Diniego di accesso ai dati “supersensibili” e diritto di difesa

Per il TAR Sicilia «è legittimo il diniego di accesso ai dati supersensibili contenuti in cartelle sanitarie la cui ostensione è stata richiesta per tutelare il diritto di difesa in sede giudiziale ove la documentazione richiesta era dichiaratamente preordinata alla difesa per un’udienza ormai tenutasi, e nell’ambito di un giudizio nel quale il diritto di difesa era ugualmente esplicabile e i dati sanitari oggetto dell’istanza di accesso hanno in parte un carattere risalente, sotto il profilo temporale».

La I sezione del TAR Sicilia ha chiarito che dal combinato disposto delle disposizioni dettate dall'articolo 24, comma 7, secondo periodo, l. numero 241/1990 e dall'articolo 60, comma 1, d.lgs. numero 196/2003 emerge che «l'accesso ai dati supersensibili quali quelli relativi alla salute è consentito solo quando esso sia “strettamente indispensabile” per tutelare diritti di pari rango rispetto a quelli dell'interessato, ovvero venga in rilievo un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale». E che « … la tutela dei dati supersensibili può essere vinta solo quando risulti provato in concreto dall'istante che la loro acquisizione sia assolutamente indispensabile al fine di tutelare un suo diritto fondamentale, non bastando perciò, in tale particolare ipotesi, la generica enunciazione di esigenze di difesa». Inoltre, «occorre, in particolare, la dimostrazione di una rigida necessità e non della mera utilità del documento in questione» TAR Toscana, numero 1573/2021 TAR Campania numero 4418/2021 . Sempre secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, «in tema di accesso agli atti amministrativi, … al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione dell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo Cons. Stato, numero 117/2011 . Sicché il giudice può anche ravvisare motivi ostativi all'accesso diversi da quelli opposti dall'Amministrazione» Consiglio di Stato numero 201/2012 T.A.R. Campania numero 54/2020 TAR Puglia numero 2/2018 .

