si limiterebbe a trascrivere la relazione peritale, senza indicare le date di acquisizione dei beni al patrimonio dell'imputato e senza verificare se la ritenuta sproporzione collimi con il valore complessivo di tutti i beni confiscati, sì da rendere plausibile una derivazione dall'attività illecita dell'intero patrimonio o solo di parte di esso. Il perito nominato di ufficio avrebbe circoscritto l'analisi al lasso temporale compreso tra il omissis , trascurando del tutto di ricostruire il patrimonio aziendale del ricorrente, il quale ha iniziato la sua attività imprenditoriale nei primi anni ‘90. Inoltre, secondo i principi dettati dalla Corte di cassazione, ai fini della sproporzione , i termini di raffronto dello squilibrio vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti. L'insegnamento sarebbe stato disatteso dal giudice di rinvio il quale si sarebbe occupato esclusivamente di accertare la sproporzione tra redditi e investimenti solo dal 2006 al 2008, tralasciando di valutare l'avvio dell'attività di impresa. 4.2. Con il secondo motivo i difensori denunciano violazione di legge e vizio di motivazione sul tema - devoluto dalla sentenza rescindente - della verifica temporale circa l'instaurazione del rapporto tra l'imputato e la consorteria mafiosa. Nel compiere questo accertamento, il giudice di rinvio farebbe leva su alcune circostanze che i giudici dei precedenti gradi avevano utilizzato per pronunciare condanna per il reato di estorsione, reato da cui il giudice di rinvio ha assolto l'imputato. Ne', d'altra parte, sarebbe possibile desumere collegamenti tra il M. e la criminalità organizzata risalenti al 2003 dalla circostanza che l'imputato ha subito un processo, quando quel processo è stato definito da una pronuncia di assoluzione con formula piena. In realtà - come emerge dal verbale delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia B. - M.T. non sarebbe un concorrente esterno della consorteria mafiosa, ma una vittima della criminalità organizzata essendosi dovuto piegare alle logiche estorsive della mafia barcellonese . 4.3. Con il terzo motivo ci si duole, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b , c ed e , della omessa valutazione delle prove offerte dalla difesa. Anzitutto sarebbe stata pretermessa la consulenza di parte redatta dal dottor commercialista M.C.S., il quale - a differenza del perito che ha limitato il suo esame agli anni omissis - ha compiuto una analisi di tutti i flussi finanziari riconducibili a M.T., alle sue società e ai componenti del suo nucleo familiare, a partire dal 1984, basandosi sulle dichiarazioni regolarmente presentate alla agenzia delle entrate. La consulenza di parte confuterebbe gli esiti della indagine peritale sulla base di due dati oggettivi il bilancio al 31 dicembre 2008, non considerato dal perito, che espone un debito di 1.900.000,00 Euro, da considerarsi autofinanziamento idoneo a giustificare gli investimenti ritenuti sproporzionati la circostanza che una analisi chiusa a un ridotto spazio temporale omissis non consente di rilevare l'esposizione debitoria con la quale si è risparmiato denaro da investire e, pertanto, viene consegnato un dato negativo poiché si tiene conto solo dell'anno in cui si spende, e di quelli dove, invece, si è accumulata ricchezza non pagando i debiti . Peraltro l'ammontare dei redditi disponibili e dei proventi dell'evasione fiscale consentirebbe di affermare che le somme disponibili negli anni precedenti al 2006 avrebbero potuto essere impiegate per gli investimenti successivi, effettuati nel 2007 e nel 2008. Ulteriore vizio viene ravvisato nella circostanza che è stato confiscato anche l'immobile di omissis . E' pacifico, e il perito e il giudice di rinvio ne danno atto, che tale bene è stato acquistato in epoca precedente al 2006 quindi, non sarebbe comprensibile come, rispetto ad esso, possa valere il raffronto con la sproporzione di Euro 286.000,00, che il consulente rileva per gli anni 2008 e 2009. 4.4. Con il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Canfora si denuncia, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b , la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento ai limiti di autonomia valutativa del giudice rispetto agli esiti del procedimento correlato . Il difensore sostiene che M. non avrebbe avuto alcun ruolo nei fatti contestati che la confisca dovrebbe essere limitata alle acquisizioni compiute negli anni OMISSIS , in cui si è manifestata la sua pericolosità sociale. 4.5. