Confermata la condanna dell’uomo a cui era intestato l’affitto di un immobile posizionato a poca distanza da quello che è stato l’obiettivo dei rapinatori. Egli era a conoscenza, secondo i Giudici, delle ragioni per cui gli altri occupanti dell’appartamento si erano recati in quella provincia, ed era consapevole di apportare un contributo decisivo alla commissione della rapina.
Per individuare il basista della rapina è sufficiente anche l'intestazione del contratto di locazione relativo a un immobile posizionato a breve distanza dall'obiettivo dell'azione predatoria. Concordi i giudici di merito sul ruolo dell'uomo sotto processo legittima, quindi, la sua condanna per avere fornito un contributo rilevante per la realizzazione di una rapina . Consequenziale la sua condanna, con pena fissata in Appello in due anni e sei mesi di reclusione più 900 euro di multa . Il difensore contesta però l'accusa che addebita anche al suo cliente una rapina aggravata commessa da altri uomini. In questa ottica egli ritiene non vi siano indizi gravi, precisi e concordanti a carico del suo cliente. La linea difensiva è però fragile, secondo i Giudici della Cassazione, alla luce degli elementi posti in luce in Appello. Il riferimento è, nello specifico, alla stipula , a nome dell'uomo individuato come basista della rapina, di un contratto di locazione di un appartamento sito a breve distanza dall'obiettivo dell'azione predatoria e la sua presenza in loco , nel periodo antecedente la commissione del fatto, con due dei soggetti poi identificati come gli esecutori materiali del reato . In sostanza, ci si trova di fronte ad elementi di fortissima ed inequivoca valenza probatoria nel senso della partecipazione concorsuale dell'uomo sotto processo al reato da altri materialmente eseguito . A completare il quadro, poi, anche la disponibilità , da parte dell'uomo, di un'utenza telefonica il cui numero era stato annotato sul muro dell'appartamento condotto in locazione, e i contatti telefonici con un complice subito dopo la commissione della rapina . Anche questi ultimi elementi comprovano che egli fosse a conoscenza delle ragioni per cui gli altri occupanti dell'appartamento si erano recati in quella provincia e che fosse perfettamente consapevole di apportare un contributo decisivo alla commissione della rapina, agevolando la presenza sul territorio dei suoi complici, compiendo così attività prodromiche alla perpetrazione dell' azione criminosa .
Presidente D'Agostini Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15/05/2020, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Forlì in data 03/02/2012, rideterminava la pena inflitta a N.N. per il reato di rapina aggravata fatto commesso in data omissis nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 900 di multa, con conferma nel resto. 2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di N.N. , viene proposto ricorso per cassazione. Primo motivo violazione di legge, nella specie dell' art. 192 c.p.p. , comma 2. Secondo motivo violazione di legge, nella specie dell' art. 157 c.p. , per essere il reato ascritto estinto per prescrizione sin dal 27/10/2019. Considerato in diritto 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Il ricorrente omette di confrontarsi con le valutazioni espresse dalla Corte territoriale che ha ritenuto come la stipula di un contratto di locazione di un appartamento sito a breve distanza dall'obiettivo dell'azione predatoria e la presenza in loco, nel periodo antecedente la commissione del fatto, con due dei soggetti poi identificati per gli esecutori materiali del reato, è elemento di fortissima ed inequivoca valenza probatoria nel senso della partecipazione concorsuale del N. al reato da altri materialmente eseguito. A questo significativo elemento probatorio si aggiunge la disponibilità di un'utenza il cui numero era stato annotato sul muro dell'appartamento condotto in locazione, e i contatti telefonici con il omissis complice subito dopo la commissione della rapina detti elementi comprovano che il ricorrente fosse a conoscenza delle ragioni per cui gli altri occupanti dell'appartamento si erano recati in provincia di , e che lo stesso fosse perfettamente consapevole di apportare un contributo decisivo alla commissione del reato di rapina, agevolando la presenza sul territorio dei suoi complici, compiendo così attività prodromiche alla perpetrazione dell'azione criminosa. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come, nei confronti del N. , si sia in presenza di elementi indiziari caratterizzati da assoluta gravità in quanto resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al thema probandum , precisione ossia specificità , univocità in quanto insuscettibili di diversa interpretazione e concordanza ossia caratterizzati da convergenza e privi di contrasto tra loro e gli altri dati e elementi certi che, come tali, sono da ritenersi ampiamente idonei ad integrare la prova richiesta ai sensi dell' art. 192 c.p.p. , comma 2, cfr., Sez. 5, n. 1897 del 11/11/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414 . 3. Fondato è, invece, il secondo motivo. Si è in presenza di reato art. 614 c.p. , commi 1 e 4 che, formalmente contestato, sebbene non abbia determinato alcun ulteriore aumento di pena, è da considerarsi a tutti gli effetti come autonomamente ritenuto rispetto all'ulteriore reato di rapina aggravata. Tenuto conto della data di commissione del reato omissis , della pena edittale prevista dalla legge e del termine ordinario di prescrizione aumentato di un quarto a ragione degli intervenuti eventi interruttivi, in assenza di cause di sospensione, deve prendersi atto dell'intervenuta maturazione della prescrizione del reato in parola alla data del 27/10/2014, ossia in epoca antecedente a quella della pronuncia della sentenza di appello. 4. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all' art. 614 c.p. , commi 1 e 4, perché il reato è estinto per prescrizione, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all 'art. 614 c.p ., commi 1 e 4, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.