Residenza abituale, affidamento e mantenimento del minore: la parola alle Sezioni Unite

Le SSUU dovranno stabilire se e come debba raccordarsi il criterio della residenza abituale del minore, stabilito dall’articolo 5 della Convenzione dell’Aja del 1996, con le previsioni dell’articolo 4 della stessa Convenzione e con il disposto dell’articolo 42, l. numero 218/1995.

F.M. ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione, da parte della Corte d'Appello romana, degli articolo 36-bis, 37 e 42, l. numero 218/1995, nonché dell'articolo 5 della Convenzione dell'Aja del 1996, avendo scisso la domanda di affidamento da quella di mantenimento del figlio minore e avendo ritenuto quest'ultima non rientrante nell'ambito applicativo della suddetta Convenzione ai sensi dell'articolo 4. Nel caso di specie, quindi, si pone la questione di giurisdizione in ordine alle domande aventi ad oggetto il mantenimento del figlio minore, che ha doppia cittadinanza italiana e russa e risiede abitualmente in Russia la ripartizione tra i genitori del costo delle spese straordinarie la disponibilità di un appartamento a Roma per il soggiorno in Italia del minore, accompagnato dalla madre. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile l'articolo 42, l. numero 218/1995, che rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sostituita ratione temporis dalla Convenzione dell'Aja del 1996 ed avrebbe ritenuto sussistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, in base a quanto previsto dall'articolo 37, l. numero 218/1995 oltre che individuare la legge sostanziale applicabile in base al disposto dell'articolo 36-bis della medesima legge. Per tutti questi motivi, ne consegue il rinvio alla Sezioni Unite per stabilire «i se e come debba raccordarsi il criterio della residenza abituale del minore, stabilito dall'articolo 5 della Convenzione dell'Aja del 1996, con le previsioni dell'articolo 4 della stessa Convenzione e con il disposto dell'articolo 42, l. numero 218/1995, nel caso in cui la residenza abituale del minore si trovi nella Federazione russa l'autorità giudiziaria russa abbia già statuito in ordine all'affidamento e alla collocazione del figlio e l'oggetto del giudizio instaurato innanzi all'autorità giudiziaria italiana sia limitato alla domanda di mantenimento del minore e a prestazioni in senso lato economiche a carico del genitore non affidatario ii se e come la soluzione interpretativa accolta dalla Corte di merito, che ha escluso l'applicabilità, nel caso di specie, della Convenzione dell'Aja del 1996, si possa conciliare con la funzione, di massima protezione del figlio, svolta dai provvedimenti in materia minorile e con il principio di concentrazione delle tutele cfr. Cass. 1310/2017 e Cass. 1/2001 per l'affermazione di detti principi e dell'inapplicabilità dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, vigente ratione temporis ».

Presidente Genovese – Relatore Parise Rilevato che 1. Con decreto numero 2703/2020 pubblicato il 6-10-2020, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma del decreto reso dal Tribunale di Roma, ha dichiarato sussistere la giurisdizione di detta Autorità giudiziaria italiana sulle sole domande avanzate da K.E. in ordine alla determinazione dell'assegno mensile dovuto da M.F. per il mantenimento del figlio Ma.Fe.Vi. , nato il omissis , alla ripartizione fra essi genitori del costo delle spese straordinarie ed alla relativa regolamentazione, alla messa a disposizione del figlio di un alloggio quando in con la madre. In relazione a dette domande, a mente del disposto dell'articolo 353 c.p.c., la Corte d'appello ha rimandato le parti innanzi al Tribunale di Roma con termine di tre mesi per la riassunzione della causa, confermando, per il resto, la pronuncia con la quale il Tribunale ha dichiarato non sussistere la propria giurisdizione sulle altre istanze formulate dalla ricorrente, nonché dichiarando integralmente compensate fra le parti le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio. 2. Avverso il suddetto decreto, M.F. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato con memoria, nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, che è rimasto intimato, e di K.E. , che resiste con controricorso, illustrato con memoria. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 380 bis 1 c.p.c Considerato che 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e norme di diritto in particolare della L. numero 218 del 1995, articolo 36 bis, 37 e 42 nonché dell'articolo 5 della Convenzione dell'Aja del 1996 e la violazione del foro del minore e del c.d. principio di prossimità e adduce che la Corte di merito, scindendo la domanda di affidamento da quella di mantenimento del minore e ritenendo quest'ultima non rientrante nell'ambito applicativo della Convenzione dell'Aja del 1996 ai sensi dell'articolo 4 di detta Convenzione, era incorsa in numerose violazioni di legge. In particolare il ricorrente deduce che a le norme citate nella sentenza impugnata riguardano solo il criterio di scelta della disciplina sostanziale L. numero 218 del 1995, articolo 36 bis e la giurisdizione limitatamente a questioni inerenti la filiazione o rapporti personali tra padre e figlio articolo 37 stessa legge , mentre nella specie oggetto del contendere è la violazione della responsabilità genitoriale b erroneamente la Corte di merito ha ritenuto non applicabile la