Se il regolamento condominiale permette l’utilizzo dello stendino sul ballatoio a patto che non impedisca il passaggio dei condomini residenti, non si ritiene possibile vietarne in assoluto l’uso.
Il Giudice di Pace di Monza, su domanda di due condomini, accertava con sentenza l'illiceità ex articolo 1102 c.c. ed ex articolo 14 del regolamento condominiale dello stabile e inibiva ad un'altra condomina il collocamento di uno stendino sul ballatoio comune, il quale impediva il passaggio dei suddetti due residenti verso il proprio appartamento. La condomina impugna la sentenza davanti al Tribunale di Monza, denunciando, tra i vari motivi, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex articolo 112 c.p.c. La doglianza è infondata. Il Giudice di Pace, accertando la violazione dell'articolo 1102 c.c. e del citato regolamento condominiale, ha ritenuto che, da un lato, la condotta della condomina non potesse dirsi conforme ai principi di cui ai parametri normativi di fonte legale e negoziale richiamati, e, d'altro lato, che la pretesa azionata dagli altri due residenti, diretta ad inibire il posizionamento di qualsiasi stendino sulla porzione immobiliare comune, fosse anch'essa non in sintonia con le regole fissate dalla legge e dal regolamento condominiale. Infatti, dal momento in cui il regolamento condominiale consente di mettere sui ballatoi in prossimità della propria abitazione stendini di dimensioni normali che non impediscano il passaggio degli altri residenti, non si è ritenuto possibile vietare in assoluto l'uso dei suddetti stenditoi. Il giudice ha inibito, quindi, alla condomina l'utilizzo di uno stendino di dimensioni superiori ai 52 cm di profondità e di 80 di larghezza, disponendo anche che lo stesso dopo l'asciugatura dovesse essere immediatamente tolto per liberare il pianerottolo. Pertanto, il Tribunale di Monza, alla luce delle considerazioni fatte sulla vicenda, non ritiene riscontrabile alcuna violazione dell'articolo 112 c.p.c. A supporto della decisione, il Tribunale ricorda che «il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni» Cass. numero 12014/2019 , avendo riguardo - nell'individuazione dell'oggetto della domanda - «al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedimento sollecitato in concreto» Cass. numero 961/2000 . Per questi motivi, il Tribunale di Monza non accoglie il ricorso.
Presidente Greco Fatto e diritto Con atto di citazione del 10.4.2019, notificato via PEC in pari data, la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. e la sig.ra , proponendo appello avverso la sentenza numero 1506/18 del 17- 19.11.2018 del Giudice di Pace di Monza dott.ssa , con la quale - accertata l'illiceità ex articolo 1102 c.c. ed ex articolo 14 del regolamento condominiale del collocamento da parte dell'odierna appellante, convenuta in 1mo grado di uno stendino sul ballatoio comune, perché tale da impedire il normale transito dei signori - verso il proprio appartamento posto dopo quello dell'appellante - si è inibito a quest'ultima di posizionare sul ballatoio uno stendino quale quello che si è accertato essere stato ivi collocato avendo il Giudice di prime cure anche specificato le dimensioni in profondità e larghezza dello stendino posizionabile sul passaggio comune , oltre ad essersi del pari inibito all'appellante l'uso del pallone all'interno dell'abitazione e l'utilizzo di elettrodomestici tra le ore 22 00 e le ore 08 00 il tutto con condanna alla rifusione delle spese di lite a favore dei signori - . A sostegno dell'impugnazione proposta, la difesa della parte appellante - in sostanza - ha lamentato - la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex articolo 112 c.p.c. - il fatto che il Giudice di prime cure abbia reso una decisione secondo equità in assenza dei presupposti previsti dagli articolo 113, comma 2 e 114 c.p.c. - la violazione del principio di disponibilità della prova ex articolo 115, comma 1, c.p.c., nonché della regola dell'onere della prova ex articolo 2697 c.c Si sono costituiti nel giudizio d'appello i signori - , che - previo rigetto