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione, anche in relazione all' articolo 627 c.p.p. , comma 3, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento impugnato rispetto all'analisi patrimoniale e alla corretta lettura delle risultanze contabili. Si coltivano argomenti nella sostanza analoghi a quelli elaborati dal co-difensore con il terzo motivo di ricorso. 4.6. Successivamente l'avv. omissis ha trasmesso una memoria con la quale formula due motivi aggiunti attinenti - alla inosservanza del vincolo derivante dalla decisione di annullamento con rinvio - al vizio di motivazione rispetto all'analisi patrimoniale ed alla corretta lettura delle risultanze contabili. Il medesimo difensore ha deposito una ulteriore memoria di replica con la quale ribadisce gli argomenti già illustrati a sostegno del ricorso e insiste sul fatto che - la Corte di appello non ha circoscritto il lasso temporale entro il quale la pericolosità sociale del M. si è manifestata, come ha riconosciuto anche la Procura Generale, né ha verificato le somme spese dalla famiglia M. per le acquisizioni patrimoniali e i costi per la realizzazione dei beni immobili, così da comparare e stabilire se l'entità dei redditi leciti fosse sufficiente a giustificare gli investimenti e le acquisizioni effettuate - la formazione del patrimonio del M. è stata realizzata anche, e soprattutto, con il ricorso all'indebitamento, non con mezzi illeciti riconducibili alla consorteria mafiosa. Considerato in diritto 1. Il ricorso di M.T. è fondato. Il ricorso di F.C.V. è inammissibile. 2. Il ricorso di F.C.V 2.1. Il giudice di rinvio è stato investito solo del compito di rideterminare la pena per l'unico reato che residua a carico dell'imputato delitto di cui al D.L. numero 306 del 1992, articolo 12-quinquies ora previsto dall' articolo 512-bis c.p. consistito nell'avere acquisito la qualità di socio occulto nell'esercizio di ristorazione denominato omissis , sedente in località omissis , al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misura di prevenzione patrimoniali o di contrabbando . In adempimento del mandato ricevuto, la Corte di appello di Reggio Calabria ha determinato la pena nei confronti del ricorrente come segue pena base anni due e mesi sei di reclusione aumentata di mesi sei per la recidiva c.d. semplice ex articolo 99 c.p. , comma 1 ridotta per il rito alla pena finale di anni due di reclusione. 2.2. Il primo motivo è inammissibile sotto vari e concorrenti profili. Con l'originario ricorso per cassazione F. non aveva coltivato alcuna doglianza circa l'assenza del presupposto sostanziale della recidiva. In ogni caso la prima sezione penale della Corte di cassazione non ha annullato la sentenza sul punto della recidiva anzi ha avallato la decisione della Corte di appello che l'aveva riconosciuta, ritenendola contestata ai sensi dell' articolo 99 c.p. , comma 1, in virtù della genericità della sua formulazione cfr. paragrafo 5, pag. 58 sentenza rescindente . Dunque il punto della sussistenza della recidiva non può essere più messo in discussione nel giudizio di rinvio. In ogni caso, il giudice del rinvio ha illustrato in maniera adeguata le ragioni che consentono di valutare il fatto-reato come espressivo di una maggiore pericolosità sociale cfr. pagg. 9 e 10 sentenza impugnata . 2.3. Il secondo motivo è inammissibile. La pena base per l'unico reato oggetto di condanna D.L. numero 306 del 1992, articolo 12-quinquies , ora articolo 512-bis c.p. si è assestata in prossimità del minimo edittale. L'esercizio del potere discrezionale appartenente al giudice di merito in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio non è sindacabile in questa sede, soprattutto quando esso, come nella specie, è stato adeguatamente giustificato cfr. pagg. 9 e 10 sentenza impugnata . 3. Il ricorso di M.T 3.1. Con la sentenza numero 8316 del 14/01/2016, pronunciata dalla prima sezione penale della Corte di cassazione, è divenuta definitiva la condanna di M.T. per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, commesso nel periodo dal 2006 al 2008 perché, approfittando del suo ruolo di imprenditore e dei suoi contatti con le imprese aggiudicatarie di grossi appalti, ponendosi quale punto di contatto tra il mondo imprenditoriale e quello mafioso, così agevolando la commissione dei reati di estorsione, concorreva nel sodalizio mafioso, riconducibile a cosa nostra siciliana, denominato omissis , operante sul versante tirrenico della provincia di Messina e in particolare nel sodalizio mafioso c.d. dei omissis , riconducibile dapprima a B.C. e, successivamente all'arresto di questi, a C.T. capo 2 ter dell'imputazione . La medesima sentenza, invece, ha annullato con rinvio - il capo relativo alla condanna dell'imputato per il reato di estorsione, consistito nell'imporre alla SEDS spa il