Concessionario fallito: spetta al Comune liquidare l’indennità di esproprio

L’odierna sentenza affronta l’annosa quaestio dell’indennità di espropriazione, nel caso in cui il concessionario – subentrato ad un Comune – fallisca. In particolare, si tratta di stabilire se la Pubblica Amministrazione beneficiaria dell’opera da costruire sia tenuta, o meno, a provvedere al pagamento del ristoro dovuto al proprietario espropriato, in caso di insolvenza dell’Ente delegato alla procedura ablativa.

I Giudici della Prima sezione civile di Piazza Cavour, con la sentenza numero 7260/2022, chiariscono che nei procedimenti espropriativi per l'esecuzione di opere pubbliche demandate all'Ente concessionario in regime di concessione traslativa nella specie, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale numero 21/1985, ratione temporis applicabile, in materia di esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia , il fallimento del concessionario delegato al compimento delle espropriazioni e all'esecuzione dell'opera costituisce evento impeditivo alla prosecuzione del rapporto concessorio e determina – di regola e salve le eccezioni previste dalla legge – lo scioglimento del rapporto contrattuale con l'amministrazione committente, sulla quale si trasferiscono sia le obbligazioni inerenti al pagamento delle somme dovute dal concessionario, a titolo indennitario e risarcitorio, in favore dei proprietari espropriati, ex articolo 42, comma 3, Cost., sia di conseguenza la relativa legittimazione passiva nelle controversie promosse da questi ultimi, essendo l'ente pubblico beneficiario dell'opera realizzata per finalità di interesse generale. Il fatto. I comproprietari delle aree utilizzate per la realizzazione, previo intervento espropriativo, del progetto di asse viario di raccordo tra l'autostrada Messina-Palermo, il porto e la città di Milazzo, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il Comune di Milazzo per sentirlo condannare alla corresponsione dell'indennità di occupazione temporanea ed al risarcimento del danno per la perdita della proprietà delle aree medesime. Il Comune di Milazzo eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e venne autorizzato a chiamare in causa la curatela del Fallimento Omega soc.coop.r.l. A quest'ultima, subentrò la Beta Costruzioni, che stipulava con il Comune una convenzione tuttavia, fallì anch'essa in corso di giudizio la Curatela non si costituì nella fase successiva . Il Tribunale di Barcellona rigettò, quindi, la domanda di risarcimento del danno e dichiarò la propria incompetenza funzionale sulla indennità di occupazione legittima. La Corte d'appello di Messina, invece, accogliendo il gravame dei comproprietari delle aree espropriate, ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Comune di Milazzo, che deduceva l'esclusiva legittimazione della concessionaria Beta Costruzioni, e lo ha condannato al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e al risarcimento dei danni per occupazione acquisitiva. Il Comune di Milazzo ha proposto ricorso per cassazione, cui hanno resistito i comproprietari delle suddette aree. La Suprema Corte, invero, ha confermato la legittimazione passiva del Comune di Milazzo, nonché la sua responsabilità, chiarendo  che nei procedimenti espropriativi per l'esecuzione di opere pubbliche demandate all'ente concessionario, l'esigenza di assicurare il serio ristoro delle situazioni soggettive e l'effettività dei rimedi giurisdizionali comporta, ove il concessionario sia insolvente rispetto al proprio obbligo indennitario, il sorgere di un autonomo obbligo di garanzia della PA concedente, beneficiaria dell'espropriazione, per il pagamento del ristoro dovuto dal concessionario, onde assicurare, ex articolo 42, comma 3, Cost., l'effettivo bilanciamento di interessi tra il titolare del bene ablato e la PA che persegue, attraverso l'espropriazione, finalità di interesse generale. L'indennità di esproprio alla luce della giurisprudenza della CEDU. Se è vero che l'insolvenza di una società privata non può comportare una responsabilità dello Stato riguardo alla Convenzione e ai suoi Protocolli, lo Stato non può sottrarsi alla