Presidente Veneziano – Estensore Cappellano Fatto e diritto A. – Con il ricorso in esame l'odierno istante ha impugnato la nota con la quale l'intimata -omissis s.r.l. ha negato l'accesso alla documentazione sanitaria relativa alla controinteressata, richiesta con istanza di accesso del 26 agosto 2021. Espone di essere stato denunciato dalla predetta presso la Procura della Repubblica di Gela, con conseguente avvio del procedimento penale a suo carico, la cui ultima udienza è stata celebrata il 16 settembre 2021 presso il GUP del Tribunale di Gela di essere stato destinatario di attività integrativa di indagine in relazione a un verbale di assunzione di informazioni sottoscritto dalla denunciante che gli atti sottoscritti dalla predetta presentano una firma illeggibile, disordinata e claudicante, e che ha notizia delle condizioni di incapacità in cui versa la predetta. In base a tali evidenze documentali e alle notizie apprese, il ricorrente ha inoltrato in data 26 agosto 2021 all'intimato ente un'istanza di accesso agli atti, finalizzata ad acquisire la documentazione sanitaria relativa alla predetta a partire da gennaio 2017. Poiché tale richiesta è stata rigettata, l'odierno istante ha chiesto l'annullamento del diniego di accesso, deducendo la censura di VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI articolo 24, comma 7 , L. numero 241/1990 SMI, E 60, D.LGS. numero 196/2003. Ha, quindi, chiesto la condanna dell'ente intimato all'esibizione dei documenti richiesti e l'estrazione di copia, con vittoria di spese. B. – Né la -omissis s.r.l., né la controinteressata, sebbene ritualmente intimate, si sono costituite. comma – Alla camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022 – in vista della quale il difensore di parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione – la causa è stata posta in decisione. D. – Il ricorso non è fondato. L'articolo 24, co. 7, secondo periodo, della l. numero 241/1990 dispone “Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. L'articolo 60, co. 1, del d.lgs. numero 196/2003, nel testo sostituito dall'articolo 5, co. 1, lett. b , del d.lgs. numero 101/2018, stabilisce a sua volta che “1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale”. Dal combinato disposto delle disposizioni normative sopra richiamate emerge che l'accesso ai dati supersensibili quali quelli relativi alla salute è consentito solo quando esso sia “strettamente indispensabile” per tutelare diritti di pari rango rispetto a quelli dell'interessato, ovvero venga in rilievo un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale. E' stato, in particolare, rilevato che “…la tutela dei dati supersensibili può essere vinta solo quando risulti provato in concreto dall'istante che la loro acquisizione sia assolutamente indispensabile al fine di tutelare un suo diritto fondamentale, non bastando perciò, in tale particolare ipotesi, la generica enunciazione di esigenze di difesa. Occorre, in particolare, la dimostrazione di una rigida necessità e non della mera utilità del documento in questione Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, numero 117 …” T.A.R. Toscana, Sez. II, 26 novembre 2021, numero 1573 v. anche, in fattispecie simile, T.A.R. Campania, Sez. VI, 28 giugno 2021, numero 4418 . Ne consegue che, in tale delicata operazione di bilanciamento di contrapposti interessi, il trattamento dei dati “sensibilissimi” dovrà costituire l'extrema ratio al fine di tutelare la situazione giuridica del richiedente. Nella fattispecie in esame, osserva il Collegio che l'interesse ostensivo azionato dal ricorrente a fini difensivi presenta, in astratto e tendenzialmente, parità di rango rispetto all'interesse di cui è titolare la controinteressata conseguentemente, il relativo bilanciamento va necessariamente effettuato in concreto. D'altro canto, non è revocabile in dubbio che i documenti richiesti sono dati “sensibilissimi”, in quanto il ricorrente con l'istanza di accesso ha chiesto “il rilascio integrale della documentazione sanitaria, ovvero delle cartelle cliniche, referti, esami, certificati di visite specialistiche ecc. afferenti e/o effettuati sulla persona della Sig…a partire dal Gennaio 2017”, al fine di “difendersi in sede giudiziaria penale per la prossima e calendata udienza del 16 settembre 2021 avanti il GUP del Tribunale di Gela” v. istanza di accesso agli atti . Deve a questo punto rammentarsi che, per consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di accesso agli atti amministrativi, “…al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione dell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo [Cons. Stato, VI, 12 gennaio 2011, numero 117]. Sicché il giudice può anche ravvisare motivi ostativi all'accesso diversi da quelli opposti dall'Amministrazione…” v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2012, numero 201 in senso conforme, T.A.R. Campania, Salerno, 13 gennaio 2020, numero 54 T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 3 gennaio 2018, numero 2 . Tali presupposti nel caso in esame non sussistono – e il bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi depone a favore della tutela dei dati sensibilissimi – in quanto la documentazione richiesta era dichiaratamente preordinata alla difesa per un'udienza ormai tenutasi, e nell'ambito di un giudizio nel quale il diritto di difesa era ugualmente esplicabile i dati sanitari oggetto dell'istanza di accesso hanno in parte un carattere risalente, sotto il profilo temporale, e non si ravvisa un nesso di stretta indispensabilità rispetto ai fatti oggetto della denuncia penale presentata dalla controinteressata, per un reato peraltro perseguibile d'ufficio. Deve, per completezza, rilevarsi anche il carattere sostanzialmente esplorativo dell'istanza di accesso, in base a quanto disposto dagli articoli 2, co. 2, del d.P.R. numero 184/2006 e 24, co. 3, della l. numero 241/1990, in quanto diretto a conoscere qualsiasi atto formato o detenuto dall'ente, ove eventualmente esistente v., in fattispecie simile, T.A.R. Veneto, Sez. III, 19 luglio 2021, numero 944 v. anche T.A.R. Sicilia, Sez. III, 27 giugno 2019 numero 1723 . Per quanto esposto e rilevato il ricorso deve essere rigettato. E. – Nulla deve statuirsi per le spese di giudizio, in quanto né l'ente intimato né la controinteressata si sono costituiti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Nulla per le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e dell'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.