Respinta la tesi difensiva mirata a ridimensionare l’episodio e a presentarlo come mera violenza privata.
Sottrarre con forza lo smartphone a una persona vale una condanna per rapina. Impossibile parlare di mera violenza privata. A finire sotto processo è un uomo, accusato, tra l’altro, di avere sottratto con forza il telefono cellulare a un familiare. I giudici di merito forniscono, sia in primo che in secondo grado, una univoca lettura dell’episodio a loro parere è sacrosanto parlare di rapina , con inevitabili conseguenze a livello penale. In Cassazione, però, il difensore prova a ridimensionare il fatto, ritenendo sia più logico qualificarlo come mera violenza privata. A questa obiezione i magistrati ribattono richiamando i dettagli della condotta tenuta dall’uomo e «consistita nel costringere la persona offesa in un angolo e nel minacciarla al fine di farsi consegnare il cellulare». Sacrosanto perciò attribuire all’uomo il reato di rapina, poiché «il profitto può concretarsi in ogni utilità , anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che ci si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene».
Presidente Cammino – Relatore Monaco Ritenuto in fatto La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 14/5/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 16/11/2018 nei confronti di C.C.S. per i reati di cui agli articolo 572, 612 bis , 628 e 610 c.p. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e agli articolo 163 e 164 c.p. 2. In data 15 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Dott. omissis , chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina rilevando che, in assenza di un profitto di natura patrimoniale, la conclusione della corte territoriale circa la sussistenza degli elementi costituivi del reato di cui all' articolo 628 c.p. sarebbe logicamente viziata. Ciò in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto adeguato conto della specifica deduzione contenuta nell'atto di appello con il quale si chiedeva di qualificare i fatti ai sensi dell' articolo 610 c.p. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento alle modalità della condotta, consistita nel costringere la persona offesa in un angolo e minacciandola al fine di farsi consegnare il cellulare, ha correttamente qualificato in fatti dando conto di avere applicato la pacifica e costante giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene Sez. 2, numero 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104 Sez. 2, numero 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv. 263163 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e agli articolo 163 e 164 c.p. evidenziando che nella sentenza impugnata non si sarebbe dato adeguato rilievo alla giovane età del ricorrente nei confronti del quale la pena, correttamente quantificata riconoscendo le circostanze attenuanti di cui all' articolo 62 bis c.p. , avrebbe potuto essere sospesa. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex articolo 132 e 133 c.p. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell'assenza di elementi positivi di valutazione tale non potendo essere la sola giovane età , del comportamento processuale tenuto e della personalità dell'imputato, gravato da un precedente penale per un delitto con violenza e minaccia a un pubblico ufficiale. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena Sez. Unumero 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818 . La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell' articolo 62 bis c.p. , d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato Sez. 3, numero 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899 Sez. 6, numero 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244 numero 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419 . Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità Sez. 2, numero 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826 numero 3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163 Sez. 6, numero 41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737 . 3. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell' articolo 616 c.p.p. , valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte Cost. 13 giugno 2000, numero 186 , al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 5 2 in quanto imposto dalla legge.