sua responsabilità delegando i propri obblighi ad enti privati o a persone fisiche. In altre parole, il fatto che lo Stato scelga una forma di delega in base alla quale alcuni dei suoi poteri sono esercitati da un altro organo non è sufficiente a risolvere la questione della sua responsabilità. Secondo la Corte di Strasburgo, l'esercizio di poteri statali che hanno un'influenza sui diritti e sulle libertà sanciti dalla Convenzione può far sorgere la responsabilità dello Stato, indipendentemente dalla forma in cui tali poteri si trovano ad essere esercitati, fosse anche da parte di un ente di diritto privato. Sentenza CEDU Arnaboldi c. Italia del 14 marzo 2019 Nel caso de quo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene che non vi sia alcun dubbio che la società sia stata incaricata di una missione di servizio pubblico essendo delegata di tutti i poteri connessi all'espropriazione di un terreno ai fini della sua acquisizione al patrimonio pubblico e della costruzione di un'opera pubblica. La scelta di avvalersi della delega [dei poteri connessi all'espropriazione di un terreno ai fini della sua acquisizione al patrimonio pubblico e della costruzione di un'opera pubblica] non può sollevare lo Stato italiano da quelle che sarebbero state le sue responsabilità se avesse preferito adempiere lui stesso a tali obblighi, come sarebbe stato in suo potere fare. Ne consegue che lo Stato italiano rimane tenuto ad esercitare una vigilanza e un controllo per tutta la durata della procedura di espropriazione, fino al pagamento del relativo indennizzo, cosicché è responsabile per non aver adottato le misure necessarie a garantire che le somme accordate a titolo di indennità per l'espropriazione fossero effettivamente versate al ricorrente. Il fallimento del concessionario determina lo scioglimento sia del mandato conferitogli, ex articolo 78. l. fall., sia del contratto di appalto a valle, ex articolo 81 l. fall. Conseguenza del fallimento dell'impresa concessionaria è la riassunzione in capo all'amministrazione concedente titolare dei poteri e doveri già delegati – che dell'opera pubblica è la diretta beneficiaria – delle obbligazioni rimaste inadempiute, tra le quali il pagamento delle indennità a favore degli espropriati. Il fallimento costituisce, in effetti, evento impeditivo dell'attuazione del regolamento di interessi concordato nel contratto di concessione, venendo meno i requisiti di idoneità soggettiva ed oggettiva del concessionario-appaltatore. «Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche», ex articolo 81, comma 3, l. fall. Tale disposizione realizza l'effettiva attuazione del diritto costituzionale del proprietario espropriato di ottenere in tempi certi il ristoro dovuto per l'espropriazione subita, in situazioni in cui, a causa dell'insolvenza del concessionario-appaltatore fallito, egli correrebbe altrimenti il serio rischio di non ottenerlo, in considerazione della aleatorietà dell'esito della procedura concorsuale alla quale dovrebbe partecipare. In sintesi, quando gli atti espropriativi vengono delegati ad altri soggetti che, in virtù della convenzione stipulata e della concessione traslativa avente fonte legale, agiscano in nome e per conto del beneficiario dell'esproprio, spetta a quest'ultimo, in linea di principio, la legittimazione passiva nelle controversie promosse dal privato per il pagamento delle indennità espropriative anche a titolo risarcitorio. Tuttavia,  nel caso in cui il concessionario non sia in grado a causa del fallimento di soddisfare l'obbligazione indennitaria o risarcitoria a favore del soggetto espropriato, che resta o rischia seriamente di restare così privo di tutela in ordine al suo diritto costituzionalmente garantito dall'articolo 42, terzo comma, Cost., oltre che dall'articolo 1 del Primo Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, spetterà all'amministrazione committente liquidare l'indennizzo.