della istanza di sospensiva ex articolo 283-351 c.p.c. - hanno contestato anche nel merito, in fatto ed in diritto, la fondatezza del gravame proposto dalla controparte, concludendo per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite anche per il grado d'appello. Assegnato il giudizio ad un primo Giudice dott.ssa disposta la sospensione della esecutività della sentenza impugnata cfr. provvedimento emesso alla udienza del 13.6.2019 accordato alle parti un rinvio a fini transattivi cfr. verbale d'udienza del 19.9.2019 presosi atto della non percorribilità della via bonaria e rinviato per precisazione delle conclusioni cfr. verbale d'udienza del 13.11.2019 assegnata la causa al sottoscritto per trasferimento dell'originario assegnatario ad altra Sezione del Tribunale rinviata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 9.3.2021 cfr. Provv. del 3 dicembre 2020 precisate le conclusioni dai procuratori con foglio depositato a PCT cfr. provvedimento fuori udienza 4.3.2021 la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini per depositare le comparse conclusionali 10.5.2021 e le memorie di replica 31.5.2021 . Giova premette che difese, eccezioni ed argomentazioni di parte saranno esaminate nei limiti strettamente necessari nell'economia della presente motivazione. Come sopra esposto, in primis, la difesa appellante ha lamentato la violazione da parte del Giudice di prime cure del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c Il motivo di appello non merita di essere accolto. Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, i signori - hanno esposto che la collocazione sul ballatoio comune di uno stendino - ivi posizionato dalla convenuta odierna appellante - rendeva difficoltoso il transito verso la propria unità immobiliare posta oltre quella della controparte e ciò perché - stante le dimensioni dello stendino e l'arco temporale di posizionamento di esso - residuava uno spazio esiguo per il passaggio delle persone. Da ciò, sempre in base alla prospettazione dei signori - , essendo il ballatoio porzione comune ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1117 c.c., la violazione dell'articolo 1102 c.c., nonché dell'articolo 14 del regolamento condominiale il quale consente sì di posizionare sul ballatoio stendini , ma ferma la necessità che essi non impediscano il normale passaggio dei condomini residenti ed impregiudicato il divieto di lasciare fuori dalla propria porta oggetti ed altro che impediscano il nomale passaggio, camminamento dei condomini tutti . Queste - per quanto qui di interesse - le conclusioni rassegnate con lo scritto introduttivo del giudizio di primo grado Voglia l'adito Giudice di Pace Ill.mo, ogni diversa istanza disattesa, e previo accertamento che lo stendino posto dalla convenuta sul ballatoio condominiale rappresenta una violazione all'articolo 1102 C.C. e al Regolamento Condominiale articolo 14 punti 3 e 14 del Condominio di via in quanto impedisce il normale passaggio degli attori, così giudicare - inibirsi alla convenuta il posizionamento di qualsivoglia stendino nel ballatoio condominiale piano rialzato percorso necessariamente dal sig. e per accedere al loro appartamento attiguo . Nella sentenza impugnata - in motivazione e per ciò che è ora di interesse - si legge ìL'escussione del testimone, l'esame delle fotografie docc. nnumero 2 e 3 attori e, in parte, le dichiarazioni della convenuta, hanno consentito di accertare che la signora espone con continuità un grande stendino avanti la propria abitazione limitando di fatto il passaggio degli attori alla propria abitazione . Atteso che il regolamento condominiale, all'articolo 14 punto 3 doc. numero 4 , consente di mettere sui ballatoi in prossimità della propria abitazione stendini, piccole sedie, panche esterne purché queste siano nella norma normali dimensioni e non impediscano il passaggio dei condomini residenti non si ritiene possibile vietare in assoluto l'uso di stendini. Tale uso, però, va regolato ed il modo migliore risulta coincidere con quanto saggiamente disposto dall'assemblea