L. numero 218 del 1995, articolo 42 che riguarda la giurisdizione e la legge applicabile in materia di protezione dei minori e che richiama la Convenzione dell'Aja, dovendosi applicare il fondamentale principio della residenza abituale del minore, nella specie in … , o principio di prossimità, che prevale e deroga a tutti gli altri principi in relazione a ogni questione inerente la responsabilità genitoriale, come chiarito da numerose pronunce di questa Corte che richiama e da ultimo dalla sentenza delle Sezioni Unite numero 23100/2019, pronunciata in una fattispecie che assume essere simile a quella oggetto del presente giudizio c il principio di prossimità riguarda la responsabilità genitoriale nella sua globalità, e quindi anche l'obbligo di mantenimento, mentre non esiste alcuna norma di carattere generale che consenta di derogare al foro del minore allorché la domanda di mantenimento sia proposta separatamente da quella di affidamento, avendo, peraltro, la madre chiesto all'autorità giudiziaria della Federazione Russa di pronunciarsi anche sugli obblighi di mantenimento, salvo, di seguito, rinunciare a quella domanda in corso di causa d l'articolo 1, u.c. Convenzione dell'Aja del 1996 espressamente definisce la responsabilità genitoriale comprendendovi tutti i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori nei confronti della persona e dei beni dei minori e, come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte Cass. SU numero 24608/2019 e SU numero 30657/2018 , la domanda relativa al mantenimento del figlio ha natura accessoria rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale, non potendosi operare alcuna scissione della domanda, come erroneamente effettuato dalla Corte d'appello e tali principi erano stati ribaditi anche in relazione ai regolamenti attuativi della Convenzione dell'Aja di cui alla L. numero 218 del 1995, articolo 45. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della L. numero 218 del 1995, articolo 45 che richiama, quanto alle obbligazioni alimentari nella famiglia, la legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 e l'articolo 3, lett. d prevede che l'autorità giurisdizionale competente, in via esclusiva, a conoscere della domanda relativa a un obbligazione alimentare è quella competente a conoscere dell'azione sulla responsabilità genitoriale, qualora risulti ad essa accessoria, viste le richieste proposte dalla madre al giudice italiano. 3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione degli articolo 38 disp. att. c.c., articolo 709 ter c.p.c. e articolo 15 Reg. CE numero 2201/2003 sulla competenza a decidere dell'affidamento e mantenimento del minore di coppie non unite da vincolo matrimoniale. Deduce che le norme citate radicano il foro del minore per ogni provvedimento che lo riguardi, ivi compreso quello relativo all'assegno di mantenimento in suo favore, nel luogo di residenza abituale del minore stesso, o comunque nel luogo in cui ha il domicilio il soggetto della cui situazione giuridica si discute, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama, ribadendo che il figlio, pur se nato a … e avente la doppia nazionalità italiana e russa , ha la residenza anagrafica in Russia, dove ha sempre vissuto da quando aveva tre mesi di età. Ritenuto che 1. In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, la quale assume difettare del carattere di definitività il provvedimento impugnato. Secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U., 25774/2015 , la sentenza con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo ex articolo 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall'articolo 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate conf. tra le tante Cass. 10015/2021 e Cass. 133/2017 . 2. Tanto precisato, si pone, nella specie, la questione di giurisdizione in ordine alle domande aventi ad oggetto il mantenimento del figlio minore, che ha doppia cittadinanza italiana e russa e risiede abitualmente in Russia la ripartizione tra i genitori del costo delle spese straordinarie la disponibilità di un appartamento a per il soggiorno in Italia del minore, accompagnato dalla madre. 2.1. La Corte di merito ha rilevato che le suddette domande erano state proposte dalla madre in via autonoma rispetto alle altre pretese attinenti alla responsabilità genitoriale, avendo già deciso il giudice russo in ordine all'affidamento e alla collocazione del figlio, e ha ritenuto non applicabile nella specie il principio della giurisdizione del giudice dello Stato ove il minore ha residenza abituale articolo 5 della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori stipulata all'Aja il 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la L. 18 giugno 2015, numero 101 , poiché l'articolo 4 della stessa Convenzione stabilisce che Sono esclusi dall'ambito della convenzione . e gli obblighi degli alimenti . . La Corte territoriale, in ragione di detta esplicita esclusione, qualificate le domande come rientranti nella categoria delle azioni a tutela degli obblighi degli alimenti , ha, di conseguenza ritenuto inapplicabile la L. numero 218 del 1995, articolo 42 che rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sostituita ratione temporis dalla Convenzione dell'Aja del 1996 ha ravvisato sussistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, in base a quanto previsto dalla L. numero 218 del 1995, articolo 