«L’assegnatario di terreni della riforma fondiaria, essendo solo concessionario di un bene pubblico, non è possessore ma detentore del bene assegnato».
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso numero 6326/2022, proposto da R.G., nei confronti della sorella R.V., per una causa riguardante un podere di riforma fondiaria, di proprietà di un ente agricolo campano. La vicenda, prende avvio nel lontano 2000, quando G.R., assegnatario per sub-ingresso al defunto padre, conveniva in giudizio la sorella R.V., per ottenere la condanna al rilascio di alcune porzioni del suddetto potere, da ella occupate. R.V. si era poi opposta alla domanda, richiedendo e ottenendo il rimborso per tutte le opere di miglioramento e manutenzione del terreno e dei fabbricati, da ella abitati. Pertanto, il ricorrente G.R. proponeva ricorso per Cassazione sulla base di una serie di motivi di doglianza. La Corte ha accolto soltanto una parte del secondo motivo del ricorso, in relazione alla domanda di V.R., che aveva ad oggetto il rimborso per le spese sostenute la manutenzione ed il miglioramento del fondo agricolo, ai sensi dell'articolo 1150 c.c. Ha inoltre sottolineato la Corte che «l'assegnatario di terreni della riforma fondiaria, essendo solo concessionario di un bene pubblico, non è possessore, ma detentore del bene assegnato».
Presidente Gorjan - Relatore Cosentino Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 18.10.2000 il sig. R.G. assegnatario per sub-ingresso al defunto padre RU.Gi., giusta decreto camerale del Tribunale di Salerno del 29.12.1995, di un podere di riforma fondiaria in proprietà dell' omissis convenne la sorella R.V. davanti al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, per sentirla condannare al rilascio delle porzioni di tale podere da costei occupate. R.V. si oppose alla domanda e, in via riconvenzionale, chiese il rimborso di quanto dalla stessa versato all' omissis . dopo il decesso del padre, nonché delle spese che ella aveva sostenuto per opere di miglioramento e manutenzione dei terreni e dei fabbricati da lei occupati. Il Tribunale, per quanto qui ancora interessa, accolse la domanda principale e rigettò la riconvenzionale. La Corte d'appello di Salerno, adita da R.V., ha accolto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la di lei domanda riconvenzionale, condannando R.G. a versarle la somma di Euro 18.079,97, più interessi dal 27 gennaio 2012, per i titoli dedotti a fondamento di tale domanda. I giudici di secondo grado - riconosciuta a R.V. la qualifica di possessore di buona fede del fondo da lei occupato - hanno ritenuto ammissibile la documentazione di spesa da costei prodotta in secondo grado avendo la parte provato di non averla potuta produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile pag. 6, terzo capoverso della sentenza e - sulla scorta di tale documentazione, oltre che della prova orale espletata in primo grado e della consulenza tecnica acquisita nel giudizio di appello - hanno ritenuto provata la domanda di rimborso proposta dalla stessa R.V. , quantificandone l'importo come sopra precisato. Per la cassazione della sentenza di appello R.g. ha presentato a questa Corte un ricorso articolato in tre motivi. R.V. , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato controricorso. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 30 settembre 2021. Con il primo motivo, riferito all'articolo 360 c.p.c., numero 3, il ricorrente, denuncia la violazione degli articolo 2697 c.c., e articolo 115,194 e 345 c.p.c., e censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto provato il credito di R.V. sulla scorta di documenti che costei aveva prodotto per la prima volta nel corso del giudizio di appello, direttamente in sede di operazioni di consulenza tecnica, in ragione di un impedimento che era stato sollevato ben nove anni prima con comparsa del 3/1/01 per cui non è neppure immaginabile che un siffatto lasso di tempo potesse ancora giustificare una così stagnate inerzia pag. 10, secondo capoverso, del ricorso . Con il secondo motivo di ricorso, riferito all'articolo 360 c.p.c., numero 3, il ricorrente deduce la falsa applicazione degli articolo 1150 e 1152 c.c., censurando la statuizione di accoglimento della domanda di R.V. di rimborso delle spese manutentive da lei effettuate dopo l'apertura della successione di RU.Gi. non viene invece censurata la statuizione di accoglimento della domanda della stessa R.V. di rimborso dei canoni dalla stessa versati all' omissis . Nel motivo di ricorso si sostiene che la corte d'appello sarebbe incorsa nella violazione delle disposizioni sopra richiamate per aver riconosciuto il diritto di R.V. al rimborso per le spese manutentive sostenute sugli immobili da lei occupati, nonostante che ella non potesse considerarsi possessore, bensì mero detentore, dei medesimi. Con il terzo motivo di ricorso, riferito all'articolo 360 c.p.c., numero 4, R.g. denuncia la violazione degli articolo 345,112 c.p.c., e articolo 2909 c.c., in cui la corte d'appello sarebbe incorsa condannandolo a rifondere alla sorella gli esborsi da questa asseritamente sostenuti in relazione al fondo da lei occupato senza che un'apposita domanda fosse stata formulata in tal senso da parte dell'appellante. Il Collegio rileva che il terzo motivo di ricorso va esaminato con priorità, in quanto esso pone in discussione la stessa legittimità di una pronuncia di merito sulla riconvenzionale proposta da R.V. per ottenere il rimborso delle spese manutentive sostenute e dei canoni versati. Secondo il ricorrente tale domanda non sarebbe mai stata proposta, nè in primo nè in secondo grado vedi pag. 12, ultimo capoverso, del ricorso all'uopo basti considerare che, con la spiegata riconvenzionale, veniva chiesto il solo riconoscimento del diritto di ritenzione mentre con l'appello la sola quantificazione di denegati diritti aventi origine dalla successione paterna Il motivo non può trovare accoglimento. Nell'impugnata sentenza si legge che la convenuta aveva tempestivamente proposto domanda riconvenzionale per il rimborso di quanto dovutole a titolo di miglioramenti e manutenzione del caseggiato e per la restituzione di quanto pagato all'Ente omissis in Campania dalla data di decesso del de cuius pag. 2, primo capoverso il ricorrente, per contro, sostiene che in primo grado R.V. avrebbe chiesto solo il riconoscimento del diritto di ritenzione l'assunto del ricorrente, tuttavia, non trova riscontro negli atti. Nell'atto di costituzione e risposta di R.V. nel giudizio di primo grado, che questa Corte ha il potere di esaminare direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, si legge a pag. 5, punto 4 la comparente spiega domanda riconvenzionale per aver corrisposto i ratei annuali all'Ente omissis in Campania dalla data del decesso del de cuius RU.Gi. fino alla data odierna e ancora a pag. 6, righi 2 e segg. è evidente che la condanna specifica dell'attore R.g. dovrà comprendere anche tutte le spese per la manutenzione del caseggiato colonico e ciò per paralizzare un indebito ed illegittimo arricchimento in danno della comparente . Correttamente, dunque, la corte territoriale ha ritenuto che la domanda di R.V. al rimborso dei ratei versati all' omissis . e delle spese sostenute per opere manutentive fosse stata proposta nel giudizio di primo grado. Altrettanto correttamente la stessa corte ha ritenuto che detta domanda non fosse stata rinunciata in appello, giacché dalle conclusioni dell'atto di appello di R.V. , trascritte a pag. 6 dello stesso ricorso, si rileva che costei, pur proponendo una domanda di accertamento del credito relativo alla sua quota ereditaria giustamente giudicato inammissibile dalla corte salernitana , aveva tuttavia mantenuto anche l'originaria domanda di rimborso dei ratei versati all' omissis . e delle spese effettuate per la manutenzione del fondo da lei occupato. In tali conclusioni, infatti, R.V. espressamente chiedeva la quantificazione del credito risultante in suo favore - oltre che dalla quota ereditaria derivante dall'ammontare delle quote di ammortamento versate dal de cuius e dell'aumento di valore del fondo - anche dal pagamento da parte della R.V. dopo la morte del padre delle residue annualità di prezzo del riscatto all' omissis . , nonché delle spese finalizzate al miglioramento dello stesso e dei fabbricati ivi entrostanti pag. 6 del ricorso, in fine . Il terzo motivo di ricorso va quindi rigettato. Si può pertanto procedere all'esame dei primi due motivi. Il primo motivo sviluppa due distinte doglianze a l'avere la corte di merito utilizzato, tramite l'utilizzo fattone dal consulente tecnico di ufficio, documenti prodotti da R.V. non con l'atto di appello, bensì nel corso delle operazioni peritali, mediante consegna diretta al consulente ufficio. b l'avere la corte di merito ritenuto giustificata la produzione di documenti in appello in ragione di un impedimento a produrli nel giudizio di primo grado che, ad avviso del ricorrente, non era giustificabile in