noleggio a freddo di mezzi d'opera riconducibili in larga misura a società gestite dal M., nonché forniture di materiali da parte di società contigue al gruppo criminale barcellonese, in relazione alla esecuzione di un appalto avente ad oggetto la costruzione di un metanodotto capo 8 - il capo relativo alla confisca c.d. allargata disposta ai sensi del D.L. numero 306 del 1992, articolo 12 sexies ora articolo 240-bis c.p. di beni mobili e immobili, quote societarie e conti correnti bancari nella disponibilità di M.T Il giudice di rinvio - ha assolto M. dal reato di estorsione - ha confermato il provvedimento di confisca. Gli atti di ricorso, proposti dai difensori di M.T., aggrediscono la statuizione relativa alla confisca c.d. allargata . 3.2. Alla pronuncia qui impugnata si è pervenuti attraverso un composito percorso che merita un breve cenno con l'intento di enucleare i reali confini del thema decidendi e i profili ancora in discussione. 3.2.1. Il Tribunale aveva disposto la confisca di tutti i beni appartenenti all'imputato, comprese le aziende delle società omissis s.r.l. e omissis srl. Il giudice di primo grado aveva rilevato che la confisca ricalcava il sequestro emesso in sede di indagini ai sensi del D.L. numero 306 del 1992, articolo 12 sexies e che si fondava sulla riferibilità all'imputato dell'intero patrimonio confiscato, anche se formalmente intestato a terzi, e sulla rilevata sproporzione tra valore dei beni e i redditi dichiarati, questi ultimi neppure sufficienti al sostentamento della famiglia. Il medesimo giudice aveva aggiunto che l'attività di impresa era altamente inquinata a causa dello stretto legame con l'organizzazione mafiosa, sicché, in relazione all'intera redditività aziendale, ricorrevano anche i presupposti della confisca ex articolo 416-bis c.p., comma 7. Questa impostazione, ripresa dal giudice di appello, ha trovato una rimodulazione per effetto dell'intervento del giudice di legittimità. Investita del ricorso di M.T. - che lamentava, tra l'altro l'incertezza sull'istituto attivato D.L. numero 306 del 1992, articolo 12 sexies o articolo 416 bis c.p., comma 7 - la prima sezione della Corte di cassazione ha optato per la qualificazione della confisca solo ed esclusivamente ai sensi del D.L. numero 306 del 1992, articolo 12 sexies e ha stabilito che tale norma va ritenuta applicabile nei confronti del soggetto condannato per il reato di concorso esterno nella associazione mafiosa cfr. paragrafo 12.5, pagina 92 della sentenza rescindente . Tali punti restano fermi e non sono più suscettibili di revisione né di discussione. Poste queste premesse, la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, ha rilevato carenze motivazionali su due profili - la circostanza che, alla luce della confisca dell'intero patrimonio dell'imputato comprensivo di realtà aziendali, non è sufficiente il solo parametro della sproporzione tra redditi e investimenti ma si impone una verifica della correlazione tra attività contaminata e costituzione o accrescimento dei beni - la eventuale incidenza dei redditi da evasione ove dimostrati, anche in via indiziaria nelle accumulazioni patrimoniali antecedenti al momento della costituzione del rapporto funzionale tra il M. e l'ente criminoso. Il giudice di rinvio ha confermato il provvedimento di confisca, ma i difensori del ricorrente denunciano vuoi il mancato rispetto del dictum della Corte di cassazione, vuoi l'inosservanza dei principi che governano la materia. 3.3. Si rende utile un inquadramento della misura di sicurezza patrimoniale di cui all' articolo 240-bis c.p. , sì da metterne in luce, anche al fine di dissipare equivoci, le differenze strutturali rispetto ad altre ipotesi di confisca e soprattutto a quella ex articolo 416-bis c.p., comma 7, che, per decisione intangibile della prima sezione penale, è definitivamente uscita dal panorama degli istituti applicabili in questo processo. 3.3.1. La confisca in casi particolari , in origine disciplinata dal D.L. numero 306 del 1992, articolo 12-sexies , convertito dalla L. numero 356 del 1992 , è ora prevista dall' articolo 240-bis c.p. a seguito dell'introduzione con la L. numero 103 del 2017 del principio di riserva di codice, attuato dal D.Lgs. 1 marzo 2018, numero 21 . La norma citata recita Nei casi di condanna . per taluno dei delitti previsti dall' articolo 51 c.p.p. , comma 3-bis, . è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica . Il legislatore del 2018 si è premurato di chiarire che In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale . . Tuttavia, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale ultima previsione non sarebbe suscettibile di