Il limite alla espropriazione immobiliare previsto dal d.P.R. numero 602/1973, articolo 76, comma 1, lett. a , nel testo introdotto dal d.l. numero 69/2013, articolo 52, comma 1, lett. g , «opera solo per debiti nei confronti dell’Erario e non di altre categorie di creditori, riguarda l’unico immobile di proprietà e non costituisce un limite all’adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato».
Il Tribunale di Livorno rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di B.A., imprenditore accusato di evasione fiscale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP nei confronti della sua prima casa. L'imprenditore ricorre in Cassazione, denunciando, tra i vari motivi, violazione degli articolo 321, comma 2, 322-ter, comma 1, c.p., nonché violazione e falsa applicazione degli articolo 321, comma 2, c.p.c. e 12-bis d.lgs numero 74/2000. Secondo l'imputato, il Tribunale ha disatteso il motivo di riesame volto a dedurre l'impossibilità di assoggettare la prima casa al sequestro preventivo e non si è confrontato con l'orientamento, richiamato dallo stesso B.A., secondo cui l'articolo 53, comma 1, lett. g d.l. numero 69/2013, che vieta all'agente della riscossione di procedere all'espropriazione della prima casa del debitore in specifiche ipotesi, possa trovare applicazione anche in caso di confisca disposta in relazione ai reati tributari. Inoltre, l'imprenditore argomenta anche che la casa sequestrata era stata destinata a “far fronte ai bisogni della famiglia” con la costituzione di un fondo patrimoniale e con conseguente vincolo di impignorabilità relativa. La doglianza è infondata. La Suprema Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare, previsto dall'articolo 76, comma 1, lett. a d.P.R. numero 602/1973 nel testo introdotto dall'articolo 52, comma 1, lett. g d.l. numero 69/2013, operi esclusivamente «per debiti nei confronti dell'Erario e non di altre categorie di creditori». Inoltre, esso si riferisce a «l'unico immobile di proprietà e non costituisce un limite all'adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato» Cass. numero 30342/2021 . Il Collegio osserva quindi che il limite posto dal legislatore non riguarda la “prima casa”, ma “l'unico immobile di proprietà del debitore”, concetto, quest'ultimo, diverso rispetto al primo, perché si riferisce alla «consistenza complessiva del patrimonio del debitore» e non semplicemente alla «qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento». I Giudici, in ultimo, aggiungono che «il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni dell'amministratore, nel caso di incapienza dei beni della società rispetto al debito maturato, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti» Cass. 23621/2020 . Per questi motivi, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Presidente Liberati – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28/07/2021, il Tribunale di Livorno rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di B.A. , avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 16/06/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno in relazione ai reati di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 2, articolo 5, comma 1-bis e articolo 8 e 11. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione B.A. , a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'articolo 321 c.p., comma 2, articolo 322-ter c.p., comma 1 e D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12-bis in relazione al D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 76, comma 1 lett. a , come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, numero 69, articolo 52, comma 1, lett. g , convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, numero 98 . Argomenta che il Tribunale aveva disatteso il motivo di riesame volto a dedurre l'impossibilità di assoggettare la prima casa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, limitandosi a richiamare il più recente orientamento di legittimità e senza confrontarsi con il diverso orientamento che era stato richiamato a sostegno delle doglianze difensive e che si fondava sulla affermazione che il D.L. 21 giugno 2013, numero 69, articolo 52, comma 1, lett. g , convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, numero 98 , che vieta all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della prima casa del debitore trova applicazione anche in caso di confisca disposta in relazione a reato tributario. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 321 c.p.p., comma 2 e D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12-bis. Argomenta che la casa di abitazione sottoposta a sequestro era stata destinata il 6 maggio 1997 a far fronte ai bisogni della famiglia , con la costituzione di un fondo patrimoniale, con conseguente vincolo di impignorabilità relativa, complementare a quello posto dal D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 76, comma 1 lett. a per i debiti tributari. Chiede, poi, sollevarsi questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12-bis e articolo 321 c.p.p., comma 2 in relazione al D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 76, comma 1 lett. a , come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, numero 69, articolo 52, comma 1, lett. g , convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, numero 98 e articolo 170 c.c. nella parte in cui consente la confisca per equivalente dell'unica casa di abitazione, tanto più se costituita in fondo patrimoniale, per violazione degli articolo 2,3,29 e 47 Cost 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8, conv. in L. numero 176 del 2020. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, nel disattendere la deduzione difensiva qui riproposta, ha correttamente affermato, in conformità al il principio di diritto affermato da questa Corte, che, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 76, comma 1, lett. a , nel testo introdotto dal D.L. 21 giugno 2013, numero 69, articolo 52, comma 1, lett. g , convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, numero 98 , opera solo per debiti nei confronti dell'Erario e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà e non costituisce un limite all'adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato Sez. 3 numero 30342 del 16/06/2021, Rv. 282022 - 01 Sez. 3, numero 8995 del 07/11/2019, dep.05/03/2020, Rv. 278275 - 01 . Va, ulteriormente, osservato che il limite posto dal legislatore all'espropriazione immobiliare non riguarda la prima casa , ma l'unico immobile di proprietà del debitore . Si tratta di un concetto evidentemente diverso da quello di prima casa , perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento. Si è rimarcato, inoltre, che la disposizione in questione non fissa un principio generale di impignorabilità, perché si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo cfr in merito a tale profilo anche Sez.5 numero 48616, del 20/09/2018, Rv. 274145 - che ha ribadito che la norma in esame trova applicazione solo nell'ambito del diritto tributario e potrà pertanto precludere il sequestro preventivo solo in tale ristretto ambito - e Sez.3, numero 5608 del 2021, non massimata . Si è anche osservato, la disposizione in questione non può trovare applicazione in relazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, perché l'oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco. E i due concetti devono essere tenuti distinti, perché il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende nè le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione Sez. 3, numero 17535 del 06/02/2019, Rv. 275445 Sez. 3, numero 28047 del 20/01/2017, Rv. 270429 , nè gli interessi maturati in favore dello Stato Sez. 3, numero 40358 del 05/07/2016, Rv. 268329 mentre il debito verso il fisco è sempre comprensivo dell'originario debito tributario, degli interessi e delle sanzioni sostanzialmente in tal senso, Sez. 3, numero 7359 del 04/02/2014, Rv. 261500 . Deve, in definitiva, ribadirsi che il limite alla pignorabilità fissato dal D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 76, comma 1, lett. a , - nel testo introdotto dal D.L. numero 69 del 2013, articolo 52, comma 1, lettera g , convertito, con modificazioni dalla L. numero 98 del 2013, si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori non riguarda la prima casa , ma l'unico immobile di proprietà del debitore non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, nè al sequestro preventivo ad essa preordinato. A tanto consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Va ribadito il consolidato principio - di cui ha fatto corretta applicazione il Tribunale - secondo cui, in materia di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni dell'amministratore, nel caso di incapienza dei beni della società rispetto al debito maturato, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti. Si è osservato, in particolare, che i beni costituenti il fondo patrimoniale possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di destinazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell'appartenenza del bene a persona estranea al reato sicché i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti Sez. 3 numero 23621 del 17/07/2020, Rv. 279824 - 01 Sez. 3,numero 40362 del 06/07/2016, Rv. 268586 - 01, Sez. 3, numero 40364 del 19/09/2012, Rv.253681 - 01, Sez. 3, numero 1709 del 25/10/2012, dep. 2013, non mass. . 3. Quanto, infine, alla eccezione di legittimità costituzionale sollevata, ne va rilevato il difetto della rilevanza nel giudizio. Come osservato, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 76, comma 1, lett. a , nel testo introdotto dal D.L. 21 giugno 2013, numero 69, articolo 52, comma 1, lett. g convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, numero 98 , riguarda l'unico immobile di proprietà del debitore nella specie, la deduzione difensiva secondo cui l'immobile in sequestro sarebbe l'unico immobile in proprietà non trova riscontro nell'ordinanza impugnata, nella quale il Tribunale si riferisce all'immobile in questione definendolo, invece, come prima casa trattasi di quaestio facti che non può essere rivalutata in sede di legittimità risulta, quindi, indimostrato il presupposto di fatto per l'applicabilità del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 76, comma 1, lett. a , nel testo introdotto dal D.L. 21 giugno 2013, numero 69, articolo 52, comma 1, lett. g , convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, numero 98 , con conseguenza irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. numero 186 del 13.6.2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.