condominiale del 13/6/2018 Se proprio non si può fare a meno di stendini come definito al punto 3 articolo 14 del regolamento di condominio questi devono essere di dimensioni minime, per permettere il passaggio di condomini che devono andare nelle loro abitazioni e devono essere tassativamente posti solo ed esclusivamente di fronte la propria abitazione e per il tempo indispensabile all'asciugatura dei panni. Completata l'asciugatura dovranno nell'immediato essere tolti questo per dare agio, liberare il passaggio del pianerottolo comune . Tutto ciò premesso accoglie le domande degli attori e provvede come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, nella causa promossa come in epigrafe, così provvede 1 Accerta che il collocamento di un ampio stendino posto dalla convenuta sul ballatoio comune rappresenta una violazione dell'articolo 1102 c.c. in quanto impedisce il normale transito degli attori verso il proprio appartamento, che è posto dopo quello della convenuta 2 inibisce alla signora l'utilizzo di uno stendino che superi le seguenti misure 52 cm di profondità e 80 di larghezza, inoltre lo stendino dovrà essere tassativamente posto solo ed esclusivamente in aderenza all'abitazione della signora e per il tempo indispensabile all'asciugatura dei panni. Completata l'asciugatura dovrà nell'immediato essere tolto per liberare il passaggio del pianerottolo . Quindi, i signori - hanno lamentato la violazione dell'articolo 1102 c.c. e del regolamento condominiale con riferimento al posizionamento dello stendino sul ballatoio comune ed il Giudice di prime cure - accertato il posizionamento ed i termini di esso da parte della sig.ra - ha ritenuto, da un lato, che la condotta di quest'ultima non potesse dirsi conforme ai principi di cui ai predetti parametri normativi di fonte legale e negoziale , ma, d'altro lato, che la pretesa azionata dagli attori diretta ad inibire il posizionamento di qualsiasi stendino sulla porzione immobiliare comune fosse anch'essa non in sintonia con le regole fissate dalla legge e dal regolamento condominiale da ciò, in sostanza, l'accoglimento parziale della domanda azionata dai signori - , con specificazione delle modalità di esposizione del manufatto sul ballatoio tali da permettere di soddisfare le condizioni poste dall'articolo 1102 c.c. e dall'articolo 14 del regolamento condominiale per l'uso particolare del bene comune. Alla luce delle ricostruzione della vicenda fattuale e processuale sopra esposta, non è qui riscontrabile alcuna violazione dell'articolo 112 c.p.c., visto che - come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità - il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni cfr. Cass., Sez. 1, Sent. numero 12014 del 7.5.2019 , avendo riguardo - nell'individuazione dell'oggetto della domanda - al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedimento sollecitato in concreto cfr. Cass., Sez. 1, Sent. numero 961 del 28.1.2000 . Le considerazioni che precedono conducono altresì a ritenere che la pronuncia del Giudice di prime cure sia stata resa secondo diritto e non secondo equità , con conseguente reiezione anche del motivo di appello con cui si è lamentata la violazione degli articolo 113, 2 c. e 114 c.p.c Proseguendo ad analizzare i motivi di appello cfr. pagg. 5 e ss. dello scritto introduttivo del presente grado , si osserva che - il posizionamento dello stendino sul ballatoio comune è stato confermato dal teste escusso, nonché - ed è dato dirimente - dalla stessa sig.ra in sede di interrogatorio formale cfr. verbale dell'udienza del 7.3.2018 , cosicché non è possibile dire che le circostanze dedotte dai signori - non abbiano avuto congruo riscontro sul piano istruttorio - il significato proposto dalla difesa appellante per il concetto di impedimento al normale passaggio vale a dire, renderlo non già meno agevole, ma sic et simpliciter impossibile cfr. pag. 9 dello scritto introduttivo del 2do grado non merita di essere condiviso, dal momento che non vi sarebbe stata alcuna esigenza di specificare nel regolamento che un condomino non