Riconosciuto agli eredi di un lavoratore deceduto per un infortunio sul lavoro solo il c.d. risarcimento del danno biologico terminale, escludendo qualunque altra forma di indennizzo.
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso numero 6503/2022, proposto dagli eredi di T.F., per una causa riguardante il danno biologico e il danno morale, a seguito di un infortunio sul lavoro, al quale era conseguito il decesso del de cuius. Nel 2015, la Corte d'Appello di Salerno, aveva rigettato integralmente la domanda proposta dagli attuali ricorrenti, proposta nei confronti dell'INAIL, di corresponsione di somme e titoli diversi da quelli già riconosciuti, ossia dell'indennità temporanea per il periodo intercorso fra l'infortunio e il decesso. Avverso tale sentenza, gli eredi di T.F., hanno proposto ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi di doglianza. Il ricorso è stato rigettato. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentavano la violazione dell'articolo 132, comma 4, c.p.c., per la contraddittorietà della motivazione, relativamente agli articolo 3 e 32 Cost., assumendo inoltre l'errata liquidazione del danno biologico. Il motivo è infondato. Specifica infatti il Collegio, che la Corte d'Appello di Salerno, aveva giustamente osservato che non maturassero in capo al de cuius, il beneficio all'indennizzo ex articolo 13 d.lgs. numero 46/2000, e che alcun diritto dovesse essere trasmesso iure heridatis. L'esclusione del risarcimento iure hereditatis di un danno da perdita della vita, si evidenzia, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio. Infatti, sottolinea il Collegio che «il danno biologico risarcibile dall'INAIL, è per legge, solo quello relativo all'inabilità permanente» Cass. numero 4972/2018, numero 20392/2018 e numero 24474/2020 . Esulano pertanto dal sistema assicurativo il danno biologico temporaneo e il danno morale. Si è piuttosto ritenuto configurabile, nelle due componenti del danno non patrimoniale biologico da invalidità temporanea assoluta, in capo alla vittima, nel caso in cui la morte sopraggiunga dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento che ha causato la lesione. Per il danno terminale, invece, la configurabilità si ha quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo fra l'evento lesivo e il decesso, con la conseguente pretesa risarcitoria, che sia trasmissibile agli eredi. Nel caso di specie, era stato infatti riconosciuto solamente il danno biologico terminale, con il conseguente risarcimento. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Presidente Berrino Relatore Marchese Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Salerno ha accolto l'appello principale dell'INAIL e, per l'effetto, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato integralmente la domanda degli attuali ricorrenti, eredi di T.R., proposta nei confronti dell'Istituto in accoglimento, altresì, dell'appello incidentale degli eredi, ha condannato, in solido, Larek srl, S.C. e A.C. al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di Euro 15.498,67 oltre accessori, in favore di ciascun erede pro quota ereditaria. 2. Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha osservato come, in base alla normativa vigente, non sussistesse l'obbligo dell'INAIL di corrispondere, agli eredi, somme per titoli diversi o ulteriori rispetto a quelle già riconosciute nello specifico, indennità per inabilità temporanea per il periodo dall'infortunio al decesso, assegno funerario, rendita ai superstiti e, in particolare, che alcun fondamento giuridico avesse la pretesa di tutela, nei confronti dell'Istituto, di un danno biologico temporaneo e/o di un danno non patrimoniale al di fuori di quanto normativamente previsto . 1. Al riguardo, la Corte distrettuale ha osservato come il breve tempo intercorso tra l'infortunio ed il decesso non avesse consentito la stabilizzazione di una menomazione permanente per la quale solo è ipotizzabile la tutela indennitaria del D.Lgs. numero 38 del 2000, ex articolo 13, una volta cessata l'inabilità temporanea. 2. Viceversa, in merito all'azione esercitata nei confronti delle parti private, la Corte d'appello ha giudicato responsabili le stesse dell'evento mortale, con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. 3. In punto di identificazione del pregiudizio non patrimoniale, richiamata la pronuncia a sezioni unite numero 15350 del 2015, la Corte di appello ha riconosciuto il cd. danno biologico terminale ritenendo, a detto fine, apprezzabile il lasso di tempo intercorso tra l'infortunio e la morte per la sua liquidazione, ha utilizzato il criterio della rapportabilità alla inabilità temporanea, secondo le tabelle di Milano 4. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi, sulla base di due motivi. 5. Hanno resistito con controricorso, l'INAIL, A.C. e, con un unico atto, la società omissis e S.C 6. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. numero 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176. 7. Le parti, ricorrenti e controricorrenti, hanno, altresì, depositato memoria. Ragioni della decisione 8. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale. 9. Con il primo motivo ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5 le ricorrenti deducono la violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 4, per contraddittorietà della motivazione in relazione agli articolo 3 e 32 Cost. Assumono altresì l'errata quantificazione e liquidazione del danno biologico D.Lgs. numero 38 del 2000, ex articolo 13. 10. Sostengono, in sintesi, che l'articolo 13 individua I'INAIL quale soggetto giuridico nei confronti del quale richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da infortunio sul lavoro qualsiasi siano gli esiti la Corte d'Appello avrebbe errato nel non riconoscere in capo al de cuius T.R. il diritto al risarcimento del danno biologico, da liquidarsi nella sua globalità , con conseguente trasmissione, iure hereditatis, alle eredi. 