Presidente Campanile – Relatore Lamorgese Fatti di causa Con atto di citazione notificato il 21 maggio 1998, i Signori L.R.B., L.S.T. e L.S.F. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Barcellona … , il Comune di omissis per sentirlo condannare alla corresponsione dell'indennità di occupazione temporanea ed al risarcimento del danno per la perdita della proprietà delle aree, delle quali erano comproprietari di quota indivisa per 2/9, utilizzate per la realizzazione, previo intervento espropriativo, del progetto di asse viario di raccordo tra l'autostrada omissis , il porto e la città di omissis . Il Comune di omissis eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e venne autorizzato a chiamare in causa la curatela del Fallimento omissis Soc. Coop. r.l., mandataria dell'ATI concessionaria costituita con la omissis srl , che stipulò con il Comune di omissis con contratto in data omissis rep. omissis . Alla omissis , fallita, subentrò la omissis , che stipula con il Comune una convenzione in data omissis e, poi, fallì anch'essa in corso di giudizio la Curatela non si costituì nella fase successiva . Il Tribunale di Barcellona P.G. rigettò la domanda di risarcimento del danno e dichiarò la propria incompetenza funzionale sulla indennità di occupazione legittima. La Corte d'appello di Messina, con sentenza 16 giugno 2015, accogliendo il gravame dei Signori L.R. e L.S., ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Comune di omissis , che deduceva l'esclusiva legittimazione della concessionaria omissis , e lo ha condannato al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e al risarcimento dei danni per occupazione acquisitiva. Il Comune di omissis ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistiti dai Signori L.R. e L.S Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso il Comune di omissis denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia 14 maggio 1985, numero 21, articolo 42,articolo 81,100 e 113 c.p.c., per avere la Corte di Messina rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sebbene il Comune avesse affidato la realizzazione dell'opera pubblica, in base a contratto di appalto-concessione del omissis , in concessione traslativa all'Associazione Temporanea di Imprese guidata da Soc. Coop. omissis a r.l. e, a seguito del fallimento della omissis , da omissis spa già partecipante dell'ATI che, in qualità di concessionaria, aveva assunto tutti gli obblighi connessi alla procedura espropriativa, compresi quelli concernenti il pagamento delle indennità espropriative agli aventi diritto. 2.- I controricorrenti replicano evidenziando che, all'epoca della stipula della convenzione tra il Comune di omissis e la omissis nel omissis , la L.R. numero 21 del 1985, articolo 42 non era più in vigore, essendo stato, prima, sostituito dalla L.R. 12 gennaio 1993, numero 10, articolo 45 vigente ratione temporis , che aveva eliminato la previsione concernente il carattere traslativo della concessione come risulterebbe dal confronto del previgente comma 3 con i commi 1 e 7 del nuovo testo e, poi, abrogato dalla L.R. 2 agosto 2002, numero 7. 2.1.- La predetta replica è infondata. Come rilevato dal Comune di omissis , il rapporto contrattuale con la omissis è qualificabile in termini di novazione soggettiva, essendosi trattato di una mera sostituzione del concessionario-appaltatore in un rapporto contrattuale esistente, con l'espressa previsione che restavano fermi tutti gli obblighi e oneri nascenti dal rapporto di concessione originario, la cui disciplina negoziale era prevista nel contratto del omissis , preceduto dagli atti di approvazione del progetto dell'opera e dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in data 8 giugno 1988 . Lo ius superveniens, riferibile alla successiva modifica della L.R. numero 21 del 1985, articolo 42 non ha incidenza sul rapporto contrattuale in corso, ai fini della definizione degli obblighi e dei diritti delle parti. 2.1.- Il motivo è infondato, sebbene la motivazione necessiti di correzione in diritto, ex articolo 384 c.p.c., comma 4, nei termini che si diranno. 2.1.1.