applicazione retroattiva Sez. 1, numero 1778 del 11/10/2019, dep. 2020, Ruggieri, Rv. 278171 principio al quale ha implicitamente aderito la sentenza rescindente. I caratteri dell'istituto in rassegna si trovano delineati in maniera perspicua nella sentenza delle Sezioni Unite numero 27421 del 25/02/2021, Crostella. Nella prassi applicativa la confisca in casi particolari è definita atipica , allargata o estesa per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria, dalle quali si differenzia perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta. La previsione normativa della confisca . trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente. L'accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce spia ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose. Nell'ottica del contrasto alla proliferazione del crimine, il legislatore consente una semplificazione probatoria, che si realizza mediante lo svincolo dell'oggetto dell'ablazione dal reato e l'onere, gravante sul condannato titolare o detentore dei beni da confiscare, di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa . Il legislatore ha scelto di delineare la confisca allargata quale misura di sicurezza che, seppur basata su un sistema probatorio presuntivo, è necessariamente dipendente dalla sussistenza del reato-spia . L'accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall' articolo 240-bis c.p. , fonda il sospetto che il condannato abbia tratto dall'attività delittuosa le forme di ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona. Il giudizio di colpevolezza in ordine al reato commesso e la natura particolare di questo, idoneo ad essere realizzato in forma continuativa e professionale ed a procurare illecita ricchezza, fanno ritenere l'origine criminosa di cespiti, di cui si sia titolari in valore sproporzionato rispetto a redditi ed attività, in base alla presunzione relativa della loro derivazione da condotte delittuose ulteriori rispetto a quelle riscontrate nel processo penale, che, comunque, costituiscono la base della presunzione stessa. Nella considerazione del legislatore, quindi, l'attribuzione al soggetto della commissione di uno dei reati-spia costituisce indicatore dell'acquisizione dei beni, sia pure non per derivazione da quel reato specifico . La relazione tra reato-spia ed elemento patrimoniale non è espressa dal legislatore in termini di produzione causale del secondo ad opera del primo, né di proporzione di valore tra i due elementi, ragione per la quale anche la collocazione temporale dell'incremento della ricchezza del condannato di per sé non assume rilievo quale criterio di selezione dei beni confiscabili . In sintesi, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna. Occorre, però, che ricorrano i seguenti ineludibili presupposti - l'esistenza di una sproporzione, al momento dell'acquisto di ciascun bene, tra reddito dichiarato o proventi dell'attività economica e valore del bene, unitamente alla assenza di una giustificazione credibile circa la provenienza - il rispetto del criterio di ragionevolezza temporale . Sul primo profilo le Sezioni Unite Montella sentenza numero 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226491 hanno ritenuto necessario da un lato, che, ai fini della sproporzione , i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la giustificazione credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna . Circa il requisito della ragionevolezza temporale, va ricordato che si tratta di criterio assunto anche dalla Corte costituzionale a parametro di verifica della tenuta costituzionale della confisca in casi particolari. Con la sentenza interpretativa di rigetto numero 33 del 2018 la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12-sexies nella parte in cui include la ricettazione tra i delitti spia , ha riconosciuto che la coerenza col sistema dei valori costituzionali della presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato pretende che essa sia circoscritta . in un ambito di ragionevolezza temporale nel senso che il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del reato spia da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, seppur differente da quella che ha determinato la condanna e seppur priva di un positivo accertamento. La ragionevolezza temporale va determinata in riferimento alle caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, al grado di pericolosità sociale che il fatto rivela compete al giudice verificare se, in relazione a tali circostanze e alla personalità del reo, la vicenda criminosa risulti episodica, occasionale e produttiva di modesto arricchimento, così da non corrispondere al