Condannata l’agenzia di viaggi. Evidente come la decisione dei turisti di annullare il viaggio sia stata obbligata, frutto dei problemi comportati dalla diffusione del COVID-19.
Crociera nei Caraibi saltata a causa della pandemia . Sacrosanto il diritto della coppia di turisti a riavere indietro dall'agenzia di viaggi il prezzo pagato quasi 6 mila euro per l'intero pacchetto. Alla fine di novembre del 2019 risale l'accordo tra una coppia e l'agenzia di viaggi sottoscritto ufficialmente un pacchetto turistico avente ad oggetto un viaggio in crociera ai Caraibi e il soggiorno presso la Repubblica Dominicana per il periodo 9-24 marzo 2020. A far saltare in aria la vacanza da sogno è la comparsa del Coronavirus . A fine gennaio del 2020, difatti, l'Organizzazione mondiale della sanità parla di emergenza di rilevanza internazionale per poi, a metà marzo dello stesso anno, catalogarla in situazione pandemica e in Italia viene dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi con l'obiettivo di contenere la diffusione e gli effetti della pandemia . A completare il quadro, e a spazzar via ogni speranza della coppia di turisti, è la decisione con cui a fine febbraio del 2020 la Repubblica Dominicana sospende per trenta giorni i voli diretti provenienti dall'Italia . Ai primi di marzo del 2020, infine, un medico accerta l'effettiva incompatibilità delle condizioni della donna affetta, da tempo, da una epatite autoimmune con la grave diffusione mondiale del COVID-19 e le sconsiglia di intraprendere viaggi aerei . E al compagno non resta altro da fare che comunicare al titolare dell'agenzia di viaggi la necessità di annullare, a causa della epidemia, la vacanza . Consequenziale è, ovviamente, la richiesta di ottenere il rimborso del corrispettivo già versato per il viaggio o, in alternativa, un voucher di pari importo . Dall'agenzia di viaggi, però, nicchiano, sostenendo che l'annullamento è dipeso esclusivamente da motivi medici , e precisano di avere trattenuto il denaro 5 mila e 975 euro a titolo di penale di annullamento . Inevitabile lo scontro giudiziario tra la coppia di turisti e l'agenzia di viaggi. E per il magistrato è assolutamente legittima la pretesa avanzata dai turisti, soprattutto perché essi sono receduti dal contratto non per una causa personale di salute, che nulla ha a che fare con le facoltà introdotte dalla normativa emergenziale, e dunque estranea alla diffusione del COVID-19 bensì per la situazione pandemica in atto, e, in particolare, per le misure preventive adottate alla fine di febbraio del 2020 dalla Repubblica Dominicana per fronteggiare la pandemia. In questo quadro si inserisce, secondo il giudice del Tribunale, il riferimento alla condizione di salute della donna. Ciò perché la patologia da cui è affetta non può essere analizzata astraendo dalle contingenze dettate dal COVID-19, posto che, così come emerge dal certificato medico prodotto, non è stata la patologia in sé e per sé esistente a sconsigliare di intraprendere viaggi aerei, bensì gli effetti del dilagare della pandemia su un soggetto più vulnerabile qual è un paziente affetto da una malattia autoimmune . Evidente, quindi, che anche a fondamento del motivo di salute addotto dai turisti a giustificazione dell' annullamento del viaggio vada individuato il diffondersi del contagio da COVID-19 . Tirando le somme, la situazione pandemica, connessa alla preesistente patologia della donna , costituisce un fatto sopraggiunto imprevedibile e imprevisto e non imputabile ai turisti e idoneo a impedire la fruizione dei servizi previsti nell'accordo siglato con l'agenzia di viaggi. Di conseguenza, è sacrosanta la risoluzione del contratto , e ciò comporta la condanna dell'agenzia a restituire i 5 mila e 795 euro ai turisti rimasti, loro malgrado, a casa.