può impedire ad un altro condomino di raggiungere nel modo più assoluto la porta di ingresso della propria abitazione, cosicché - considerato pure il principio ermeneutico previsto dall'articolo 1367 c.c. - l'interpretazione corretta è proprio nel senso opposto a quanto sostenuto da parte appellante, cioè che è fatto divieto al condomino di collocare sul ballatoio comune oggetti anche stendini che – per dimensioni e/o posizionamento e/o durata dell'esposizione di essi - costituiscano impedimento all'agevole e comodo passaggio delle persone - quanto al fatto che lo stendino posizionato dalla sig.ra abbia reso difficoltoso il passaggio sul ballatoio con specifico riferimento all'accesso alla porta di ingresso dell'alloggio dei signori - , è circostanza confermata dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, avendo l'odierna appellante convenuta nel giudizio di 1mo grado riferito che il transito risulta impedito nel caso di buste della spesa, dato da cui emerge la violazione sia del principio fissato dall'articolo 1102, comma 1, c.c. sotto il profilo dell'alterazione della destinazione d'uso del bene comune e di permettere agli altri comproprietari di farne uso in senso conforme alla funzione naturalmente assegnata ad esso , sia dall'articolo 14 del regolamento condominiale in relazione al concetto di impedimento al normale passaggio valutazione questa che muove dalla considerazione che avere con sé, nel momento in cui si fa ritorno a casa, delle buste della spesa è evenienza del tutto ordinaria ed assai frequente, cosicché l'ostacolo frapposto rientra nel concetto di impedimento al normale passaggio . Il Giudice di prime cure ha accolto la domanda dei signori - anche con riferimento all'utilizzo del pallone in casa da parte del figlio della convenuta ed all'attivazione degli elettrodomestici nell'arco temporale tra le ore 22 00 e le ore 08 00. In relazione a tali profili della sentenza impugnata l'appello proposto dalla sig.ra è fondato e va accolto. Infatti, fermo l'onere della prova sull'integrazione delle condotte de quibus gravante in capo ai signori - , da un lato, il teste escusso nulla è stato in grado di riferire circa dette condotte e, d'altro lato, la convenuta, in sede di interpello, ne ha negato la commissione e, in sede di interrogatorio libero, pur a fronte di una certa ambiguità delle dichiarazioni rese l'impegno a non far avvenire qualcosa nel futuro si presta ad essere interpretato nel senso che, pure se occasionalmente, l'azione sia stata posta in essere in momento antecedente alla assunzione dell'impegno , non ha confermato le allegazioni attoree sui punti qui in esame cfr. verbale dell'udienza del 7.3.2018 . Né la prosecuzione dell'istruttoria con ammissione dell'ispezione giudiziale dei luoghi e/o la CTU avrebbe permesso di raggiungere la prova infatti, a tutto concedere, si sarebbe potuto acquisire il dato della percepibilità nell'appartamento dei signori - dei rumori provenienti dall'unità immobiliare della sig.ra , ma avrebbe continuato a far difetto la dimostrazione dell'utilizzo del pallone e dell'attivazione degli elettrodomestici in orario non consentito, cosicché la prosecuzione dell'istruttoria si rivela priva di qualsiasi rilievo ai fini della decisione. Quanto, poi, al regolamento delle spese di lite, a fronte della fondatezza della domanda attorea avente ad oggetto il posizionamento dello stendino sul ballatoio comune, ad avviso del sottoscritto, la decisione del Giudice di prime cure di porle a carico esclusivo della sig.ra merita di essere confermata. Infatti, da un lato, pur nell'ambito del carattere invero bagatellare della controversia, la questione della collocazione sul ballatoio dello stendino appare avere rilievo preminente, cosicché vi è prevalente soccombenza della sig.ra idonea a giustificare i termini della disciplina delle spese di lite in senso conforme alla decisione sul punto emessa dal Giudice di Pace dall'altro lato - fermo ciò che si è sopra esposto con riferimento ai profili in relazione ai quali l'appello è stato accolto – merita tuttavia di