modello normativo su cui si fonda la presunzione che ricostruisce in via indiziaria la illiceità della ricchezza acquisita Corte Cost. numero 33 del 2018 , cit. . Le menzionate Sezioni Unite Crostella hanno affermato che il medesimo criterio di ragionevolezza temporale, con analoghi effetti e finalità, deve essere riferito anche alle situazioni in cui l'acquisizione patrimoniale si collochi in un momento successivo alla perpetrazione del reato-spia . In tale ipotesi ferma restando la natura non pertinenziale della relazione tra cosa e reato e l'assenza del nesso di derivazione della prima dal secondo, vanno ritenuti confiscabili anche gli elementi patrimoniali acquisiti dopo la perpetrazione del reato, purché non distaccati da questo da un lungo lasso temporale che renda irragionevole la ablazione e, comunque, non successivi alla pronuncia della sentenza di condanna salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima . 3.3.2. Il carattere della confisca disciplinata dall' articolo 240-bis c.p. , - qui disposta nei confronti di M.T. in relazione alla condanna definitiva per il reato di cui all' articolo 110 e 416-bis c.p. ricompreso nel catalogo dei reati spia citati dalla norma lì dove richiama i delitti previsti dall' articolo 51 c.p.p. , comma 3-bis - ne rende evidente la differenza rispetto alla confisca prevista dall'articolo 416-bis c.p., comma 7. Con tale ultima disposizione il legislatore ha previsto che alla condanna per il reato ex articolo 416-bis c.p. segue la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego , formula che estende l'obbligo della confisca a beni per i quali l' articolo 240 c.p. , comma 1, si limita a disporre la confisca facoltativa. Nell'ambito delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato devono ricomprendersi tutti i beni destinati a essere utilizzati ai fini dell'attività dell'associazione. Deve sussistere una relazione specifica e stabile tra il bene e l'illecito che testimoni l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale Sez. 1, numero 1808 del 07/08/1984, Aquilino, Rv. 165523 Sez. 2, numero 9954 del 04/03/2005, De Gregorio, Rv. 231029 Sez. 6, numero 27750 del 21/05/2012, Vadalà, Rv. 253113 . Per cose che costituiscono il prezzo, il profitto o il prodotto del reato deve intendersi anche il guadagno di attività economiche formalmente lecite, ma gestite merce' l'esercizio della forza di intimidazione mafiosa. Sotto questo profilo, formano oggetto della confisca obbligatoria gli utili derivanti da un'impresa mafiosa. L'estensione della confisca alle cose che costituiscono impiego del prezzo, del prodotto e del profitto del reato si propone, innegabilmente, di colpire ogni reinvestimento successivo dei profitti delittuosi e degli stessi utili dell'impresa mafiosa e, pertanto, anche le destinazioni sostanzialmente lecite delle utilità Sez. U, numero 2798 del 12/11/1993, dep. 1994, Cinquegrana, Rv. 196258 . Anche un'impresa, nel suo complesso, può essere oggetto di ablazione ai sensi della citata norma in quanto strumento del reato associativo mafioso a tal fine occorre che sia positivamente dimostrata una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell'impresa e le attività riconducibili al sodalizio criminale Sez. 1, numero 3392 del 16/07/1993, Acciarito, Rv. 195180 Sez. 6, numero 47080 del 24/10/2013, Guerrera, Rv. 257709 Sez. 6, numero 6766 del 24/01/2014, S.D. Costruzioni S.r.l., Rv. 259073 Sez. 6, numero 13296 del 30/01/2018, D'Amico, Rv. 272640, che in motivazione affronta la tematica in modo approfondito . In assenza di tale prova, la confisca di un complesso aziendale, disposta ai sensi dell'articolo 416-bis c.p., comma 7, impone una motivazione rigorosa sul quantum da sottoporre ad ablazione, la quale deve evidenziare in modo puntuale il nesso di pertinenza fra cespiti oggetto di vincolo reale ed attività illecita Sez. 6, numero 13296 del 30/01/2018, D'Amico, cit. che, in motivazione, richiama Sez. 6, numero 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261588 Sez. 6, numero 27075 del 02/04/2015, Grizzanti, non mass. Sez. 2, numero 42525 del 02/05/2017, Mazzaferro, non mass. . 3.4. In questa ottica va interpretata la sentenza rescindente che, nell'optare in maniera espressa e chiara per la confisca allargata di cui all' articolo 240-bis c.p. , non può che averne recepito integralmente i caratteri. In sostanza la prima sezione penale ha inteso vincolare il giudice di merito al compito di - verificare la sproporzione al momento dell'acquisto di ciascun bene requisito necessario ma non sufficiente , tenendo conto anche di eventuali entrate derivanti da evasione fiscale - rispettare il criterio di ragionevolezza temporale , che la sentenza rescindente declina in concreto con la necessità di circoscrivere l'ambito temporale della confisca entro limiti tali da rendere ragionevole la presunzione della derivazione del patrimonio da condotte delittuose ulteriori antecedenti o successive rispetto a quelle che sono state accertate nel processo penale e che costituiscono la base della presunzione stessa cfr. Sez. U numero 27421 del 25/02/2021, Crostella, in motivazione, cit. . 