- La Corte territoriale ha giustificato la propria conclusione nel senso della legittimazione passiva del Comune di omissis rilevando che nel giudizio di determinazione dell'indennità, nel caso di delega al compimento dell'opera pubblica da parte dell'ente espropriante, l'accollo dell'obbligazione di pagamento delle prestazioni indennitarie può avvenire quando il delegato sia stato investito dell'esercizio del potere espropriativo ed abbia assunto anche verso i terzi i relativi obblighi in nome proprio e che, nella specie, il Comune di omissis doveva risponderne poiché non era rimasto estraneo alle operazioni di esproprio, avendo disposto l'occupazione del fondo, inviato un proprio tecnico per l'immissione in possesso e comunicato tramite il Sindaco il deposito delle somme. Le suddette argomentazioni contrastano invero con la giurisprudenza di legittimità che, da tempo, ha chiarito che la L.R. siciliana 29 aprile 1985, numero 21, articolo 42, dopo aver stabilito che l'esecuzione degli interventi in materia di opere pubbliche può essere affidata in concessione per lavori . che presentino caratteristiche di complessità esecutiva per l'estensione dell'organizzazione dei cantieri o per la diversità tecnico costruttiva delle opere che concorrono a formare l'insieme dei lavori comma 1 , dispone che l'affidamento in concessione comporta per il concessionario tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera ed, eventualmente, per la gestione temporanea, compresa la progettazione, le espropriazioni per pubblica utilità, l'acquisizione di concessioni e di autorizzazioni, l'esecuzione delle forniture e dei lavori e di ogni altra attività o prestazione necessaria per la consegna dell'opera completa ai fini dell'utilizzazione prevista comma 3 . Così disponendo, la Regione Sicilia ha dettato una norma di carattere generale, che pone a carico del concessionario incaricato della costruzione di un'opera pubblica di particolare complessità l'obbligo di provvedere a tutte le attività strumentali per la sua realizzazione, ivi comprese le espropriazioni per pubblica utilità, e di consegnare l'opera completa e in grado di essere utilizzata secondo la sua destinazione. Le richiamate disposizioni normative, nel sanzionare con forza di legge l'autonomia del concessionario, che opera ordinariamente in nome proprio e per conto dell'ente beneficiario dell'opera, implicano che l'impresa appaltatrice concessionaria dell'opera assume in nome proprio nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall'esecuzione dell'opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l'ente concedente, destinatario unicamente delle azioni di rimborso delle somme erogate dall'impresa concessionaria in tal senso, Cass. numero 20505 del 2010 ha rigettato il motivo di ricorso che mirava a fare dichiarare la legittimazione passiva proprio del Comune di omissis conf. Cass. numero 790 e 1603 del 1999, numero 2102 del 2002, numero 15486 del 2005, numero 25201 del 2011, numero 33227 del 2019 . Analoghi principi sono stati enunciati con riferimento alle procedure di attuazione del piano di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980 e 1981, ai sensi della L. numero 219 del 1981 cfr., ex plurimis, Cass. numero 27140 del 2006, SU numero 6769 del 2009, numero 19959 del 2011, numero 10390 del 2012 . Si deve ribadire che quando gli atti espropriativi vengono delegati ad altri soggetti che, in virtù della convenzione stipulata e della concessione traslativa avente fonte legale, agiscano in nome e per conto del beneficiario dell'esproprio, spetta a quest'ultimo, in linea di principio, la legittimazione passiva nelle controversie promosse dal privato per il pagamento delle indennità espropriative anche a titolo risarcitorio. 2.1.2.- E tuttavia, questa Corte si è fatta carico delle situazioni in cui il concessionario non sia in grado - a causa del fallimento nella specie, della omissis - di soddisfare l'obbligazione indennitaria o risarcitoria a favore del soggetto espropriato, che resta o rischia seriamente di restare così privo di tutela in ordine al suo diritto costituzionalmente garantito dall'articolo 42 Cost., comma 3, oltre che dall'articolo 1 del Primo Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che pone l'esigenza che il sacrificio della proprietà privata per ragioni di interesse generale si accompagni al riconoscimento dell'indennizzo. Da qui l'innovativo principio secondo cui, nei procedimenti espropriativi per l'esecuzione