37 e ha individuato la legge sostanziale applicabile in base al disposto dell'articolo 36 bis medesima Legge. La Corte d'appello ha, inoltre, precisato che con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte numero 23100/2019, diffusamente richiamata dal ricorrente anche nel presente giudizio, era stata affermata la competenza dell'Autorità giurisdizionale svizzera a decidere anche sulla domanda di alimenti dovuti per il minore, poiché accessoria a quella inerente la responsabilità genitoriale, in forza dell'espresso richiamo all'articolo 5, par. 2, lett. c Convenzione di Lugano del 30.10.07, entrata in vigore l'1.10.2010, alla quale non risulta aver aderito la Federazione Russa. Osserva il Collegio che, nella citata sentenza delle Sezioni Unite pag. 11 , è in effetti precisato espressamente che il fondamento della competenza del giudice svizzero, ossia dello Stato di residenza abituale del figlio, sulla domanda di mantenimento è la convenzione di Lugano, non il reg. CE che non può applicarsi ad uno stato terzo, non facente parte dell'Unione Europea, quale è la Svizzera. Inoltre, nel caso scrutinato con la citata sentenza si discuteva anche di affidamento del figlio e di diritto di visita dei genitori, oltre che di mantenimento, e solo in relazione a quest'ultimo - la competenza giurisdizionale è stata individuata in base alle previsioni della Convenzione di Lugano. In quella fattispecie, per contro, in tema di affidamento, collocazione e visita del minore, la fonte regolatrice del criterio di individuazione della giurisdizione è stata individuata nell'articolo 5 della Convenzione dell'Aja del 1996, che è per l'appunto, anche per gli Stati non facenti parte dell'Unione Europea ma aderenti alla citata Convenzione, quale è anche la Federazione Russa, quello dell'ultima residenza abituale del minore. E infatti, nel caso in esame, come si dà atto nella sentenza impugnata ed è incontroverso tra le parti, il giudice russo ha già statuito in punto di affidamento e visita del figlio, facendo così applicazione del citato articolo 5. 2.2. La controricorrente ha rimarcato l'inapplicabilità, nella specie, del reg. CE, da cui si ricava il carattere necessariamente accessorio della domanda di mantenimento ex articolo 3, lett. d reg CE numero 4/2009 cfr. Cass. S.U. 30657/2018 2276/2016 27091/2017 , e ha richiamato la Convenzione di assistenza giudiziaria firmata a Roma il 25 gennaio 1979 e ratificata con L. numero 766 del 1985 dell'11 dicembre 1985, che si assume applicabile in luogo del Regolamento Europeo 4/2009 e che all'articolo 1 prevede I cittadini di una Parte Contraente hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza impedimenti ai tribunali, alle procure e ad altre istituzioni dell'altra Parte Contraente, nella cui giurisdizione in conformità con la legislazione di quest'ultima rientrino cause civili ivi comprese quelle di famiglia possono comparire presso di esse, presentare istanze e sporgere querele, alle stesse condizioni dei cittadini dell'altra Parte Contraente . Pertanto, ad avviso della controricorrente, in coordinamento con i principi generali di diritto internazionale privato L. numero 281 del 1995, articolo 37 e 45 ed articolo 3 e 9 c.p.c. , anche in base alla suddetta convenzione, è sussistente la giurisdizione del Giudice italiano nella fattispecie che si sta scrutinando. Va aggiunto, per quanto occorra, che la Convenzione dell'Aja del 2-101973 - a cui ha aderito la Russia -, disciplina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono e della questione di giurisdizione posta dal ricorso, si chiede di stabilire i se e come debba raccordarsi il criterio della residenza abituale del minore, stabilito dall'articolo 5 della Convenzione dell'Aja del 1996, con le previsioni dell'articolo 4 della stessa Convenzione e con il disposto della L. numero 218 del 1995, articolo 42 nel caso in cui la residenza abituale del minore si trovi nella Federazione russa l'autorità giudiziaria russa abbia già statuito in ordine all'affidamento e alla collocazione del figlio e l'oggetto del giudizio instaurato innanzi all'autorità giudiziaria italiana sia limitato alla domanda di mantenimento del minore e a prestazioni in senso lato economiche a carico del genitore non affidatario ii se e come la soluzione interpretativa accolta dalla Corte di merito, che ha escluso l'applicabilità, nel caso di specie, della Convenzione dell'Aja del 1996, si possa conciliare con la funzione, di massima protezione del figlio, svolta dai provvedimenti in materia minorile e con il principio di concentrazione delle tutele cfr. Cass. 1310/2017 e Cass. 1/2001 per l'affermazione di detti principi e dell'inapplicabilità dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, vigente ratione temporis . 4. Non ravvisandosi quella evidenza decisoria che consente la definizione della questione di giurisdizione da parte della sezione semplice ai sensi dell'articolo 374 c.p.c., comma 1, vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per le determinazioni di competenza. 5. Si dispone che ai sensi del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M. Rimette gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione della questione di giurisdizione, di cui in motivazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 1 e articolo 374 c.p.c., comma 1. Dispone che ai sensi del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.