3.5. Il giudice di rinvio ha confermato il provvedimento di confisca dell'intero patrimonio riconducibile all'imputato, così composto - l'intero capitale e il compendio aziendale della Marinoter s.r.l. - l'intero capitale e il compendio aziendale della Fa.ma s.r.l. - le quote di due società Ex Novo e MMD ormai del tutto privo di valore - un immobile sito in contrada omissis , edificato in assenza di concessione edilizia - tre autovetture e un quadriciclo due autocarri oggetto di iniziale apprensione sono stati restituiti nel corso del processo - un maneggio e dieci cavalli - un terreno agricolo sito nel comune di omissis - una unità immobiliare e un terreno siti a omissis - i saldi attivi dei conti correnti intestati a M.T., M.A. e B.S La sentenza qui impugnata non ha assolto in maniera soddisfacente il compito assegnato, pur dovendo precisarsi che alcune circostanze sono ormai incontroverse cfr. infra paragrafo 5.3.1. e che alcune questioni giuridiche agitate dal ricorrente vanno disattese cfr. infra paragrafo 5.3.2. . 3.5.1. Sotto il profilo fattuale, è un dato acquisito al processo, non più contestabile, il fatto che i beni oggetto di confisca rientrano tutti nella disponibilità dell'imputato, anche quando risultano formalmente intestati ad altre persone fisiche la figlia A., il figlio G., la moglie M.C.V., nonché B.S. dall'imputato definito proprio nipote , delle quali, secondo le sue stesse ammissioni, M.T. si è servito come intestatari fittizi, ovvero a società a responsabilità limitata che, facendo figurare proprietario e amministratore un prestanome la figlia A. o il nipote B. , l'imputato ha utilizzato come schermo . 3.5.2. Sotto il profilo giuridico, va evidenziata l'erroneità degli argomenti difensivi che fanno leva sulla necessità di individuare un collegamento causale tra beni e illecito e che pretendono di circoscrivere la confisca solo ai beni acquisiti nel periodo dal 2006 al 2008 nel quale è stato definitivamente accertato il delitto c.d. spia di cui agli articolo 110 e 416 bis c.p Come già detto, la confisca allargata opera al di fuori di un nesso pertinenziale con il reato ascritto all'imputato. Inoltre non è richiesto affatto che i beni confiscati siano entrati a far parte del patrimonio dell'imputato nel periodo di commissione del reato spia quei beni possono esservi entrati sia nel periodo precedente sia in quello successivo al tempus commissi delicti purché venga rispettato il criterio di ragionevolezza temporale sopra illustrato. 3.5.3. Fermo ciò, la sentenza impugnata, come quelle di merito che l'hanno preceduta, non svolge un rigoroso accertamento sulla stima dei valori economici in gioco, che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Montella sentenza numero 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226491 , devono essere individuati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche considerando non il momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma il momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, avendo riguardo alla eventuale esistenza di una giustificazione credibile consistente nella prova della positiva liceità della loro provenienza e ciò tenendo conto, in base e nei limiti del dictum della sentenza rescindente, anche degli eventuali proventi derivanti da evasione fiscale. Neppure viene chiarito quale sia l'ambito temporale considerato di rilievo in ossequio al criterio di ragionevolezza temporale che, ben potendo estendersi anche ad anni precedenti al 2006 o successivi al 2008, deve avere riguardo alle caratteristiche della presente vicenda e, dunque, al grado di pericolosità sociale che il fatto rivela sì che la fattispecie concreta possa ritenersi corrispondente al modello normativo fondativo della presunzione che ricostruisce in via indiziaria la illiceità della ricchezza acquisita. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di M.T., limitatamente alla disposta confisca. Il ricorso di F.C.V. deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di M.T., limitatamente alla disposta confisca, con rinvio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile il ricorso di F.C.V. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.