Arrivano le risorse previste dal decreto sblocca cantieri per installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali ma la normativa di riferimento per regolare il corretto e delicato trattamento dei dati personali negli ambienti protetti è bloccata.
Videosorveglianza nelle strutture per anziani e disabili. La videosorveglianza nelle strutture per anziani e persone con disabilità richiede un complesso bilanciamento di contrapposti interessi tra tutela dei lavoratori, dei dati e delle persone fragili coinvolte in questi processi. Mentre resta ferma al palo la normativa nazionale di riferimento arrivano 80 milioni di euro per favorire comunque l'installazione di dispositivi di videocontrollo con il rischio di mettere in seria difficoltà tutti gli attori coinvolti. A partire dal titolare del trattamento ovvero il soggetto che eseguirà materialmente l'installazione e l'utilizzo di questi sistemi. Lo ha evidenziato implicitamente il decreto del Ministero della salute 31 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. numero 52 del 3 marzo 2022. La questione del delicato e necessario bilanciamento dei numerosi interessi in gioco è rappresentata dal Garante per la tutela dei dati personali che è stato interpellato durante l'iter del disegno di legge sulla prevenzione di maltrattamenti a danno di soggetti fragili che dopo essere stato approvato dalla Camera è fermo in Senato da circa un anno. Nel parere rilasciato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato , il 30 gennaio 2019, in riferimento all'AS 897, l'Autorità è stata categorica nell'evidenziare che la questione per la sua complessità merita particolare attenzione da parte del legislatore nazionale Gli interessi primari da considerare sono sia la tutela dei soggetti vulnerabili sia la libertà dei lavoratori e il correlato diritto alla protezione dei dati di tutti i soggetti ripresi dalle telecamere. Si tratta di trovare un adeguato bilanciamento attorno ad interessi giuridici di primario rilievo costituzionale, specifica l'Autorità. Innanzitutto, le telecamere dovranno essere posizionate solo in caso di effettiva necessità e le stesse dovranno essere munite di sistemi di massima sicurezza per evitare l'accesso indiscriminato ai dati. La scelta dell'eventuale installazione dovrebbe essere orientata a parere del Garante in base a parametri oggettivi messi a disposizione dalla normativa. Diversamente i fondamentali principi sulla tutela dei dati personali verrebbero lasciati alla scelta discrezionale del titolare del trattamento. Stanziamenti dallo sblocca cantieri. Nel frattempo, con il decreto 18 aprile 2019, numero 32 , convertito nella legge 14 giugno 2019, numero 32 sono state previste le risorse per agevolare l'installazione di questi sistemi. E la questione ora diventa molto attuale. Infatti, il decreto del Ministero della salute 31 dicembre 2021, ripartisce le risorse del fondo finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Più in dettaglio, al dichiarato fine di assicurare la più ampia tutela in favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, il decreto ripartisce alle regioni, la somma di 80 milioni di euro, preordinata all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, come anche all'acquisto delle apparecchiature rivolte alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Gli step sono scanditi dallo stesso provvedimento. Il programma e la relazione tecnica. Le regioni, presentano al ministero della salute uno specifico programma per l'utilizzo delle risorse. Il programma dovrà riportare il fabbisogno complessivo rilevato dalla regione e l'indicazione degli interventi ritenuti prioritari e oggetto del finanziamento, raggruppati per stazione appaltante. Insieme al programma le regioni dovranno presentare una relazione tecnica che descriva gli interventi che si intendono realizzare e che contenga, per ognuno, le informazioni elencate dal decreto • ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di intervento • superficie complessiva della struttura coperta dal sistema di videosorveglianza • indicazione se si tratta di nuova installazione, ovvero di ampliamento o upgrade di un sistema di videosorveglianza già esistente • numero dispositivi che si intende installare e configurazione del sistema • cronoprogramma di acquisizione, installazione e messa in funzione • quadro economico con indicazione di eventuali lavori accessori per l'installazione • quadro finanziario coerente con la ripartizione annuale • descrizione del programma di manutenzione post installazione, specificando che i costi di manutenzione non rientrano in tale finanziamento ma sono a carico della regione come spesa corrente. Il nulla osta di approvazione. La procedura di valutazione positiva del programma si concluderà tramite l'emanazione del nulla osta di approvazione del programma stesso da parte della Direzione generale della programmazione sanitaria. Specifici accordi ai sensi dell' articolo 15, legge 7 agosto 1990, numero 241 conclusi tra la Direzione generale della programmazione sanitaria e i legali rappresentanti regionali, in linea con le dotazioni annuali stabilite nella “tabella A” del decreto. Conclusione. In mancanza del faro normativo che potrebbe aiutare le scelte dei singoli gestori tutto sarà rimesso al principio dell’accountability. Ovvero alla responsabilizzazione del titolare del trattamento che prima di avviarsi in questo tipo di esperienza dovrà predisporre una preventiva valutazione di impatto sulla tutela dei dati e avviare un adeguato percorso formale a tutela dei diritti dei lavoratori e di tutti i soggetti potenzialmente interessati dal nuovo sistema di videosorveglianza. DISEGNO DI LEGGE C 1066 S 897 Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. CAMERA presentazione alla Camera di vari disegni di legge C 20 C 329 C 480 C 552 13 settembre 2018 Assegnato alle commissioni riunite 1° affari costituzionali e 11° lavoro pubblico e privato in sede referente. 25 settembre 2018 Congiunzione del ddl C 480. 11 ottobre 2018 Congiunzione dei ddl C 20, C 329 e C 552. 17 ottobre 2018 Concluso da parte delle commissioni l'esame del ddl C 1066 che assorbe i ddl C 20, C 329, C 480 e C 552 . 23 ottobre 2018 L'assemblea approva il ddl C 1066. SENATO 29 novembre 2018 Il disegno di legge S 897 viene assegnato alla 1° commissione affari costituzionali in sede referente. 12 febbraio 2019 Congiunzione in commissione dei ddl S 182, S 200, S 262, S 264, S 546. 26 febbraio 2019 Congiunzione in 1° commissione del ddl S 1020. 10 aprile 2019 Congiunzione in 1° commissione del ddl S 1034. 25 maggio 2021 Dopo una serie di rinvvi per un più approfondito esame, la 5° commissione bilancio formula un ulteriore rinvio senza esprimere il parere consultivo. 22 dicembre 2021 Nella seduta della 1° commissione il presidente dichiara che “Riguardo ai disegni di legge … e 897 videosorveglianza , il cui esame è sospeso da tempo, si è ritenuto di svolgere un'interlocuzione tra i Gruppi per superare gli elementi di divergenza”.
Decreto Ministero Salute 31 dicembre 2021 in G.U. del 3 marzo 2022, numero 52