Presidente Varesano Fatto e diritto la presente controversia ha ad oggetto la domanda avanzata da B.F. e A.L.R. di rimborso integrale dei pagamenti effettuati dai ricorrenti per effetto della sottoscrizione, con l'agenzia O. S.r.l., di un pacchetto turistico avente ad oggetto un viaggio in crociera ai Caraibi ed il soggiorno presso la omissis dal omissis al omissis del valore di 5.795,00 a fondamento delle proprie domande B.F. e A.L.R. hanno dedotto quanto segue - in data 25.11.2019 i Sig.ri B.F. e A.L.R. sottoscrivevano con l'agenzia O S.r.l. un pacchetto turistico avente ad oggetto un viaggio in crociera ai Caraibi ed il soggiorno presso la omissis dal omissis al omissis - in data 30.01.2020, il focolaio internazionale da nuovo coronavirus 2019-nCo V veniva qualificato dall'OMS un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11.03.2020 come situazione pandemica - il Governo, con delibera del consiglio dei ministri del 31.01.2020, dichiarava lo stato di emergenza per sei mesi, al fine di contenere la diffusione e gli effetti della pandemia - le autorità della omissis , come riportato anche in una nota della Farnesina del 28.02.2020, al fine di prevenire la diffusione del nuovo coronavirus, sospendevano per 30 giorni i voli diretti provenienti dall'Italia verso gli aeroporti della omissis - in data 01.03.2020, la omissis annunciava il suo primo caso di Coronavirus un italiano di 62 anni arrivato nel Pese in data 22.02.2020 - in data 02.03.2020, il Presidente del Gruppo G.A. inoltrava una e-mail al Sig. M.R., titolare dell'agenzia O. S.r.l., sollevando dubbi e perplessità circa la sicurezza e la fattibilità del viaggio - in data 03.03.2020 il Sig. M.R., rassicurando il Sig. S. garantiva l'inesistenza di rischi per il viaggio e per i partecipanti - in data 02.03.2020 il Dott. C. dell'Ospedale omissis - essendo la Sig.ra L.R affetta da tempo da epatite autoimmune - accettava l'effettiva incompatibilità delle condizioni di salute della ricorrente con la grave diffusione mondiale del virus Covid-19, e pertanto le sconsigliava di intraprendere viaggi aerei - in data 05.03.2020 il sig. B.F. comunicava ad O. S.r.l. la necessità di annullare il viaggio a causa della epidemia - in data 08.05.2020 i Sig.ri B.F. e A.L.R. inviavano una pec ad O. S.r.l. al fine di ottenere il rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio, ovvero un voucher di pari importo - con pec dell'11.05.2020 O S.r.l. si sottraeva a tale adempimento in quanto secondo l'Agenzia - l'annullamento era dipeso esclusivamente da motivi medici, e dichiarava di aver trattenuto tali importi a titolo di penale di annullamento - con pec del 13.05.2020 i Sig.ri B.F. e A.L.R , per il tramite del proprio legale, ribadivano di non aver annullato il viaggio per motivi medici, ma di essersi semplicemente avvalsi del diritto di recesso unilaterale di cui all' art. 28, comma 1, D. L. 9/2020 parte resistente, ritualmente notiziata, si è costituita in giudizio mediante deposito di una comparsa, in data 28.10.2020, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e domandando il rigetto integrale delle domande dei ricorrenti in particolare, O. S.r.l. ha dedotto quanto segue - in data 4.03.2020 l'agenzia, su richiesta del sig. B.F. e a fronte della sua anticipazione di voler recedere dal viaggio per motivi di salute, inoltrava la normativa e la polizza assicurativa, precisando che sarebbe seguita la fattura di penale per cancellazione, per la quale richiedere rimborso alla compagnia assicurativa - in data 5.03.2020 i ricorrenti comunicavano l'annullamento del viaggio ad O. S.r.l. mediante mail inoltrata alla signora S, dipendente dell'agenzia - in data 6.03.2020 i ricorrenti aprivano il sinistro per la garanzia di annullamento del viaggio per motivi di salute presso A., con cui avevano sottoscritto la polizza omissis - in data 8 maggio 2020 il legale dei signori B.F. e L R interveniva nell'interesse dei propri assistiti, invocando la risoluzione del contratto di viaggio ai sensi dell' art. 28 del D.L. n. 9 del 2020 e chiedendo all'agenzia il rimborso del prezzo versato o l'emissione di un voucher di importo corrispondente - con pec in data 11.5.2020 rispondeva il