di opere pubbliche demandate all'ente concessionario, l'esigenza di assicurare il serio ristoro delle situazioni soggettive e l'effettività dei rimedi giurisdizionali comporta, ove il concessionario sia insolvente rispetto al proprio obbligo indennitario, il sorgere di un autonomo obbligo di garanzia della P.A. concedente, beneficiaria dell'espropriazione, per il pagamento del ristoro dovuto dal concessionario, onde assicurare, ex articolo 42 Cost, comma 3, l'effettivo bilanciamento di interessi tra il titolare del bene ablato e la P.A. che persegue, attraverso l'espropriazione, finalità di interesse generale v. Cass. numero 30442 del 2019 . A questo approdo ermeneutico la Corte è pervenuta alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sentenza Arnaboldi c. Italia del 14 marzo 2019, par. 39 ss. , la quale ha osservato che se è vero che l'insolvenza di una società privata non può comportare una responsabilità dello Stato riguardo alla Convenzione e ai suoi Protocolli . , lo Stato non può sottrarsi alla sua responsabilità delegando i propri obblighi ad enti privati o a persone fisiche. In altre parole, il fatto che lo Stato scelga una forma di delega in base alla quale alcuni dei suoi poteri sono esercitati da un altro organo non è sufficiente a risolvere la questione della sua responsabilità. Secondo la Corte, l'esercizio di poteri statali che hanno un'influenza sui diritti e sulle libertà sanciti dalla Convenzione può far sorgere la responsabilità dello Stato, indipendentemente dalla forma in cui tali poteri si trovano ad essere esercitati, fosse anche da parte di un ente di diritto privato . . Nel caso di specie, la Corte ritiene che non vi sia alcun dubbio che la società . sia stata incaricata di una missione di servizio pubblico essendo delegata di tutti i poteri connessi all'espropriazione di un terreno ai fini della sua acquisizione al patrimonio pubblico e della costruzione di un'opera pubblica. Secondo la Corte, la scelta di avvalersi della delega dei poteri connessi all'espropriazione di un terreno ai fini della sua acquisizione al patrimonio pubblico e della costruzione di un'opera pubblica non può sollevare lo Stato italiano da quelle che sarebbero state le sue responsabilità se avesse preferito adempiere lui stesso a tali obblighi, come sarebbe stato in suo potere fare . Ne consegue - prosegue ancora la Cedu - che lo Stato italiano rimane tenuto ad esercitare una vigilanza e un controllo per tutta la durata della procedura di espropriazione, fino al pagamento del relativo indennizzo, cosicché è responsabile per non aver adottato le misure necessarie a garantire che le somme accordate a titolo di indennità per l'espropriazione fossero effettivamente versate al ricorrente . 2.1.3.- Che la pubblica amministrazione beneficiaria dell'opera da costruire sia tenuta a provvedere al pagamento del ristoro dovuto al proprietario espropriato, in caso di insolvenza dell'ente delegato alla procedura ablativa, trova ulteriori conferme se si ha riguardo al contratto accessivo alla concessione. Il provvedimento concessorio è la fonte indiretta del trasferimento dei poteri di cui è titolare l'amministrazione pubblica al concessionario, ma il rapporto vive su un piano ormai privatistico, nel quale la fonte diretta degli obblighi e dei diritti costituiti in capo al concessionario è il contratto che reca la disciplina e il modo di attuazione del regolamento di interessi tra le parti. Ciò rende plausibile la conclusione che il fallimento del concessionario determini - almeno di regola e salve le eccezioni previste dalla legge - lo scioglimento sia del mandato conferitogli che è implicito nella concessione per l'ulteriore esercizio dei poteri e adempimento dei doveri connessi all'attuazione del programma di esproprio L.Fall., articolo 78 , sia del contratto di appalto a valle, ai sensi della L.Fall., articolo 81, disposizione quest'ultima talora ritenuta applicabile in via analogica allo stesso provvedimento concessorio cfr. Tar Abruzzo numero 284 del 2018 . Conseguenza del fallimento dell'impresa concessionaria è la riassunzione in capo all'amministrazione concedente titolare dei poteri e doveri già delegati - che dell'opera pubblica è la diretta beneficiaria - delle obbligazioni rimaste inadempiute, tra le quali il pagamento delle indennità a favore degli espropriati. Il fallimento costituisce, in effetti, evento impeditivo dell'attuazione del regolamento di interessi concordato nel contratto di concessione, venendo meno i requisiti di idoneità soggettiva ed oggettiva del concessionario-appaltatore. Una conferma si ricava, a livello sistematico, sia da varie disposizioni che collegano al fallimento effetti immediatamente preclusivi per i soggetti che si trovano in stato di fallimento, nonché l'esclusione degli stessi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti cfr. D.Lgs. 12 aprile 2006, numero 163, articolo 38 e 140 D.Lgs. 18 aprile 2016, numero 50, articolo 110 salva la possibilità, a determinate condizioni - previste dal comma 3 e ss., di prosecuzione dei contratti di appalto pendenti qualora l'impresa sia stata autorizzata all'esercizio provvisorio articolo 4, lett. b, Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici articolo 7, lett. b, Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione , sia dalla giurisprudenza amministrativa che, reputando il fallimento come pregiudizievole per la cura dell'interesse pubblico, prevede l'estinzione automatica della concessione o la decadenza del concessionario cfr. Cons. di Stato, sez. IV, numero 1039 del 1994, in materia di sfruttamento di acque minerali e termali o attribuisce all'ente pubblico il potere di revocarla cfr. Cons. di Stato, sez. VI, numero 5421 del 2008 e numero 4904 del 2009, in tema di radiodiffusione e considera come eccezionale il protrarsi del rapporto concessorio in presenza, peraltro, di una specifica determinazione dell'ente pubblico. Questa impostazione non contrasta con la disposizione, di cui alla L.Fall., articolo 81, comma 3, secondo cui sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche , ricavandosi da tali norme indicazioni che indirettamente confermano la conclusione qui raggiunta, e realizza anche l'effettiva attuazione del diritto costituzionale del proprietario espropriato di ottenere in tempi certi il ristoro dovuto per l'espropriazione subita, in situazioni in cui, a causa della insolvenza del concessionario-appaltatore fallito, egli correrebbe altrimenti il serio rischio di non ottenerlo, in considerazione della aleatorietà dell'esito della procedura concorsuale alla quale dovrebbe partecipare. Si deve enunciare il principio secondo cui, nei procedimenti espropriativi per l'esecuzione di opere pubbliche demandate all'ente concessionario in regime di concessione traslativa nella specie, ai sensi della L.R. numero 21 del 1985, articolo 42 ratione temporis applicabile, in materia di esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia , il fallimento del concessionario delegato al compimento delle espropriazioni e all'esecuzione dell'opera costituisce evento impeditivo alla prosecuzione del rapporto concessorio e determina - di regola e salve le eccezioni previste dalla legge - lo scioglimento del rapporto contrattuale con l'amministrazione committente, sulla quale si trasferiscono sia le obbligazioni inerenti al pagamento delle somme dovute dal concessionario, a titolo indennitario e risarcitorio, in favore dei proprietari espropriati, ex articolo 42 Cost., comma 3, sia di conseguenza la relativa legittimazione passiva nelle controversie promosse da questi ultimi, essendo l'ente pubblico beneficiario dell'opera realizzata per finalità di interesse generale. 2.1.4.- Alla luce del suddetto principio, la sentenza impugnata dev'essere corretta nella parte in cui ha affermato la legittimazione passiva del Comune di omissis , sulla base però di argomentazioni in diritto che ignorano la giurisprudenza di legittimità sopra ricordata sub 2.1.1 . 3.- Con il secondo motivo il Comune di omissis denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1991, numero 158, articolo 22 mancata applicazione della L. 1 agosto 2002, numero 166, articolo 4 in quanto la Corte territoriale aveva accolto le domande risarcitorie senza tener conto della legittimità della procedura espropriativa, in considerazione della proroga biennale automatica dell'occupazione, L. numero 158 del 1991, ex articolo 22 in corso alla data del 1 gennaio 1991, con la conseguenza che non vi era luogo al risarcimento del danno. 