Evidente e noto il dissesto della scalinata: niente risarcimento per la caduta

Respinta la richiesta di ristoro economico avanzata da una donna nei confronti del Comune. Per i Giudici, difatti, la evidente precarietà dei gradini avrebbe dovuto spingere la donna a usare maggiore attenzione o addirittura ad evitare di percorrere quel tratto.

  Colpevole la persona che affronta con superficialità e con imprudenza una scalinata chiaramente dissestata e finisce perciò a terra rovinosamente. Priva di fondamento, quindi, l'azione risarcitoria proposta nei confronti del Comune. Scenario della vicenda è un piccolo paese in provincia di Sassari. Lì una donna, Simona – nome di fantasia –, finisce rovinosamente a terra mentre sta percorrendo una scalinata. Ripresasi fisicamente, la donna cita in giudizio il Comune, addebitandogli la colpa per il brutto capitombolo e chiedendogli un adeguato risarcimento. Per i giudici di merito, però, la domanda finalizzata ad un ristoro economico non ha alcun appiglio, poiché non è emerso un collegamento chiaro tra la caduta subita dalla donna e la situazione di pericolo causata dalla scalinata. Anzi, i giudici si soffermano sul comportamento imprudente della persona danneggiata, la quale, in sostanza, se fosse stata più attenta, avrebbe potuto evitare il capitombolo. Ad assolvere il Comune da ogni possibile addebito provvede ora la Cassazione, inchiodando Simona alle proprie responsabilità. Decisiva è la valutazione della scalinata – che collega una strada cittadina a una strada statale –, valutazione che ne fa emergere la precaria manutenzione ma allo stesso tempo consente di appurare che la condizione dissestata della struttura balzava all'occhio. La donna ha attribuito la causa della caduta alle «marcate discontinuità di uno scalino, discontinuità che le avevano provocato una perdita di equilibrio». I giudici ribattono che sì «la gradinata era in più punti dissestata e la prima rampa aveva i gradini disposti tra loro ad angolo acuto» ma aggiungono che, tuttavia, «la loro discesa era agevolata da un corrimano i punti di usura e di dissesto presenti in discesa erano immediatamente percepibili e non nascosti né da fogliame o da altri materiali» e sottolineano infine che «la donna ben conosceva il luogo, in quanto era solita percorrere quel tratto di strada, posto nelle immediate vicinanze della sua abitazione». Tirando le somme, «il pericolo costituito dal dissesto dei gradini poteva essere superato con l'adozione di normali cautele da parte della persona danneggiata», anche tenendo presente, nel caso specifico, della presenza di «illuminazione più che sufficiente, essendosi l'incidente verificato in pieno giorno, in assenza di piogge o di condizioni avverse» e «della concreta visibilità degli avvallamenti, usando la normale attenzione» e, infine, «della prevedibilità dell'evento, posto che la donna era a conoscenza delle condizioni di usura della scalinata». A fronte di tali peculiari dettagli, emerge «l'atteggiamento imprudente» della donna, poiché, ella, essendo a conoscenza delle «condizioni di dissesto della scalina», avrebbe dovuto «usare maggiore attenzione nel percorrere quel tratto del percorso» o addirittura «evitarlo» del tutto, concludono i Giudici.

Presidente Graziosi – Relatore Scrima Fatti di causa S.P. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Sassari numero 550/2016, con la quale era stata rigettata la domanda dalla medesima proposta, ex articolo 2051 c.c. o, in subordine, ex articolo 2043 c.c., volta ad ottenere la condanna del Comune di S. - che, costituendosi, aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni, omissis S.p.a. - al risarcimento dei danni subiti dall'attrice per una caduta avvenuta in … , sulla scalinata collegante via omissis alla S.S. . In particolare il Tribunale ritenne non sussistente il nesso causale tra la caduta e la presenza di una situazione di pericolo sprigionata dalla cosa in custodia . Si costituirono anche in secondo grado, con distinti atti, sia il Comune che l' omissis S.p.a., chiedendo entrambi il rigetto del gravame. La Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, con sentenza numero 478/2019, depositata il 18 ottobre 2019, rigettò l'impugnazione e condannò l'appellante alle spese di quel grado in favore di ciascuno degli appellati. Avverso la sentenza della Corte di merito S.P. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria. Ha resistito il Comune di … con controricorso. La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo, rubricato Violazione e falsa applicazione della norma di diritto, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, in relazione all'articolo 2051 c.c. e all'articolo 2697 c.c. , la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato l'impugnazione per insussistenza dei presupposti della responsabilità ex articolo 2051 c.c 1.1. Il motivo è inammissibile, nella parte in cui, con lo stesso v. ricorso p. 8 , la ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove dedotte e ritenute non decisive dal Tribunale ricorrente, senza riportare i capitoli di prova ed indicare i testi e le ragioni per le quali essi siano qualificati a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto - e senza, altresì, allegare e indicare la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire ex actis alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione Cass. 23/04/2010, numero 9748, Cass., ord., sez. unumero , 22/12/2011, numero 28336 Cass., ord., 4/04/2018, numero 8204 Cass., ord., 13/09/2019, numero 22883 . 1.2. Il medesimo motivo all'esame è poi in parte infondato, per quanto attiene alla dedotta violazione e falsa applicazione degli articolo 2051 e 2697 c.c . Il Collegio osserva che questa Corte, ha stabilito con le ordinanze 1 febbraio 2018, nnumero 2480, 2481, 2482 e 2483, che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 Cost Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. È stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione fatto colposo che compare nell'articolo 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. L'accertamento in ordine allo stato di capacità naturale della vittima e delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito Cass., ord., 3/04/2019, numero 9315 Cass., ord., 27/08/2020, numero 17873 Cass., ord., 1/07/2021, numero 18695 . Nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, in quanto, sulla base di quanto accertato in fatto, ha correttamente applicato gli articolo 2051 e 2697 c.c., evidenziando che a la ricorrente aveva, nella denuncia del sinistro inviata al Comune, attribuito la causa della caduta alle marcate discontinuità di uno scalino che . avevano provocato la perdita di equilibrio della medesima b la gradinata in questione era in più punti dissestata e che la prima rampa aveva i gradini disposti tra loro ad angolo acuto ma che, tuttavia, la loro discesa era agevolata da un corrimano c i punti di usura e di dissesto presenti in discesa erano immediatamente percepibili e non nascosti nè da fogliame o da altri materiali d la S. ben conosceva il luogo del sinistro, in quanto era solita percorrere il tratto di strada in questione posto nelle immediate vicinanze della sua abitazione e il pericolo costituito dal dissesto dei gradini in parola poteva essere superato con l'adozione di normali cautele da parte della danneggiata, tenuto conto, nel caso concreto, della presenza di illuminazione più che sufficiente, essendosi il sinistro verificato in pieno giorno, in assenza di piogge o di condizioni avverse, della concreta visibilità degli avvallamenti, usando la normale attenzione, e della prevedibilità dell'evento, posto che la S. era a conoscenza delle condizioni di usura della scalinata f le peculiari circostanze di causa concorrevano a caratterizzare la condotta dell'istante in termini di atteggiamento imprudente, come tale idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, rimarcando che proprio la conoscenza delle condizioni di dissesto della scalina da parte della S. avrebbe dovuto indurre quest'ultima ad usare maggiore attenzione nel percorrere quel tratto del percorso o ad evitarlo. 2. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis Cass., sez. unumero , 20/02/2020, numero 4315 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.