sig. R.M., titolare dell'Agenzia, esponendo di non aderire alla richiesta di rimborso delle somme pagate per il viaggio, in quanto l'annullamento era stato attribuito dagli stessi signori B.F. e A.L.R. a motivi di salute di quest'ultima, motivi coperti dalla garanzia della polizza di Assicurazione Viaggio dagli stessi contratta con A. al momento dell'acquisto del pacchetto turistico - la penale per annullamento del viaggio oltre la data di quindici giorni prima della partenza, prevista nella misura del 100% del costo del pacchetto, era dunque rimborsabile da A.G.A. in occasione della prima udienza il Giudice, ritenuta l'opportunità di interrogare liberamente le parti per stimolarne la conciliazione, fissava udienza per il giorno 16.4.2021 all'udienza del 16.4.2021 esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione veniva fissata udienza per la discussione al 15.12.2021 all'udienza del 15.12.2021, tenutasi con le modalità della trattazione scritta le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di decidere con separata ordinanza. Rilevato che al fine di provvedere ad una corretta qualificazione giuridica della vicenda oggetto di causa occorre, preliminarmente, ripercorrere i fatti così come narrati da entrambe le parti. In data 5.3.2020 il ricorrente B.F. inoltrava all'indirizzo e-mail dell'agenzia O S.r.l. la seguente comunicazione Gentile Sig.ra S. con riferimento alle comunicazioni telefoniche dei giorni precedenti e in riferimento alle misure preventive adottate dalla omissis per il COVID -19 in data 29-02-2020 , nonché in relazione alla situazione nazionale/internazionale è stato sconsigliato a mia moglie A.L.R., per la sua patologia di epatite autoimmune di intraprendere viaggi aerei. Per tale motivo dobbiamo annullare il viaggio Cordialmente B.F. Il giorno prima, ovvero il 4.3.2020, l'agenzia O S.r.l. aveva inoltrato seguente comunicazione Buongiorno Sig. eccole in allegato la sua polizza emessa il 25 novembre e la normativa seguirà nostra fattura di penale cancellazione qui sotto i due incassi. Dall'esame delle comunicazioni sopra riportante emerge, innanzitutto, come, ancor prima dell'inoltro in data 5.3.2020 dell'e-mail di annullamento del viaggio, tra le parti vi era stato uno scambio di comunicazioni il giorno prima, infatti, ovvero il 4.3.2020 era stata proprio l'agenzia viaggi a comunicare a B.F. gli estremi della polizza assicurativa, dando atto di provvedere all'emissione di fattura di addebito della penale per la cancellazione del viaggio. Se è vero, dunque, che B.F. successivamente al 5.3.2021 ha denunciato alla compagnia assicuratrice l'annullamento del viaggio senza ottenere alcun rimborso , è altrettanto vero, per contro, che prima dì assumere una siffatta determinazione aveva contattato l'agenzia viaggi, aveva rappresentato alla stessa l'impedimento alla partenza, ed aveva ricevuto indicazione dall'agenzia di provvedere all'attivazione della copertura assicurativa per ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di prezzo e trattenuto dall'agenzia a titolo di penale. Ciò basta, ad avviso di chi scrive, per privare di valore probatorio le allegazioni di parte convenuta in relazione all'effettiva volontà dei ricorrenti di recedere dal contratto per cause connesse allo stato di salute di A.L.R. del tutto estranee alla pandemia da Covid-19. A tale conclusione è, infatti, possibile pervenire esaminando la documentazione offerta in atti. Contrariamente a quanto sostiene parte resistente, ovvero che i ricorrenti siano receduti dal contratto per una causa personale di salute che nulla ha a che fare con le facoltà introdotte dalla normativa emergenziale , e dunque estranea alla diffusione del Covid-19 cfr. pag. 5 comparsa di costituzione , emerge chiaramente dai documenti prodotti che i ricorrenti hanno inteso annullare il viaggio alla luce della situazione pandemica in atto, ed in particolare tenuto conto delle misure preventive adottate, in data 29.2.2020 dalla omissis per il COVID -19. Allo