11. Il motivo e', nel complesso, da respingere. 12. Le censure prescindono del tutto dal passaggio motivazionale che costituisce la premessa del percorso argomentativo della sentenza impugnata. 13. La Corte territoriale, con giudizio di merito, in questa sede non ritualmente censurato, ha accertato che, nel lasso di tempo intercorso tra l'infortunio e la morte, non vi era stata stabilizzazione della lesione all'integrità psico fisica, derivante dall'infortunio. 14. In coerenza con tale affermazione, la Corte di appello di Salerno ha, quindi, osservato come, non maturato in capo al de cuius il beneficio all'indennizzo D.Lgs numero 46 del 2000, ex articolo 13 che postula, invece, una menomazione permanente dell'integrità psico fisica alcun diritto si fosse trasmesso iure hereditatis. 15. Nei termini indicati, la statuizione della Corte d'appello è corretta ed e', dunque, immune dai mossi rilievi. 16. L'attuale sistema assicurativo non copre, infatti, il danno biologico temporaneo. 17. In base al D.Lgs. numero 38 del 2000, articolo 13, e al D.P.R. numero 1124 del 1965, articolo 66, comma 1, numero 2, il danno biologico risarcibile dall'INAIL è solo quello relativo all'inabilità permanente v. Cass., sez. lav., numero 4972 del 2018 Cass., sez. lav., numero 20392 del 2018 Cass., sez. III, numero 24474 del 2020 . 18. Il D.Lgs. numero 38 del 2000, articolo 13 in commento secondo il testo in vigore dal 14.06.2001 , al comma 2, stabilisce, in particolare, che In caso di danno biologico . l'INAIL, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, comma 1, numero 2 , del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni . . 19. A sua volta, l'articolo 66 del T.U. id est del D.P.R. numero 1124 del 1965 elenca le prestazioni dell'assicurazione, fornite dall'INAIL, nelle seguenti 1 un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea 2 una rendita per l'inabilità permanente 3 un assegno per l'assistenza personale continuativa 4 una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte 5 le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici 6 la fornitura degli apparecchi di protesi. 20. Dal combinato disposto delle due norme di legge appare, dunque, evidente come il danno biologico coperto dall'Istituto si riferisca esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea articolo 74, comma 2, T.U. INAIL . 21. Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il danno biologico temporaneo che il cd. danno morale . 22. In relazione a detti pregiudizi, per i quali, a seconda delle diverse ricostruzioni, può parlarsi di danno biologico terminale e di danno morale terminale o catastrofale o catastrofico v., sul tema, Cass., Sez.unumero , numero 15350 del 2015 in particolare, in motivazione, par. 3.1, terzo capoverso in seguito, tra le altre, v. Cass., sez. lav., numero 8580 del 2019 , trasmissibili iure hereditatis, non viene, dunque, in rilievo la tutela garantita dall'INAIL. Di essi si dirà, più diffusamente, con riferimento al motivo che segue. 23. Con il secondo motivo -ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5 le ricorrenti deducono la contraddittorietà della motivazione in relazione agli articolo 2043 e 2059 c.c. nonché in relazione agli articolo articolo 2 e 32 Cost 24. Le censure, che investono la liquidazione del riconosciuto danno non patrimoniale nella componente del cd. danno biologico terminale , nei confronti delle parti private, sono da respingere. 25. Questa Corte Cass., sez. unumero 15350 del 2015 cit. v., ex multis, in motiv. Cass. numero 8580 del 2019 cit. ha escluso la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio. 26. La Corte ha, piuttosto, ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico terminale , cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo Cass. numero 26727 del 2018 numero 21060 del 2016 numero 23183 del 2014 numero 22228 del 2014 numero 15491 del 2014 e di danno morale terminale o catastrofale o catastrofico , ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi Cass. numero 13537 del 2014 numero 7126 del 2013 numero 2564 del 2012 . 29. Per la liquidazione delle indicate poste di danno, la Corte ha specificato cfr., oltre alla giurisprudenza già citata, Cass. numero 18163 del 2007 numero 1877 del 2006 che, per la componente di danno biologico, la liquidazione ben può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, mentre, per la seconda componente, avente natura peculiare, la liquidazione deve affidarsi ad un criterio equitativo puro ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso concreto che sappia tener conto della enormità del pregiudizio, atteso che la lesione è così elevata da non essere suscettibile di recupero e da esitare nella morte. 30. Nel caso di specie, come si è detto, la Corte territoriale ha riconosciuto esclusivamente il danno biologico terminale, per la cui determinazione economica si è attenuta ai principi appena richiamati. La liquidazione è stata, infatti, effettuata utilizzando le indicazioni delle tabelle di Milano -tabelle che costituiscono un riferimento in ambito nazionale per la liquidazione dei danni alla persona e utilizzato i parametri relativi alla menomazione temporanea dell'integrità psicofisica. 31. Le censure, al di là dei richiami alla violazione e falsa applicazione di legge e alla non più rilevante contraddittorietà della motivazione contenuti nella rubrica del motivo, si risolvono in una generica denuncia di erroneità della operata liquidazione senza alcuna specifica deduzione, neppure in termini di omesso esame di alcun fatto decisivo , ai fini di una diversa e maggiore quantificazione. 32. Il ricorso va, dunque, conclusivamente, rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. 33. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte controricorrente, in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.