3.1.- Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta in diritto, ex articolo 384 c.p.c., comma 4. 3.2.- Ad avviso della Corte territoriale, si era realizzata la fattispecie dell'occupazione acquisitiva, essendo scaduti in data 8 giugno 1993 i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità L. numero 2359 del 1865, ex articolo 13 assunta con Det. assessoriale 8 giugno 1988 e risalendo al gennaio 1992 l'irreversibile trasformazione dell'area, stante la tardività del decreto di esproprio emesso in data 30 dicembre 1996, in carenza di potere. Nel ragionamento della Corte non incideva la proroga biennale L. numero 158 del 1991, ex articolo 22 essendo questa riferibile alla durata non dell'espropriazione ma solo dell'occupazione e' citata Cass. numero 5904 del 2002 e solo al termine concretamente fissato dall'autorità amministrativa nel provvedimento autorizzativo dell'occupazione e non alla scadenza del termine massimo quinquennale di durata dell'occupazione e' citata Cass. numero 13774 del 2007 e, comunque, non essendo la suddetta proroga applicabile in presenza di una già avvenuta irreversibile trasformazione dei beni. Pertanto, non rilevava la rinnovazione della dichiarazione di p.u. e degli atti consequenziali, in quanto disposta tardivamente, in carenza di potere con Det. assessoriale 3 marzo 1995. 3.3.- Si osserva che l'orientamento seguito nei precedenti richiamati nella sentenza impugnata cui adde Cass. numero 2870 del 2005, numero 22399 del 2008 , secondo cui la proroga biennale di cui alla L. numero 158 del 1991 si riferisce esclusivamente alla scadenza dei termini dell'occupazione e non alla durata dell'espropriazione cioè al termine per l'emissione del decreto di espropriazione , è stato superato da questa Corte che, più di recente, ha chiarito che la suddetta proroga e quella di cui alla L. numero 166 del 2002, articolo 4 si applica anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste con effetto dal 1 gennaio 1991 , determina uno slittamento dei termini per l'emissione del decreto di esproprio e si intende efficace anche in assenza di atti dichiarativi delle Amministrazioni procedenti cfr. Cass. numero 11481 e 19601 del 2016 . Inoltre, si è precisato che la proroga legale del termine dell'occupazione d'urgenza opera nonostante si sia già verificata l'irreversibile trasformazione dell'area occupata cfr. Cass. numero 33227 del 2019, numero 19601 del 2016, numero 556 del 2010 . 3.4.- Le precisazioni poc'anzi svolte inducono a ritenere la proroga di cui alla L. numero 158 del 1991, articolo 22 applicabile nella fattispecie, ma non idonea a rendere legittima la procedura di esproprio, con la conseguenza che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale è conforme a diritto nella valutazione di illegittimità della procedura di esproprio. Ed infatti, la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta con Decreto assessoriale 8 giugno 1988, che indicava come data di scadenza del procedimento e quindi il termine finale di emissione del decreto di esproprio l'8 giugno 1993, con la conseguenza che, applicando la proroga biennale alla procedura in corso in data 1 gennaio 1991, si è avuto uno slittamento del termine per l'emissione del decreto di esproprio sino all'8 giugno 1995 che, tuttavia, non è sufficiente a rendere tempestivo il decreto di esproprio, intervenuto con ordinanza sindacale del 30 dicembre 1996. Il Comune obietta che, con determina assessoriale del 3 marzo 1995, la dichiarazione di pubblica utilità era stata rinnovata con la riapprovazione del progetto dell'opera e lo slittamento ulteriore di altri due anni del termine di emissione del decreto di esproprio. La tesi è infondata. Ed infatti, quando è stata emessa la suddetta determina di riapprovazione del progetto dell'opera pubblica nel marzo 1995 e, a maggior ragione, quando è stato emesso il decreto di esproprio nel dicembre 1996, la fattispecie dell'occupazione acquisitiva si era medio tempore già realizzata per