stesso modo, la ragione di salute allegata dai ricorrenti, ovvero la patologia di epatite autoimmune di cui è affetta A.L.R. non può essere analizzata astraendo dalle contingenze dettate dal Covid-19 posto che, così come emerge dal certificato medico prodotto, non è stata la patologia in sé e per sé esistente a sconsigliare di intraprendere viaggi aerei, bensì gli effetti del dilagare della pandemia su un soggetto più vulnerabile, qual è un paziente affetto da una malattia autoimmune, a condurre il medico specialista a sconsigliare viaggi aerei a A.L.R. È chiaro, dunque, che anche a fondamento del motivo di salute addotto dai ricorrenti a giustificazione dell'annullamento, vada individuato il diffondersi del contagio da Covid-19. Per tutte le ragioni che precedono, dunque, l'agenzia O. S.r.l. avrebbe dovuto attivare rimedi previsti dall' art. 28 del d.l. 2.3.2020 n. 9 , entrato in vigore in data 2.3.2020. Ai sensi di detto articolo, infatti, ed in particolare ai sensi del comma 1, lett. f ai sensi e per gli effetti dell' art. 1463 del codice civile , ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati F dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 . Per espressa previsione normativa, ovvero ai sensi del successivo comma 3, applicabile anche ai casi in cui il titolo di viaggio fosse stato acquistato per il tramite di una agenzia di viaggi v. comma 4 , il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione . Dunque, alla luce di quanto prescritto dall'art. 1 lett. f , sopra riportato, tra le cause di risoluzione dal contratto ex art. 1463 c.c. vi era, anche, l'essere titolare di titoli di viaggio, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri dove fosse impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione pandemica. Tale condizione deve ritenersi verificata nel caso che ci compete, posto che in data 28.2.2020 la Farnesina aveva provveduto a pubblicare sul proprio sito internet la seguente comunicazione relativa ai provvedimenti adottati dalla omissis Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 nuovo coronavirus , le autorità locali hanno annunciato che saranno rafforzati i controlli sanitari per i passeggeri in arrivo, in particolare tramite questionari a fini di sanità pubblica e dichiarazione giurata sulla storia di viaggio. Le autorità della omissis hanno inoltre sospeso per 30 giorni i voli diretti provenienti dall'Italia verso gli aeroporti della omissis . Si raccomanda quindi di verificare con la propria compagnia aerea l'operatività dei voli e di continuare a monitorare la relativa pagina del sito dell'Unità di Crisi omissis . Questo comunicato ha validità limitatamente alle informazioni acquisite al momento della sua pubblicazione. Ciò premesso, rilevato che gli odierni ricorrenti avevano acquistato un biglietto aereo in Italia con destinazione omissis , che la omissis , proprio alla luce del diffondersi del contagio da Covid-19, aveva sospeso per 30 giorni i voli diretti provenienti dall'Italia e aveva annunciato di rafforzare i controlli sanitari per i passeggeri in arrivo, anche mediante questionari giurati sulla storia di viaggio, deve ritenersi che sussistessero tutte le condizioni per invocare la sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi dell' art. 28 d.l. 2.3.2020 n. 9 , con conseguente rimborso del prezzo corrisposto. Priva di pregio appare, infatti, la considerazione di parte resistente in relazione alla circostanza che il volo acquistato dai ricorrenti non sarebbe stato coinvolto nella sospensione, in quanto i ricorrenti sarebbero transitati dalla Spagna e i voli provenienti da tale Stato non erano stati sospesi. Da una attenta lettura della nota della Farnesina sopra richiamata emerge, infatti, che, in ogni caso le autorità domenicane avrebbero provveduto a intensificare i controlli sanitari per i passeggeri in arrivo, richiedendo una dichiarazione giurata sulla storia del viaggio . Dunque, sotto la propria responsabilità, i ricorrenti avrebbero