proposito il ricorrente sottolinea come tale impedimento Ì essere rimasti i documenti de quibus nella materiale disponibilità del consulente nominato nel corso del giudizio camerale, Dott. M.P. era stato segnalato da R.V. già nella propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado del 3 gennaio 2001, cosicché la stessa ben avrebbe potuto e dovuto rimuovere tale impedimento prima della conclusione di tale giudizio. Il motivo non può trovare accoglimento. Quanto alla prima doglianza, essa è inammissibile per difetto di specificità. Con tale doglianza, infatti, il ricorrente in sostanza censura l'utilizzazione, a fini probatori, di documenti la cui produzione era, a suo dire, inammissibile. Il ricorrente avrebbe pertanto dovuto, per soddisfare l'onere di specificità della formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, precisare quali documenti aventi quali contenuti e quale incidenza nella formazione delle conclusioni peritali sarebbero stati consegnati direttamente da R.V al CTU nominato nel giudizio di appello. Il ricorso parla invece, del tutto genericamente, di acquisite cartule pag. 7, rigo 5 e di tutta una serie di documenti pag. 9, rigo 15 donde l'inammissibilità della censura per carenza, appunto, di specificità. Quanto alla seconda doglianza, anch'essa va giudicata inammissibile, perché si risolve in una doglianza di merito avverso il giudizio di fatto operato dalla corte territoriale in ordine alla sussistenza, ed alla non imputabilità alla parte, dell'impedimento dedotto da R.V.per giustificare la mancata produzione dei documenti nel giudizio di primo grado. Il secondo motivo di ricorso è fondato, con riferimento alla denunciata violazione dell'articolo 1150 c.c. il richiamo della rubrica del motivo all'articolo 1152 c.c. non è alcun modo sviluppato nel corpo della censura e, del resto, il ricorrente non avrebbe di che dolersi riguardo al disposto di quest'ultimo articolo, posto che la corte territoriale ha negato il diritto di ritenzione di R.V. . Premesso che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, presupposto necessario per l'applicazione dell'articolo 1150 c.c., è la qualità di possessore in capo alla persona che richiede l'indennità per i miglioramenti eseguiti sulla cosa, sicché non si applica nei confronti del mero detentore cfr. Cass. 17245/2010, Cass. 13316/2015 , il Collegio rileva che la corte d'appello ha riconosciuto a R. la qualifica di possessore di buona fede in ragione della circostanza principale, fondamentale ed assorbente che ella, quale chiamata all'eredità paterna nel possesso dei beni ereditari, era, per presunzione di legge, in buona fede pag. 6, primo capoverso della sentenza . Tale affermazione postula che il fondo in questione rientrasse tra i beni ereditari relitti del defunto padre degli odierni litiganti, sig. RU.Gi. È pacifico, tuttavia, che quest'ultimo non aveva riscattato il terreno quando era in vita, come fatto palese dalle circostanze, emergenti della stessa sentenza impugnata e non in discussione fra le parti, che, per un verso, R.g. è subentrato al padre nell'assegnazione del terreno con il citato decreto camerale del Tribunale di Salerno del 29 dicembre 1995 e, per altro verso, la stessa R.V. continuò, dopo la morte del padre, a pagare i ratei di riscatto oggetto della domanda di rimborso da lei avanzata nei confronti del fratello . La ratio decidendi su cui si fonda l'affermazione della corte territoriale che R.V fosse possessore di buona fede poggia, quindi, su un presupposto che il podere di riforma fondiaria di cui RU.Gi. era stato, in vita, assegnatario facesse parte dei beni ereditari, ossia rientrasse nell'asse ereditario da lui relitto giuridicamente erroneo, perché contrastante con l'insegnamento di questa Corte alla cui stregua l'assegnatario di terreni della riforma fondiaria, essendo solo concessionario di un bene pubblico, non è possessore ma mero detentore del bene assegnato Cass. numero 7/1992 . Il motivo e quindi accolto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Salerno in altra composizione perché, nel pronunciarsi sulla domanda di R.V. avente ad oggetto il rimborso delle spese da lei sostenute per la manutenzione ed il miglioramento del fondo de quo, ai sensi dell'articolo 1150 c.c., si uniformi al principio di diritto che l'assegnatario di terreni della riforma fondiaria, essendo solo concessionario di un bene pubblico, non è possessore ma mero detentore del bene assegnato. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.