effetto della irreversibile trasformazione del bene e della realizzazione dell'opera a gennaio 1992 , con la conseguenza che tale rinnovazione è stata disposta inutilmente e nella impossibilità di immutare il titolo di acquisizione dell'opera in capo all'espropriante cfr. Cass. numero 1836 del 2001 . La mera riapprovazione del progetto dell'opera pubblica a marzo 1995 e il decreto di esproprio successivamente emesso a dicembre 1996 costituiscono provvedimenti che - in quanto rivolti esclusivamente ad eludere il carattere perentorio dei termini finali per il compimento dell'espropriazione che scadevano in data 8 giugno 1995 e a raccordarsi ex tunc alla fase pregressa - sono nulli, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, in quanto privi sia dell'oggetto essendo i beni già acquisiti alla mano pubblica per effetto della già avvenuta irreversibile trasformazione sia del collegamento funzionale con la vicenda espropriativa, e possono essere disapplicati dal giudice investito della domanda risarcitoria da occupazione espropriativa, essendo la P.A. carente del potere ormai esauritosi di incidere sulla proprietà privata cfr. Cass. numero 17491 del 2008, numero 276 del 2017, numero 3907 del 2011 . Il fatto che l'irreversibile trasformazione sia avvenuta in pendenza dell'occupazione legittima non rende legittima l'acquisizione del bene, ma costituisce titolo per l'attribuzione della relativa indennità. Non è utile invocare in senso opposto la proroga prevista dalla L. numero 166 del 2002, articolo 4 che, pur avendo effetto retroattivo, si applica anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi tra le quali anche quella L. numero 158 del 1991, ex articolo 22 , ma non a quelle già da tempo scadute cfr. Cass. numero 9254 del 2011, numero 9754 del 2018 , come nella specie, in cui lo stesso decreto di esproprio disapplicato è stato emesso quasi sei anni prima dell'entrata in vigore della L. numero 166 del 2002. 3.5.- E' infine inammissibile, per difetto di specificità, l'ulteriore censura del Comune ricorrente che ha richiamato l'ordinanza di Cassazione numero 8753 del 2018 che, in fattispecie in tesi analoga, aveva rigettato il ricorso per cassazione dei medesimi proprietari avverso altra sentenza della Corte messinese. La censura non offre elementi identificativi dei termini esatti della fattispecie controversa nel giudizio nel quale è stata pronunciata la succitata ordinanza, con l'effetto di non consentire di vagliarne la pertinenza, prima ancora che la fondatezza. 4. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello accolto le domande risarcitorie per l'intero valore dei beni, senza tuttavia tener conto che i richiedenti sono proprietari solo di una quota indivisa di 2/9 dei terreni occupati, mentre i restanti 7/9 appartengono ad altro proprietario L.S.G. , è fondato, come riconosciuto anche dai controricorrenti. 5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 22 ottobre 1971, numero 865, articolo 20 e del D.P.R. 8 giugno 2001, numero 327, articolo 42 bis avendo la Corte territoriale liquidato l'indennità di occupazione legittima sul presupposto che questa si fosse protratta per cinque anni, mentre secondo la stessa Corte di merito si era protratta per un periodo inferiore l'occupazione era avvenuta il 16 ottobre 1990 e, per una ulteriore porzione di area, il 14 gennaio 1992, ed era cessata il 7 giugno 1993, successivamente sarebbe stata illegittima, con conseguente non debenza dell'indennità. 5.1.- Il motivo è infondato, non essendo ravvisabile la denunciata contraddizione. La Corte di merito ha operato in modo conforme a legge, avendo riconosciuto l'indennità di occupazione legittima per cinque anni, sino al momento in cui, nel 1995, è cessata l'occupazione legittima disposta dalle ordinanze sindacali del 30 gennaio e 18 settembre 1990, con immissione in possesso in data 16 ottobre 1990. 6.- In conclusione, rigettati gli altri motivi, è accolto il terzo, in relazione al quale la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, anche per le spese della presente fase. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo e, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.