comunque dovuto dichiarare di provenire dall'Italia, avendo affrontato un primo viaggio verso la Spagna ed un successivo viaggio verso la omissis . Eventualità rispetto alla quale non sarebbe stato possibile garantire ai passeggeri l'effettivo godimento del pacchetto turistico, potendosi ipotizzare da parte delle autorità domenicane l'adozione di provvedimenti volti all'isolamento e/o al rimpatrio dei turisti italiani. Ad ogni modo, anche a voler prescindere dall'applicazione della normativa emergenziale, il contratto avrebbe dovuto intendersi risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione per le seguenti ragioni. Il contratto stipulato tra tour operator/agenzia viaggi e consumatore si qualifica come contratto a prestazioni corrispettive, sicché nel caso di impedimento soggettivo del fruitore della prestazione si applica l' art. 1463 c.c. nell'ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti, con il conseguente diritto di richiedere la restituzione delle somme già versate. Deve, dunque, verificarsi un fatto imprevedibile e imprevisto, che riguardi il turista in prima persona o un suo prossimo congiunto e che gli impedisca di fruire dei servizi acquistati. Calando tali considerazioni di principio nel caso in esame deve ritenersi che la situazione pandemica in atto, connessa alla preesistente patologia della ricorrente A.L.R., così come certificata in atti, costituisse un fatto sopraggiunto non imputabile, certamente imprevedibile ed imprevisto, riguardante tanto il turista in prima persona A.L.R. quanto il suo prossimo congiunto B.F. come tale idoneo ad impedire la fruizione dei servizi acquistati. Sul tema la Suprema Corte ha chiarito che la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell' art. 1463 cod. civ. , può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione. L' art. 1463 c.c. assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l'ambito contrattuale della responsabilità cfr. Cass. n. 18047/2018 e Cass. n. 26958/2007 . Essendo, dunque, la finalità turistica a connotare la causa concreta del pacchetto turistico, nell'economia funzionale complessiva dì detto contratto, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del consumatore creditore per causa a lui non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione. Richiamati i suddetti principi e precisato che i ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere la risoluzione del contratto, ricorrono, ad avviso della scrivente, i presupposti per dichiarare la risoluzione, in quanto la situazione pandemica in atto, connessa ai provvedimenti adottati dalla omissis oltre che alla preesistente patologia diagnosticata alla ricorrente, rientrano nell'alveo della impossibilità sopravvenuta, avendo reso impossibile l'utilizzazione della prestazione, e giustificano la risoluzione del contratto, con i conseguenti effetti restitutori. In conclusione, tanto ai sensi dell'art. 28 del d.l. 2.3.2020 quanto ai sensi dell' art. 1463 c.c. , atteso il chiaro tenore della comunicazione inoltrata dai ricorrenti all'agenzia O s.r.l. in data 5.3.2020 e l'erroneo comportamento dell'agenzia medesima, la quale, al posto che comunicare al cliente gli estremi della polizza assicurativa per ottenere il rimborso della penale da recesso contrattuale, avrebbe dovuto attivarsi per garantire ai propri clienti il rimborso del prezzo anche mediante l'emissione di un voucher di pari valore, OJ S.r.l. va condannata a restituire ai ricorrenti l'importo di E 5.795,00 illegittimamente trattenuto a titolo di penale. Ritenuto dunque che applicazione del principio di soccombenza le spese di lite devono essere poste a carico di O. S.r.l. e liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede 1 condanna O. S.r.l. a corrispondere a B.F., e A.L.R. la somma di euro 5.795,00, per le ragioni di cui alla parte motiva 2 condanna O. S.r.l. a rifondere a B.F. e A.L.R. le spese di giudizio, che liquida in euro 1.615,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.