«Per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l’attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato».
Il Tribunale di L'Aquila accoglieva parzialmente la domanda proposta da due avvocati condannando in solido M.A. e R.A. al pagamento di euro 33.204,17 per il primo legale e di euro 33.595,64 per il secondo, in vista dell'attività professionale da questi svolta. I difensori ricorrono in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma 1, d.m. numero 127/2004 e dell'articolo 6 l. numero 794/1942. Gli avvocati, infatti, lamentano che il Tribunale, nell'accogliere parzialmente la domanda dei ricorrenti al pagamento dei loro compensi, ha illegittimamente negato il diritto di ciascun difensore a percepire l'intero compenso per l'attività svolta, liquidando il pagamento spettante a solo uno di essi per poi dividerlo in due. La doglianza è fondata. L'articolo 7, comma 1, d.m. 127/2004 prevede che nel caso in cui siano incaricati della difesa più avvocati, ciascuno di essi abbia il diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, «ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato». Pertanto, secondo la Suprema Corte, è erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui, «avendo i difensori entrambi svolto le medesime attività di cui si domanda il pagamento, non sussiste il diritto di ciascun difensore all'intero compenso [ ], dovendosi ritenere che i due legali abbiano collaborato in ogni attività sicché il complessivo e unitario compenso debba essere tra costoro paritariamente ripartito». Il Collegio, inoltre, afferma che neppure vale il richiamo operato dal Tribunale ai precedenti espressi in passato dalla medesima Corte di Cassazione, in quanto in tali pronunce si è solo specificato che il diritto in esame viene escluso unicamente quando, «essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni», cosi che, «per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato» Cass. numero 19255/2018, numero 29822/2019 . Nel caso di specie, invece, i due difensori hanno presentato due parcelle distinte, specificando le attività ricollegabili alla prestazione del singolo legale. Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato.
Presidente Lombardo – Relatore Besso Marcheis Premesso che P.L.M. e C.A. ricorrono avverso l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila 8 luglio 2020, numero 1074, che ha parzialmente accolto la loro domanda e ha condannato in solido A.M. e A.R. al pagamento di Euro 33.204,17 in favore dell'avvocato C. e di Euro 33.595,64 in favore dell'avvocato P. per l'attività professionale da questi svolta. Gli intimati A.M. e A.R. non hanno proposto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. numero 127 del 2004, articolo 7, comma 1, e della L. numero 794 del 1942, articolo 6 il Tribunale, nell'accogliere parzialmente la domanda dei ricorrenti di pagamento dei loro compensi in relazione all'attività difensiva svolta in un processo di condanna al risarcimento dei danni, ha illegittimamente negato il diritto di ciascun difensore di percepire l'intero compenso per l'attività prestata, liquidando il compenso spettante ad uno solo e poi procedendo a dividerlo per due. Il ricorso è manifestamente fondato. Il D.M. numero 127 del 2004, articolo 7, comma 1, prevede, con disposizione analoga a quella di cui alla L. numero 794 del 1992, articolo 6, che nel caso in cui incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato . L'affermazione del Tribunale secondo cui, avendo i difensori entrambi svolto le medesime attività di cui si domanda il pagamento, non sussiste il diritto di ciascun difensore all'intero compenso , dovendosi ritenere che i due legali abbiano collaborato in ogni attività sicché il complessivo e unitario compenso debba essere tra costoro paritariamente ripartito , è pertanto erronea. Nè vale il richiamo operato dal Tribunale ai precedenti di questa Corte numero 19255/2018 e numero 29822/2019. In tali precedenti si è unicamente precisato che il diritto di ciascun difensore rimane escluso solo ove, essendo stato richiesto il pagamento di una solo parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni , così che, per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato . Nel caso in esame, invece, i due difensori v. p. 9 del ricorso hanno presentato due parcelle distinte, precisando le attività da ricollegarsi alla prestazione del singolo professionista come ha riconosciuto il Tribunale indicando le attività svolte dal solo avvocato C. , v. p. 13 del provvedimento impugnato , così che la conclusione del Tribunale di ripartizione tra i due difensori del compenso è stata erronea. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato e la causa deve essere rinviata al Tribunale dell'Aquila, che provvederà alla determinazione del compenso spettante ai ricorrenti rispettando i principi sopra ricordati il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale dell'Aquila, in diversa composizione.