essere evidenziato lo scarso interesse ad impugnare che dovrebbe caratterizzare chi, come la sig.ra almeno per quanto da questa riferito , pur destinatario di una pronuncia inibitoria anche se, in tesi, emessa in assenza di prova d'integrazione delle condotte inibite abbia negato di aver mai tenuto le condotte de quibus, avendo del pari fatto presente di non avere alcuna intenzione di tenerle neppure in futuro. Circa il regolamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, pur l'impugnazione proposta dalla sig.ra essendo stata parzialmente accolta, stante quanto sopra evidenziato sia in relazione al carattere bagatellare della questione posta all'attenzione del Tribunale, sia al fatto che i motivi di appello rivelatisi fondati attengono a profili di dubbia consistenza pratica avendo riguardo alla posizione della parte appellante con valutazione effettuata in base a ciò che è stato riferito proprio da quest'ultima , ad avviso del giudicante, si possono ritenere integrati i presupposti ex articolo 92, comma 2, c.p.c. anche alla luce della sentenza Corte Costituzionale numero 77/2018 alla volta della dichiarazione d'integrale compensazione tra le parti di dette spese. Con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza del 18-20.4.2018 la parte appellante è stata ammessa - in via anticipata e provvisoria - al beneficio del gratuito patrocinio, cosicché - nonostante la dichiarazione di integrale compensazione delle spese di lite, la difesa della sig.ra avrebbe titolo alla liquidazione del compenso con oneri a carico dello Stato tuttavia, stante la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione con riferimento ai capi della sentenza di primo grado confermati, nonché richiamato lo scarso interesse della sig.ra - sotto il profilo pratico - ad impugnare i capi della decisione qui oggetto di riforma,ad avviso dello scrivente, nel caso di specie sussistono i presupposti ex articolo 136, comma 2, D.P.R. numero 115 del 2002 per disporre la revoca dell'ammissione al beneficio de quo accordato in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza con il citato provvedimento del 18-20.4.2018 senza che, così, si debba procedere a liquidare le spese sulla base delle regole del gratuito patrocinio e mandando alla competente Funzione dei Servizi di cancelleria della Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dalla appellante per introdurre il presente giudizio C.U., marca da bollo, etc. ed ora dovuti - al pari di ogni altra somma da versarsi in relazione al procedimento svoltosi ed alla decisione assunta dal Tribunale costi di notifica, imposta di registro, etc. – per effetto della revoca del beneficio del gratuito patrocinio. Sentenza immediatamente esecutiva per legge. P.Q.M. Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, - in parziale riforma della sentenza numero 1506/18 del 17-19.11.2018 del Giudice di Pace di Monza dott.ssa , rigetta la domanda proposta dai signori - parti attrici in primo grado ed odierni appellati con riferimento alla inibizione diretta alla sig.ra ad utilizzare il pallone all'interno della propria abitazione e gli elettrodomestici prima delle ore 8 00 e dopo le ore 22 00 - respinge per il resto l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata con riferimento ad ogni decisione diversa dai punti subito sopra indicati - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado d'appello - revoca l'ammissione della sig.ra al beneficio del gratuito patrocinio, con conseguente reiezione della richiesta di liquidazione delle spese a carico dello Stato avanzata dalla difesa della parte appellante - manda alla competente Funzione dei Servizi di cancelleria dell'Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dalla parte appellante per l'introduzione del presente procedimento C.U., marca da bollo, etc. ed ora dovuti - al pari di ogni altra somma da versare in relazione al giudizio svoltosi ed alla decisione assunta dal Tribunale costi di notifica, rilascio copie, imposta di registro, etc. - per effetto della revoca del beneficio del gratuito patrocinio.